Opera Omnia Luigi Einaudi

La tutela del risparmio

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 26/04/1913

La tutela del risparmio

«Corriere della Sera », 26 aprile[1], 5 maggio[2] e 22 maggio[3] 1913

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.III, Einaudi, Torino, 1960, pp. 515-530

 

 

 

 

1

 

Recenti clamorosi incidenti, di cui il principalissimo fu quello della Banca di Varese, hanno richiamato l’attenzione del pubblico e dei governanti sulla eventuale convenienza di esercitare una sorveglianza sui risparmi affidati ad istituti di credito, banche popolari, casse rurali ed altre maniere di società bancarie, non assoggettati alle regole che vincolano le casse ordinarie di risparmio. Un articolo 6 di un disegno di legge presentato dall’on. Nitti nella seduta del 19 febbraio scorso intorno al «riordinamento dei servizi del ministero di agricoltura, industria e commercio» si propone appunto di iniziare l’opera di sorveglianza dello stato sui risparmi affidati ad istituti privati.

 

 

Confesso che l’avere appiccicato questo articolo 6, come altri articoli sostanziali riflettenti altre materie, ad un disegno che ha carattere amministrativo e si riassume nella solita revisione degli organici, con relativo incremento della burocrazia nostra sovrana, non sembra un espediente adatto a provocare una attenta discussione del nuovo principio che viene introdotto nella nostra legislazione. Trattasi di una norma che assoggetta le banche in genere, finora libere, alla sorveglianza governativa; norma che moltissimi legislatori non hanno mai voluto sancire e che alcuni pochi hanno approvato solo dopo matura discussione. Volerla far approvare in Italia come se si trattasse di una semplice formalità amministrativa attinente agli organici di un ministero è andar contro alla realtà e può far presumere, ciò che non è, ossia che si voglia evitare sull’argomento un’ampia discussione.

 

 

Confesso altresì che, nell’esaminare il contenuto della norma nuovamente proposta, non posso sottrarmi ad un ragionevole scetticismo; essendo evidente la quasi impossibilità di escogitare cautele che sul serio possano tutelare i risparmi che il pubblico vuole affidare altrui. La miglior tutela deve essere la prudenza e la oculatezza del risparmiatore; e queste qualità non sono in alcun modo sostituibili dalla prudenza e dalla oculatezza di sorveglianti governativi. Lo stato non può tutelare al cento per cento i risparmi se non dando la propria garanzia per il rimborso. Il che fa già colle sue casse postali di risparmio; e non è opportuno faccia per i risparmi depositati presso enti semi – pubblici o privati indipendenti dall’amministrazione governativa. Perché «garantire» per conto altrui, impone l’obbligo di sorvegliare, guidare, ordinare, ossia sostituirsi agli amministratori delle casse e delle banche; nel qual caso meglio gioverebbe – se non fosse per altri motivi assurdo e dannoso – proibire senz’altro a tutti di accettare risparmi, avocandone il monopolio allo stato. Lo stato non solo non può «garantire» i risparmi, ma non può nemmeno esercitare una sorveglianza siffatta che implichi una qualsiasi sua responsabilità nella gestione degli istituti sorvegliati. Dappertutto dove gli stati sorvegliano, si è avuto cura di sorvegliare in modo che la sorveglianza non significasse affidamento dato ai risparmiatori che i loro denari sono siffattamente tutelati dallo stato da non correre più nessun pericolo. Siffatto affidamento, qualora si radicasse nella mente dei risparmiatori: 1) implicherebbe una responsabilità, almeno morale, dello stato nelle eventuali perdite; 2) indurrebbe i risparmiatori a non esercitare essi quella prudenza che sola è massimamente efficace; 3) confonderebbe gli istituti buoni coi cattivi, tutti egualmente sorvegliati, e darebbe modo ai poco onesti di accaparrare i risparmi degli ignari, mettendosi quasi sotto l’egida della tutela dello stato.

