Opera Omnia Luigi Einaudi

L’abolizione delle esenzioni tributarie

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 05/06/1921

L’abolizione delle esenzioni tributarie

«Corriere della Sera», 5 giugno 1921

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 197-200

 

 

 

C’è un altro punto nella pratica applicazione della confisca dei guadagni di guerra, il quale rende testimonianza dell’impreparazione con cui si votano leggi importantissime e della sottigliezza con cui la finanza si giova di quella impreparazione per tentare il colpo di portar via ai contribuenti somme che il legislatore, se la discussione fosse stata possibile, avrebbe certamente riconosciuto non dovute.

 

 

Faccio anche stavolta un esempio. Tizio, armatore, guadagnò durante la guerra 10 milioni di lire. Il legislatore, ad un certo punto, dichiarò di voler esentare dall’imposta quei 10 milioni, purché fossero investiti – a date condizioni, che qui non monta specificare – in navi. Lo stesso si fece per gli investimenti in impianti idroelettrici od in combustibili fossili nazionali.

 

 

Malissimo fatto. Quando si vuole incoraggiare un’industria, non si devono dare esenzioni di imposta, ma sussidi. Le esenzioni sono cieche, imprecise, date alla leggera, senza controllo. I sussidi devono essere discussi, votati in cifre precise, controllati. C’è maggiore probabilità si diano solo a ragion veduta.

 

 

Perciò, quando il governo propose di rimangiarsi le esenzioni date, riconobbi che si trattava di una mancanza di fede moralmente riprovevole, essendoché la gente per bene paga anche la perdita al gioco; ma che il malo esempio poteva per l’avvenire dare almeno il buon frutto che nessuno avrebbe più creduto alle ingiuste e biasimevoli promesse di immunità tributarie largite da un governo dimentico del proprio ufficio. Altre volte era successo lo stesso e gli interessati se ne erano dimenticati. Giova sperare non si dimentichino di quest’ultima e solennissima lezione.

 

 

Tuttavia, quando si dice che ben fece il legislatore a riprendersi i 10 milioni di guadagni di guerra esentati, tutti sottintendevano o dovevano onestamente sottintendere: purché i 10 milioni ci siano ancora. In parole semplici il governo disse a quel contribuente: «io ti lascio i 10 milioni, purché tu li investa in una nave o in un impianto idroelettrico o in una miniera di lignite. Te li lascio a condizione che tu li investa così e così».

 

 

Perciò al 30 giugno 1920, oggi il contribuente non ha e non può avere i 10 milioni pronti e liquidi da pagare al fisco. Ha una nave, un impianto; e può essere onestamente chiamato a pagare quel che vale la nave o l’impianto. Se la nave vale ancora 10 milioni, paghi 10 milioni. Se la nave, invece di 10, vale solo 5 milioni, e se non è probabile che, in un limite ragionevole di tempo, valga di nuovo 10 milioni, egli deve pagare solo 5. Il contribuente non ha invero fatto quell’impiego di sua iniziativa. L’ha fatto, perché spintovi dal governo. Egli non può essere costretto a dare nulla più della nave o del valor della nave in cui ha investito i 10 milioni. Se la nave val meno, è una disgrazia; ma il governo non può pretendere che il contribuente di tasca sua o facendo dei debiti paghi lui la differenza tra i 10 milioni, che il governo indusse ad investire in navi o in impianti idroelettrici, e il valore attuale della nave o degli impianti.

