Opera Omnia Luigi Einaudi

La riforma del consiglio superiore del lavoro

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 28/11/1910

La riforma del consiglio superiore del lavoro

«Corriere della Sera», 28 novembre 1910

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.III, Einaudi, Torino, 1960, pp. 153-159

 

 

 

 

Una recente lettera indirizzata dal circolo industriale, agricolo e commerciale di Milano alla presidenza della confederazione generale dell’industria ha rinnovata la disputa, già vivissima alcuni mesi or sono, intorno alla riforma del consiglio superiore del lavoro. Che una riforma sia necessaria appare chiarissimamente dalla sovrabbondanza attuale, sia assoluta che relativa, dei membri parlamentari (6 su 44), burocratici (8) e generici (2 economisti sociologi, 3 mutualisti, 3 cooperatori, 2 rappresentanti delle banche popolari, 4 delegati delle camere di commercio, 4 delegati dei comizi agrari); mentre soltanto 12 posti sono riservati, sul totale di 44, ai rappresentanti degli industriali e degli operai interessati alla soluzione delle grandi questioni su cui il consiglio superiore è chiamato a dare il suo parere. E, quel che è peggio, i dodici rappresentanti diretti non sono nominati dagli interessati, bensì dal ministro, in seguito a complicate designazioni di enti diversi. Ancora: i capi delle aziende agrarie, industriali e commerciali hanno 5 soli posti, mentre gli operai ne vantano 7, di cui 2 riservati agli operai e capimastri delle miniere di Sicilia e di Sardegna, 1 ai lavoratori del porto e del mare e 4 ai contadini ed operai.

 

 

La riforma, chiaritasi necessaria subito, è ora chiesta ad alte grida; le quali si sono fatte più clamorose dopoché il consiglio superiore, con una relazione Abbiate – Cabrini – Saldini, dimostrò di volere prendere esso medesimo l’iniziativa dei provvedimenti riparatori. Se tutti gridano in coro contro l’attuale composizione, non tutti gridano col medesimo entusiasmo, né con uguali intenti; cosicché, a volerli ascoltare tutti, l’impresa di ricostituire il consiglio del lavoro appare difficilissima e quasi impossibile. Cattolici contro socialisti, repubblicani contro ambedue, camere di commercio e comizi agrari contro le associazioni industriali tecniche, queste contro le organizzazioni sindacali, milanesi contro torinesi, regionalisti contro centralisti tutti combattono insieme per un fine comune e tra di loro per accaparrarsi la porzione più opima delle spoglie.

 

 

Procuriamo di sentire per sommi capi le ragioni dei contendenti, senza perderci per i viottoli traversi delle infinite controversie particolari.

 

 

Interessati contro estranei e generici questa è la prima ragione di rancore contro l’attuale composizione del consiglio del lavoro. Questo è un organo consultivo, in cui gli interessati, industriali ed operai, dovrebbero essere chiamati a dare il loro parere sulla nuova legislazione sociale, sul funzionamento delle leggi vigenti, sulle condizioni delle classi operaie in relazione alle condizioni dell’industria. In questo consesso consultivo, il quale dovrebbe apparecchiare i materiali legislativi per il governo ed il parlamento, che cosa ci stanno a fare i tre senatori ed i tre deputati? Senato e Camera dovranno deliberare sulle proposte che il governo farà, in seguito agli studi ed ai pareri degli interessati adunati nel consiglio; ma non debbono – a mezzo dei loro rappresentanti – dare pareri a se stessi. Il loro intervento serve unicamente a falsare l’espressione della viva voce dell’industria e delle maestranze. A seconda del partito politico che ha la maggioranza nelle due camere, le risoluzioni prese dal consiglio prenderanno un colore conservatore o democratico o socialistoide. Il vero arbitro delle risoluzioni sarà l’elemento parlamentare, frustrando così l’essenza stessa del consiglio, il quale dovrebbe essere la viva voce delle classi imprenditrici ed operaie. Peggio si dica dell’elemento burocratico, oggi esuberantissimo: otto rappresentanti delle direzioni dell’agricoltura, della statistica, della marina mercantile, dell’industria e del commercio, del credito e previdenza, dell’ufficio del lavoro, dell’emigrazione, della cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai. Se fosse possibile, l’intervento dei funzionari produce effetti ancor più lamentevoli dell’intervento dei parlamentari. Se i funzionari sono per ufficio ossequenti ai desideri del governo, sono ancor più desiderosi di allargare le funzioni governative, cosicché il loro voto si può dire assicurato a priori a quella parte la quale proponga i regolamenti più complicati, purché crescano con essi i bisogni di nuovi impiegati e nuovi orizzonti si aprano alla carriera delle falangi ministeriali.

