Opera Omnia Luigi Einaudi

L’abolizione delle capitolazioni in Turchia

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/10/1914

L’abolizione delle capitolazioni in Turchia

«Minerva», 1 ottobre 1914, pp. 857-859

Gli ideali di un economista, Edizioni «La Voce», Firenze, 1921, pp. 69-76

 

La giornata del 10 settembre rimarrà storica negli annali dell’Impero turco. L’abolizione delle capitolazioni può invero segnare il principio del rinnovamento nella vita di quel paese e può produrre effetti profondi e benefici sia alle popolazioni dell’Impero sia agli stranieri i quali dimorano nel territorio turco o vengono in rapporto di commerci e di industrie con i suoi abitanti.

 

 

I trattati, comunemente detti capitolazioni – mercé cui i sultani di Costantinopoli si obbligarono in perpetuo a garantire agli stranieri il diritto di esser giudicati dai propri consoli o tribunali misti, di non pagare imposte, e si vincolarono a non aumentare i dazi doganali sulle merci importate ed esportate senza il consenso dei governi europei – potevano forse essere adatti alle necessità dell’epoca storica in cui sorsero. In un’epoca in cui l’esercizio delle libertà elementari di traffico si considerava come un privilegio, era naturale che i Veneziani, i Genovesi, e le nazioni che a costoro succedettero, cercassero di garantirsi il privilegio della libertà di traffico, allo scopo di non vedersi vietato l’accesso alle contrade del Levante. In momenti storici in cui l’esazione delle imposte era arbitraria e oppressiva, era opportuno che le colonie straniere cercassero di ottenere l’immunità dalle imposte, come il solo mezzo per non essere taglieggiate a sangue. Il fanatismo religioso e la persistenza nel mondo mussulmano delle idee medievali di statuto personale spiegano poi come siano sorti i tribunali consolari e le giurisdizioni privilegiate a favore degli stranieri.

 

 

Certo è però che tutta questa struttura antiquata era divenuta oggi un anacronismo storico e un impedimento gravissimo al progresso civile ed economico dell’impero turco. Le giurisdizioni consolari menomavano la sovranità dello Stato e creavano, in seno all’impero, tante sovranità diverse quanti erano gli Stati di capitolazione. Ogni colonia straniera si considerava come accampata sul territorio turco e riconosceva, dentro lo stesso territorio, una sovranità diversa da quella territoriale. Chi consideri che una delle caratteristiche fondamentali dello Stato moderno è l’abolizione di ogni altra sovranità all’infuori di quella dello Stato territoriale, chi ricordi che l’abolizione del foro ecclesiastico fu considerata un trionfo del diritto, non può a meno di riconoscere che l’abolizione delle giurisdizioni consolari era un’ideale che ogni turco, animato da senso di amore verso il proprio paese, doveva perseguire con fermezza, non trascurando alcuna occasione, alcun pretesto per conseguirlo. Tutti i paesi europei, quando si impadronirono di colonie di capitolazione, si affrettarono ad abolire questo marchio di sudditanza verso lo straniero; e noi in Libia seguimmo, bene a ragione, l’esempio altrui. Il Giappone, risorto a civiltà, abolì subito i tribunali consolari.

 

 

Unica obbiezione: la scarsa garanzia di giustizia che offrono i tribunali indigeni in Turchia. Ma è obbiezione la quale persuade soltanto ad esigere che si passi gradatamente, con opportune cautele, dallo stato attuale di privilegio alla condizione di diritto comune; non è motivo per conservare indefinitamente lo stato di privilegio. Il quale torna, in definitiva, di danno anche e forse sovratutto agli stranieri. Poiché la separazione assoluta, la quale esiste tra la giustizia indigena ed i tribunali consolari, fa sì che la prima non sia soggetta al controllo e alla critica degli stranieri e la immobilizza nel suo stato corrotto e imperfetto attuale.

