Opera Omnia Luigi Einaudi

La disciplina dell’artigianato

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

La disciplina dell’artigianato

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 408-420

 

 

 

Restituendo al ministro dell’industria, firmato, un decreto di autorizzazione alla presentazione alla camera di un disegno di legge concernente la disciplina dell’artigianato, il presidente annotava, per l’amico on. Campilli: «Non ti posso tacere, per tua informazione, i miei dubbi in proposito. Perciò le unite cartelle».

 

 

È verosimile che le discipline vigenti tendano ad uccidere l’artigianato. Non si è saputo inventare altro se non vincoli per gli apprendisti, massimi di orario, minimi di salario, di quote assicurative, di ferie, di scuola, di licenziamento ecc. ecc. Non c’è artigiano, il quale non veda perciò l’apprendista come il fumo negli occhi, come la prefazione del suo fallimento. Oramai, per definizione, l’artigiano veramente bravo, che sa il suo mestiere, che nel suo genere è un artista, è colui che, se non ha la ventura di avere un figlio od un genero innamorato del suo stesso mestiere, lavora da solo e non avrà successore. Se ha un vecchio segreto di famiglia, se lo porta con sé nella tomba. Mosso dalla solita smania di fare e di fare il bene, il legislatore ha fatto, colle sue leggi tutrici del lavoro, quanto poteva per ammazzare l’artigianato. Per vietare qualche santo scapaccione utile a far entrare una regola nella testa di talun monello apprendista, si sta distruggendo la razza dei monelli, da cui sono sempre usciti i bravi artigiani.

 

 

Di ciò persuaso, il legislatore, invece di abolire le vessazioni che rendono, eccettoché ai soliti ingenui, impossibile tenersi in bottega un apprendista, ha avuto la folgorante illuminazione ed ha pensato la bottega-scuola.

 

 

I compilatori del disegno di legge sono così evidentemente e profondamente convinti che fra «leggi sull’apprendistato» e «morte dell’artigianato» esista un rapporto necessario di causa ed effetto, da indursi a definire con diligenza somma i concetti da cui essi sperano invece il rifiorimento dell’istituto del quale si lamenta la progrediente ruina.

 

 

Le definizioni sono parecchie:

 

 

Bottega-scuola. «È caratterizzata da locali nei quali non si possono compiere lavori estranei all’insegnamento ed in particolare lavori di carattere produttivo» e nei quali «è vietato di impiegare apprendisti».

 

 

 

Dunque una vera e propria scuola, da cui l’artigiano non può ricavare alcun vantaggio pecuniario; dove si devono solo compiere lavori ed esercitazioni di carattere scolastico. Gli allievi non possono essere apprendisti, ossia devono avere di mira solo l’apprendimento del mestiere, senza alcun compenso di salario. Basta che l’allievo della bottega scuola compia «esercitazioni pratiche in locali nei quali prestano la propria opera apprendisti» perché anche gli allievi siano «considerati, per ogni effetto di legge, apprendisti» e perché «l’impresa che gestisce la bottega scuola sia soggetta agli obblighi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi relativi al rapporto di apprendistato».

 

 

«Artigiano è l’imprenditore che esercita una attività, anche artistica, per la produzione di beni o di servizi, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, senza impiego di macchinari predisposti per la complessa lavorazione in serie».

 

 

  • Finché la definizione non avrà rilevanti effetti giuridici, la definizione può essere innocua. Il giorno in cui si comincerà a rissare, come si usava prima del 1789 e si rissa già oggi tra geometri ed ingegneri, periti e tecnici, ragionieri e dottori commercialisti, il lavandaio avrà diritto oppur no di qualificarsi artigiano, per usufruire dei diritti e vantaggi spettanti agli artigiani? Quid se, a causa della congiunzione e, l’artigiano provveduto di famiglia negherà all’uomo solo il diritto alla qualifica? Sarà consentito a chi fabbrica in casa bellissimi animali in legno, l’uso di qualche macchinario che in serie gli prepari, a basso costo, i blocchetti necessari per ricavarne orsi, cani, leoni e lupi? Si rissò, in passato, per motivi assai più futili.

 

 

Elenchi sono, a quel che pare, liste di mestieri che il presidente della Repubblica, su proposta del ministro per l’industria e il commercio di concerto con il ministro del lavoro e per la previdenza sociale, considera attività artigiane.

