Opera Omnia Luigi Einaudi

La liquidazione della Cassa Pensioni di Torino

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 06/02/1913

La liquidazione della Cassa Pensioni di Torino

«Corriere della sera», 6 febbraio 1913

 

 

 

I dibattiti intorno alla Cassa Mutua Cooperativa pensioni di Torino ed alla sua liquidazione e trasfusione nel corpo dell’Istituto nazionale di assicurazioni non accennano a scemare. Come è naturale in un organismo che conta 350 mila soci, sempre nuovi aspetti del problema vengono alla luce. Di questi giorni sui giornali di Torino e di altre città leggevo nuove discussioni a proposito dell’ente incaricato della liquidazione della Cassa.

 

 

Con giusto pensiero, il ministro di agricoltura dovendo procedere alla liquidazione di un patrimonio spettante ad un numero così grande di soci, aveva creduto necessario di incaricarne un Istituto che potesse inspirare universalmente fiducia illimitata; e la scelta era caduta sull’Istituto delle Opere Pie di S. Paolo, che nell’esercizio del credito e della beneficienza (Monte di Pietà) vanta trecentocinquant’anni di vita circondata sempre dalla fiducia più larga di Torino e del Piemonte intiero; istituto il quale, destinando tutti i suoi redditi netti alla beneficienza, non poteva essere sospettato di volere assumere una liquidazione a scopo di lucro.

 

 

Alle speranze del ministro di vedere la sua scelta da tutti applaudita non corrisposero gli effetti; poiché il Consiglio di amministrazione della disciolta Cassa Pensioni sembra abbia assai vivacemente protestato contro le tariffe e le clausole in base alle quali la liquidazione era stata affidata all’Istituto di S. Paolo, rilevando che le tariffe erano eccessive e troppo rimunerative per l’Istituto liquidatore con danno dei soci della Cassa. Ma pare anche che, mentre così tutelava gli interessi dei 350 mila soci, il Consiglio di amministrazione della Cassa esigesse dall’Istituto liquidatore garanzie, importanti oneri indefiniti, a favore dell’attuale personale della Cassa.

 

 

Di fronte alle quali richieste, l’Istituto di S. Paolo credette opportuno di dimettersi; ed essendo le sue dimissioni irrevocabili, venne nominato regio commissario un funzionario del Ministero del commercio. Rimane da nominare il liquidatore. È da augurare che, qualunque siano le tariffe e le modalità della liquidazione – e dovranno essere stabilite le tariffe minime correnti sul mercato – sia scelto a liquidatore un Istituto che non abbia fini di lucro, e che tutto o gran parte del lucro eventuale della liquidazione devolva a vantaggio dei soci della Cassa, così come ho ragione di credere fosse già il proposito dell’Istituto di S. Paolo.

 

 

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Senza che vi sia stata una agitazione del personale, il quale anzi ha pubblicato una dichiarazione di voler attendere con zelo alla trasformazione tecnica della Cassa, non è men vero che una questione del personale esiste. Poiché sembra che il Consiglio di amministrazione della Cassa abbia richiesto all’Istituto di San Paolo, quando si credeva questo dovesse assumere la liquidazione, di assumere tutto il personale, concedendo aumenti di stipendi e sopra tutto riconoscendo esplicitamente certe nuove norme che nel febbraio o gennaio del 1912 erano state dal Consiglio deliberate, innovando quella precedenti, a proposito delle indennità da concedersi in caso di licenziamento. Era imminente l’approvazione della legge sul monopolio, con conseguente liquidazione della Cassa; e pare si sia voluto dal Consiglio morituro garantire al personale un indennizzo all’incirca equivalente ai danni che dal licenziamento avrebbe dovuto subire.

 

 

Nobile proposito per fermo; ma la cui portata dovrebbe essere assai prudentemente valutata rispetto alla legalità sua, al numero degli impiegati, all’ammontare delle indennità a pagarsi, ecc. ecc.