 

 

Ora – e qui è il punto essenziale del problema – a che vale una giustizia perfetta tra gli stranieri, quando essi sono condannati a vivere in un ambiente dove l’arbitrio è regola e dove la giustizia è misconosciuta? In un ambiente siffatto la cultura e la ricchezza non possono progredire; la popolazione indigena giace oppressa e povera. E gli stranieri, invece di essere un elemento di progresso, di critica, di controllo, diventano, come purtroppo in molti casi accade ordinariamente in Turchia, gli alleati della ingiustizia. Dalla loro condizione di privilegio traggono motivo per ottenere favori dalle autorità turche e concessioni di ogni fatta, a detrimento delle popolazioni indigene. Invece di essere i pionieri del progresso, talvolta diventano gli sfruttatori del paese. Di ciò si giovano non i molti stranieri, i lavoratori, i commercianti, gli industriali che poggiano soltanto sulle proprie iniziative e sui propri capitali, ma i pochi più furbi, i quali, giovandosi delle influenze delle ambasciate e dei consolati, riescono a strappare concessioni e privilegi, per lo più onerosissimi al pubblico erario e contrari all’interesse generale.

 

 

Le quali osservazioni si debbono ripetere rispetto alla immunità dalle imposte e al regolamento dei dazi doganali. La immunità dalle imposte a favore degli stranieri produce in Turchia i medesimi effetti che analoghe immunità produssero in passato in Italia e in ogni altro paese d’Europa. Ricordisi il detto di quel granduca di Toscana, il quale, contemplando l’estendersi dei latifondi ecclesiastici e nobiliari esenti da imposte, esclamò: «presto al granduca di Toscana non rimarrà un palmo di territorio su cui potere assidere imposte e con cui mantenere lo Stato!». È gloria degli Stati moderni, venuti dopo la rivoluzione francese, di avere abolito ogni immunità tributaria di classe e di persone; ed è doveroso perciò riconoscere alla Turchia il diritto di seguire il nostro esempio. La immunità produce invero in Turchia gli stessi effetti deleteri che produceva da noi in passato. La classe più ricca e più operosa della popolazione non paga balzelli, mentre pur si giova dei servizi pubblici; dal che deriva il disagio permanente delle finanze, la incapacità dello Stato a provvedere ai doveri fondamentali della pubblica sicurezza, della giustizia, dell’igiene, dell’istruzione. Il peso dei tributi incide maggiormente sui coltivatori indigeni della terra, i quali per tal guisa immiseriscono e sono scoraggiati dal migliorare le loro colture. Il privilegio degli stranieri ridonda così in definitiva a loro proprio grandissimo danno; poiché essi certamente lucrerebbero di più ove potessero vivere in uno Stato a finanze assestate, con imposte equamente ripartite e con una popolazione indigena prospera e progressiva. Gli stranieri, rimanendo in Turchia attaccati all’immunità tributaria, per un piccolo bene presente rinunciano a un grande beneficio futuro.

 

 

Il divieto fatto alla Turchia di aumentare i dazi doganali senza il consenso delle potenze per sé medesimo non presta il fianco ad alcuna obbiezione, ed anzi in definitiva è utile così agli indigeni come agli stranieri, instaurando un regime di perfetto libero scambio, di dazi prettamente fiscali e di uguaglianza di trattamento fra indigeni e stranieri e fra stranieri fra di loro; tutte cose che la scienza economica grandissimamente loda e reputa utili all’universale. Ma v’è da osservare – e l’osservazione è doverosa nella penna di un liberista – che i benefizi anche grandissimi paiono sempre odiosi quando sono imposti dallo straniero; che è preferibile di gran lunga uno stato di libertà di scambi, raggiunto in seguito all’esperienza di errori protezionisti, che non un libero scambio imposto dalla civiltà alla barbarie. Poiché il primo si attua presso un popolo ricco; mentre il secondo è l’appannaggio dei popoli miserabili, a cui poco giova l’osservanza delle buone regole economiche. Finalmente, e sovratutto, notisi che le potenze europee non si sono rifiutate in passato di consentire all’aumento dei dazi doganali dal 4 insino al 15 per cento odierno; ma hanno fatto dipendere il loro consenso dall’ottenimento di concessioni e di favori, intorno ai cui malefici risultati sovra mi sono già abbastanza espresso.