 

 

Data la necessità di eliminare da essa qualsiasi responsabilità finanziaria o morale, la sorveglianza dello stato non può essere che formale, direi quasi esteriore, rivolta ad accertare l’esistenza di certi estremi che si suppongono a priori costituire una garanzia per i risparmiatori. L’articolo 6, difatti, proposto dal ministero, dice:

 

 

1)    che gli istituti di credito commerciale, i quali raccolgono depositi a risparmio in misura cosidetta «non eccessiva» ossia non superiore al triplo della somma costituente l’importo complessivo del loro capitale e del loro fondo di riserva, continueranno a godere del regime di assoluta libertà;

 

 

2)    che gli istituti, i quali raccolgono depositi a risparmio in misura superiore al triplo e non superiore a dieci volte l’ammontare del capitale e delle riserve, saranno sottoposti alla vigilanza del ministero di agricoltura, industria e commercio, vigilanza limitata però al potere di fare eseguire ispezioni periodiche e straordinarie agli istituti;

 

 

3)    che gli istituti, i quali superino coi depositi la proporzione di dieci volte l’ammontare del capitale e delle riserve, oltre alla vigilanza, saranno soggetti all’obbligo di devolvere a riserve i due terzi degli utili annuali. L’istituto che non osservasse questa norma dovrà, a richiesta del pubblico ministero, porsi in liquidazione.

 

 

Sono norme, come si vede, formali, esteriori, le quali nulla possono assicurare intorno alla solvibilità effettiva degli istituti raccoglitori di risparmio, e solo si limitano a stabilire dei rapporti numerici fra capitale e riserve da un lato e depositi a risparmio dall’altro. Non si avrà così una garanzia efficace per i risparmi e si imporranno pastoie dannose alle banche ordinarie e private e sovratutto alle banche e casse medie e piccole, di cui moltissime, specie nel campo del credito cooperativo o popolare, sono riuscite ad attrarre depositi in cifra superiore al triplo del capitale e delle riserve. Il progetto, se lascia perciò indifferenti le grandi banche, è importantissimo per i medi istituti, la cui esistenza e così necessaria ad impedire il monopolio di talune poche grandi banche ed a sovvenire ai bisogni del minuto commercio, dell’agricoltura e dell’industria media e piccola. Né a caso ho aggiunto «banche private»; poiché, secondo la dizione dell’articolo 6, sfuggiranno all’obbligo dei rapporti fissi legali solo i banchieri singoli esercenti da soli l’industria bancaria. Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice dovranno lasciare visitare i loro libri dagli ispettori governativi, i quali vorranno accertarsi se esse abbiano depositi «a risparmio« e se questi non superino tre volte o dodici volte l’ammontare montare del capitale e delle riserve. E siccome il disegno di legge parla in genere di «società commerciali» e non di «banche», che del resto sarebbero enti difficili a defnirsi, così è inevitabile che la burocrazia col tempo accampi la pretesa di esaminare i libri di qualunque società commerciale anonima, in accomandita semplice o per azioni, in nome collettivo, esercitante qualunque industria o commercio, per accertarsi che essa non riceva depositi, e che i depositi ricevuti non siano «a risparmio» ma in conto corrente, ecc. ecc. Sono numerosissime le società commerciali che hanno depositi passivi in conto corrente. Stiano attente ai pericoli di cui l’articolo 6 può insidiosamente essere fecondo anche per esse!

 

 

Altre osservazioni si presentano spontanee alla mente; e qui le riferirò sommariamente:

 

 

1)    lI rapporto fra capitale e depositi è uno solo dei fattori di sicurezza di una banca. A parità di altre condizioni, se due banche hanno amendue 10 milioni di depositi, sembra più sicura quella che possiede 5 milioni di capitali propri di quella che ne possiede soltanto uno. Il guaio si è che le altre condizioni possono essere tali e tante che la cifra aritmetica del capitale finisce di perdere ogni importanza. È difficile che una banca fallisca perché aveva un capitale troppo scarso in confronto ai depositi; mentre il fallimento è dovuto di solito al fatto che i dirigenti hanno amministrato male il capitale piccolo ed i depositi grossi; ed avrebbero ugualmente amministrato male il capitale grosso ed i depositi scarsi. La vera garanzia dei depositi non sta nell’esistenza di un notevole capitale; poiché il capitale può essere stato ingoiato da male speculazioni e da cattivi affari, così come furono ingoiati i depositi. Ma sta nell’esistenza di attività sicure, di buoni valori d’impiego contro ai depositi e contro al capitale; ed è tale garanzia codesta che dipende dalla capacità e dall’onestà degli amministratori, né può essere creata da empirici rapporti aritmetici fra capitali e depositi.

