Opera Omnia Luigi Einaudi

Le ferrovie contro le forze idrauliche

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 23/09/1903

Le ferrovie contro le forze idrauliche

«Corriere della Sera», 23 settembre[1] e 12 dicembre[2] 1903

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 77-83

 

 

Una circolare diramata recentemente dal ministro Carcano agli agenti delle imposte «per regolare l’imposta sui fabbricati ed accertare il reddito degli opifici» ha richiamato viva attenzione dell’opinione pubblica. In un paese dove spesso in materia fiscale le circolari invece di limitarsi ad interpretare le leggi, vi si sostituiscono e vi aggiungono, è sempre interessante tener dietro alle circolari dei ministri delle finanze; ed è tanto più interessante oggi che la circolare Carcano vuole statuire definitivamente su una delle questioni che più sono state dibattute fra industriali ed agenti delle imposte, che ha provocato persino a Bergamo la formazione di una vera e propria società di resistenza ed ha dato origine a vivissime proteste dell’Associazione elettrotecnica italiana a Torino, del Circolo industriale a Milano e del quarto congresso delle società economiche a Torino nel gennaio di quest’anno.

 

 

Ahimé! gli industriali, dopo la circolare Carcano, dovranno ricominciare la campagna antifiscale. Già un corrispondente del «Sole» ha esposto il dubbio che nella circolare vi fosse una «svista», tanto la cosa gli parve enorme. Ma in ogni caso si tratta di una svista troppo consona alle tradizioni del nostro fisco, perché non si debba prevedere che il ministero persisterà a tenervisi stretto.

 

 

Ecco in poche parole di che cosa si tratta. L’articolo 7 della legge 11 luglio 1889, interpretativa della legge organica sull’imposta sui fabbricati, stabilì che dovessero considerarsi come parti integranti dei fabbricati i generatori della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando siano connessi od incorporati col fabbricato; e dovessero quindi essere soggetti non all’imposta di ricchezza mobile (aliquota del 10%), ma a quella sui fabbricati (aliquota variabile dal 30 al 50%). Subito sorsero dubbi – dubbi funesti ai contribuenti – intorno al significato della frase: «i generatori della forza motrice». Per gli opifici mossi dalla forza meccanica prodotta dal vapore, dal gas, o dal petrolio, non v’era dubbio. Né il carbon fossile, né il gas, né il petrolio sono connessi od incorporati al fabbricato; e nessun agente delle imposte, neppure quelli dotati di più fervida immaginazione fiscale, osò colpire coll’imposta sui fabbricati la forza motrice prodotta dal carbone o dal gas, ma solo le caldaie, i gasometri od i motori a gas stabilmente connessi col fabbricato.

 

 

Non così invece per la forza motrice idraulica. Qui il ministero delle finanze ha sempre ritenuto – ed oggi l’on. Carcano ribadisce l’interpretazione malgrado le proteste unanimi degli industriali – che la frase «i generatori della forza motrice» comprende anche la forza prodotta dall’acqua. Mentre per gli opifici a vapore od a gas, si considerano come meccanismo stabile ed infisso solo le caldaie ed i motori, e il carbone ed il gas sono ritenuti, come sono, materie prime da trasformarsi; per gli opifici a forza idraulica diventano un annesso del fabbricato non solo le opere di derivazione, i canali conduttori, le turbine e gli alberi motori, ma anche l’acqua, di cui la caduta è utilizzata per mezzo di quei meccanismi, nello stesso preciso modo con cui le caldaie utilizzano il carbon fossile.

 

 

Quanto sia arbitraria questa interpretazione ognun vede. Basta il buon senso per capire come non possa considerarsi parte integrante od incorporata dell’opificio l’acqua, che lo traversa con la massima mobilità, che lo abbandona non appena esaurito il suo lavoro e che torna a compiere altrove il proprio ufficio. Orbene questo assurdo inconcepibile diventa nella circolare Carcano una cosa naturalissima: «non vi è nessun dubbio» – vi si legge – «che l’acqua la quale colla sua caduta sviluppa la forza che serve a dar vita e movimento ad uno stabilimento industriale forma parte integrante dell’opificio».

 

 

Da questo comodo metodo di non vedere nessun dubbio in cose che moltissimi trovano illogiche, derivano parecchie conseguenze gravissime.