 

 

  • Essere o non essere inclusi, con tanta solennità di decreti, proposte e concerti romani, negli elenchi par dunque sia un privilegio prezioso, valutabile in lire soldi e denari. L’inventore di una nuova attività artigiana non esisterà dunque, giuridicamente, se non quando abbia conseguito i crismi necessari di pareri, pratiche, decreti, moltiplicazioni di firme inutili, viaggi a Roma per acchiappare il papiro. Ci saranno gli artigiani inclusi nell’elenco e saranno gli esercenti mestieri detti, al par della massoneria scozzese, antichi ed accettati, e ci saranno gli artigiani non descritti nell’elenco, perché il loro mestiere non è ancora stato riconosciuto, perché troppo nuovo. Distinzione per fermo utilissima al progresso economico.

 

 

«Artigiano iscritto nell’albo delle imprese artigiane» è colui che, essendo titolare di un’impresa artigiana, ha ottenuto la iscrizione da una commissione provinciale dell’artigianato e, ad ogni due anni, fu riconosciuto dalla stessa commissione meritevole di non esserne cancellato, od, essendone stato cancellato, ha ottenuto, con ricorso da prodursi entro trenta giorni dalla comunicazione, di esservi mantenuto dal ministro per l’industria ed il commercio o, ricorrendo entro sessanta giorni contro la decisione contraria del ministro, ha ottenuto dal tribunale competente per territorio e deliberante in camera di consiglio, decisione favorevole al suo mantenimento.

 

 

Bottega-scuola è definita altresì «l’impresa artigiana che si proponga la preparazione professionale di futuri artigiani». La già ricordata commissione provinciale riconosce che una bottega ha diritto a chiamarsi bottega scuola quando essa abbia accertata «l’idoneità dell’attrezzatura tecnica ed igienica dell’azienda e dei requisiti morali e professionali oltrecché della capacità didattica del suo titolare».

 

 

Laboratori equiparati sono «quei laboratori nei quali si impartisce l’insegnamento dei mestieri artigiani e che sono ordinati tecnicamente sulla stessa base delle imprese artigiane e diretti da maestri artigiani».

 

 

  • Dove chi legge non vede la linea di distinzione fra la bottega e il laboratorio, identici per contenuto e diversi perché l’una è vera scuola e l’altro è solo equiparato alla scuola. Ai commentatori il compito di approfondire la distinzione ed illustrarne le conseguenze giuridiche.

 

 

Il riconoscimento della bottega scuola è revocato:

 

 

1)    se il titolare perda alcuno dei requisiti indicati in seguito;

 

2)    quando l’attrezzatura tecnica ed igienica della scuola non risulti più idonea alla formazione professionale degli allievi artigiani;

 

3)    quando si riscontri, previa diffida, l’inattività della bottega scuola;

 

4)    quando il titolare abbia dimostrato negligenza all’insegnamento;

 

5)    quando egli abbia impiegato gli allievi in lavori estranei alla istruzione, inadatti alla loro età o nocivi alla loro salute.

 

 

Contro le decisioni che negano o revocano il riconoscimento della qualifica di bottega scuola è ammesso ricorso al ministro per l’industria e il commercio entro trenta giorni dalla comunicazione.

 

 

Registro è qualcosa che si tiene presso ciascuna camera di commercio e nel quale sono iscritte le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 10; e dunque le botteghe scuola e non i mal definiti laboratori parificati, di cui si parla invece all’articolo 11.

 

 

Artigiano titolare di bottega scuola è colui, che oltre ad avere i soliti requisiti di buona condotta morale, possesso dei diritti civili, assenza di condanne penali per delitti non colposi, possegga i seguenti attributi:

 

 

1)    essere maggiore di trent’anni di età;

 

2)    essere titolare di impresa artigiana;

 

3)    aver conseguito il diploma di idoneità nell’esercizio del mestiere relativo all’impresa di cui si tratta;

 

4)    avere esercitato per un periodo non inferiore ai cinque anni il mestiere che si propone di insegnare ed avere raggiunto nel mestiere stesso un elevato grado di capacità. La qual capacità è desunta da premi conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi nazionali ed internazionali, da lodevole insegnamento svolto precedentemente, da saggi di lavori eseguiti, dalla pubblica estimazione di cui il richiedente gode quale artigiano o da ogni altro elemento che ne comprovi la specifica preparazione e l’attitudine all’insegnamento professionale.

 

 

Programma dell’insegnamento da impartirsi nelle botteghe scuola. Esso è stabilito per ogni singolo mestiere dalla commissione provinciale per l’artigianato ed è approvato dal ministero dell’industria e del commercio di concerto con il ministero della pubblica istruzione.

