Opera Omnia Luigi Einaudi

La politica agraria popolare

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 21/03/1922

La politica agraria popolare

«Corriere della Sera», 21 marzo 1922

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 618-624

 

 

 

Sul problema dei contratti e delle controversie agrarie pubblichiamo due lettere della più grande importanza. Se queste voci di persone esperte non sono ascoltate; se gli agricoltori, ai quali si deve il maggior merito del progresso agrario compiutosi in Italia, continueranno ad essere vilipesi come «latifondisti» – dove è e come è costituito e per quali ragioni vive il latifondo? – bisognerà davvero paventare la politica demagogica dei popolari come un vero flagello di Dio scatenatosi sull’Italia per tentare di ridurla alla condizione della Russia. La prima lettera è di Giovanni Chiostri, segretario della sezione fiorentina dell’Associazione agraria toscana.

 

 

«Il sen. Einaudi si è già diffusamente occupato sul “Corriere della sera” (3 e 6 marzo) del grave problema delle proroghe agrarie, mettendo in evidenza le disastrose conseguenze che ne deriveranno all’agricoltura. Sarebbe quindi ozioso ritornare su questa parte dell’argomento. Mi sembra invece opportuno, e permetta che lo faccia io nella mia qualità di segretario della sezione provinciale dell’Associazione agraria toscana (la Toscana e la provincia di Firenze in particolare hanno il non invidiabile privilegio di essere specialmente favorite dall’infausto decreto Bertini), di rettificare anzitutto una imprecisione in cui il sen. Einaudi è incorso, e di rilevare poi quanto siano assolutamente fuori di luogo le ragioni di sentimento umanitario e di urgente necessità con le quali si vorrebbe giustificare il decreto in parola. Decreto che si vuole applicare alle sole province di Firenze, Pisa e Arezzo come se nelle altre della Toscana non vi fossero contadini disdettati e le disdette non dovessero effettuarsi nella stessa epoca (febbraio-marzo). Ma nelle altre province non vi sono organizzazioni coloniche bianche; e non v’è perciò neppure ragione di proteggere quei contadini.

 

 

La imprecisione in cui è incorso il sen. Einaudi è questa: egli afferma che le denunce dei contratti agrari si fanno in primavera per l’autunno; invece in Toscana si fanno nell’estate – autunno per la primavera scadendo l’anno agrario il 28 febbraio; onde il danno che consegue dall’aver fermato all’ultimo momento (il decreto Bertini è del 27 febbraio) il movimento delle famiglie coloniche, è enormemente più grave di quello che sarebbe stato se il fermo fosse avvenuto in epoca anteriore.

 

 

Premesso questo ritorniamo all’argomento principale.

 

 

Dicono i popolari, e lo conferma l’on. Mauri nelle dichiarazioni recentemente fatte ai giornali, che è inspiegabile il rumore sollevato dai proprietari, poiché in fin dei conti il provvedimento non è di carattere generale, ma riguarda soltanto quei coloni che per non aver trovato un nuovo podere rimarrebbero anche privi di abitazione.

 

 

Si potrebbe osservare che trattandosi di pochi casi eccezionali l’avervi provveduto nientemeno che con un decreto, per quanto frettoloso, è veramente eccessivo. Ma proprio in questa pretesa eccezionalità si nasconde l’insidia, poiché nel peculiare ambiente agricolo toscano il provvedimento diventa praticamente di carattere generale, bastando che un contadino si rifiuti di abbandonare il podere dal quale è stato disdettato, per fermare di colpo tutti gli altri che non avevano ragioni di opporsi e anzi desideravano i cambiamenti.

 

 

Questo ha rilevato anche il senatore Einaudi, ma quello che nessuno, almeno che io sappia, ha finora rilevato è la infondatezza dell’altra giustificazione con la quale i popolari si sforzano di sostenere il decreto Bertini, e cioè che questo vuole anche e sopra tutto ovviare alla dilagante crisi della disoccupazione.

 

 

Chi non sa infatti che in buona parte la crisi della disoccupazione della mano d’opera avventizia terriera è dovuta in Toscana ai contadini ed alla loro immobilizzazione nei poderi; i quali contadini, quando non l’acuiscono, non fanno certo niente per alleviarla? L’acuiscono quando le famiglie coloniche aventi energie lavorative esuberanti al rispettivo podere sono costrette a mandare alcuni dei loro componenti a cercare lavoro altrove creando così una illecita concorrenza ai braccianti avventizi; non la alleviano quando per le ragioni opposte (insufficienza di energie in confronto alla estensione del podere) non assumono per sopperire alla deficienza neppure un operaio, come avveniva in passato, quando, per la minaccia della disdetta, erano obbligati a integrare le proprie forze col bracciantato agricolo.