 

 

2)    Come definiremo i depositi «a risparmio», a cui si riferisce la tutela dell’articolo 6, e come li distingueremo dagli “altri” depositi, in conto corrente o diversi, che la legge non contempla? Il testo del disegno di legge non dà nessun lume al riguardo e rimanda ad un regolamento di là da venire. Il legislatore ha usato accortezza a lavarsene le mani, perché il regolamento si troverà di fronte ad un’impresa assai ardua. Tutti i depositi, anche quelli di un correntista milionario presso una società industriale sono «risparmi»; e non è possibile distinguere sul serio i depositi «a risparmio» dagli “altri” depositi. Bisognerà contentarsi di qualche distinzione grossolana: considerare, per esempio, «risparmi» i depositi non superiori alle 6.000 lire, che è il nuovo limite per i depositi delle casse postali di risparmio, od i depositi di cui non sia possibile disporre per via di un assegno bancario. Sono distinzioni incerte; perché un commerciante può avere un deposito inferiore a 6.000 lire (saranno 6.000 lire di media annua, o semestrale, o di massimo o minimo toccato nell’anno?) ed essere il suo un vero conto corrente commerciale, di quelli che il legislatore non vorrebbe considerare risparmi. La disponibilità per mezzo di assegni conferisce dal canto suo sicurezza ai depositi e dovrebbe farli considerare più prudenziali e non invece immeritevoli della tutela governativa.

 

 

3)    Come impediremo che una banca malata cerchi di far passare i suoi depositi dalla categoria dei «risparmi» tutelati alla categoria dei «depositi» semplici non tutelati? Basterà offrire agevolezze migliori, saggi di frutto vari ai depositi “diversi” per vedere una banca, di cui si matura il dissesto, sottrarsi compiutamente ai vincoli legali.

 

 

4)    Poiché la legge impone solo un rapporto tra il capitale ed i depositi «a risparmio», non potrà darsi che una banca osservi scrupolosamente i limiti legali, eppur si trovi in situazione pericolosa? È forse assurdo il caso di una banca che abbia 1 milione di capitale, 1 milione di depositi «a risparmio», 2 milioni di depositi in conto corrente e diversi (ecco come questa banca ha voluto, per inspirar fiducia, stare nei limiti legali anche tenendo conto dei conti correnti!); ma abbia 5 milioni di corrispondenti creditori? Il che vuol dire che la banca scontava cambiali d’ogni razza e, per far denaro, riscontava presso i corrispondenti creditori gran parte del portafoglio, mettendoci sotto il proprio avallo. Viene la crisi; e quel poco d’attivo che ci sarà dovrà essere diviso fra un milione di depositi a risparmio, 2 milioni di depositi in conto corrente e 5 milioni di corrispondenti creditori. I risparmiatori, che si tredevano tranquilli, riceveranno forsanco un riparto di appena il 30%!

 

 

Mentre le disposizioni che possono essere escogitate per difendere i depositanti delle casse ordinarie non possono, data la necessità di non coinvolgere la responsabilità dello stato, riuscire ad un risultato efficace, credo per contro che possa attuarsi una norma, anch’essa formale, che in se stessa non importa alcun vincolo obbligatorio, che lascia liberi istituti, banche e banchieri di assoggettarvisi o non; e che, appunto per la sua elasticità, potrebbe essere più benefica di qualsiasi norma rigida ed aritmetica che possa essere architettata.

 

 

Partasi dalla premessa che nella mente del popolo minuto, il quale è il solo a cui ragionevolmente si vuol provvedere, il concetto di «risparmio» si è confuso, quasi compenetrato col concetto di deposito fatto presso un istituto pubblico o semi – pubblico: casse postali, cassa di risparmio delle provincie lombarde, casse ordinarie di risparmio. Il piccolo risparmiatore quando riceve un «libretto di risparmio» immagina che i suoi denari siano amministrati con la stessa cautela prudentissima con cui egli suppone siano geriti i fondi delle casse di risparmio. Né si può negare che banche e banchieri privati si giovino di questa convinzione, precisa ed oscura, del pubblico per attrarre depositi, offrendo di iscriverli su libretti a risparmio.