 

 

Che cosa stanno a fare quei due economisti sociologi nel consiglio, se non a spostare indebitamente le sorti delle votazioni a favore di quella parte a cui volga favorevole la moda scientifica? E chi sa immaginare le ragioni arcane per cui vi hanno seggio due rappresentanti delle banche popolari? Nemmeno le rappresentanze delle società di mutuo soccorso e delle cooperative sfuggono alla critica. Poiché esse sono un duplicato della rappresentanza delle classi operaie, le quali hanno bensì ragione di elevarsi colla cooperazione e col mutualismo, ma non hanno alcun motivo di pretendere perciò una rappresentanza ulteriore a danno della equa bilancia che tra le due parti dovrebbe essere mantenuta. Tanto varrebbe concedere agli industriali, oltre i posti ad essi assegnati, nuovi posti al nome delle società per azioni, che pur sono un modo perfezionato di organizzazione del capitale, così come la cooperazione ed il mutualismo sono forme complesse di organizzazione operaia.

 

 

Contro le critiche mosse alle rappresentanze dei parlamentari, degli scienziati, dei funzionari e dei doppioni debole è la risposta; talché è da credere che, se non si trattasse di sfrattare dal consiglio personaggi illustri e benemeriti per tanti versi del paese, la loro eliminazione non susciterebbe contrasto alcuno. Una sola ragione fondata si può addurre della loro presenza: l’opportunità di avere sottomano tecnici i quali possano illuminare il consiglio nei problemi di loro competenza e possano inoltre, forti della loro competenza, far da pacieri tra le due parti operaia e padronale. Senonché sulla competenza (parlo naturalmente della competenza inerente alle cariche ed alle funzioni, in virtù di cui codesti «arbitri» ottengono la nomina, non della competenza personale, che nei casi singoli è o si presume indubbiamente grandissima) ci sarebbe molto a ridire. La competenza in siffatti argomenti non si acquista né sui libri, né nei dibattiti parlamentari e neppure con la collaborazione multiforme ad opere sociali; la si acquista invece nelle officine e nei campi, lottando per il miglioramento delle proprie condizioni di vita o subendo gli effetti di una legislazione disadatta. La sola esperienza vissuta ha valore e solo la voce di chi quella esperienza quotidianamente vive merita di avere virtù deliberativa. Nulla vieta che al consiglio intervengano anche elementi competenti in questioni riflettenti il lavoro; ma intervengano con voto consultivo, senza pesare sulle determinazioni che saranno per prendere le due parti interessate. Nulla vieta del pari che a partecipare ai lavori del consiglio siano chiamati volta a volta uomini competenti in particolari questioni. Essi ne saranno onorati ed il consiglio molto si gioverà del loro parere, il quale sarà tanto più sereno quanto minore responsabilità di voto decisivo cadrà su di essi.