 

 

Questa deficienza di energie lavorative nelle famiglie coloniche va invero aumentando con rapidità impressionante. Le correnti politiche e le migliorate condizioni economico-finanziarie generatrici di dissidi insanabili provocano profonde scissioni nelle compagini familiari, con quanto vantaggio per la produzione ognuno può facilmente immaginare. D’altra parte giova rilevare che i frazionamenti delle terre, ove non fossero così ostacolati, porterebbero anche in molti casi alla formazione di nuovi poderi, con la costruzione di nuove case coloniche sollevando notevolmente la crisi dell’industria edilizia e delle altre accessorie, con la conseguente locazione a famiglie coloniche di origine, oggi passate al bracciantato avventizio per il temporaneo decadimento della loro compagine, e che reintegrate nelle loro forze lavorative potrebbero e vorrebbero ritornare alla mezzadria.

 

 

Perché si ha un bel dire che il proprietario è sempre arbitro di diminuire alle famiglie insufficienti la unità poderale per assegnare la parte eccedente ad altre famiglie che sono invece esuberanti ai bisogni del rispettivo fondo. Tutte le volte che questo tentano di fare i proprietari, i contadini vi si oppongono ricorrendo alle commissioni arbitrali le quali con sopraluoghi e con altre pastoie finiscono per indurre il proprietario a rinunziare ai progettati frazionamenti.

 

 

Non parlino dunque i popolari così a sproposito di rimedi contro la disoccupazione. I proprietari toscani non hanno affatto bisogno di essere stimolati nei loro sentimenti di umanità da decreti ministeriali. Sono ormai tre anni che sostengono da soli il peso della disoccupazione nelle campagne impiegando nelle proprie aziende un numero di operai sempre superiore alle loro necessità; poiché com’è noto, essendo la terra in regime di mezzadria coltivata dalla famiglia colonica, la mano d’opera avventizia viene esclusivamente impiegata nei lavori di ordinaria manutenzione pei quali è sufficiente un numero limitatissimo di operai. Il governo invece, nonostante i tanti milioni per la disoccupazione stanziati sulla carta dei decreti, niente ha fatto e niente fa per alleviarla; anzi pretende, come è avvenuto nella provincia di Firenze, che i proprietari gli si sostituiscano nel finanziamento, sia pure parziale e temporaneo, di opere pubbliche la cui approvazione per quel che riguarda il finanziamento definitivo è ancora di là da venire.

 

 

Il fenomeno della disoccupazione è troppo grave e doloroso per essere invocato a coprire manovre politico-elettorali quale è quella escogitata dal partito popolare attraverso il decreto sulle proroghe agrarie».

 

 

La seconda lettera, dovuta ad un agricoltore veneto, richiama l’attenzione su un recentissimo decreto-legge sui conflitti agrari, il quale finora non è stato oggetto di commenti sui giornali:

 

 

«È questo il decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 35, col quale si estendono ai comitati provinciali di conciliazione istituiti col regio decreto 14 settembre 1919, n. 1.726, le disposizioni di cui all’art. 8 del regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1.659.

 

 

I comitati di conciliazione in base all’articolo 1 del regio decreto 14 settembre 1919, n. 1726, avevano il compito di intervenire nelle controversie e conflitti collettivi, comunque attinenti a prestazioni di lavoro agricolo, per procurarne la conciliazione, ed in caso di mancato accordo di fissare i termini della controversia ed esprimere il giudizio intorno all’oggetto della controversia o del conflitto, indicando la possibile soluzione. Il giudizio del comitato aveva pertanto il valore di un semplice parere, e non vincolava le parti in conflitto.

 

 

Il regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659, che apparentemente doveva servire ad estendere le succitate disposizioni anche alle nuove province, procedeva in realtà ad un rifacimento delle medesime che ne alterava radicalmente la sostanza, e l’articolo 8 veniva a regolare le funzioni dei comitati nel modo seguente:

 

 

“Articolo 8. – Il comitato di conciliazione, su richiesta delle parti interessate o dell’autorità politica provinciale, od anche di propria iniziativa, interviene nelle controversie e conflitti collettivi, comunque attinenti a prestazioni di lavoro agricolo.

