Opera Omnia Luigi Einaudi

Le imposte sui consumi

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1927

Le imposte sui consumi

La guerra e il sistema tributario italiano, Laterza Bari e Yale University Press, New Haven 1927, pp. 39-75

 

 

 

21.Caratteristiche delle mutazioni belliche del sistema di imposte su consumi: imposte suntuarie e tentativi di monopolio. – 22. Le nuove imposte suntuarie: il diritto erariale sui cinematografi. – 23. La trasformazione dell’imposta sui pubblici spettacoli in un diritto erariale sui biglietti di teatro. La convenzione colla Società Italiana degli autori. – 24. L’imposta sulle gemme, sui gioielli ed altri oggetti preziosi. – 25. L’imposta sui tessuti di seta e sui guanti. Vicende ed abolizione. – 26. L’imposta sul lusso e sugli scambi. – 27. Durezza di questo tributo, evasione larghissima, penalità – 28. Abolizione di essa e sua sostituzione con l’imposta generale di bollo sugli scambi commerciali in base alle fatture. – 29. La imposta sulle profumerie e specialità medicinali. Vicende e funzione dell’imposta generale di bollo sugli scambi. – 30. L’ imposta sulle note degli alberghi, trattorie e osterie. – 31. L’imposta sulle bottiglie contenenti vino, liquori ed altre acque minerali. Sua sostituzione colla imposta generale di bollo sugli scambi. – 32. L’imposta sul vino: dai produttori si pretende di trasferirla legalmente sui consumatori. Complicato sistema di esazione. – 33. Variazioni nei metodi di esazione e nell’aliquota. Critiche dei viticultori. Abolizione dell’imposta. – 34. Gli antichi monopoli di produzione e vendita: sale e tabacchi. Aumento nei prezzi. -35. Il monopolio della vendita dei fiammiferi e delle carte da giuoco. – 36. Il decreto monopolistico del 18 novembre 1918. Erroneo suo fondamento economico.- 37. Limitata applicazione: dal monopolio statale al monopolio privato dei fiammiferi. – 38. Natura apparente del monopolio delle carta da giuoco e ritorno all’imposta di fabbricazione. – 39. Il monopolio del caffè. Sue vicende: suoi propositi di lucro. – 40. Danni economici del monopolio del caffè. La funzione economica dei mercati di Genova e Trieste. Abolizione del monopolio. – 41. Il monopolio dei surrogati dal caffè. Il consorzio. Piccoli e grossi produttori. – 42. Il diritto di monopolio delle lampadine elettriche. Sua sostituzione, anche nominale, con l’imposta di fabbricazione.

 

 

21. – La trasformazione, che il sistema tributario italiano subì per riuscire a dare un gettito tanto superiore a quello antico, tenne due vie: l’una di semplice inasprimento dei saggi di imposta e di ricerca di nuova materia imponibile, l’altra di razionale costruzione di un congegno tributario meglio atto dell’antico a far gravare sui contribuenti il massimo sacrificio possibile in relazione alla loro capacità contributiva. Si potrebbe dire che il primo metodo fu particolarmente osservato nel vasto campo delle imposte sui consumi e sugli affari; il secondo in quello delle imposte sui redditi, se non facesse d’uopo di esporre subito più correttamente il medesimo concetto in quest’altro modo: nelle imposte sui redditi ad un primo periodo di empirismo disordinato e talvolta demagogico di inasprimento delle aliquote e di confisca dei redditi e dei patrimoni fece seguito un secondo periodo di ritorno all’antico e di perfezionamento razionale; laddove nel campo delle imposte sui consumi e sugli affari l’opera della finanza si limitò, come del resto era ragionevole fare per l’indole propria della materia considerata, ad inseguire i valori nominali crescenti delle cose tassate con inasprimenti dei saggi tributari. Nella gara tra i prezzi crescenti delle cose ed i saggi tributari inaspriti la vittoria rimase ora all’uno ed ora all’altro dei due emuli; ed è ovvio che le vicende della gara, per se stesse monotone, non possano fornire materia interessante di storia.

 

 

Passando sopra alla esposizione minuta e forse tediosa di queste variazioni di tariffe, la narrazione presente cercherà di lumeggiare taluni tentativi che pur furono fatti, durante la guerra e nell’immediato dopoguerra, di creare istituti nuovi: imposte suntuarie e monopoli commerciali.

 

 

22. Merita un cenno il tentativo fatto per colmare una lacuna esistente nella tassazione dei consumi; e cioè la mancanza di imposte suntuarie.

 

 

Quelle esistenti si riducevano a poca cosa: imposte sulle vetture anche a trazione meccanica, sui domestici e sui teatri, esatte queste ultime con molta condiscendenza; sicché largo margine esisteva ad un’imposizione fortemente redditizia.

 

 

Prima fra le imposte di questo gruppo può dirsi il diritto erariale sui cinematografi istituito con regio decreto 12 novembre 1914 n. 1233. Sostituiva esso, per i cinematografi, l’antico tributo sul prodotto lordo dei pubblici spettacoli e prese forma di tassa di bollo sui biglietti di ingresso variabili da cinque a venti centesimi a seconda del prezzo del biglietto d’ingresso; la tariffa massima, di venti centesimi applicandosi ai biglietti di prezzo superiore ad una lira. Forti ammende, di 60 lire per ogni biglietto sfornito di marca o con marca irregolarmente annullata; attribuzione di metà dell’ammenda agli scopritori; chiusura del cinematografo nei casi più gravi; interessamento dei comuni con l’attribuzione di metà del prodotto dedotto il cinque per cento per spese di amministrazione: ecco i mezzi tentati per assicurare all’erario l’esatta applicazione dell’imposta. I risultati non parve fossero soddisfacenti se un decreto del 15 ottobre 1915 n.1510 allegato C, facilitava gli abbonamenti con l’ipotesi che l’impresario vendesse un numero di biglietti uguale al terzo dei posti disponibili moltiplicato per il numero delle rappresentazioni. L’abbonamento poteva essere dichiarato obbligatorio per i comuni non capoluoghi di provincia ed inferiori a 6.000 abitanti, per le borgate e frazioni. Cresciute le ammende per le contravvenzioni, applicata la tassa a tutti i biglietti anche a quelli di valore minimo istituendo una tassa di 3 centesimi per i biglietti di valore non superiore a 15 centesimi.

