Opera Omnia Luigi Einaudi

La municipalizzazione dei pubblici servizi

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 04/04/1902

La municipalizzazione dei pubblici servizi

«La Stampa», 4 aprile 1902

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Vol. I, Einaudi, Torino, 1959, pp. 477-480

 

 

Le notizie che nella relazione sul disegno di legge per l’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni sono contenute sulla municipalizzazione all’estero (Inghilterra, Stati uniti, Germania), non sono tali da permettere di formarci un concetto preciso della convenienza di avocare ai municipii i cosidetti servizi pubblici. Dati e cifre possono essere fatti servire a dimostrare opposte tesi; e nell’Inghilterra stessa, fautori ed oppositori della municipalizzazione, hanno battagliato a lungo e battagliano ancora basandosi appunto sulle cifre che l’on. Giolitti pubblica in appendice alla sua relazione. Come al solito, entrambe le parti, dopo molto discutere, sono rimaste ciascuna dell’opinione di prima.

 

 

Probabilmente accadrà lo stesso a coloro che studieranno le statistiche italiane che ora per la prima volta sono pubblicate. Pur così monche ed incomplete, quelle statistiche sono le prime che vengono in luce; e va data lode a chi le raccolse e le pubblicò. Da esse nessuna conclusione positiva può trarsi né a favore né contro la municipalizzazione. Ci sono comuni che fecero pessimi affari; ma non è necessario si debbano sempre fare affari cattivi. Ci sono comuni che ne ottennero buoni frutti; ma si ignora se altrove altrettali buoni frutti si sarebbero pure ottenuti senza la municipalizzazione.

 

 

Nella maggior parte dei casi, l’esperienza è troppo recente, od i conti sono presentati così oscuramente, che non se ne può trarre una conclusione qualsiasi.

 

 

Che cosa importa che certi conti accusino un utile od una perdita, se non si sa come si sia provveduto agli interessi ed all’ammortamento del capitale d’impianto e se si ignora se nella parte passiva siano state calcolate tutte le spese di esercizio, ed anche gli stipendi ad impiegati forse appartenenti nel tempo stesso ad altre amministrazioni pubbliche? L’unica via da seguire è quella di decidere caso per caso, senza partito preso, se convenga o no municipalizzare un certo servizio ritenuto pubblico. È un campo rispetto al quale non si sono ancora scoperte regole generali; od almeno queste sono così oscillanti da servire poco come guida. Neppure gioverebbe risolvere la quistione partendo da preconcetti di parte: favorendo o respingendo, cioè, la municipalizzazione perché si favoriscono o si osteggiano, ad esempio, i principii socialisti. Nella municipalizzazione il socialismo ha ben poco da fare. Mercanti accorti e tipicamente individualisti, in tutta la pratica della loro vita, come gli inglesi, hanno municipalizzato il gas o l’acqua potabile, non per voler fare degli esperimenti di socialismo; ma semplicemente perché hanno creduto di fare un buon affare.

 

 

Appunto perché la municipalizzazione non deve essere imposta come regola generale e non deve essere voluta per ragioni di partito, così noi crediamo che debba essere data ai municipii la più ampia libertà in questa materia.

 

 

Sotto questo punto di vista il progetto elaborato dal ministro dell’interno è tale da poter essere in massima accettato. Il progetto autorizza i comuni ad esercitare, volendo, certi servizi pubblici, impone la costituzione di questi servizi in azienda autonoma; pur non vietando che i comuni esercitino, con certe garanzie, certi servizi di poca importanza in economia, senza le inutili formalità della costituzione di un’azienda speciale.

 

 

Il disegno stabilisce incompatibilità, forse troppo sospettose, per le cariche di direttore e di impiegato dell’azienda, e sottopone i conti alla vigilanza del consiglio comunale e delle autorità governative con disposizioni assennate.

 

 

Una novità pur essa accettabile è quella del referendum obbligatorio degli elettori comunali ogni qual volta si tratta di decidere sulla convenienza di istituire oppur no una municipalizzazione. È una novità che potrà educare gli elettori a prender parte diretta alla amministrazione della cosa pubblica; e, siccome il referendum è molto più conservatore dei consigli comunali, potrà anche servire a tenere a freno le velleità di esperienze troppo frettolose ed audaci, fatte da corpi elettivi in cerca di popolarità a spese dei contribuenti.