 

 

Gli industriali, i quali in Italia hanno dedicato capitali grandiosi ed iniziative audaci ad utilizzare le cadute d’acqua delle nostre valli, vedono premiati i loro tentativi, destinati a rendere il nostro uno dei paesi più industriali del mondo, in questo modo: la loro forza motrice idraulica sarà colpita con l’imposta sui fabbricati ossia con un’aliquota che va (compresi i centesimi addizionali) dal 30 al 50% mentre i loro colleghi che adoperano carbon fossile, vanno esenti dall’imposta medesima; e solo il loro reddito complessivo industriale sarà percosso dall’imposta di ricchezza mobile, che è del 10%, aliquota grave in sé, ma mitissima in confronto di quella confiscatrice per i fabbricati.

 

 

Incoraggiati dalla circolare ministeriale, gli agenti delle imposte persisteranno nei metodi antichi; e fra questi basta ricordare il caso tipico ed importantissimo della creazione di energia elettrica con trasporto e distribuzione a distanza. Per le centrali idroelettriche il fisco non si contentò infatti di colpire la forza idraulica anziché i generatori; ma la stessa forza venne nuovamente colpita includendo nel reddito le dinamo elettriche che la convertono in energia elettrica. Né questo bastò: questa stessa energia portata a distanza ha bisogno di venire trasformata in altra a più basso potenziale mediante apparecchi che si chiamano appunto trasformatori; ebbene per la terza volta l’energia venne colpita dall’imposta immobiliare. Ma la via crucis non era ancora finita; la stessa energia che dai trasformatori viene condotta negli opifizi degli industriali che se ne servono, per la quarta e finalmente ultima volta fu assoggettata all’imposta sui fabbricati.

 

 

Ora sembra che la circolare Carcano escluda questa quarta tassazione; ma il resto che rimane è sufficiente per arrecare gravissimi danni alla nascente industria che deve utilizzare il carbone bianco d’Italia. Non è certo col ritenere reddito mobile quello del carbone e reddito immobiliare quello della caduta d’acqua, che il governo può incoraggiare il paese a diminuire il servizio dei 200 milioni di lire pagati ogni anno all’estero per comprare il carbone nero. Non così si contribuisce a risolvere la questione del mezzogiorno, il cui risorgimento molti reputano connesso in parte all’utilizzazione delle forze idrauliche.

 

 

A ragione osservava l’ing. Esterle, dinanzi ai congressisti delle società economiche a Torino nel gennaio scorso, essere inverosimile che, – mentre camere di commercio, industriali e corpi legislativi si oppongono al rialzo del canone per le concessioni di forze idrauliche al disopra di tre lire per cavallo, – una semplice circolare ministeriale possa assoggettare lo stesso cavallo ad un’imposta che facilmente potrà superare le 20 lire all’anno.

 

 

II

 

Il ministero delle finanze, dinanzi alle critiche vivissime mosse intorno alla sua, oramai tristamente nota, circolare dell’11 settembre scorso, ha emanato una nuova circolare che è dover nostro riassumere e criticare, trattandosi di interessi vitali per l’industria italiana.

 

 

La circolare dell’11 settembre riguardava la tassazione degli opifici industriali ed aveva dato luogo a critiche per la tenacia con la quale ribadiva le fiscalissime interpretazioni della legge date dagli agenti delle imposte, allo scopo di poter colpire la forza idraulica con l’aliquota oppressiva (dal 30 al 50%) dell’imposta sui fabbricati invece che con quella più mite (10%) dell’imposta di ricchezza mobile.

 

 

La circolare odierna, al solito, cerca di ammansare gli industriali, dando loro una parvenza di ragione e mantenendo nel tempo stesso immutata la pratica ministeriale rispetto al fondo del dibattito.

 

 

Il ministero riconosce – bontà sua grande – che hanno torto coloro i quali ritengono che, nella estimazione del reddito di un opificio, si debbano stabilire distintamente ed aggiungere l’uno all’altro, il valore locativo della forza prodotta dall’acqua e l’interesse del capitale impiegato per le opere di derivazione e di conduttura. Per spiegare in che cosa consista la graziosa concessione ministeriale, supponiamo che il proprietario di un impianto d’acqua affitti la forza motrice prodotta dalla caduta d’acqua ad un canone annuo di lire mille. Il ministero riconosce che alle lire mille non bisogna aggiungere gli interessi del capitale impiegato per derivare e condurre l’acqua. L’opinione contraria era assurda come quella di chi ritenesse che per conoscere il reddito di una casa si dovesse aggiungere al fitto pagato dagli inquilini, l’interesse del capitale speso per comprare il terreno e costrurre la casa. Sarebbe come tassare due volte la stessa casa. Per ottenere la forza motrice idraulica bisogna aver l’acqua, le condutture, le turbine, ecc., ed il fitto pagato per la forza motrice idraulica comprende l’interesse dei capitali spesi nel comprar l’acqua, nel costruir le condutture, nell’impiantar le turbine, ecc. ecc. Se il ministero ha creduto necessario spiegare una cosa talmente ovvia, gli industriali non debbono rendergli grazie per la magnanima concessione, ma pensare con spavento alla mentalità fiscale degli agenti delle imposte, che richiederebbe su verità intuitive spiegazioni dalla superiore autorità per non inferocire contro i contribuenti.