 

 

Fatta questa premessa, non parrebbe fuor di luogo che il legislatore facesse un piccolo strappo alla libertà del vocabolario. Liberissime le banche ordinarie di accettare quanti depositi vogliono e di amministrarli come credono; ma sia vietato ad esse ed a chiunque di rilasciare libretti intitolati di risparmio. C’è tanta ricchezza di parole e di sinonimi nel vocabolario italiano, che, parola più o parola meno, poco monta. Libretti di risparmio possono essere rilasciati solo da quelle banche, le quali volontariamente si assoggettino, per tutte le loro operazioni, alle norme regolatrici delle casse di risparmio ordinarie. Senza potersi chiamare esse stesse «casse di risparmio», diventerebbero tali di fatto. Una banca potrebbe istituire una sezione autonoma per ricevere depositi a risparmio; e siffatta sezione dovrebbe avere patrimonio speciale ed attività particolari, su cui non potessero mettere le mani gli altri creditori della banca. Una contabilità a parte dovrebbe essere tenuta per la sezione dei depositi a risparmio; e per essa dovrebbero applicarsi tutte le norme che, bene o male, esistono e sono applicate per le casse ordinarie di risparmio.

 

 

Norme consimili sono applicate in parecchi cantoni svizzeri e danno buoni frutti. Per una volta tanto mi permetto di citare un esempio straniero, sebbene io sia persuaso che di solito si imitano dall’estero solo le cose cattive, intorno a cui si fa gran baccano, mentre le istituzioni buone, nostre e forestiere, rimangono ignorate. I paesi dove i governi si sono contentati di fare una opera apparentemente modesta, di puro vocabolario, sono probabilmente i soli che hanno concluso qualcosa. Vietando l’uso della parola «risparmio» a quelle banche che non si assoggettino alle norme regolatrici delle casse di risparmio, non si viola alcuna libertà sostanziale, bensì si toglie dalla mente del popoli, una confusione verbale, si lasciano liberi gli istituti che non vogliono vincolarsi e si assoggettano a sorveglianza solo quelli che fanno opera che da tempo si considera degna di sorveglianza, come quella che si rivolge ai risparmi degli ignari. Una riforma di vocabolario può sembrare poca cosa; ma in fondo è riforma assai più sostanziale che non l’imporre regole rigide aritmetiche, semplicistiche sempre ed inefficaci sicuramente.

 

 

2

 

Le osservazioni che sono state fatte dalla giunta generale del bilancio intorno al disegno di legge presentato per l’ampliamento degli organici del ministero d’agricoltura hanno provocato lunghe risposte ministeriali intorno al problema della tutela del risparmio, che indubbiamente è contenuto nell’articolo più interessante del disegno di legge. Le quali risposte dimostrano una cosa sola: le grandi difficoltà di escogitare sistemi di vigilanza che, di fronte al bene della prevenzione dei fallimenti bancari, non producano il male gravissimo della responsabilità morale dello stato sorvegliante per le azioni degli istituti sorvegliati. È indubbio che gli istituti buoni non traggono vantaggio dalla sorveglianza governativa, mentre di questa profitteranno quelli male amministrati per ispirare fiducia nel pubblico. Come non vedere che la «cosidetta» sorveglianza sarà feconda precisamente del male che essa pretende di impedire? E dicesi «cosidetta» perché, ad esercitarla sul serio, occorrerebbero nugoli di ispettori, che non sarà agevole trovare, nella copia necessaria e di capacità sufficiente; e, se esistessero, preferirebbero utilizzare più proficuamente nelle imprese private le loro attitudini.

 

 

Le risposte governative, avendo dovuto specificare meglio ciò che nella relazione era lasciato oscuro, accentuano l’impressione della gravità dei provvedimenti proposti.

 

 

In primo luogo affermano esplicitamente che non solo le banche ordinarie a forma di società per azioni od in accomandita per azioni o cooperative saranno assoggettate ai vincoli della legge ed eventualmente alle ispezioni governative; ma tutte «le società ed associazioni di qualunque specie che esercitano, ecc.». Dunque, anche le società in nome collettivo ed in accomandita semplice e persino le società di fatto e qualunque ente comunque sia chiamato e qualunque industria eserciti, sarà assoggettato all’ispezione governativa. Se si pone mente, come si dirà subito, che nella definizione dei «depositi a risparmio», prima lasciata imprecisa, sono ora esplicitamente fatti rientrare tutti i depositi vincolati a termine, è manifesto che una qualunque ditta, purché non costituita da una persona sola, qualunque sia la forma scelta di società, legale o di fatto, potrà essere assoggettata ad ispezione per constatare se essa abbia ricevuto depositi vincolati a termine in somma superiore al triplo del capitale.