 

 

Un decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917 n. 5 modifica ulteriormente i metodi di riscossione ed eleva contemporaneamente le aliquote in relazione alla svalutazione monetaria. Invece di fermarsi ai 20 centesimi, la tassa risulta di 20 centesimi per ogni lira o frazione di lira; ed è inasprita altresì la tariffa per i palchi. Ad assicurare la esazione viene istituito il biglietto d’ingresso di Stato venduto esclusivamente dagli uffici del registro. Ogni spettatore sfornito del biglietto d’ingresso di Stato è soggetto ad un’ammenda. Più tardi si adotta un sistema intermedio, autorizzando gli impresari a stampare i propri biglietti d’ingresso ma su fogli speciali a filigrana venduti dall’amministrazione finanziaria (regio decreto 5 giugno 1920 n. 767), conservando i biglietti di Stato solo per quegli impresari che non intendessero stamparli per conto proprio. Le tariffe vengono aumentate ancora sino ad arrivare a 5 lire per i biglietti oltre le 20 lire (decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918 n. 31). L’ imposta sui cinematografi (decreto 13 maggio 1917 n. 736 allegato D) viene estesa ai luoghi in cui si tengono concerti musicali e vocali, spettacoli di varietà, esposizioni artistiche, scientifiche, industriali, giuochi, esercizi, gare, caffè-concerti, casini di stazioni balneari e idroterapiche. A risolvere le controversie sorte in proposito, una circolare 3 marzo 1920 stabilisce che, per i balli pubblici, l’imposta sia dovuta soltanto se l’ingresso è subordinato all’acquisto di un biglietto d’ingresso e per gli spettacoli e trattenimenti, il cui prezzo d’ingresso sia sostituito da un aumento di prezzo delle consumazioni obbligatorie o da un diritto di guardaroba, l’imposta sia dovuta soltanto se l’aumento o il diritto è superiore ad una lira.

 

 

23. – L’ottimo risultato ottenuto dalla istituzione dell’imposta sui cinematografi incoraggiò a trasformare l’antica imposta sui pubblici spettacoli in un vero e proprio diritto erariale sui biglietti per gli spettacoli drammatici e musicali nei teatri classificati esistenti nei comuni aventi una popolazione superiore a 60 mila abitanti, nonché nei teatri esistenti nei comuni che sono stazioni climatiche o balnearie (regio decreto 4 maggio 1920 n. 567). Il diritto fu stabilito nella misura del 10% del prezzo per i biglietti fino a lire 20; del 15% per i biglietti da lire 20 sino a lire 50, del 20% per i biglietti superiori a lire 50.

 

 

Tuttavia, quando si tratti di palchi o barcaccie il cui prezzo di locazione per ogni rappresentazione tocchi o stia tra le 100 e le 200 lire, la tassa fu portata al 25%, e al 35% per i prezzi tra le 200 e le 400 lire, ed al 40% per i prezzi oltre le 400 lire. La riscossione da farsi a cura dell’impresa mediante fogli a fili grana al momento della consegna dei biglietti agli spettatori.

 

 

Nonostante la gravità delle multe di dieci volte la tassa dovuta su ciascun biglietto, comminate ai contravventori, nonostante la minaccia di chiusura del teatro, sembra che i risultati ottenuti fossero scarsissimi e le difficoltà di applicazione, a causa delle varie consuetudini teatrali, grandissime.

 

 

Un regio decreto legge 23 gennaio 1921 n. 5 instituì perciò un sistema affatto nuovo per cui la cura dell’esazione dell’imposta fu dallo Stato delegata alla società italiana degli autori, fissando il diritto erariale al 10% del prezzo di ogni genere di posti.

 

 

Un decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918 n. 1452 aveva istituito a favore della pubblica beneficenza, indipendentemente dai diritti erariali sui pubblici spettacoli, un contributo di dieci centesimi per ogni lira o frazione di lira del prezzo di ingresso e di abbonamento agli spettacoli e trattenimenti dati nei teatri od altri luoghi chiusi.

 

 

La coesistenza delle due specie di imposte, una a favore dello Stato, l’altra a favore della beneficenza, avena dato luogo a complicazioni e a false spese di esazioni. Una legge 29 agosto 1922 n. 1254, unifica la materia, assorbe anche le addizionali che sui diritti erano state applicate a favore dei mutilati e stabilisce soltanto due aliquote diventate poi tre in virtù del regio decreto – legge 15 luglio 1923: 10 % sugli spettacoli teatrali; 15 % sugli spettacoli e trattenimenti sportivi in terra, in acqua e in cielo; 20 % sugli spettacoli per le corse di cavalli.

 

 

Una convenzione 21 ottobre 1922 fra il ministro delle finanze e la società italiana degli autori affida a questa l’esazione del diritto erariale del 10% per tutti gli spettacoli drammatici e musicali propriamente detti.

 

 

Essendo stato il contributo di beneficenza assorbito così nell’unico diritto erariale, il ministro delle finanze riscuote l’intero ammontare del diritto a mezzo della società italiana degli autori per quanto si riferisce agli spettacoli lirici e drammatici e direttamente per la tassa sui cinematografi e sugli altri generi di spettacoli; e ne fa il reparto nella misura del 47% a favore dello Stato e del 53% a favore dei diversi enti di assistenza militare e beneficenza civile che hanno diritto di partecipare ai proventi del contributo di beneficenza.

 

 

A Milano, invece di essere del 10 % il diritto è del 2% in più, a favore del teatro alla Scala. Un decreto del 2 ottobre 1924 n. 1589, vista la buona prova fatta per gli spettacoli pubblici con la convenzione con la società italiana degli autori, affida alla stessa società l’esazione dei diritti erariali sui cinematografi.

 

 

24. – Svariate vicende subì pure la tassazione del commercio delle gemme, dei gioielli e degli oggetti preziosi in genere.

 

 

Istituita con decreto luogotenenziale 15 aprile 1917 n. 734, l’imposta colpì la vendita di gemme, gioielli, perle, vasellami e posaterie d’oro e d’argento, orologi d’oro ed in genere oggetti confezionati con oggetti preziosi, ad eccezione degli oggetti d’argento di prezzo non superiore a lire 25. La tassa era del 3% per le vendite per valori fino a lire 100; del 6% da 101 a 1.000 lire, del 9% fra 1.001 e 5.000 lire e del 12% per le vendite superiori a 5.000 lire. Obbligati i commercianti in oggetti preziosi a denunziare ogni mese le vendite; multe cospicue di migliaia di lire e minaccia di chiusura di esercizio ai contravventori.

 

 

Indice delle difficoltà di riscuotere la tassa è un decreto luogotenenziale del 3 febbraio 1918, il quale commina la pena della reclusione da 1 a 5 anni a chiunque operi la trasmissione di oggetti preziosi mediante un’operazione di pegno o in qualunque altro modo ne dissimuli la vendita.