 

 

Quanto alla legalità: o le nuove norme sono fondate su convenzioni valide o su deliberazioni pure valide del Consiglio di amministrazione della Cassa ed allora è d’uopo rispettarle, augurando che l’Istituto nazionale trovi modo di assorbire la massima parte del personale stesso, per evitare che i soci abbiano a subire troppo grave danno dalla liquidazione di indennità, la cui cifra a priori è indefinita ed il cui onere potrebbe riuscire pauroso pel patrimonio sociale. Ovvero le norme discusse non sono giuridicamente fondate, ed il problema è tutto morale. Il personale della Cassa ha ben ragione di chiedere che dei suoi lunghi servizi sia tenuto conto e che si eviti di metterlo sul lastrico. Cosa la quale sarebbe per fermo dolorosissima e, non a torto, convertirebbe tutti i funzionari in nemici acerrimi della causa della previdenza. Ma il personale questa tutela contro i danni della liquidazione ha ragione morale di chiederla, non ai soci della Cassa, che già soffrono le conseguenze della liquidazione, bensì a chi ha la colpa od il merito della liquidazione stessa; voglio dire al Governo e per esso all’Istituto nazionale delle assicurazioni. Per raggiungere fini sociali, che qui non si discutono, il legislatore mise in liquidazione la Cassa; e poiché questo suo comando può ingiustamente danneggiare coloro che vivevano dedicando la propria opera alla previdenza, esiste un impegno morale da parte dell’Istituto, il quale vuole succedere alla Cassa nell’esercizio delle assicurazioni popolari, di lenire, nella misura del possibile, i danni derivanti dal suo intervento. Pronunci l’on. Nitti questa parola di affidamento morale; e la questione del personale, che minaccia di danneggiare l’opera di 18 anni di raccolta dei risparmi minuti, sarà risoluta.

 

 

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Ma l’on. Nitti deve pronunciare un’altra parola, la quale affidi i soci, i quali sono tuttora incerti se debbono recedere ovvero iscriversi all’Istituto nazionale delle assicurazioni od alla Cassa nazionale per la vecchiaia. Dopo che su queste colonne consigliai ai soci della Cassa di non recedere in nessun caso, ricevetti parecchie lettere e sentii parecchie persone, che chiedevano schiarimenti o facevano osservazioni critiche[1].

 

 

Una di queste soprattutto mi colpì, relativa alla opportunità del recesso; ed è davvero tale che richiede una pronta e chiara dichiarazione ufficiale in merito.

 

 

Diceva il mio contraddittore: «Voi avete ragione nello sconsigliare a priori il recesso, quando si parta dalla premessa che la quota di riparto dei soci non recedenti venga fissata sulla base dell’ultimo bilancio della Cassa. Ma non è più così, od almeno la cosa diventa incerta ove la quota di riparto venga fissata sulla base di un bilancio prudenziale di liquidazione. In tal caso non è più certa la inopportunità del recesso potendo darsi che i recedenti siano più avvantaggiati di coloro che passano all’Istituto nazionale».

 

 

Per spiegare l’obbiezione del mio contraddittore, farò un esempio pratico. Oggi, il patrimonio sociale è valutato nel bilancio ultimo della Cassa a circa 72 milioni. Su questa base, fatti gli opportuni calcoli, al socio Tizio verrà assegnata entro tre mesi una quota di riparto di 100 lire, dandogli tempo sessanta giorni per decidere se trapassare in quota all’Istituto nazionale ovvero recedere. Niun dubbio che, su questa base, il recesso sia da sconsigliarsi. Infatti, recedendo, Tizio corre l’alea che le attività sociali siano realizzate ad un valore minore di quello a cui sono portate in bilancio, per esempio, a 90 lire; mentre, passando all’Istituto, questo gli garantisce le 100 lire ed assume su di sé le alee della meno favorevole liquidazione. Né c’è speranza alcuna per Tizio, ove receda, di vedere liquidate le attività sociali a 105 o 110, e di ottenere così un lucro, che non avrebbe passando all’Istituto; poiché, in bilancio, oggi le attività sociali sono portate al prezzo d’acquisto; ed il valore di realizzo potrà essere inferiore, non certo superiore al prezzo d’acquisto.

 

 

Il guaio si è che, secondo il mio contraddittore, la quota di riparto non sarà fissata sulla base del valore di bilancio del patrimonio sociale, ossia su 72 milioni; bensì sulla base di un valore prudenziale di liquidazione. Il liquidatore, chiunque egli sia, l’Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per la vecchiaia si assumeranno le attività della Cassa non al valore che è scritto sui bilanci, ma al valore reale d’oggi; e con la rendita 3 e 1/2% sarà valutata a 99 e non a 101 o 102, prezzo d’acquisto; il redimibile 3% a 410-415 e non a 440-450, le case saranno prudenzialmente valutate con un 10% di ribasso sui prezzi di acquisto; e le detrazioni saranno forse più forti ancora sui mutui accordati a case popolari, a cooperative, ad impiegati per la cessione del quinto dello stipendio. Non v’è niente di impossibile che il valore di liquidazione del patrimonio della Cassa risulti di 60-65 invece che di 72 milioni.