 

 

Eppure, il regolamento per l’applicazione dell’avocazione dei guadagni di guerra sancisce appunto questa mostruosità. La nave deve essere valutata in base ai prezzi di costruzione correnti alla data del 30 giugno 1920. Le istruzioni attenuano un po’ l’enormità della cosa; ma le istruzioni non hanno nessun valore di legge. E la legge, così come è, sancisce due stranezze:

 

 

  • che la valutazione debba farsi ai prezzi correnti al 30 giugno 1920. Qui la colpa è del legislatore e non della finanza. Fu il legislatore a non vedere che la data del 30 giugno 1920 non aveva nessuna ragionevolezza. Per l’appunto a quella data si toccarono in Italia i massimi di prezzo derivati dal gonfiamento monetario. Una nave da carico di 7.500-8.000 tonnellate valeva a quella data 2.125 lire la tonnellata. Alla fine di marzo 1921 il prezzo era già disceso al disotto di 700 lire e tendeva ancora al ribasso. Supporre che i prezzi alti del 30 giugno 1920 dovessero rimanere sub specie æternitatis, era un’ipotesi che solo un legislatore distratto, vendicativo e demagogico poteva fare. Come può pagare 10 milioni di lire colui che li investì, per ordine del governo, in una nave che oggi non ne vale più neppur 3 milioni e cinquecentomila lire?

 

  • Ma l’errore del legislatore fu ingrandito dalla finanza. La commissione parlamentare di tre senatori e tre deputati aveva ritenuto di interpretare equamente l’intenzione del legislatore ritenendo che la data del 30 giugno 1920 non potesse essere considerata come un termine fisso e tassativo, ma quasi una media tra i diversi prezzi dell’anno ed aveva proposto si facesse la media dei prezzi dal primo gennaio al 31 dicembre 1920. Il difetto della legge non veniva eliminato; veniva però alquanto ridotto, compensandosi i prezzi alti del primo semestre 1920 con quelli minori del secondo semestre.

 

 

La commissione aveva proposto altresì che nello stabilire la media dei prezzi del 1920 si tenesse conto non solo del costo di costruzione, ma anche della capacità di rendimento degli enti da valutarsi. La proposta era logica, poiché navi ed impianti non si possono valutare al costo di costruzione, senza commettere gravissimi errori. Al 30 giugno 1920, i costi di costruzione erano fantastici; ed appunto perciò nessuno costruiva. Qualunque perito, chiamato a valutare uno stabile, lo stima tenendo conto nel tempo stesso del costo di costruzione, e del reddito probabile. Se una casa costasse 1 milione a costruirla, ma rendesse solo 5.000 lire nette, nessuno si sognerebbe di pagarla 1 milione, sebbene forse si fosse disposti a pagarla un po’ più di 100.000 lire, quante corrisponderebbero alle 5.000 lire di reddito.

 

 

Anche queste proposte furono messe sotto i piedi dal governo, sebbene provenissero dalla commissione che per legge doveva in materia esprimere il proprio parere; e ne venne fuori il regolamento che tiene fermo al 30 giugno 1920 ed alla valutazione al costo di costruzione. Qual meraviglia che i contribuenti strillino di non poter pagare di più di quanto posseggono, e di non volere né potere far debiti, per pagare un sovrappiù ingiusto al fisco? Ed ora, che sente rumore, il governo scopre che sono mutate le circostanze che nessuno poteva prevedere che i prezzi ribassassero sul serio dopo il 30 giugno 1920; che, essendo inopinatamente ribassati, bisognerà tener conto del fatto.

 

 

Non è vero niente che la legge sia giusta e che sieno soltanto cambiate le circostanze. La verità è un’altra: che quando si vollero confiscati i profitti di guerra, non si aveva un’idea chiara di che cosa fossero i profitti stessi, si seguitò a non averla in seguito, ed anche oggi non si vuol riconoscere l’errore e si procede tappando buchi di giorno in giorno. Non è così che lo stato può far rispettare le leggi. Non giova costringere al fallimento i contribuenti ed, all’ultimo, tenerli buoni con la promessa di qualche accomodamento. Così si è usato fare sempre in Italia e per ciò gli onesti sono scoraggiati ed i ribaldi sogghignano. Prima bisogna, invece, far la legge giusta, ed il regolamento ragionevole. Poi bisogna farli rispettare, avvenga che può.

 

 

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