Opera Omnia Luigi Einaudi

Le immobilizzazioni bancarie

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 13/06/1897

Le immobilizzazioni bancarie

«La Stampa», 13 giugno 1897

 

 

 

Sulla circolazione fiduciaria italiana pesa un gravame enorme di 400 milioni di partite immobilizzate, il quale impedisce agli Istituti di emissione di adempiere largamente al loro compito precipuo di distributori dello sconto commerciale.

 

 

La legge del 1895 avea imposto un limite di quindici anni alla liquidazione totale; e finora essa è stata osservata anche in una misura superiore al prescritto.

 

 

Nell’incalzarsi febbrile della vita industriale e commerciale quindici anni sono però un periodo eccessivo; importava aiutare gli Istituti di emissione a sbarazzarsi nel minor periodo di tempo possibile di tale impedimento gravissimo alla rapida circolazione dei biglietti.

 

 

La nuova legge non imporrà un limite minore alla mobilizzazione; solo concederà vantaggi graduati e tanto maggiori alle Banche quanto più rapida sarà la liquidazione delle partite immobilizzate.

 

 

In un primo periodo, qualora entro il 1897 la Banca d’Italia riuscisse a portare almeno a 190 milioni la cifra complessiva delle sue mobilizzazioni, sarebbe autorizzata ad impiegare straordinariamente fino a 40 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati forestieri pagabili in oro od in scudi d’argento, oppure in cambiali e conti correnti coll’estero. La stessa facoltà verrebbe concessa al Banco di Sicilia per una somma di tre milioni, quando portasse la somma attuale delle mobilizzazioni compiute a non meno di sei milioni. Il concetto di impiegare una parte della riserva metallica in cambiali sull’estero non è nuovo; il Leroy Beaulieu, competentissimo in cose di finanza e di Banca, additava ad imitazione del suo paese l’esempio della Banca dei Paesi Bassi e di alcune Banche scandinave, le quali impiegano una parte delle loro riserve in cambiali sull’estero; si agevolano in tal modo i pagamenti internazionali e si interessano le Banche alla stabilità del corso del cambio. Nel caso nostro si raggiungerebbe un altro risultato; di permettere alle Banche di ritrarre un utile per quanto minimo dalle riserve, che altrimenti giacerebbero inoperose nelle cantine.

 

 

Finché non si ritorni al rimborso a vista dei biglietti, non evvi pericolo che la diminuzione eccessiva della riserva aurea spinga i biglietti agli sportelli per cambio; ma nel tempo stesso il provvedimento deve avere un carattere temporaneo e duraturo solo fino a quando la circolazione non sia stata ricondotta alla sua funzione esclusivamente fiduciaria.

 

 

Pel Banco di Napoli era necessario non tanto di assicurare un maggior guadagno, quanto di ricostituire il capitale perduto. Con giochetto ingegnoso, il Banco di Napoli versa nelle casse dello Stato 45 milioni di valuta aurea e ne riceve in cambio 45 milioni di biglietti, che sono subito impiegati in Rendita italiana, ed i cui interessi servono al riscatto progressivo dei 45 milioni d’oro esistenti nelle casse dello Stato. Nello spazio di 23 anni la riserva metallica sarebbe intieramente ricostituita, conservando il Banco una scorta suppletiva in titoli di 45 milioni a copertura delle perdite previste dall’azienda bancaria dell’Istituto.

 

 

Un secondo passo nella via maestra delle mobilizzazioni dovrebbe essere fatto nel 1898. Se alla fine di tale anno la Banca d’Italia, i Banchi di Napoli e di Sicilia potranno dimostrare di aver liquidato per 250, 55,7 1,2 milioni rispettivamente di partite immobilizzate, la tassa di circolazione per un valore di biglietti corrispondente al portafoglio non classificato fra le immobilizzazioni ed a quello delle anticipazioni permesse dalla legge sarà ridotta a 50 centesimi ogni 100 lire.

 

 

La tassa di circolazione pesa ora in guisa gravissima sui Banchi; riducendone il saggio dall’1 per cento al quinto del saggio dello sconto, si inciterebbero le Banche a sminuire questo con vantaggio del commercio; riducendola poi a 50 centesimi per cento si stimolerebbero vivamente gli Istituti ad accelerare la liquidazione per poter godere del rilevante beneficio.