 

 

Né sembri grave il pericolo che molte volte le due parti, pari in numero, degli industriali e degli operai, non riescano a mettersi d’accordo. Anzitutto molte questioni sono di indole tecnica su cui un consenso unanime o di maggioranza potrà agevolmente formarsi. Altre volte il dissenso sarà di taluni industriali o di taluni operai appartenenti a particolari industrie; né quei dissenzienti avranno tanta forza da trascinare, per motivi particolari ed egoistici, l’intiera rappresentanza della classe. Il dissidio insanabile potrà cadere soltanto sulle grandi questioni di massima, interessanti tutta l’industria o tutta l’agricoltura. Sembra a me utilissimo che questo dissidio venga alla luce, apertamente, schiettamente, senza che delle ibride rappresentanze cuscinetto riescano a nasconderlo, ad attenuarlo, a prorogarne lo scoppio. Non dimentichiamo che il consiglio è un corpo consultivo, non deliberativo. Propone le leggi, non le delibera. Che male vi è che il parlamento si vegga squadernate dinanzi nei casi più importanti (nella grande maggioranza dei casi è improbabile che le due parti non trovino una via di accordo) le ragioni a suffragio od a contrasto di una proposta di legge? In Italia abbiamo la strana abitudine di voler far prendere all’unanimità le deliberazioni dei corpi consultivi e benanco delle commissioni d’inchiesta. Persino le relazioni di minoranza sembrano uno scandalo e si frappongono ostacoli alla loro divulgazione. Facendo così, si disconosce l’essenza dei corpi consultivi, che è di porgere consigli, i quali, finché la natura umana dura come è, saranno mai sempre divergenti. Le deliberazioni del governo e del parlamento – queste, sì, devono essere univoche acquisteranno anzi maggior valore; poiché non potranno essere prese scaricandone la responsabilità su un consiglio consultivo, in cui, come accade oggidì, le voci genuine degli interessati sono soffocate dalla grave mora delle rappresentanze cuscinetto.

 

 

Risolta la questione fondamentale di ammettere, con voto deliberativo, soltanto le rappresentanze degli interessati, sorge l’altro problema: come organizzare queste rappresentanze? Qui la disputa si impernia innanzi tutto fra coloro che vogliono far nominare i rappresentanti dalle organizzazioni specifiche professionali e quelli che vogliono dar diritto di eleggere alle organizzazioni che dire generiche. Dico subito che le mie simpatie non sono né per le une né per le altre, almeno come strumento di scelta dei consiglieri del lavoro. Ma poiché la questione fu posta, essa deve in via preliminare essere discussa.

 

 

Dicono gli specifici: il consiglio è chiamato sovratutto a dare pareri su questioni riflettenti i rapporti tra capitale e lavoro, si tratti di contratti collettivi, o della tutela contro gli infortuni sul lavoro, o delle leggi sulla durata del lavoro o sul riposo festivo. Il punto specifico della competenza del consiglio stando nel regolare i rapporti tra industriali ed operai, non tutte le associazioni o le rappresentanze delle due parti hanno ragione di nominare i consiglieri del lavoro, bensì quelle soltanto che abbiano ad oggetto specifico della loro azione lo studio e la trattazione dei rapporti tra industriali e lavoratori. Una associazione del cuoio, o della lana, o della seta adempierà, a cagion d’esempio, ottimamente ai suoi fini, che sono quelli di promuovere il progresso tecnico dell’arte, di intervenire nella discussione dei trattati di commercio, di difendere l’industria dalle ingordige fiscali; un comizio agrario si sarà reso benemerito dell’agricoltura promuovendo l’adozione di nuovi metodi di coltivazione, incoraggiando sperimenti di concimazione, ecc. ecc.; una società di mutuo soccorso avrà potentemente contribuito all’elevamento delle classi operaie instaurando molteplici forme di mutualità. Tutti questi sono mezzi di azione utilissimi per le classi interessate; non riflettono però i rapporti fra capitale e lavoro. Competenti sono soltanto quelle associazioni che si siano costituite nell’intento specifico di trattare le questioni del lavoro, ossia, per usare la denominazione oramai invalsa, i sindacati di mestiere, siano essi sindacati operai o sindacati industriali. Il principio è sembrato pacifico per la classe operaia, talché i relatori Abbiate, Cabrini e Saldini proponevano senz’altro di attribuire la nomina dei delegati operai alle federazioni dei lavoratori del libro, dei lavoratori edilizi, ecc. ecc., ed in mancanza di federazioni di mestiere, alla confederazione generale del lavoro. Perché non adottare lo stesso criterio per la parte industriale, chiamando a nominare i delegati, invece delle generiche unioni delle camere di commercio, od associazioni di questa o quella industria, le specifiche confederazioni generali dell’industria o federazioni di industrie particolari, sorte e specializzatesi nella discussione e nella difesa degli interessi della classe padronale di fronte alla classe lavoratrice?