 

 

Se la conciliazione abbia luogo, il relativo verbale ha forza di contratto tra le parti intervenute al giudizio. In caso contrario il comitato fissa i termini della controversia ed emette la sua decisione, indicando le associazioni e le persone alle quali la decisione, stessa debba intendersi applicabile, e la durata di applicabilità della medesima.

 

 

Il comitato inoltre ha facoltà di determinare e indicare nella sua decisione la sanzione o le sanzioni atte ad assicurare l’osservanza. In qualunque tempo, entro la durata di applicabilità della decisione, a richiesta delle parti o dell’autorità politica provinciale, il comitato può, con apposita ordinanza, dopo uditi gli interessati direttamente o a mezzo delle loro associazioni, estendere gli effetti di essa ad associazioni, o persone che non siano contemplate.

 

 

Contro la decisione o l’ordinanza del comitato non è ammesso alcun mezzo d’impugnazione.”

 

 

Il comitato è presieduto da un magistrato, di grado non inferiore a giudice di tribunale, nominato dal presidente della corte d’appello, ed è composto da due rappresentanti dei proprietari e conduttori di fondi, e di due rappresentanti della categoria interessata al conflitto.

 

 

In base al nuovo decreto sarà pertanto il magistrato presidente il quale, tra i dispareri dei rappresentanti delle categorie in conflitto, dovrà in definitiva foggiare i nuovi concordati agrari, e decidere se, come chiedono, per esempio, le leghe bianche nel Veneto, i contratti colonici devono durare nove o dodici anni, se anche dopo tale decorso di tempo il contratto debba ritenersi inscindibile senza una cosidetta giusta causa, se al contadino debba riservarsi il diritto di scelta del tipo di contratto, e cioè di passare dalla mezzadria all’affitto a denaro anche nolente il proprietario, su quali basi debba essere fissato il canone di affitto, ecc. Ed a tale proposito voglio ricordare che nel 1920 le leghe bianche in provincia di Udine avevano chiesto che i canoni di affitto fossero fissati nella misura del 3 e mezzo per cento lordo sul valore capitale dei fondi, e cioè restando a carico del proprietario tutto l’onere delle imposte, della manutenzione dei fabbricati, ecc.

 

 

In sostanza sarà dunque un giudice di tribunale che in vece e luogo del parlamento dovrà decidere inappellabilmente se i proprietari di una provincia dovranno essere praticamente espropriati, con o senza indennità.

 

 

È inutile che io faccia presente l’enormità di tutto ciò, ed enumeri le conseguenze economiche, politiche e sociali che deriverebbero dall’applicazione del nuovo decreto.

 

 

È inutile dire con quale animo i proprietari potranno dedicare nelle nostre province devastate dalla guerra i loro capitali, la loro attività a rifare le proprie aziende agricole, ad accrescere la produzione, a bonificare nuove estensioni di terre, quando siano esposti al pericolo di vedersi estromessi un giorno all’altro, e ciò non da una legge del parlamento ma da una semplice ordinanza del comitato, contro la quale non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

 

 

Io sono convinto che quella borghesia campagnuola, in cui l’amore alla terra è lunga e nobile tradizione familiare, ed alla quale dopo tutto si deve quel che vi è in Italia di progresso agricolo, ma che i popolari vorrebbero allontanare dalla terra, e sostituire con una folla di piccoli proprietari contadini, perché le sue tradizioni liberali, la sua coltura, e lo spirito di indipendenza sono di ostacolo allo stabilirsi di quella completa dominazione politica che il partito popolare vorrebbe affermare sulle campagne d’Italia, sono convinto, dico, che quella borghesia potrebbe continuare con fiducia nel proprio lavoro quando le sue sorti dovessero dipendere da un voto del parlamento. E ciò perché troppi fatti sono venuti recentemente a dimostrare, in Italia e fuori, che la sua collaborazione è indispensabile alla prosperità dell’agricoltura.