 

 

Né la progressiva riduzione della tassa di circolazione si fermerebbe qui. Quando l’ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di 90 milioni per la Banca d’Italia, di 34 milioni per il Banco di Napoli, di 4 milioni per il Banco di Sicilia, la misura della tassa sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento escludendo, s’intende, dal benefizio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

 

 

Finalmente quando l’ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di 45 milioni per la Banca d’Italia, di 17 milioni per il Banco di Napoli, e di 2 milioni per il Banco di Sicilia, verrà meno negli Istituti la facoltà dei rinvestimenti straordinari della riserva metallica e la misura della tassa di circolazione sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

 

 

A tal punto però lo Stato avrà diritto di intervenire nella determinazione degli utili degli Istituti e di parteciparvi in forma diretta, a somiglianza di quanto avviene presso le più importanti Banche di emissione dell’Europa. La parte dello Stato corrisponderà ad un terzo della eccedenza degli utili sul limite del 5 per cento finché essi non superino il 6 per cento, e corrisponderà alla metà degli utili eccedenti 5 per cento, quando essi superino il 6 per cento.

 

 

Il ministro del tesoro non dubita che siffatta partecipazione, applicata in equa misura a favore dello Stato per il tempo in cui gli Istituti avranno superato il periodo di transizione, e la restaurazione loro sarà un fatto felicemente compiuto, varrà a risarcire via via una parte abbastanza notevole delle perdite alle quali l’erario andrà incontro per la riduzione a misura minima della tassa di circolazione nell’interesse della economia italiana.

 

 

Allo scopo di agevolare la liquidazione delle partite immobilizzate, viene proposta dal ministro del tesoro la istituzione di una sezione speciale presso i varii Banchi incaricata di tale bisogna, la quale abbia facoltà di emettere obbligazioni redimibili in rappresentanza del patrimonio ad essa trasferito.

 

 

La emissione delle nuove obbligazioni avrebbe per iscopo di rendere disponibile per le Banche subito il capitale oggi incagliato e di sottrarle alle pretese eccessive degli Istituti di capitalisti eventualmente sorgenti all’intento di intraprendere la liquidazione.

 

 

Se non erriamo, qui forse sta un difetto del progetto di legge; per tale fessura, che a molti potrà apparire sottile, potrebbe ricostituirsi, sotto nuova forma, la consuetudine dei conti correnti fra l’Istituto mobilizzatore e l’Istituto commerciale.

 

 

La mobilizzazione procederebbe bensì rapida sotto l’impulso delle diminuzioni promesse di tassa, ma sarebbe in gran parte fittizia, in quanto gli Istituti bancari sarebbero pur sempre responsabili di fronte ai portatori delle obbligazioni.

 

 

La Commissione senatoria avvedutamente perciò ha proposto che nel progetto di legge si introduca una esplicita dichiarazione per togliere la possibilità di nuovi abusi e di nuovi inganni.

 

 

Guardandola nel suo complesso, a malgrado delle mende inevitabili in ogni ampia opera di rinnovamento, la nuova organizzazione bancaria ideata dal Luzzatti ci pare veramente degna della sua fama di profondo scrutatore dei fenomeni economici e finanziari; specialmente, ci piace che alla opprimente tassa di circolazione, unica al mondo nella sua gravezza, si sostituisca la partecipazione dello Stato ai profitti bancarii. È un inizio di riforma tributaria che può condurre molto lontano e ch’è destinato a rimanere anche quando le altre parti delle proposte da noi esaminate saranno venute meno.

 

 

Forse non esiste una specie di profitto alla cui creazione lo Stato contribuisca così largamente, come il profitto degli Istituti di emissione privilegiati dal Governo: ed è giusto, per quanto paia nuovo ed audace, che una parte di esso vada a chi ha già contribuito a crearlo. Allo Stato incomberà l’obbligo di vegliare fermamente affinché le Banche non si sottraggono alla molesta società dei profitti per mezzo di artificiosi e fittizi incrementi nel valore del capitale sociale e dei fondi di riserva.

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