 

 

Il programma deve disporre l’integrazione dell’istruzione pratica con materie di cultura generale e di razionale avviamento alla specifica attività di imprenditore artigiano da acquisirsi con la frequenza di scuole o di istituti di istruzione tecnico professionale o di arte o di corsi istituiti da enti all’uopo autorizzati.

 

 

Regolamento-tipo per le botteghe-scuole: predisposto dal ministero dell’industria e commercio, di concerto con quello della pubblica istruzione.

 

 

Regolamento proprio di ciascuna bottega-scuola: deve essere conforme al regolamento tipo, con gli adattamenti suggeriti dalla natura del mestiere e dalle particolari esigenze della bottega; e deve essere approvato ed eventualmente modificato dalla già menzionata commissione provinciale dell’artigianato.

 

 

Durata della scuola e vacanze. Ambedue saranno determinate, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, con decreto del presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del ministro per l’industria e il commercio, di concerto con il ministro per la pubblica istruzione.

 

 

Maestro-artigiano. È titolo che spetta:

 

 

1)    a chi abbia superato un esame presso un istituto d’istruzione tecnico professionale secondo modalità che saranno stabilite in un apposito regolamento;

 

2)    a chi abbia ottenuto per la sua impresa il riconoscimento di bottega scuola. Se la bottega scuola è governata da una società, il titolo è attribuito a quello o quelli tra i soci che, avendone i requisiti, attendono all’effettivo insegnamento.

 

 

Albo dei maestri artigiani. È istituito presso ciascuna camera di commercio e vi sono iscritti gli artigiani che hanno diritto al titolo.

 

 

Libretto di frequenza e di profitto. È intestato all’allievo delle botteghe scuole dalla commissione provinciale per l’artigianato, a cui il maestro artigiano deve denunciare, entro dieci giorni, l’avvenuta ammissione. Ogni anno deve essere vidimato dalla predetta commissione, depositato presso il maestro e consegnato all’allievo solo alla fine del periodo di istruzione, previa annotazione del risultato finale degli esami sostenuti. È reato il fatto del maestro che non rilascia il libretto, dimette l’allievo dalla scuola senza giustificato motivo e senza averne data comunicazione preventiva alla commissione provinciale dell’artigianato. Il presidente della camera di commercio può, se l’incolpato fa a lui domanda prima dell’inizio del dibattito giudiziario, commutare l’ammenda penale in un pagamento amministrativo in somma non inferiore al minimo dell’ammenda in lire millecinquecento e non superiore al massimo in lire cinquemila.

 

 

Allievo artigiano. È il giovane dai quattordici ai diciotto anni ammesso ad una bottega scuola per essere istruito sotto la diretta guida del maestro artigiano, al fine di conseguire il riconoscimento della idoneità all’esercizio di un mestiere artigiano. Ai minori da undici a quattordici anni può essere data l’autorizzazione dalla commissione provinciale di frequentare la bottega scuola nei giorni feriali e nelle ore in cui sono liberi dagli impegni scolastici, allo scopo di apprendere i primi elementi del mestiere in forma adatta all’età.

 

 

Diploma di idoneità all’esercizio del mestiere. Si consegue, alla fine del tempo di istruzione, dopo un esame finale inteso ad accertare la sufficienza della sua preparazione tecnica all’esercizio del mestiere. Chi abbia superato i ventun anni di età può presentarsi all’esame anche dopo una libera preparazione. Le commissioni esaminatrici per i vari mestieri artigiani siedono presso ciascuna camera di commercio; e gli esami si svolgono presso le sedi degli istituti di istruzione tecnico professionali ovvero, ove occorra, presso le botteghe scuole.

 

 

Tutto qui? A che pro tante fatiche di insegnamenti, tanti esami, tanti riconoscimenti, iscrizioni, minacce di cancellazione e ricorsi contro le cancellazioni, tanti rischi di essere condannati ad ammende penali convertibili, se in tempo, in pagamenti amministrativi? Solo per avere la soddisfazione di essere classificati:

 

 

  • allievi artigiani

 

  • idonei all’esercizio di un mestiere artigiano

 

  • artigiani

 

  • maestri artigiani

 

  • artigiani titolari di bottega scuola

 

  • titolari di laboratori parificati

 

 

dove la linea di distinzione fra idonei ed artigiani, fra maestri artigiani e artigiani titolari di botteghe scuole o titolari di laboratori parificati è sottilissima, simigliando a quella che il Manzoni avvertiva fra il torto e la ragione?