 

 

Per non parlar d’altro mi limito a riferire queste informazioni che sul mercato mondiale dei cereali dava il “Giornale di agricoltura della Domenica”, del 5 marzo:

 

 

“Nella Romania il raccolto del grano è risultato appena la metà del normale e la quantità disponibile per l’esportazione è appena un quinto di quella che essa era nell’avanti guerra,cioè poco più di due milioni e mezzo di quintali. Il governo rumeno ha organizzato il commercio dell’intero raccolto affidandolo a una federazione cooperativa. Si nutrono però dubbi sull’efficienza di questa organizzazione la quale non può sostituire improvvisamente i vecchi ordinamenti che regolavano il commercio granario e che s’incardinavano nella esistenza delle grosse aziende padronali ora scomparse e sostituite da piccoli poderi in seguito alla espropriazione dei latifondi da parte del governo. I contadini che sono subentrati agli antichi padroni rifiutano di trasportare il grano nei punti di concentramento fissati dalla cooperativa perché ritengono che il prezzo fissato dal governo non sia abbastanza remunerativo; essi inoltre hanno seminato una superficie a grano molto inferiore alla normale e si sono dimostrati incapaci di ricavare dalle terre loro affidate i rendimenti che si avevano allorquando esse erano dirette dagli antichi proprietari. Oggi si ha in Romania una superficie seminata che è appena la metà di quella avuta l’anno scorso, di modo che anche la prossima campagna granaria non sarà in grado di fornire un contributo notevole alla esportazione”.

 

 

Il parlamento non assumerà certo la responsabilità di rovinare con inconsulti provvedimenti l’agricoltura e quindi la nostra economia nazionale, ma il pericolo diverrebbe ben altrimenti grave se al parlamento fosse lecito sostituire l’arbitrio di un magistrato, da esercitarsi caso per caso, senza garanzie di sorta, con evidente incompetenza in una materia nella quale il legiferare è così difficile ai più esperti conoscitori di essa.

 

 

Ed è appunto perché i popolari sono consapevoli che il parlamento non è disposto a seguirli su questa via e che o presto o tardi farà cessare quella speculazione elettorale che essi vanno facendo in base a questi decreti agrari, che si tenta col provvedimento del 2 febbraio di sottrarre questa materia al controllo del parlamento, trasferendo ai comitati di conciliazione così ampi poteri e così manifestamente lesivi delle più elementari garanzie costituzionali. In tal modo essi contano che sarà ad essi possibile di mantenere viva nelle campagne quella agitazione che per molti segni si andava placando, e ciò senza ricorrere a nuovi decreti-legge, ma ponendo in opera intorno ai comitati tutte le influenze politiche di cui sono capaci per strappare ai medesimi quelle misure che in parlamento, o sul terreno delle libere lotte sindacali, tenderebbero invano di ottenere.

 

 

È inoltre profondamente significativo il fatto che il decreto del 2 febbraio fu fatto approvare dal consiglio dei ministri in un momento in cui il gabinetto era virtualmente dimissionario, e non avrebbe mai dovuto apportare per decreto una così radicale innovazione al diritto vigente. Io credo fermamente di non errare asserendo che il ministro per l’agricoltura ha sorpreso la buona fede dei suoi colleghi di gabinetto, ai quali è certamente sfuggita la grande portata economica e politica del provvedimento, il quale era altresì redatto, senza dubbio intenzionalmente, in una forma che tale sorpresa rendeva più facile».

 

 

Ho l’impressione che l’enormità segnalata nella lettera sopra riportata, supera ogni altra enormità commessa con l’arma terribile dei decreti-legge. Con un tratto di penna in una forma incomprensibile, senza pubblica discussione, si viene a sancire quella che «virtualmente» può essere la espropriazione, senza compenso giusto o con compenso pagato in moneta deprezzata, della intiera proprietà fondiaria italiana, che «certamente» è un eccitamento all’odio di classe, vivaio di controversie, di cui vivranno gli agitatori professionali bianchi e che sarà la rovina della produzione agraria per lunghissimo tempo, sinché, attraverso a lotte decennali, agli attuali proprietari e conduttori non si siano sostituiti altri proprietari e altri conduttori ben decisi per loro conto a metter nel nulla, col consenso dei loro patroni popolari, la legge, in virtù di cui essi oggi tentano di espropriare gli attuali possessori.

 

 

L’abuso dei decreti-legge ha toccato oramai l’apice con questo decreto il quale sancisce la rivoluzione e l’agitazione agraria in permanenza. Quante volte bisogna ripetere che la pubblica discussione, che il vaglio della critica sono le sole garanzie della vita civile e libera? Tolte queste, val meglio la tirannia pura e semplice, quella che un tempo dicevasi «assolutismo temperato dal regicidio». Senza accettare l’estremo, almeno allora si sapeva chi accusare delle cattive leggi e delle opere peggiori. Come si fa oggi ad accusare un ministro, che non è più tale od un impiegato, di cui non si sa il nome, che è irresponsabile e tuttavia può dare e togliere ricchezze, dar gioia e far piangere, esercitare insomma tutti i poteri del tiranno?

 

 

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