 

 

Un decreto 26 febbraio 1920 n. 167 riduce a 2 le aliquote; 10% sul prezzo di vendita per gli oggetti di argento di prezzo superiore a lire 25; 15% per gli oggetti d’oro pur di prezzo superiore a lire 25.

 

 

La legge sul pane del 27 febbraio 1921 avrebbe dovuto raddoppiare le aliquote che per effetto delle addizionali per i mutilati erano state portate dal 10 al 15 e dal 12 al 18%, ma l’enormità delle aliquote che ne sarebbe risultata fece sorgere vivissime rimostranze da parte dei gioiellieri onesti i cui affari andavano dileguandosi a favore dei venditori clandestini; sicché un decreto del 26 giugno 1921 n. 953 sospese a tempo indeterminato il raddoppiamento voluto dalla legge sul pane.

 

 

Il gettito dell’imposta, che con le aliquote originarie dal 3% al 12% era salito da 4,3 milioni nel 1917-1918 a 7,6 nel 1918-1919, a 17,8 milioni nel 1919-1920 ed a 24,8 milioni nel 1920-1921, in seguito all’aumento dal 12 al 18 %, gittò soltanto più di 15 milioni nell’esercizio 1921-1922; effetto, dicevano i gioiellieri, della gravezza eccessiva dell’aliquota la quale moltiplicava le vendite clandestine con loro grande nocumento.

 

 

Un decreto del 28 dicembre 1922 n. 1670 unifica perciò le aliquote tanto per gli oggetti d’oro che per quelli d’argento nella misura del 12%, ivi compresa anche l’addizionale a favore dei mutilati; dichiara assoggettati all’imposta anche gli oggetti preziosi importati dall’estero quando siano diretti a privati e istituisce una patente obbligatoria da rilasciarsi dall’autorità di pubblica sicurezza a tutti i venditori di oggetti preziosi, patente assoggettata alla tassa di lire 30 per la prima concessione e di lire 12 per la rinnovazione annua.

 

 

Gravi penalità sono comminate a coloro i quali esercitino il commercio senza patente.

 

 

25. – Lagnanze forse anco più vive di quella sugli oggetti preziosi sono state provocate dall’imposta sui consumi di lusso e sui guanti, istituita con regio decreto-legge 24 novembre 1919 n. 2165 allegato A; la quale colpì tutti i tessuti di qualunque specie, di seta o no, purché la seta vi entrasse in una qualunque proporzione; la misura della tassa variando da lire 0,05 a lire 4 al metro. In aggiunta furono colpiti i pizzi, i merletti e le striscie ricamate di cotone, lino e lana, i guanti di pelle, di cotone, di lino e di lana.

 

 

L’imposta era dovuta per i prodotti importati dall’estero all’atto dello sdoganamento, per i prodotti fabbricati all’interno all’uscita dalle fabbriche.

 

 

Un decreto legge 8 gennaio 1920, viste le difficoltà enormi per commisurare l’imposta a metro a seconda della qualità dei tessuti e delle maglie la trasformò in un’imposta sulla produzione di tutti i tessuti, tulli, galloni, calze e guanti, in cui la seta naturale o artificiale ed i cascami di seta entrassero in una qualunque proporzione.

 

 

Furono inoltre assoggettati all’imposta di produzione i pizzi, tulli operati o ricamati, di cotone, di lino o di lana ed i guanti di cotone, di lino, di lana e di pelle. L’imposta fu stabilita nella misura del 10% del prezzo di fattura.

 

 

Contro l’imposta non cessarono di agitarsi i fabbricanti di seta i quali misero in luce i gravi danni che all’industria della seta, la massima tra le industrie italiane tessili e l’unica la quale si avvantaggiasse di una materia prima nazionale, derivavano da un tributo che l’aggravava in modo particolarissimo in confronto di altre industrie tessili. Facevano notare gli industriali essere erronea l’asserzione che la seta fosse sempre un consumo di lusso in confronto dei tessuti di lana o di cotone; laddove, invece, con i prodotti secondari della lavorazione della seta, (cascami di seta) e con la seta artificiale si ottengono ben spesso tessuti, galloni e pizzi, i quali hanno un prezzo di vendita inferiore a quelli confezionati con cotone e con lino. Aggiungevano che la tassazione, estesa a quei tessuti di altre materie tessili in cui la seta entrasse in proporzione sia pure minima, costituiva ostacolo gravissimo a certe forme di lavorazioni industriali in cui la seta artificiale entrava soltanto allo scopo di dare splendore e brillantezza ai tessuti; additavano le gravi conseguenze che l’applicazione dell’imposta portava alle esportazioni dei tessuti di seta; ed i maggiori rischi del commercio all’ingrosso ed al minuto, rispetto a cui alle rimanenze invendute non era concessa restituzione di imposta.

 

 

Per tener conto in parte di questi rilievi un decreto ministeriale dell’11 gennaio 1922 concedeva la restituzione dell’imposta ai tessuti, nastri e cordoni di seta o misti impiegati nella confezione di cappelli da uomo esportati all’estero. Un decreto 12 giugno 1921 n. 757 esentava dall’imposta le stoffe di lino per vestiti miste con bassi cascami di seta, quando il prezzo di fattura non superasse lire 50 per chilogramma, oppure con fili di seta cosidetti di effetto quando la seta non superasse il 3 % in peso.

 

 

Ma il vizio intrinseco dell’imposta, di essere differenziale a danno della seta ed a vantaggio degli altri prodotti, rimaneva.

 

 

Cosicché il decreto-legislativo 18 marzo 1923, considerando che «la seta non va né può essere sottratta ai tributi generali, ma altrettanto non va né può essere ulteriormente oppressa con tributi particolarissimi ad essa tenendola così in istato di inferiorità e quindi in condizioni svantaggiose di concorrenza», la aboliva completamente facendola rientrare completamente nella tassa generale di bollo sugli scambi commerciali.

 

 

26. – L’origine di quest’ultima va ricercata nella tassa di bollo sul lusso e sugli scambi istituita con decreto legge 24 novembre 1919 n; 2163 allegato B.

 

 

L’imposta voleva imitare quelle che, sotto il nome di tassa sulla cifra degli affari o tassa sugli scambi, erano state contemporaneamente istituite in Francia ed in Germania con successo non spregevole; ma, nata sotto il cattivo auspicio di un’aliquota troppo forte, l’imposta non trovò requie finché, attraverso modificazioni continue, essa non fu assorbita dalla nuova imposta generale di bollo sugli scambi commerciali.