 

 

Ovvero per avere il piacere di contemplare il proprio nome sui

 

 

  • libretti di frequenza e di profitto,

 

  • registri delle botteghe-scuole o nell’albo dei maestri artigiani fatta l’ipotesi che il proprio mestiere sia iscritto nell’elenco dei mestieri considerati artigiani?

 

 

Evidentemente no. Nessuno si sottopone a tanti fastidi (tirocinio quinquennale, raggiungimento dell’età di trent’anni, più dei candidati alla Camera dei deputati, spese di insegnamento senza possibilità di produrre verun oggetto vendibile, onere di pagamento dei premi di assicurazione degli allievi contro gli infortuni sul lavoro, viaggi al capoluogo di provincia per esami, richieste, interviste con presidenti e segretari delle commissioni provinciali, viaggi a Roma per sollecitare iscrizioni in liste, risoluzione di ricorsi, rischi di ammende perché un apprendista è stato dall’ispettore del lavoro o dell’artigianato sorpreso mescolato cogli allievi); nessuno si assoggetta a tante vessazioni senza una qualche speranza di compenso.

 

 

Sia che non si sia voluto spaventare il parlamento, parlando di nuovi balzelli, od eccitare l’opposizione del tesoro, che avrebbe forse rifiutato, in ossequio all’articolo 81, la copertura della spesa, il disegno è quasi muto sulla spesa di attuazione del sistema. Quasi, perché all’articolo 26, dopo avere affermato che la ammissione e la frequenza della bottega scuola sono gratuite, e si verificherebbe dunque, accanto ad allievi nutriti d’aria, il caso miracoloso di insegnanti altrettanto gratuiti, si aggiunge: «All’allievo artigiano possono essere attribuiti dalla commissione provinciale dell’artigianato, anche su fondi messi a disposizione da enti o privati, premi o sussidi a titolo di riconoscimento del profitto conseguito e per incoraggiarlo a proseguire nell’addestramento fino al conseguimento del diploma di idoneità all’esercizio del mestiere». Ciò per gli allievi. Per gli insegnanti si annuncia che «la prelodata commissione può altresì attribuire premi od attestati di benemerenza alla bottega scuola od ai maestri artigiani a titolo di riconoscimento dei risultati dell’insegnamento impartito».

 

 

La commissione dove pescherà i quattrini necessari a pagar premi, sussidi, attestati? Nel disegno si fa appello a benemeriti enti o privati non meglio definiti, che la relazione identifica in alcune camere di commercio le quali avrebbero già attuato felici iniziative, provvedendo, con le loro disponibilità di bilancio, alla istituzione di botteghe scuole, dotandole di premi per gli allievi e per i maestri. C’è, invero, nell’articolo di auspicio ad interventi volontari di enti o persone un anche il quale fa intravvedere il futuro inevitabile ricorso al tesoro dello stato quando, istituite le botteghe scuole e, languendo queste per mancanza di fondi, si esclamerà ed esclameranno sicuramente maestri artigiani ansiosi di insegnare ed allievi, desiderosi di profittare: «Vogliamo lasciar morire così felici iniziative!» ed il tesoro, commosso dal clamore e sospinto da giornalisti, deputati e senatori, consentirà alle opportune iscrizioni in bilancio.

 

 

Oltre ai premi ad allievi ed insegnanti, qualcosa è promesso ai genitori: «I genitori e le persone considerate capi famiglia hanno diritto di percepire gli assegni familiari, secondo le norme in vigore, per i minori a loro carico che frequentano una bottega scuola». Il qualcosa vale, evidentemente, per i casi nei quali, secondo le norme in vigore, ai genitori non spetterebbero, per altre ragioni, gli assegni familiari. Chi rinuncerà all’assegno, riscuotibile alla sola condizione di mandare il figlio ad una scuola tanto attraente?

 

 

Il vero allettamento a maestri ed allievi non sono tuttavia questi premi, sussidi, assegni, incerti e mal definiti. L’allettamento è un altro: quello di potere ficcare nel muro della libertà dell’artigianato la punta di un cuneo che, in prosieguo di tempo, finirà di abbatterlo del tutto.