Paiono invece eccessive tutte le altre formalità con cui il progetto ha voluto circondare l’assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni, ossia: deliberazione del consiglio comunale; parere della giunta provinciale amministrativa; osservazioni del prefetto; parere della commissione centrale per il credito comunale e provinciale. Qui c’è troppa roba.

 

 

Così pure paiono criticabili le disposizioni del disegno circa il riscatto dei servizi già affidati all’industria privata. La questione è importantissima in pratica; se e come un comune possa riavocare a sé un servizio già concesso all’industria privata. Poiché moltissimi comuni si trovano in questo caso, è interessante esaminare come il disegno di legge abbia risolto il quesito.

 

 

Secondo l’art. 21, quando sia trascorso un quinquennio dall’atto della concessione del servizio, i comuni hanno la facoltà di revocare le concessioni; ma debbono pagare ai concessionari una indennità da calcolarsi, tenendo conto:

 

  • del valore attuale del materiale mobile ed immobile dell’impianto;
  • dell’equo compenso da corrispondersi pel profitto che viene a mancare per la restante durata della concessione, in base alla media dei redditi netti dell’ultimo quinquennio, dichiarati agli effetti dell’imposta di ricchezza mobile.

 

 

Le disposizioni non sono applicabili quando le condizioni del riscatto o della revoca della concessione siano stabilite da contratto, purché stipulato prima della promulgazione della presente legge.

 

 

Noi temiamo molto che codesta disposizione avrà per effetto di impedire in futuro qualsiasi concessione di servizi pubblici ai privati. Chi sarà quella società privata, la quale vorrà assumere un’impresa di gas o di tranvie, colla consapevolezza che dopo un quinquennio potrà essere espropriata? E quel che è peggio, colla certezza che non le verrà dato un indennizzo corrispondente al rischio corso? Perché nessuno può onestamente asserire che i profitti ottenuti nei primi cinque anni di esercizio, sovratutto quelli dichiarati agli effetti dell’imposta di ricchezza mobile, siano un criterio esatto dei profitti che la impresa potrà fruttare negli anni avvenire.

 

 

Spesso una intrapresa viene esercitata in perdita o con tenuissimi profitti nei primi anni, per la speranza di potersi rifare in seguito, quando le nuove invenzioni avranno permesso di ridurre il costo di produzione, o quando sarà stato ammortizzato in parte il capitale d’impianto. Se noi diamo ai comuni il diritto del riscatto dopo cinque anni sulla base dei profitti passati accadrà che quando l’azienda va male, il comune non riscatterà; e quando l’azienda comincerà ad andar bene sarà riscattata sulla base dei profitti degli anni in cui non si guadagnava nulla o poco. A meno che le imprese private non si premuniscano contro questo pericolo denunciando, agli effetti dell’imposta di ricchezza mobile, un reddito più grande del reale. Sarebbe un caso nuovo in Italia; e che avrebbe l’inconveniente di accrescere i rischi e le spese delle imprese private e quindi il prezzo per i consumatori.

 

 

L’articolo dovrebbe essere radicalmente modificato, sovratutto nel senso di allungare il periodo dopo il quale i comuni acquistano il diritto al riscatto, in modo che i privati assuntori dei pubblici servizi abbiano modo di compensare le perdite dei primi anni con gli utili degli anni susseguenti e sia ridotto al minimo il rischio del riscatto da parte del comune.

 

 

Altrimenti c’è il pericolo che un disegno di legge, istituito per disciplinare la libera municipalizzazione dei pubblici servizi, finisca per renderla obbligatoria, rendendo impossibile la creazione di imprese private. Sarebbe un effetto inaspettato del disegno di legge; ed un effetto per giunta pericoloso. Oggi in Italia la municipalizzazione coattiva sarebbe un salto nel buio. Ed è da credere che sarebbe tale non solo in Italia, ma dappertutto.

 

 

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