 

 

La sola obiezione sostanziale che a questo modo di vedere si sia fatta è la seguente: la legislazione sociale, su cui sovratutto deve dar pareri il consiglio, è una legislazione costosa, i cui costi cadono massimamente sull’industria. Devono gli industriali vigilare affinché le riforme non riescano insopportabilmente gravose rispetto alla potenzialità economica dell’industria; e devono vigilare altresì perché i sacrifici non siano troppo superiori alla somma dei benefici che le classi lavoratrici dovrebbero ricavare. Ora, a questo compito soddisfano assai meglio le associazioni tecniche od economiche, le quali hanno per iscopo la tutela degli interessi generali dell’industria, e conoscono profondamente le condizioni sue finanziarie, che non le associazioni sindacali le quali si sono specializzate nella lotta contro gli operai ed appunto per questa eccessiva specializzazione non sono in grado di assurgere ad un giudizio sintetico della legislazione sociale, che è sopra ed oltre le classi e la quale deve essere valutata in rapporto soltanto alla potenzialità economica dell’industria.

 

 

L’obiezione, a parer mio, non coglie nel segno. Innanzitutto è vero che la legislazione sociale è al disopra delle classi ma chi deve compiere quest’opera pacificatrice, superiore alle classi, è il parlamento, non il consiglio del lavoro. Se in questo fossero rappresentate le classi ed insieme l’elemento moderatore che cosa ci starebbe a fare il parlamento? Forse a mettere lo spolverino sulle deliberazioni del consiglio; nel quale surrettiziamente verrebbe così a trasferirsi l’autorità legislativa? Meglio è riconoscere il fatto quale è: e cioè l’esistenza di due o più classi alle quali viene dato modo di esprimere in seno al consiglio del lavoro i propri desideri in ordine alla legislazione sociale; e su questi, ora concordi ed ora discordi, venga dal governo chiamato il parlamento a decidere. Opinare altrimenti è un voler trasferire la sovranità dal parlamento alle classi ed agli organi particolaristici, è un voler ricostituire, sotto nomi diversi, il regime feudale.

 

 

Né si tema che i sindacati industriali non sappiano valutare i sacrifici che la legislazione sociale imporrà all’industria. Come? uomini che passano la loro vita a discutere di aumenti di salari o di riduzione di orario ed a valutarne il peso in rapporto alla produttività dell’industria perché questo è proprio ciò che fanno i sindacati padronali – non saranno più in grado di valutare i sacrifici imposti all’industria appena essi siano la conseguenza delle regole imposte da una legge sociale? L’addestrarli a questa opera di valutazione degli effetti della legislazione sociale sembra anzi ottimo metodo per continuare e rinsaldare, in una sfera più elevata, quei rapporti tra sindacati industriali e sindacati operai che sono la più sicura speranza di efficace pacificazione sociale. Non basta predicare la pace per averla. Essa sprizza fuori dal contrasto ed è tanto più duratura quanto più a lungo le parti contendenti hanno lottato per raggiungerla.

 

 

I sindacati, operai e padronali, oggi costituiti e di fatto riconosciuti dallo stato, sono gli organi più adatti ad esprimere la volontà dell’industria e delle maestranze a cui carico e favore si elabora la legislazione sociale? Qui è il punto controverso; ed è qui che maggiormente si accaniscono le ire di parte.

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