 

 

A questo punto accadrà che al nostro socio Tizio verrà assegnata una quota di riparto, ad esempio, di 90 lire invece che di 100. Quindi i dubbi sull’opportunità della via da seguire.

 

 

Se Tizio passa all’Istituto, consolida le sue 90 lire; e non può più temere il peggio, ma nemmeno sperare di meglio. Se l’Istituto realizzerà con vantaggio le attività sociali, se per esempio la rendita risalirà a 101, od il redimibile 3% a 450 o le case potranno essere vendute al loro valore integrale od i crediti verso cooperative o case popolari od impiegati saranno interamente realizzati; e se quindi l’Istituto incasserà, per ogni quota di riparto, 100 e non 90 lire, la differenza andrà a vantaggio dell’Istituto e non dei soci. Tizio rimarrà fermo alle sue 90 lire e nulla potrà sperare di più.

 

 

Se invece Tizio recede, la quota di riparto non è più fissa nelle 90 lire prudenzialmente stabilite nel bilancio di liquidazione. Potrà essere minore, se il liquidatore realizza a condizioni peggiori di quelle stabilite nel bilancio di liquidazione; potrà essere maggiore ed arrivare magari a 100 se il realizzo effettivo si compierà a prezzi migliori della liquidazione presuntiva. E dal mio contraddittore si sosteneva appunto che, dovendo la liquidazione presuntiva essere fatta con assai prudenza, vi era molta probabilità che il realizzo effettivo desse migliori risultati.

 

 

Quindi il dilemma: i non recedenti corrono il rischio di ricevere ancora meno di 90, ma hanno molta probabilità di ricevere di più. Credo di avere esposto chiaramente le critiche fatte al mio consiglio assoluto di non recedere. La risoluzione però del dubbio non spetta a me. Per illuminarmi ho riletto bollettini della Cassa, interviste, ecc.; e non ho veduto nessuna dichiarazione ufficiale sui criteri con cui verrà fatta la liquidazione. Spetta al ministro di esporre chiaramente i suoi criteri. Finché questi non siano resi di pubblica ragione, da chi sia autorizzato ad esporli ed assuma la responsabilità delle sue dichiarazioni, la questione rimane sospesa; ed i soci della Cassa avranno motivo di rimanere incerti e di chiedere; conviene recedere o passare all’Istituto? Dubbio che, in mancanza di dichiarazioni, non solo autorevoli ed ufficiose, ma categoricamente ufficiali, durerà sino al giorno della pubblicazione delle quote di riparto. Ecco l’unica correzione che, nell’interesse dei soci della Cassa, dovevo fare a quanto scrissi altre volte in argomento.

 



[1] In nota rispondo alla domanda di un socio, il quale mi chiede: «È vero, come voi scrivete, che, non volendo recedere, sia soltanto obbligatorio cedere all’Istituto la quota iniziale di riparto e non sia obbligatorio pagare i premi mensili successivi per tutta la durata del contratto?» Alla domanda va risposto così: A chi passa, colla sua quota di riporto, è fatto obbligo di stipulare un contratto di assicurazione coll’Istituto per 5, 10, 15, 20 o 25 anni, contratto che importa l’obbligo di pagare da 1 a 10 lire mensili di premio per tutta la durata dell’assicurazione. Stipulato però il contratto, l’assicurato può studiare se gli convenga o no pagare i premi mensili. L’art. 9 delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni a termine fisso e l’art. 7 delle medesime condizioni per i capitali differiti dicono espressamente che in caso di sospensione dei pagamenti dei premi mensili «il contratto sarà ridotto alla somma assicurata col premio unico iniziale ed a quella assicurata con le quote successive mensili ridotta nella proporzione in cui il numero delle quote pagate sta al numero delle quote stipulate». Questa liberale clausola dell’Istituto nazionale lascia liberi i soci, dopo il primo versamento, di continuare o sospendere i successivi versamenti, rimanendo liberata la polizza per i pagamenti precedenti.

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