 

 

Nacque con due aliquote del 10 e del 2%, portata subito per le addizionali del 20%, a favore dei mutilati, al 12% ed al 2,40 per cento. L’aliquota del 12% colpiva le vendite o somministrazioni da commercianti a privati di merci, indicate in appositi elenchi come merci o derrate di lusso.

 

 

L’aliquota del 2,40 % colpiva le merci e derrate di uso comune il cui prezzo non fosse inferiore a lire 5. Esenti dalla tassa erano soltanto i prodotti alimentari di prima necessità (pane, pasta, riso, uova, carne, vino) e quelle altre merci le quali fossero già assoggettate ad imposta speciale, come i gioielli, i vini e i liquori, le profumerie, le specialità medicinali, i tessuti di seta o guanti, le vivande consumate in trattoria e caffè ed i generi di monopolio.

 

 

L’imposta era dovuta dagli acquirenti i quali avrebbero dovuto rimborsarla ai commercianti all’atto dell’acquisto o del consumo, ma contribuenti erano i commercianti.

 

 

In una prima fase, disperandosi di poter constatare con certezza la quantità ed il valore delle merci e delle somministrazioni fatte dai negozianti, si era ideato di ripartire l’imposta sulla base dei redditi di ricchezza mobile di categoria D, accertati a nome dei commercianti; e più precisamente l’imposta avrebbe dovuto essere uguale al doppio del reddito in tal modo accertato a titolo di abbonamento sulla tassa sugli oggetti di lusso ed alla quinta parte del reddito stesso per la vendita di oggetti di uso comune.

 

 

In questa prima fase, l’imposta sul lusso e sugli scambi è tale soltanto di nome, poiché‚ in realtà essa si riduceva ad una addizionale del 200% e del 20% sui redditi già accertati ai fini dell’imposta di ricchezza mobile. Il sistema appariva però troppo minaccioso, per l’enormità delle aliquote, al buon assetto dell’imposta di ricchezza mobile, sicché, non ancora pubblicate le istruzioni per l’applicazione dell’imposta, un regio decreto 8 gennaio 1920 n. 3 prorogava all’1 febbraio l’inizio dell’applicazione della tassa ed al 29 febbraio il termine per la denunzia dei commercianti. Prima della scadenza del termine un altro regio decreto 26 febbraio 1920 n. 167 abrogava il sistema di riscossione della tassa mediante abbonamento sulla base del reddito di ricchezza mobile, sostituendovi il sistema delle marche da bollo per ogni vendita. Le marche da bollo erano graduate in modo tale da colpire all’incirca col 12% le vendite degli oggetti di lusso, compresi quelli importati dall’estero, sia pure a mezzo di pacchi postali, quando siano diretti a privati consumatori. Obbligati i negozianti a tenere un registro a madre e figlia su cui registrare le vendite ed applicare le marche doppie.

 

 

Il decreto aboliva la seconda parte dell’imposta sugli oggetti di uso comune e vi sostituiva una speciale tassa di scambio sulle materie prime, sui prodotti e su qualsiasi merce scambiata fra industriali, commercianti ed esercenti per causa del loro esercizio industriale o commerciale. Le note, conti o fatture, dichiarate obbligatorie, furono assoggettate alla tassa di bollo di centesimi 30 per 100 lire o frazione di 100 lire. Esenti dall’imposta gli scambi di prodotti alimentari di prima necessità, di combustibile, di sapone da bucato, liscivia e simili e di merci soggette all’applicazione delle tasse di bollo per l’imposta di produzione.

 

 

27. – Se questa seconda parte dell’imposta fu il principio donde nacque la tassa generale sugli scambi commerciali oggi esistente, quella sugli oggetti di lusso fu causa di dure vessazioni contro i contribuenti, di cui la cronaca quotidiana dei giornali ebbe ripetutamente ad occuparsi, in occasione di processi penali contro ufficiali di finanza accusati di prevalersi indebitamente della loro facoltà inquisitrice a carico dei contravventori all’imposta. Enormi pene pecuniarie erano infatti stabilite a carico dei contravventori:

 

 

  • 1) Dieci volte la tassa col minimo di lire 600 per ciascuna vendita di oggetti di lusso di cui si fosse omessa la iscrizione sui libretti o scontrini al momento della vendita.
  • 2) Venti volte la tassa col minimo di lire 1.000 per ciascuna vendita per cui si fosse iscritto nel libretto un prezzo inferiore a quello riscosso.
  • 3) Lire 1.000 per mancanza di libretto o per il rifiuto di esibirlo.

 

 

La enormità delle pene e la partecipazione a metà degli agenti di finanza scopritori eccitò fortemente l’ingordigia di questi ultimi e li eccitò ad elevare contravvenzioni ed a estorcere talvolta con mezzi non leciti confessioni di contravvenzione ai commercianti; sicché le querele dei contribuenti contro l’applicazione dell’imposta diventavano ogni ora più vive.

 

 

Non fu possibile, tanta era diventata diffusa la evasione dell’imposta, applicare la legge per il pane la quale per il 1921 raddoppiava anche la tassa sugli oggetti di lusso ed il raddoppiamento fu sospeso a tempo indeterminato con regio decreto 26 giugno 1921, n. 145.

 

 

Tuttavia il gettito della tassa andava crescendo e passava da 22 mila lire nel 1919-1920 a 65,6 milioni nel 1920-1921 e 204,3 milioni nel 1921-1922.

 

 

28. – Ma il decreto legislativo 18 marzo 1923 n. 550 aboliva questa imposta, insieme colle altre due sopra esaminate sugli oggetti preziosi e sulla produzione dei tessuti di seta, pizzi, tulli, guanti ecc. (cfr. sopra par. 24 a 26), unificandole tutte in una sola, detta tassa generale di bollo sugli scambi commerciali in base alle fatture.

 

 

Alla vecchia tassa di lusso rimproveravasi sopratutto di mettere, con la sua elevatezza, il commerciante in conflitto con i suoi privati clienti, inclini ad abbandonare il commerciante osservatore della legge, per andare a provvedersi da chi non si peritasse andare incontro ad una contravvenzione non agevole certamente ad essere accertata. Il nuovo tributo non si occupò più dei rapporti tra commercianti e clienti, essendo fondato sulla tassazione delle somme risultanti da fatture. «Non è dubbio, osservò il ministro proponente nella relazione al decreto-legge, che la massima parte dei rapporti di scambio tra commercianti e produttori e tra commercianti tra di loro, stante le inderogabili necessità delle regolari scritturazioni commerciali, non può sottrarsi alla più assoluta correttezza e regolarità delle documentazioni contabili fra le quali è essenziale la fattura».