 

 

Questo della definizione del risparmio è il secondo problema che le risposte ministeriali mettono nella loro vera luce. Dapprima si era rinviata la definizione al regolamento «per poterlo meglio definire con maggiore elasticità, avuto riguardo alla opportunità di tener presenti le varie condizioni di fatto e di sventare con prontezza i probabili tentativi di frode da parte di qualche istituto»; il che vuol dire che i risparmi si sarebbero definiti di giorno in giorno ad arbitrio dell’ispettorato.

 

 

Oggi, si consente a togliere l’arbitrio; ma, come è naturale, si estende la definizione del risparmio sino ad abbracciare pressoché tutti i depositi, a qualunque specie appartengano. Infatti, sarebbero considerati «depositi a risparmio»:

 

 

1)    quelli che hanno tale qualifica a norma degli ordinamenti dell’istituto che li riceve; e fin qui si può essere tutti d’accordo trattandosi della riforma del vocabolario in altro articolo reputata innocua;

 

 

2)    i buoni fruttiferi ed in genere tutti i depositi vincolati a termine. E qui invece si può osservare che i risparmiatori modesti, di cui il legislatore esclusivamente si vuol preoccupare, poco amano i buoni fruttiferi ed i depositi vincolati a termine,

 

 

poiché, importando essi una limitazione assai forte delle disponibilità delle somme depositate, non possono essere accetti alla maggior parte dei risparmiatori, i quali vogliono essere in grado di poter disporre ad ogni occorrenza con la maggiore facilità e speditezza dei loro risparmi.

 

 

Sono parole, che si leggono in una bella memoria statistica sul risparmio in Italia negli anni 1911-12, presentata or ora dal prof. Giuffrida, direttore generale del credito e previdenza, all’on. Nitti; e che avrebbero dovuto persuadere l’egregio scrittore della inopportunità di voler comprendere nella definizione del risparmio forme di depositi che egli stesso, da studioso spassionato, aveva giudicato antipatiche ai risparmiatori.

 

 

Ma forse si sono volute comprendere, perché la logica della sorveglianza porta a tutelare, oltre a quelli dei modesti risparmiatori, anche i depositi di coloro, i quali sono capacissimi di badare ai fatti propri e che, ad ogni modo, non si educano a diventare capaci addormentandoli nella fiducia della sorveglianza governativa. È questa inoltre una clausola la quale fa pendere la minaccia della ispezione sulle banche come sui cotonifici, su una fabbrica di automobili, come sul negoziante che esercita il suo commercio mercé conti correnti altrui vincolati a termine;

 

 

1)    e finalmente i depositi di qualunque qualifica quando, a norma degli ordinamenti dell’istituto che li riceve, i rimborsi siano fatti con preavviso che possa essere superiore ad un mese o per cifra giornaliera inferiore a mille lire. Il quale ultimo termine della definizione ha il pregio di essere incomprensibile; essendo incerto che cosa mai significhi un preavviso, che può essere superiore ad un mese. O il depositante ha il diritto di farsi rimborsare la somma con un preavviso non superiore ad un mese o non l’ha; ed in questo caso soltanto sembra che il ministero voglia assoggettare il suo deposito a vincolo, reputandolo più pericoloso dei depositi rimborsabili a vista od a brevissima scadenza.

 

 

L’opinione può essere in contrasto colla realtà; essendoché molte banche sono fallite non già per aver impiegato male i depositi a lunga scadenza; ma per aver impiegato in prestiti a lunga scadenza i depositi a vista od a breve scadenza. Una banca può avere 10 milioni di ottime attività, non però prontamente realizzabili. Se la banca ha solo depositi vincolati a lunga scadenza, essa può far fronte ai suoi impegni e non corre alcun pericolo; mentre può fallire se essa ha fatto quegli impieghi a lunga scadenza con depositi a vista. Eppure il ministero vuole tutelare i depositi a lunga scadenza e lasciare indisturbati i depositi a breve scadenza!

 

A parer mio, farebbe meglio a lasciarli indisturbati tutti; ma bisogna riconoscere che sono nel vero quelli tra i fautori della sorveglianza che già fin d’ora insistono sulla necessità di estendere la sorveglianza a tutti i depositi in conto corrente e dei corrispondenti creditori. Ogni distinzione invero è arbitraria; ed, una volta ammesso il principio, bisogna accettarne le logiche conseguenze. E nemmeno qui ci fermeremo; poiché sono logici coloro i quali, già adesso, vorrebbero che lo stato prescrivesse le maniere di impiego dei depositi, con una proporzione obbligatoria di titoli di stato o di cartelle fondiarie, ecc. ecc.