 

 

Si comincia in primo luogo dal poco e questo poco ritardato nel tempo: «Le imprese considerate artigiane in base ad altre disposizioni legislative conservano tale situazione per il periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, sempre che continuino nell’esercizio dell’attività professionale, secondo le disposizioni legislative predette». La norma ha l’aria di un favore concesso agli attuali artigiani. Manca il tempo per approfondire il problema. Ci devono essere leggi le quali attribuiscono qualche diritto, qualche facoltà, qualche facilitazione a chi oggi può fregiarsi del titolo di artigiano. Chi ce l’ha, conservi per tre anni il titolo. Dopo, artigiano e maestro artigiano e padron di bottega artigiana potrà dirsi solo chi avrà i papiri in regola secondo le nuove norme. L’uomo senza papiri dovrà cercarsi un altro nome o dovrà andare in giro con quel misero appellativo di signor, che letterati, articolisti e polemisti da mezzo secolo vanno a gara in Italia a fare oggetto di scherno. Gli inglesi danno del mister al signor Churchill; e parlano del signor De Gasperi;

 

 

i francesi scrivono del monsieur Auriol e tutti credono di far loro onore. In Italia gli artigiani non più artigiani dovranno, con tanti altri paria, contentarsi del signor. Il che vorrà dire che il possesso del diritto di chiamarsi artigiani varrà quattrini; e cioè sarà l’inizio di un monopolio. La boria dei titoli finisce nel sugo dei denari.

 

 

L’ultimo comma dell’articolo 27 mette già in mostra la coda pecuniaria dell’aspirazione spagnolesca al titolo: «Il diploma di idoneità all’esercizio del mestiere costituisce titolo di preferenza nei casi in cui occorra una speciale autorizzazione dell’autorità per l’esercizio di una attività artigiana e per l’avviamento al lavoro ai sensi dell’articolo 4 lettera d) della legge 29 aprile 1929, n. 264». Questa è la punta del cuneo che si vuole insinuare con aria distratta per diroccare l’artigianato. Le corporazioni esclusive, le caste dominatrici, i privilegi professionali sono sempre cominciati così, con aria distratta ed innocente. Ma si ficchi l’occhio in fondo: al di là della cerchia dei titolati, degli aventi diritto, dei preferiti vi sono i paria, gli intoccabili, i candidati alla disoccupazione.

 

 

Può darsi che il cuneo sia già entrato e si tratti solo di ribatterlo più a fondo. Probabilmente esiste già qualche legge a tutela dell’artigianato. Se una legge vuole proteggere e incoraggiare qualcosa, fa d’uopo definire il qualcosa, dargli uno stato giuridico. Come potrebbero altrimenti i funzionari della direzione generale dell’artigianato delimitare con sicurezza l’obbietto della loro azione? Chi è l’artigiano, colui che può insignirsi della nobilissima denominazione? I vetrai di Altare erano tutti nobili; ed era perciò stato necessario conoscere quali fossero le famiglie dalle quali potevano essere estratti i soffiatori e modellatori del vetro di quell’industre luogo. Forseché un mortale qualunque, senz’arte né parte, può dirsi geometra ragioniere avvocato medico architetto ingegnere? Passi per il titolo di professore, ché tutti professan qualcosa; ma non abbiamo persino circondato di cautele l’uso del titolo di perito, perito industriale, perito agrario? Non impediamo tuttodì nelle arti liberali l’invasione dell’un professionista nel territorio di caccia riservato all’altro professionista, licenziato con diverso titolo da scuole e facoltà? I giornalisti medesimi, razza di chierici vaganti e di lance spezzate se mai ve ne fu una, non si sono asserragliati anch’essi in sindacati, distinti in categorie l’una all’altra nemica? Spesseggiando gli errori di grammatica e di sintassi, i periodi rimasti in aria, le concordanze del plurale col singolare nelle colonne dei giornali, prendono forza le voci invocanti facoltà e scuole di giornalismo, con diritto di largir lauree diplomi e patenti di giornalismo, senza le quali patenti nessuno ardisca dir qualcosa al pubblico. Soltanto l’artigiano, questo artista del sopramobile raffinato, del bel ferro battuto, delle coppe eleganti, del merletto vaporoso non avrebbe diritto alla tutela del suo titolo di nobiltà?