 

 

Partendo da questa premessa, il nuovo tributo colpisce l’importo di tutte le fatture con tre distinte aliquote:

 

 

  • la prima del 0,50 % per gli scambi di materie greggie e di prodotti dell’industria agraria;
  • la seconda dell’1 % per gli scambi degli altri prodotti manufatti e semilavorati;
  • la terza del 2 % per poche categorie di oggetti qualificati di lusso, comprese le vendite di oggetti di lusso fatte direttamente ai consumatori dai produttori e dai fabbricanti.

 

 

Tra questi furono compresi gli automobili, l’ambra, l’avorio, le gemme, i guanti di pelle, i merletti, i tulli, i metalli preziosi, le pelliccerie, i pianoforti, le piume, le profumerie, i ricami fatti a mano, la seta lavorata, i tappeti orientali, la tartaruga e tutti i lavori confezionati con questa materia. Una speciale tabella indicò anche i mobili soggetti alla tassa di scambio in ragione della eccedenza su certi valori indicati.

 

 

Certamente la nuova imposta è un miglioramento notevole di quella antica, sia per la tenuità delle aliquote, sia per il modo più comodo e sicuro di tassazione. La incidenza dell’imposta è, tuttavia, necessariamente variabile a seconda il numero degli scambi tra l’originario produttore ed il definitivo consumatore. Quando la divisione di lavoro fra i produttori, ognuno dei quali si occupi di una fase particolare della lavorazione, è molto spinta, può darsi che il cumulo delle successive imposte produca un carico notevole così da elevare non poco il costo di produzione di certi oggetti in confronto di altri, i quali per la loro natura tecnologica sono soggetti a minor numero di lavorazioni.

 

 

La possibilità della ripetizione del tributo è tanto più facile, in quanto, ad evitare facili frodi, un decreto 30 dicembre 1923 n. 3273, definì con inusitata larghezza la parola scambio, comprendendo in essa ogni forma di trasferimento e cioè la compravendita, la permuta, il prestito di consumo, la cessione in pagamento, il deposito con addebitamento e la consegna di materie prime, prodotti o merci per essere ridotti in manufatti per conto dello stesso fornitore, quando per tale consegna si faccia luogo ad addebito e confermò la norma di un precedente decreto 26 ottobre 1923 n. 2275, in virtù di cui la tassa si applica anche quando le cose, che sostituiscono oggetto dello scambio, siano destinate ad essere comunque usate, impiegate o consumate nell’azienda commerciale od industriale dell’acquirente.

 

 

29. – La tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali era stata istituita con l’allegato C al decreto luogotenenziale del 9 novembre 1916 n. 1525, in ragione del 10% del valore.

 

 

Poco dopo, il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917 n. 247 esentava i prodotti il cui prezzo di vendita al pubblico non superasse i 20 centesimi; riduceva a 5 centesimi la tassa dei prodotti il cui prezzo non fosse superiore a 50 centesimi; esentava i saponi comuni non profumati.

 

 

L’imposta doveva essere esatta mercé l’applicazione di fascette bollate. In applicazione della legge sul pane, la gradualità della tariffa si accentua; e si fanno prima quattro e poi sei categorie di prezzi (circolare 26 aprile 1921 n. 4718 e decreto 21 agosto 1921 n. 1260). Ma la tariffa non era ancora applicata che un decreto 21 ottobre 1921 n. 1526, riconoscendola troppo complessa, la modifica nel senso di far pagare 5 centesimi per ogni mezza lira per le profumerie il cui valore fosse superiore a lire 1, ma non a lire 5; 20 centesimi per ogni lira o frazione di lira tra 5 e 100 lire e 30 centesimi per ogni lira o frazione di lira per i valori superiori a 100 lire. Il limite di esenzione è portato a 1 lira.

 

 

Una relazione del ministro delle finanze del 30 ottobre 1922 ammette che l’elevazione delle tariffe dal 20 al 30 % del valore della merce aveva prodotto un grave disagio per l’industria profumiera. La necessità di accordare lunghe proroghe per la regolarizzazione dei prodotti esistenti nei depositi e nei locali di vendita aveva fatto sì che l’imposta non avesse in realtà potuto applicarsi; o, meglio, l’imposta era stata esatta dai magazzini a carico dei consumatori ma l’erario non aveva potuto, per la lungaggine dei conteggi, fino a quel momento e cioè dopo trascorso un anno e mezzo circa dall’aumento, ottenere il versamento dai fabbricanti e dai commercianti.

 

 

Un decreto legislativo 29 dicembre 1922 n. 1601 anche qui semplifica le aliquote riducendole, a partire dall’1 gennaio 1923, all’aliquota unica del 10%, comprese le addizionali, restando esenti i prezzi fino ad 1 lira ed invariata la tassa di bollo di centesimi 5 per ogni mezza lira o frazione di mezza lira per i prezzi da lire 1 a lire 5. – La stessa aliquota del 10 %, comprensiva delle addizionali fu applicata alle specialità medicinali, alle quali fu estesa la esenzione fino a lire 1.

 

 

Un’interessante dimostrazione della stravaganza insita nel concetto di applicare la progressività anche alle imposte le quali si riferiscono ai singoli atti di scambio è data dalla confessione del ministro che i prodotti a prezzi di lire 10 in su rappresentavano una quantità relativamente esigua, e cioè un quindicesimo del totale degli scambi di profumerie e specialità medicinali. Colla fusione di tutte le aliquote in una sola del 10%, la perdita della finanza per l’abolizione delle aliquote superiori e delle addizionali per i mutilati era reputata di scarsissima importanza e compensata dal vantaggio di una leggera maggior aliquota per gli scambi di valore minimo.

 

 

Un passo ulteriore nella unificazione fu fatto col decreto 27 novembre 1923, n. 2514, che abolì la tassa speciale sulle profumerie e sulle specialità medicinali, sostituendola con la tassa generale di bollo sugli scambi all’aliquota del 3 per cento.

 

 

La tassa generale sugli scambi non si applica per le profumerie e specialità medicinali sugli scambi o vendite di importo non superiore a lire 10; e con decreto 12 giugno 1924, n. 45685, fu ridotta per le specialità medicinali all’1 per cento.

 

 

30. – Un’altra complicata imposta di consumo sorta in tempo di guerra fu quella sulle spese fatte negli alberghi, trattorie, osterie. In virtù di un decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1460, le note ed i conti di importo non inferiore a lire 1, per bevande consumate nelle osterie, birrerie, caffè ed in qualsiasi luogo pubblico furono assoggettati ad una tassa fissa di bollo di 5 centesimi, cresciuta con decreto primo agosto 1918, n. 1134, a centesimi 10 per i conti emessi in comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti ed aumentata ulteriormente, in occasione della legge sul pane, secondo una tariffa graduata da centesimi 15 a lire 1,15 per conto e per persona.