 

 

Provveda chi ha occhi per scorgere nel non lontano avvenire gli effetti di questa malsana tendenza. Osserva il Geisser in un articolo che comparirà nel prossimo fascicolo de «La Riforma Sociale» di Torino, che una delle maggiori cause della scarsa diffusione del credito agrario in Italia in confronto della Germania sta nell’assorbire, che fanno le casse postali di risparmio, il capitale accumulato nelle campagne per riversarlo negli impieghi di valori pubblici o in mutui ad enti locali. È questo il lato negativo dell’ascensione brillantissima dei depositi nelle casse postali di risparmio. Vogliamo noi intensificare questo pernicioso indirizzo, convertendo banche e banchieri privati in agenti dello stato incaricati di ricevere depositi e comprare valori pubblici? Dove andranno agricoltura, industrie e commerci a procurarsi i capitali di cui hanno bisogno?

 

 

A dimostrare viemmeglio quanto sia empirica l’opinione che la necessità della sorveglianza cominci quando i depositi superino il triplo del capitale e delle riserve, basti una osservazione: a questa stregua sarebbero sottoposte a vigilanza le maggiori banche del mondo, quelle che incarnano il tipo più perfetto della banca pura di depositi e sconti, aliena da speculazioni per titoli, da impieghi a lunga scadenza in sovvenzioni all’industria, voglio dire le banche inglesi. Al 30 giugno 1912 le 43 banche inglesi per azioni dell’Inghilterra e Galles, esclusa la Banca d’Inghilterra che si trova in una situazione speciale, avevano in complesso un capitale proprio, comprese le riserve ed i profitti non distribuiti, di 82.766.204 lire sterline, contro al quale stavano lire sterline 752.602.183 di depositi e conti correnti. Altro che triplo del capitale! Si giunge quasi a quel decupIo che, nella sapienza del nostro legislatore costituisce l’inizio del pericolo massimo e fa obbligo alle banche pericolanti di destinare a riserva i due terzi degli utili annui. Se quelle banche, famose nella storia economica, che hanno avuto fra i direttori, uomini, i cui libri fanno testo nella pratica bancaria, funzionassero in Italia, noi assisteremmo allo spettacolo comico della burocrazia romana che vorrebbe, a mezzo di un ispettore nominato per concorso regolare e provveduto dello stipendio di 5.000 lire, far la lezione alla Lloyds Bank, solo perché questa ardisce di avere lire sterline 86.925.261 (2 miliardi e 175 milioni di lire italiane) di depositi con appena 4.208.672 sterline di capitale versato e lire sterline 2.900.000 di riserve; od alla London City and Midland che ha lire sterline 77.707.785 di depositi e conti correnti contro lire sterline 7.379.552 di capitale e riserve. Al digiuno gli azionisti della London City, colpevoli del reato di avere in depositi più del decuplo del capitale e riserve! Al digiuno del pari gli azionisti della London County and Westminster che hanno 78.828.797 lire sterline di depositi contro appena 7 milioni e mezzo di capitale e riserve!

 

 

Si potrebbe continuare con altri esempi di banche famose, a cui i burocrati romani, se quelle avessero la disgrazia di vivere sotto il loro impero, vorrebbero imporre le loro regole onniscenti; a cominciare dal Credit Lyonnais che ha 352 milioni di franchi tra capitale e riserve e quasi due miliardi di depositi e conti correnti, per finire colla Deutsche Bank con 350 milioni di lire circa tra capitale e riserve ed 1 miliardo e 875 milioni di depositi e conti correnti. Tutti vigilati speciali questi colossi che si chiamano con i nomi famosi di Lloyds Bank, London City, London County and Westminster, Credit Lyonnais e Deutsche Bank!