 

 

Fatta questa parvenza di concessione, la circolare passa a dire ancora una parola per rispondere ad un’altra obbiezione, mossa «da chi vorrebbe che della forza motrice idraulica non si tenesse conto nel determinare il reddito dell’opificio».

Siccome il «Corriere della sera» aveva, subito dopo la circolare dell’11 settembre, gittato il grido d’allarme contro il suo contenuto minaccioso per gli industriali, così ci interessava leggere la risposta del ministero. Noi avevamo sostenuto che la forza prodotta dall’acqua non dovesse essere colpita dall’imposta sui fabbricati (aliquota 30 – 50%), ma da quella sulla ricchezza mobile (10% del reddito), perché l’articolo 7 della legge 11 luglio 1889 aveva stabilito che dovessero considerarsi come parti integranti dei fabbricati i generatori della forza motrice ed i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando siano connessi ed incorporati col fabbricato. Avevamo soggiunto che nello stesso modo che l’imposta sui fabbricati colpisce la caldaia che genera la forza motrice e non il carbon fossile, materia prima elaborata dalla caldaia, così dovesse la medesima imposta colpire le turbine, i canali conduttori che generano la forza motrice idraulica e non l’acqua che dalle turbine viene utilizzata, che non è incorporata coll’edificio, che lo traversa colla massima mobilità e che torna a compiere altrove il proprio ufficio.

 

 

La cosa era tanto evidente che il ministero nella circolare recentissima non osa più fare appello alla legge del 1889 e non osa più sostenere che l’acqua sia un «generatore di forza motrice». Battuto su questo punto, il ministero ripiega indietro e ricorre alla legge del 1865 che stabiliva l’imposta sui fabbricati.

 

 

La tassabilità della forza idraulica – ecco la parola che dovrebbe bastare ad annientare la nostra tesi – ha il suo fondamento nella legge organica del 26 gennaio 1865, in questa parte non stata mai variata, e secondo la quale il reddito di un opificio dotato di forza motrice idraulica, a qualunque industria sia destinato, è quello risultante dall’affitto in corso, o che si presume ricavabile in via di affitto, compreso, ben si intende, il godimento dell’acqua con le relative opere di derivazione e di conduttura, e non solamente il godimento del fabbricato e dei motori in esso incorporati.

 

 

Se nella legge del 1865 esistesse veramente un articolo redatto così come il ministero pretende, la questione sarebbe giudicata; e ci rimarrebbe soltanto il diritto di invocare una nuova legge meno odiosamente fiscale della precedente. L’articolo non esiste. Noi lo abbiamo cercato invano; e se è vero che l’art. 6 dice che il reddito degli opifici è quello risultante dall’affitto reale o presunto, nulla vi è nel detto articolo e negli altri che possa far ritenere doversi nell’affitto comprendere il valore dell’acqua utilizzata per la produzione della forza idraulica. Le parole relative all’acqua sono state aggiunte dal ministero, il quale a scusa delle sue leggiadre invenzioni può invocare soltanto la giurisprudenza quasi costante in suo favore. Appunto contro questa giurisprudenza noi insorgiamo perché siamo persuasi che essa non sia consona alle mutate condizioni delle industrie elettriche. Se noi non vogliamo dare un colpo mortale alla utilizzazione delle forze idrauliche, se non vogliamo istituire uno stolto protezionismo a rovescio a favore dei minatori inglesi di carbon fossile ed a danno delle cascate d’acqua, se noi non vogliamo ritardare di decenni la progressiva conquista del carbone bianco sul carbone nero, noi dobbiamo rovesciare una giurisprudenza antiquata che non trova fondamento nella legge positiva e che vuole soffocare le iniziative audaci. Che se si chiarisse impossibile far cambiare opinione ai tribunali ed al ministero, converrà premere sul parlamento affinché una legge nuova interpreti in modo definitivo la legge esistente e dia ragione alle giuste domande della industria italiana.

 

 



[1] Con il titolo Il Ministero delle Finanze contro le forze idrauliche. [ndr]

[2] Con il titolo La lotta del fisco contro le forze idrauliche. [ndr]

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