 

 

Alla tassa di bollo a favore dello Stato sui conti di albergo, locande, pensioni, si sovrappone ad un certo punto, oltre l’addizionale per i mutilati, per il decreto 4 maggio 1920, n. 626, una tassa detta turistica a favore dell’Ente nazionale per l’incremento delle industrie turistiche.

 

 

La tassa così organizzata prestava il fianco a parecchie critiche: in primo luogo la molteplicità dei tributi che dovevano dagli albergatori e trattori essere esatti sotto il nome di tassa di bollo, di addizionale ai mutilati, di tassa turistica inquietava i clienti, specialmente forestieri, per la molteplicità delle marche, indecifrabilità degli scopi e possibilità di errori. Si violava in secondo luogo un canone fondamentale tributario per cui le imposte devono essere istituite a favore soltanto dello Stato. Le addizionali poi per i mutilati e più la tassa turistica davano luogo a molteplici conteggi ed a creazione di bilanci speciali non assoggettati a controllo.

 

 

Fu perciò che, opportunamente, il decreto-legislativo 18 marzo 1923, n. 551, abolisce senz’altro la tassa turistica e semplifica la imposta sui consumi negli alberghi, locande e pensioni, fissandola nella percentuale dell’8 % dei conti e note per gli alberghi, locande e pensioni di lusso o extra; del 4 % per gli alberghi, locande e pensioni di prima e seconda categoria e del 0,50 % per tutti gli altri casi. Per le note e i conti dei ristoranti e trattorie, l’aliquota fu stabilita nella misura di lire 1, per qualunque importo, per i ristoranti e trattorie di lusso ed extra, comprese le vetture dei treni celeri di lusso. In tutti gli altri casi e cioè per i ristoranti o le trattorie di seconda o minori categorie o non classificate, compresi pure i servizi di ristoranti e trattorie annessi ai caffè, birrerie, circoli, clubs la tassa fu stabilita in centesimi 20 per ogni conto non superiore a lire 20, qualunque sia il numero delle persone e di centesimi 30 per persona oltre una tassa di centesimi 20 quando il conto superi le 20 lire.

 

 

31. – Nel gruppo delle imposte delle bevande alcooliche bisogna distinguere tre ordini di provvedimenti: la tassa di bollo sulle bottiglie contenenti vino ed acque minerali: la imposta sul vino e le patenti sugli spacci di bevande alcooliche.

 

 

La tassa di bollo sulle bottiglie contenenti vino, liquori ed altre acque minerali fu istituita con decreto luogotenenziale 24 novembre 1318, n. 2086, ed era, a somiglianza della imposta sulle profumerie e specialità medicinali, esatta col metodo della applicazione di fascette bollate sui recipienti. L’imposta era commisurata sul prezzo di vendita, tassa non computata, ed andava da 5 centesimi di lire o frazione di lira per le bottiglie di va]ore fino a 5 lire, al massimo di lire 5 per le bottiglie di valore oltre le lire 50; ed era ammesso l’abbonamento per i produttori i quali pagassero non meno di 10.000 lire all’anno.

 

 

L’applicazione dell’imposta fu alquanto contrastata; prorogata una prima volta all’1 luglio 1919 fu prorogata ancora all’1 novembre dello stesso anno; applicata soltanto, nella prima istituzione, ai vini o liquori nazionali o esteri, fu estesa, con decreto-legge 24 novembre 1919 n. 2163, allegato I, alle acque minerali naturali o artificiali tanto italiane come estere, esentandosi soltanto quelle usate esclusivamente dietro prescrizione medica ed in dose definito, come le saline purgative, le sulfuree, le bromo-jodurate e le arsenicali. Un altro decreto di pari data, n. 2177, restringeva, quanto ai vini, il campo dell’applicazione dell’imposta allo champagne ed altri vini spumanti, al marsala, al vermouth e lo allargava, quanto ai liquori, a quelli aventi un contenuto in alcool inferiore al 21 per cento del volume; dichiarando però che non solo i vini e liquori e bottiglie recipienti dovessero essere assoggettati a tassa ma anche quelli contenuti in damigiane, fiaschi e botti.

 

 

L’imposta, sorta specificatamente, per le bottiglie o recipienti contenenti vini o liquori, quando il recipiente fosse chiuso o munito di etichetta o capsula o da altra marca di qualunque forma, finì così per trasformarsi in una imposta sui vini di lusso e sui liquori, esclusi i vini ordinari anche se venduti in bottiglie. Poco dopo un regio decreto 27 maggio 1920, n. 699, ritorna sui propri passi ed esenta dalla tassa di bollo le damigiane ed i fusti di capacità superiore ai 5 litri. Raddoppiata colla legge del pane, il raddoppiamento insieme con parecchie altre tasse è sospeso con regio decreto 26 giugno 1921, n. 953. Attraverso tutte queste contrastate vicende il gettito dell’imposta, partito da 14,2 milioni nell’esercizio 1919-1920 erasi elevato a milioni 21,9 nel 1920 – 1921 ed a milioni 26,4 nel 1921-1922.

 

 

Le lagnanze dei produttori non avevano tuttavia tregua specialmente per le verifiche continue imposte dalla facilità che si aveva di evadere l’imposta colla semplice introduzione di vini e di liquori in bottiglie aperte alle quali fosse stata in passato applicata già una fascetta bollata. Fu perciò che un decreto legislativo 28 dicembre 1922, n. 1672 aboliva la tassa di bollo sulle bottiglie contenenti liquori, vermouth e marsala, aumentando, in sostituzione di essa, di lire 200 l’imposta di fabbricazione per ogni ettolitro anidro di spirito, esclusi gli spiriti denaturati non suscettibili di trasformazione in liquori né di essere aggiunti al vermouth ed al marsala.

 

 

Noi, piccolo fu il beneficio della riforma a favore dell’industria e specialmente a vantaggio dei fabbricanti di vermouth e liquori di marca ed ai produttori di marsala, messi in condizione di tenere testa alla concorrenza coi produttori i quali, vendendo in damigiane od in fusti, non erano soggetti al bollo. Rimasero soggetti alla tassa speciale di bollo con fascetta filogranata soltanto le bottiglie di vino spumante e di acque minerali da tavola per le quali il pericolo di frode sembrava meno grave.