 

 

Per non seguitare nell’elenco, che sarebbe lunghissimo, dei vigilati stranieri, preferisco chiudere con una tabellina che ho ricavata da quella utilissima pubblicazione che è l’ Annuario di notizie statistiche sulle principali società italiane per azioni, edito dal Credito italiano. Premettasi che i compilatori dell’Annuario, i quali sono banchieri sul serio, non fanno alcuna distinzione tra depositi a risparmio ed altri depositi, perché ben sanno essere distinzione insussistente e che non potrà durare, se anche la scriveranno nella legge. Ecco ora lo specchietto, che si riferisce al 31 dicembre 1911 (in milioni di lire):

 

 

Capitale e riserve Depositi Creditori diversi e riscontri passivi
Banco di Roma

157,2

138,9

120,1

Banca commerciale italiana

180,5

297,5

 451

Credito italiano

85

167,3

249,6

Società bancaria italiana

40,5

45

68,2

Società italiana di credito provinciale

13,2

31,7

33,8

Banca veneta di depositi e conti correnti

4,8

20,7

6

Banco ambrosiano

3,8

18,4

9,5

Banca lombarda di depositi e conti correnti

4,2

17,7

7,9

Banca di Varese di depositi e conti correnti

2,7

5,8

19,8

 

 

Date queste cifre, il ministero si sarebbe creduto in obbligo di ispezionare la Banca veneta di depositi e conti correnti, il Banco ambrosiano e la Banca lombarda di depositi e conti correnti, tutti istituti i quali godono reputazione di saggia e prudente amministrazione, a stento avrebbe lasciato fuori la Società italiana di credito provinciale (ex Banco di Busto Arsizio) ed avrebbe rispettato l’indipendenza dei quattro maggiori istituti solo grazie all’altezza del loro capitale. Ma sovratutto, l’amministrazione avrebbe lasciata indisturbata la Banca di Varese di depositi e conti correnti. O che essa non aveva forse depositi poco più che doppi del capitale e delle riserve? È vero che la grossa cifra, in confronto ai depositi, di 19,8 milioni di creditori diversi e riscontri passivi indicava una situazione malsana; ma la legge sarebbe stata formalmente osservata ed i funzionari sarebbero passati oltre, salvo a far le grandi meraviglie per il fallimento avvenuto contro tutte le buone regole scritte nella legge. Se l’esempio italiano è calzante a dimostrare l’inanità delle legislazioni di paterna tutela, non meno calzante è l’esempio inglese. La London County and Westminster e le altre banche vigilate e ridotte alla ragione congrua vivono e prosperano; ed è fallita la Birbeck Bank, creata ad immagine e somiglianza della perfetta banca immaginata dai nostri romani pastori. Impiegava i depositi in consolidati inglesi ed in altri valori pubblici; immaginando di essere al sicuro. Ma, ad un certo punto, i consolidati cominciarono a ribassare, poterono essere realizzati solo con perdita, i depositanti presero paura e la banca fallì. Quando mai si vorrà comprendere questa semplicissima verità che i fallimenti capitano sempre contro le regole e che, a moltiplicare queste, si frastornano i buoni e si lasciano indisturbati i cattivi?

 

 

3

 

Le modificazioni che la giunta generale del bilancio ha proposto al primitivo disegno di legge sul riordinamento dei servizi del ministero di agricoltura, si possono riassumere in due:

 

 

1)    la definizione precisa dei depositi a risparmio, i quali sarebbero quelli soli che hanno tale qualifica da parte delle società o banche che li ricevono; o, che non avendo tale qualifica, fruttano un interesse non superiore a quello servito dalle casse postali di risparmio e di cui il depositante non possa ottenere il rimborso mediante l’uso di assegni bancari.

 

 

La definizione in parte è corretta, perché innocua. Essa accoglie il concetto esposto ripetutamente su queste colonne: che la riforma debba limitarsi alla proibizione di usare la parola «risparmio» fatta a coloro i quali non si vogliono assoggettare alla vigilanza governativa. Ma la giunta generale del bilancio ha voluto aggiungere qualcosa alla riforma di vocabolario; ed ha detto che sono altresì depositi a risparmi quelli che fruttano non meno, ossia di più dei depositi postali (oggi 2,64%), e che non siano rimborsabili con assegni bancari. L’effetto, come bene osservò l’on. Nitti, sarebbe di spingere le banche a diffondere largamente l’uso degli assegni, allo scopo di sottrarsi alla vigilanza governativa. E sarebbe, a parer mio, effetto ottimo di un provvedimento non buono. In Italia, come in Francia ed in Germania, si ricorre troppo poco agli assegni bancari, i quali riescono tanto utili in Inghilterra e negli Stati uniti per risparmiare l’uso della moneta metallica e dei biglietti. È noto che nei paesi anglosassoni, grazie specialmente all’uso degli assegni sbarrati (crossed checks), non c’è commerciante o privato che non ricorra per i suoi pagamenti agli assegni; ed è noto che in Francia ed in Germania le autorità bancarie più eminenti, a cominciare dai direttori generali della Banca di Francia e della Banca imperiale tedesca, fanno una propaganda assidua per diffondere l’uso degli assegni. Se le norme proposte dalla giunta generale del bilancio dovessero essere approvate, produrrebbero dunque almeno un beneficio: di popolarizzare l’uso degli assegni. Probabilmente sarebbe l’unico vantaggio;