 

 

Guardiamoci dal primo passo. Non so se siamo a tempo a pronunciare il principiis obsta. Certo siamo a tempo a non compiere il passo che inavvertitamente ci farà cadere nel vuoto. In quel vuoto dove sono già caduti i titoli dottorali, i diplomi, le patenti, i certificati di ogni genere. Non è vero che troppi giovani frequentino le università; ma è certamente vero che troppi giovani le frequentano allo scopo di conquistar la laurea, il diploma, il pezzo di carta, non per studiare. Lo studio non ha mai fatto male a nessuno; non ha mai cagionato l’insuccesso di nessuno in nessuna carriera. Se l’Italia, al luogo di milioni di braccianti, di manovali, di ragazzi di ascensore avesse altrettanti milioni di giovani forniti di un’arte, periti nell’esercizio di un mestiere manuale, capaci di attendere ad un ordigno, ad una macchina, avremmo certo tanti milioni di meno di disoccupati o di male occupati. Non guasta essere dotti in diritto; guasta il possesso del pezzo di carta il quale proclama dottore colui che dotto non è in nessuno dei diritti né civile né canonico; guasta il possesso del pezzo di carta che fa credere a chi ne è insignito di avere diritto ad un posto adatto alla dignità delle parole scritte sul pezzo di carta.

 

 

Nulla è più urgente per la salvezza delle università italiane della abolizione di ogni valore giuridico ai pezzi di carta. Duecento, trecentomila studenti iscritti alle università per studiare sono innocui, quando essi sappiano che il certificato ottenuto alla fine degli studi non ha nessun valore giuridico e che l’uomo nudo, sfornito della licenza elementare, ha altrettanto diritto quanto essi di presentarsi ad un qualunque pubblico concorso e di riuscire, se più bravo, vincitore. Ma centomila studenti anelanti al pezzo di carta sono di troppo. Il pezzo di carta li illude sul valore della scienza che non hanno fatto propria e presto li fa malcontenti, perché il posto, perché la clientela alla quale si persuadono di aver diritto grazie al diploma, tarda a venire.

 

 

Quando i pezzi di carta non avranno alcun valore giuridico, le università saranno incoraggiate ed interessate a dare ad essi un valore morale; a rendere difficili gli studi; a far sì che il pubblico pensi: il pezzo di carta col timbro di A val più di quello col timbro di B, dove i professori sono di manica larga. Invece di farsi concorrenza al ribasso, come oggi accade perché l’un pezzo di carta ha l’ugual valore legale di ogni analogo pezzo di carta, le università si faranno concorrenza al rialzo, distribuendo pezzi di carta solo ai meritevoli.

 

 

Oggi si vuole estendere l’istituto del titolo, del diploma, dalle università di cui esso è la massima ruina, all’artigianato. Se gli artigiani vogliono la propria decadenza; se essi vogliono distinguersi in artigiani di prima qualità col titolo ed artigiani di seconda qualità, senza diritto di darsi il nome che a loro spetta per il mero fatto di saper lavorare, tal sia dei titolari titolati. Ma sappiamo che non ad essi spetta l’avvenire. Che è grande e crescerà; perché l’avvenire non spetta alla grossa industria, destinata ognor più a far lavorare con macchine stupefacenti un numero sempre più piccolo di uomini, e verrà giorno in che gli operai dell’industria ed i lavoratori delle campagne saranno una frazione trascurabile dell’umanità; l’avvenire spetta agli artigiani, ai professionisti, ai produttori dei servizi personali. Ma l’avvenire non spetta a coloro tra essi che avranno conseguito il diploma; spetta a coloro che, forniti di studio e di cultura tecnica, avranno saputo inventare nuovi bisogni, nuovi prodotti capaci di attirare l’attenzione degli uomini saturi dei prodotti materiali di massa della industria, tutti uguali ed a buon mercato ed ottenuti con la fatica di pochissima gente. Si incoraggino scuole dove talun apostolo le fondi; ma esse non diano titoli ad iscrizioni in elenchi e albi; non subiscano regolamenti né tipici né singolari; non diano luogo ad esami dinnanzi a commissioni provinciali, né ad ammende di tribunali e di presidenti di camere di commercio. Non fomentiamo illusioni e non incoraggiamo privilegi; ché se gli artigiani dell’avvenire saranno ridotti a sperar qualcosa dalla iscrizione in elenchi, ordini ed albi, dovranno presto disingannarsi e, accomunati ai tanto numerosi malcontenti provvisti di laurea, indursi a chiedere, per vivere, che lo stato inventi cariche di ispettori, maestri capi, supermaestri a spese dei pochi che, nonostante il titolo, avranno avuto nella vita qualche successo, o crei uffici di invigilatori a perseguire i non iscritti, i paria, gli intoccabili, i quali frattanto abbiano, perché forniti di inventiva, scoperto il modo di eccitare e soddisfare nuove mode, nuovi bisogni, nuovi gusti dei loro simili.

 

 

28 gennaio 1952.

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