Opera Omnia Luigi Einaudi

L’arbitrato obbligatorio agli antipodi

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 02/11/1904

L’arbitrato obbligatorio agli antipodi

«Corriere della sera», 2 novembre 1904

 

 

 

Un «paese senza scioperi» è stata definita da uno scrittore americano, la Nuova Zelanda. Paese felice dunque, nel quale la pace più idillica regna fra capitale e lavoro e regna grazie ad una legge sull’Arbitrato obbligatorio approvata nel 1894 e modificata ed integrata da parecchie leggi successive.

 

 

E davvero – quantunque nella Nuova Zelanda gli scioperi fossero rarissimi anche prima del 1894, e quantunque non si possa a rigore affermare che essi siano cessati del tutto dopo quell’anno – lo spettacolo di un paese dove le lotte del lavoro sono tutte portate dinanzi a Corti d’arbitrato è così interessante, che val la pena di fermarcisi su. Dobbiamo notare anzi tutto che la legge neo-zelandese aveva sovratutto per iscopo di impedire, sotto pena di multe abbastanza gravi, gli scioperi, a differenza del noto progetto Millerand il quale, col pretesto di regolarizzarli, rendeva persino obbligatori gli scioperi anche per quelli che avrebbero avuto voglia di lavorare. Il legislatore della Nuova Zelanda, invece, si propose ben chiaramente due intenti: quello di incoraggiare la formazione di Leghe di operai e d’imprenditori, e di accomodare le contese del lavoro per mezzo dell’arbitrato. Perciò egli dichiarò che soltanto le leghe operaie potessero portare una questione dinanzi agli Uffici di conciliazione od alle Corti di arbitrato da lui istituiti. Un operaio solo non lo potrebbe fare, mentre un imprenditore singolo si. Ne viene che gli operai che vogliono far valere le loro ragioni debbono costituire una Lega; cosa del resto facilissima perché le Leghe operaie possono essere costituite anche solo di sette operai e le Leghe di imprenditori di due persone. È un passo certamente ardito questo di dare la capacità a stare in giudizio solo alle Leghe e non agli operai singoli; ma presenta il vantaggio che dinanzi agli Uffici o Corti si presentano due parti che hanno ambedue una responsabilità e che possono essere condannate al risarcimento dei danni ed a multe nel caso di violazione dell’accordo o della sentenza arbitrale. Una lega infatti, sia di operai o di imprenditori che commetta una simile violazione può essere condannata ad una multa sino a 12.500 lire.

 

 

Gli Uffici di conciliazione sono un po’ simili ai nostri collegi di probiviri; son composti di due membri eletti dalle Leghe operaie, due membri eletti dalle Leghe degl’imprenditori, e di un presidente eletto ad unanimità dagli altri quattro o, difettando l’unanime consenso, dal governatore della colonia. Dinanzi a questi Uffici le parti possono accordarsi spontaneamente; ed allora l’accordo costituisce contratto valido per un determinato periodo di tempo. In caso di disaccordo, l’Ufficio pronuncia una sentenza dalla quale si può appellare alla Corte d’arbitrato.

 

 

Il diritto d’appello, concesso senza alcuna eccezione, ha paralizzato assai l’opera degli Uffici. Le parti soccombenti ricorrevano sempre in appello, di guisa che il primo giudizio era diventato quasi una superfluità. Una legge del 1901 concesse alle parti il diritto di rivolgersi direttamente alla Corte di arbitrato, saltando gli Uffici di conciliazione, che ora non hanno più niente da fare.

 

 

L’organo perciò di applicazione della legge è diventata dunque la Corte d’arbitrato, che è unica, risiede nella capitale, ed è composta di tre membri, di cui il presidente è un giudice della suprema Corte di giustizia, ed i due membri sono nominati dal governatore su due liste di nomi, presentata l’una dalle Leghe di imprenditori e l’altra dalle Leghe operaie.

 

 

Le sentenze della Corte d’arbitrato sono inappellabili, stabiliscono il periodo di tempo per cui dovranno essere mantenute in vigore, periodo non superiore ai tre anni; e possono estendersi anche ad operai od imprenditori di fabbriche appartenenti alla medesima industria o ad industrie similari, malgrado che non siano comparsi in giudizio. La quale disposizione ha per iscopo di impedire che gl’imprenditori costretti dalla sentenza a migliorare le condizioni dei loro operai siano soggetti alla concorrenza di altri imprenditori, i cui dipendenti non si siano lagnati.

 

 

Tutte le controversie di qualunque genere possono essere portate dinanzi alla Corte; sia le questioni che si riferiscono alla interpretazione di un contratto già esistente, sia le domande di aumento di salario, diminuzione di ore di lavoro, divieto di impiego di non unionisti, rifiuto di impiegare soci delle Leghe perché tali, ecc.

 

 

Come si vede, è una vera regolamentazione delle condizioni di lavoro, messa in mano alle Corti d’arbitrato. Lo sciopero teoricamente non è abolito, perché, se amendue le parti sono d’accordo nel non portare la questione dinanzi alla Corte, questa non può intervenire e le parti son lasciate libere di battagliare all’infinito. Ma basta che una parte lo voglia, perché l’altra sia obbligata a seguirla dinanzi alla Corte; ed allora questa statuisce sui salari, ore di lavoro, ecc., con le grosse penalità che si son viste per i contravventori. Una sola eccezione vi è: ed è per le ferrovie. Nella Nuova Zelanda le ferrovie sono dello Stato; e questo evidentemente ha avuto paura di vedere scosso il suo bilancio da sentenze troppo favorevoli ai ferrovieri. Per ciò si è stabilito che sulla domanda della Lega dei ferrovieri la Corte d’arbitrato possa statuire in regolare giudizio solo se lo creda opportuno, se cioè la domanda sia ragionevole e importante. In caso diverso il giudizio non viene nemmeno principiato. È una remora. tutti vedono, debolissima, perché in fondo le sorti del Tesoro dello Stato sono sempre in balia della Corte di arbitrato, come in balia di questa Corte sono gli industriali privati.

 

 

Sarebbe difficile dire quali siano i risultati veri della legge neo-zelandese che abbiamo esposto. Lagnanze vivissime non si sono sinora sentite. Ma occorre avvertire che la Nuova Zelanda è un paese nuovo posto in condizioni eccezionali, dove le industrie sono largamente produttive, dove lo spirito di legalità e di associazione è vivace, dove gli abitanti sono pochi, dove sono mancate sinora le occasioni a grandi contese fra capitale e lavoro. Come in tutte le altre questioni sociali, occorre andare assai cauti prima di estendere a un paese istituti che sorsero in paesi del tutto differenti. Ma era però interessante esporre a grandi tratti un sistema di arbitrato in opera da circa un decennio e che non ha dato luogo a quei gravi inconvenienti a cui avrebbero certo dato luogo i sistemi a tipo Millerand od a tipo Sacchi.

 

 

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