 

 

2)    l’obbligo fatto alle società od associazioni che accettano depositi a risparmio, definiti come sopra si è detto, di impiegare almeno un quinto dell’ammontare dei depositi stessi in buoni del tesoro, in titoli redimibili o in altri titoli di stato o garantiti dallo stato, in fedi di deposito (warrants), dei magazzini generali riconosciute dallo stato, e in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia.

 

 

Era facile prevedere che si finiva qui. Oggi è il quinto, domani sarà il terzo e poi la metà dei depositi che dovrà essere impiegato in tal modo. Ma è davvero opportuno obbligare le banche e casse ad impiegare i loro depositi in titoli pubblici o in mutui fondiari? Ed è specialmente opportuno oggi, che commercio, industria ed agricoltura si lamentano del rincaro del denaro e della difficoltà di trovare crediti? Non sarà esacerbato il fenomeno che oggi già si lamenta, dell’assorbimento dei capitali dei piccoli centri e delle campagne a pro degli impieghi pubblici?

 

 

Sovratutto importa ripetere una osservazione già fatta: che gli impieghi in valori pubblici od in cartelle fondiarie non sono tecnicamente convenienti per istituti che debbono mantenere i loro capitali liquidi e facilmente realizzabili. Ottimi impieghi, ma non adatti a questo speciale scopo, se non in quella elastica proporzione che ogni direttore di banca deve poter determinare volta per volta. Non ricorderò nuovamente il fatto clamoroso, a suo tempo commentatissimo in tutti i giornali inglesi, dell’unica banca londinese fallita negli ultimi anni, la Birbeck Bank, e fallita per avere avuto fiducia nei consolidati, che poterono essere venduti solo con perdite.

 

 

Noterò invece, ripetendo una argomentazione letta in questi giorni nel «Momento economico» di Milano, che tutta la nostra legislazione italiana è stata per il passato orientata contro la tendenza che oggi si vuol fare prevalere. Quale fu uno dei maggiori meriti degli on. Giolitti, Luzzatti e Stringher in materia di impieghi degli istituti di emissione dal 1893 in poi? Di avere costretto, indotto, consigliato i banchi a diminuire gli impieghi in valori pubblici per accrescere quelli in carta commerciale. Tutti sono d’accordo che siffatta trasformazione di impieghi sia stata uno dei progressi più segnalati della tecnica bancaria italiana negli ultimi vent’anni. Gli impieghi in valori pubblici fin qui dai nostri uomini di stato furono considerati per le banche vere e proprie immobilizzazioni, mentre lo sconto di carta commerciale è l’impiego tipo, più sicuro, più facilmente realizzabile, più liquido che possa proporsi una banca la quale riceva depositi. Anche recentemente, nel dicembre 1912, lo Stringher si procacciava lodi per avere richiesto e il governo per aver fatto approvare dal parlamento un articolo di legge, con cui si autorizzava la Banca d’Italia a diminuire la sua scorta di titoli di 40 milioni ed a crescere di altrettanto il suo portafoglio bancario. Così facendo, banca, governo e parlamento rendevano omaggio alle norme classiche e universalmente riconosciute della sana tecnica bancaria. Perché oggi si vorrebbe imporre alle banche private l’osservanza di una regola che parve, e giustamente, dannosa per gli istituti di emissione?



[1] Con il titolo Vincoli legali o riforma di vocabolario? (A proposito dei depositi a risparmio presso la Banca ordinaria[ndr].

[2] Con il titolo Intorno alla cosidetta tutela del risparmio[ndr].

[3] Con il titolo La Tutela del risparmio e i precedenti legislativi italiani [ndr].

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