 

 

Ben fece perciò l’Italia, nel trattato di Losanna a consentire all’abolizione condizionata delle capitolazioni. Dimostrava con ciò di essere la patria del diritto e di avere a cuore gli interessi sostanziali della massa dei suoi connazionali più che quelli apparenti di pochi privilegiati tra di essi. E io mi auguro che, in questi frangenti, l’Italia indichi la via regia lungo la quale l’abolizione della capitolazioni potrà avvenire con le maggiori possibili garanzie per i nostri connazionali di oggi e di domani. Queste garanzie sono necessarie; poiché è ragionevole la diffidenza nostra verso la classe politica ottomana, in cui sovrabbondano i saltimbanchi e gli avventurieri, appartenenti a razze diverse da quella ottomana e poco curanti dei destini futuri della loro patria. Abbandonare i nostri Italiani senza difesa in mano di costoro sarebbe delitto; sebbene il pericolo grave non debba farci preferire l’errore di concorrere al mantenimento del dannoso istituto, che per somma ventura è stato abolito.

 

 

Scendendo a qualche particolare intorno alle garanzie a cui si dovrebbe subordinare il consenso all’abolizione delle capitolazioni, pare a me che le principali dovrebbero essere le seguenti:

 

 

  • l’istituzione di assessori stranieri nei tribunali territoriali, per quei casi nei quali si dovessero giudicare cittadini stranieri. Gli assessori potrebbero essere designati dai consoli e nominati dallo Stato ottomano, per salvare il principio dell’unica sovranità territoriale. La Turchia dovrebbe obbligarsi a introdurre nella propria legislazione commerciale, civile e penale principi e regole informati al diritto comune europeo; e questo diritto dovrebbe essere obbligatorio per tutti coloro i quali non preferissero il diritto mussulmano. Fino all’introduzione del nuovo codice, i tribunali indigeni dovrebbero applicare agli stranieri le stesse norme di diritto finora applicate dai tribunali consolari. Nessun giudizio potrebbe essere iniziato a carico di uno straniero, senza che ne fosse fatta preventiva denunzia al console del suo paese; cosicché il console possa eventualmente provvedere alla difesa. Con queste e simiglianti norme, che i periti agevolmente potrebbero indicare, parmi che il passaggio dal vecchio al nuovo regime sarebbe facilitato, dandosi nel tempo stesso le opportune garanzie agli stranieri;

 

  • il divieto di imporre sugli stranieri balzelli diversi e più alti di quelli imposti agli indigeni situati nelle stesse condizioni. A garantire l’esatta osservanza di questo principio, dovrebbero essere chiamati rappresentanti delle varie categorie di stranieri in seno alle commissioni ed ai corpi ottomani incaricati della ripartizione delle imposte. Gli stranieri non possono pretendere nulla di più, fuori che essere trattati alla stessa stregua degli indigeni; e la presenza di loro delegati in seno ai corpi ripartitori sarebbe, oltreché una garanzia per l’esatta osservanza della regola della parità, un mezzo efficace per introdurre ordine e giustizia nella amministrazione fiscale, anche a beneficio degli indigeni;

 

  • i dazi doganali potrebbero essere variati ad libitum dallo Stato ottomano, subordinatamente ad una condizione: che essi debbano essere variati nello stesso senso e nella stessa misura per tutte le provenienze straniere. Dovrebbe insomma essere garantita la parità di trattamento per tutti gli Stati importatori ed esportatori; così da evitare che si possa da qualche Stato più inframmettente, con mezzi corruttori, ottenere una condizione di favore per i propri connazionali. Faccia la Turchia gli esperimenti protezionisti che ad essa meglio talentino; ma tratti tutti gli stranieri alla stessa stregua. La quale condizione è quella che massimamente giova all’Italia, come alla nazione che, per fortuna, è meno abile nelle triste arti del corrompere la burocrazia turca e più ha da giovarsi, per il buon mercato di molti suoi prodotti, della parità di trattamento.

 

  • il regime delle concessioni governative sia stabilito su basi chiare, semplici, legali. Anche qui la Turchia dovrebbe, del resto nel suo vantaggio, stabilire un sistema di pubblicità nelle concessioni di ferrovie, di lavori pubblici, di sfruttamenti minerari, dando la preferenza a chi offre condizioni migliori all’erario ottomano, sia egli indigeno o straniero ed a qualunque nazionalità appartenga. Ove questo principio fosse adottato, grande vantaggio ne ricaverebbero gli Italiani, il cui spirito d’intraprendenza dovrebbe essere stimolato ad assumere per proprio conto l’appalto di imprese che oggi gli stranieri ottengono grazie a favoritismi, giovandosi poi della mano d’opera italiana per condurle a termine.

 

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