 

 

Ma anche questa specie di tassa di bollo fu abolita col regio decreto 27 novembre 1923, n. 2514, e sostituita colla tassa generale sugli scambi all’aliquota massima del 3%; sicché oggi non rimane alcuna traccia dell’istituto tributario speciale creato in origine.

 

 

32. – Durò invece più a lungo, contrastatissima sempre dai contribuenti, l’imposta sul vino creata col regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1635, il quale stabiliva un’imposta straordinaria di lire 12 per ettolitro sul vino prodotto nell’anno 1919 e su quello residuato dai raccolti precedenti che si trovava nelle cantine dei produttori diretti ed in quelle di vendita dei negozianti di vino all’ingrosso ed al minuto.

 

 

In questa prima forma l’imposta era dovuta dai produttori di vino, sia che questi fossero produttori diretti o negozianti i quali avessero acquistato le uve e fabbricato con esse il vino.

 

 

Le denuncie dovevano farsi entro il 31 ottobre 1919 per il raccolto 1919; i municipi dovevano controllare le denuncie, compilare i ruoli e curarne le riscossioni per mezzo degli esattori delle imposte. Il prodotto, diminuito dagli aggi di riscossione, andava per cinque sesti allo Stato e per un sesto al comune.

 

 

La prima applicazione della legge non era ancora iniziata che già il decreto 9 ottobre 1919, n. 1882, esentava, fino a 3 ettolitri, i piccoli proprietari coltivatori, i coloni, i mezzadri o affittuari per il vino del raccolto 1919 destinato a loro consumo. Subito dopo il regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2591, aumenta da 3 a 5 ettolitri la quantità di vino franca da imposta per ogni famiglia.

 

 

Contro l’assetto dell’imposta si elevano specialmente i piccoli proprietari viticultori, affermando che l’imposta non poteva essere trasferita sul consumatore; ed incideva troppo profondamente sulle loro economie.

 

 

Invocavano perciò il suo trasferimento legale a carico dei negozianti e dei consumatori. Dava invece pensiero alla finanza l’improvviso arricchimento di taluni comuni, forti produttori di vino, i quali inopinatamente incassano forti somme colla loro quota del sesto del provento dell’imposta sul vino; e sono tratti ad una politica di spreco. Il decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, modifica perciò l’assetto dell’imposta chiamandola esplicitamente sul consumo del vino, riducendone l’aliquota per il raccolto del 1920 a lire 10 per ettolitro e stabilendo che l’imposta sia applicata non più alla produzione ma alla vendita del vino, compreso nel concetto di vendita il consumo diretto fatto dal produttore. L’antica esenzione concessa ai piccoli proprietari coltivatori, ai coloni, ai mezzadri ed agli affittuari per il vino destinato al loro consumo personale e della loro famiglia fu estesa ad un ettolitro per ciascun membro della famiglia, convivente e di età superiore ai quindici anni. Obbligati sempre i produttori a denunciare le quantità prodotte al municipio con verifica della finanza ed obbligati i compratori del vino a pagare l’imposta mediante vaglia postale a favore del regio tesoriere provinciale; vietato al produttore consegnare il vino se prima non aveva dal compratore ricevuto il vaglia predetto; rimesso il vaglia al municipio del luogo, trattenendosi il produttore il polizzino annesso a dimostrazione dell’eseguito versamento; ed il compratore la ricevuta. Il municipio doveva trasmettere il vaglia all’intendenza di finanza. Entro il 15 agosto il produttore doveva denunciare le rimanenze di vino e le amministrazioni comunali dovevano liquidare l’imposta dovuta, tenendo conto delle partite vendute e di quelle esenti.

 

 

Per il 1921-1922 il sistema di esazione rimase quello ora descritto; ma la aliquota da lire 10 venne portata dalla legge sul pane a lire 30 per i vini della produzione 1921-1922. Tuttavia, innanzi si cominciasse a pagarla, il decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1131, di nuovo la riduce a lire 20 per ettolitro.

 

 

33. – L’applicazione rimase ingombrante e fastidiosissima per i produttori, i quali si erano illusi di potere col nuovo metodo scaricare l’imposta sui negozianti e sui consumatori di vino.

 

 

Ben presto essi si avvidero che le leggi della traslazione economica dell’imposta sono una cosa ben diversa da quelle della traslazione legale e che il metodo di esazione mediante vaglia postale non aveva altro effetto pratico all’infuori di assoggettarli ad obblighi di controllo ed a pericoli di multe variabili dal doppio al decuplo dell’imposta dovuta per i casi di inosservanza della legge.

 

 

Il decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1510, ritornando all’antico, riporta l’obbligo dell’imposta a carico dei produttori; obbligati a versamenti bimestrali corrispondenti al vino venduto o comunque consumato nel trimestre precedente. Abolita tutta la complicazione dei vaglia, delle contabilità svariate che dovevano costituirsi al nome di ogni produttore con pericolo di errori per sbagli di trascrizione sui vaglia postali e per frequenti omonimie, l’imposta è versata dai produttori in seguito a dichiarazione fatta subito dopo la vendemmia e controllata dall’ufficio tecnico di finanza, aiutato in ciò dalle aziende daziarie comunali gestite sia direttamente dai comuni sia dagli appaltatori; alle quali viene concesso un compenso nella misura massima di centesimi 30 per ogni ettolitro di vino accertato. Non adunque un accertamento da parte dei comuni, il quale poteva presentare qualche pericolo di collusione tra il contribuente e l’autorità comunale ma da funzionari comunali o appaltatori interessati al buon accertamento.

 

 

La incidenza dell’imposta diventò, col nuovo sistema, esclusivamente economica: dipendendo dalla variazione dei prezzi sul mercato se l’imposta pagata dal produttore sia trasferita al consumatore. L’uso invalso per l’imposta sul vino è uguale in tutto a quello delle altre imposte di fabbricazione per cui i produttori anticipano l’imposta e la comprendono eventualmente, ove loro riesca, nel prezzo di vendita al consumo.

 

 

Il decreto 12 luglio 1923 modifica anche il privilegio dei produttori di consumare un ettolitro per ogni membro della famiglia seco convivente e di età superiore ai 15 anni in franchigia di imposta. Reputavansi col sistema del decreto 18 agosto 1920 e del relativo regolamento 17 luglio 1921 piccoli proprietari coltivatori, coloni, mezzadri ed affittuari coloro che attendevano direttamente e materialmente da soli o col concorso prevalente di membri della propria famiglia alla coltivazione di vigneti propri o presi a colonia o mezzadria o in affitto, ricavandone in complesso un quantitativo di vino non eccedente i 50 ettolitri. Anche qui la complicazione non era piccola dovendo i comuni e gli uffici finanziari fare indagini dirette ad accertare la situazione famigliare e la potenzialità produttiva di ogni singolo produttore. Il sistema, creato col decreto 12 luglio 1923, per maggior semplicità statuisce che se il vino prodotto e regolarmente accertato e denunziato non ecceda i 20 ettolitri, il piccolo produttore abbia senz’altro l’esenzione fino a concorrenza di 5 ettolitri; se la produzione ecceda i 20 ettolitri ma non superi i 40 ettolitri, sia concessa l’esenzione sino a 3 ettolitri. Nessuna indagine più sulla composizione della famiglia; sulla produttività del fondo; neppure occorre accertare se il produttore coltivi direttamente: basta il conteggio aritmetico del quantitativo di vino prodotto per consentire la esenzione.

 

 

Era un privilegio ingiustificato e antico quello concesso ai piccoli produttori, poiché in un’imposta sul consumo non ha importanza sapere chi sia il produttore della derrata consumata; ma era concesso soltanto per non eccitare troppo forti lagnanze nella classe numerosa dei viticultori. Sotto questo rispetto il nuovo sistema non apparve gran fatto differente da quello antico.

 

 

Continuò invece a provocare vivaci critiche, sopratutto fra i produttori di vino di talune regioni del nord, la circostanza che il vino a bassa gradazione alcoolica fosse soggetto al medesimo tributo assolto dai vini meridionali ad alta gradazione alcoolica. Ma non senza ragione replicavano i produttori meridionali che la gradazione alcoolica non è indice di maggior pregio e che bene spesso, per la facilità del mercato, i vini leggeri dell’Alta Italia sono venduti a prezzi più alti dei vini da taglio meridionali. L’imposta sul vino per essere in tutto corretta dovrebbe ragguagliarsi al valore di esso; e poiché ciò è chiaramente impossibile e porterebbe ad eccessive complicazioni, l’espediente migliore era ancora la tassazione in ragione di peso e volume.

 

 

La vendemmia abbondantissima del 1923 doveva essere fatale alla imposta sul vino. Le lagnanze dei viticultori, ingrossanti forse più in ragione dei pericoli temuti che del danno effettivamente sostenuto, crebbero a dismisura. Un decreto legge 23 maggio 1924, n. 851, cominciò a ridurre la tariffa del tributo da 20 a 15 lire; e, continuando le proteste, un altro decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1373, aboliva del tutto l’imposta.

 

 

Né essa pare destinata a risorgere.

 

 

34. – Le vicende dei monopoli fiscali durante e dopo la guerra formano uno dei più interessanti capitoli della mania improvvisatrice che imperversò nella finanza italiana dopo il 1914.

 

 

Le buone tradizioni amministrative e la lunga esperienza impedirono che si commettessero errori notabili rispetto ai tre antichi monopoli del sale, dei tabacchi e del lotto. La legislazione si limitò a seguire con l’aumento dei prezzi di vendita dei prodotti monopolizzati dallo Stato la tendenza all’aumento che in relazione alla svalutazione della lira avveravasi nel livello generale dei prezzi interni.

 

 

Per i tabacchi nel periodo dall’1 agosto 1914 alla fine del 1923 si susseguirono ben 14 variazioni di prezzo tutte in aumento; variazioni distribuite disegualmente, a seconda delle diverse qualità di tabacco messe in vendita dalla regia sul mercato. E così l’aumento nei trinciati comuni di seconda qualità fu da lire 8 a 50 per i trinciati forti di prima qualità da lire 10 a 60; per il trinciato dolce di prima qualità da lire 15 a 75; nei sigari: quelli virginia superiori passano da lire 30 a 160, i toscani normali da lire 20 a 120, i «cavour» da lire 20 a 120, le sigarette «avana» da 60 a 320, le «giubek» da lire 40 a 120, le macedonia da 35 a 150, le popolari da 12 a 70. L’aumento va da 5 a 6 volte il prezzo originario.

 

 

Per il sale la tendenza all’aumento dei prezzi fu frenata assai prima, di modo che si può dire che il prezzo di vendita del sale sia notevolmente inferiore a quello che era prima della guerra. Il prezzo del sale comune da lire 0,40 fu portato a 50 centesimi il 15 novembre 1915, né fu più in seguito aumentato. Il sale macinato e quello raffinato furono invece aumentati rispettivamente da 0,60 e 0,80 a lire 0,70 e 1,00 rispettivamente il 25 novembre 1915 ed a lire 1 e 2 il 10 novembre 1921 (regio decreto 21 novembre 1915 n. 1643, allegato G e regio decreto 31 ottobre 1921 n. 1493).

 

 

Il prezzo del sale raffinato fu, in seguito, (regio decreto-legge 5 marzo 1925 n. 357) ancora cresciuto a 3 lire.

 

 

Laddove il prezzo del sale comune era mantenuto per ragioni politiche poco al di sopra di quello antebellico, le spese di produzione passavano da 16,9 milioni di lire nell’esercizio 1914-1915 a 48,9 milioni di lire nell’esercizio 1919-1920, cosicché il reddito cresceva nel frattempo soltanto da 74,4 a 76,9 milioni di lire. Quasi si può dire che oggi sia quasi venuta meno la ragione fiscale del monopolio del sale comune; essendo il prezzo poco diverso da quello che si avrebbe in regime di concorrenza.

 

 

Giovandosi però della predilezione dei consumatori per consumi più raffinati fu istituita una quarta qualità di sale – il «superiore da tavola» – cui fu attribuito il prezzo di lire 8 il Kg.

 

 

35. – Se le novità furono poche nei monopoli tradizionali abbondarono i tentativi di istituire nuovi monopoli.

 

 

Cominciò un decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 allegato E coll’istituire un monopolio di vendita dei fiammiferi per il consumo nell’interno del regno. Adducevasi a favore del monopolio che l’industria dei fiammiferi costituisse un accessorio dell’industria dei tabacchi, sicché lo Stato, che esercisce quest’ultima, logicamente doveva esercitare anche la prima.

 

 

Seguì un decreto luogotenenziale 9 novembre 1916 n. 1525, allegato L, il quale ordinò che i fabbricanti di carte da gioco non potessero vendere i loro prodotti ad altri che allo Stato, salvo che vendessero per l’esportazione.

 

 

36. – Ma il decreto capitale in materia fu quello luogotenenziale del 18 novembre 1918, n. 1871, il quale istituiva il monopolio dell’approvvigionamento e della vendita o dell’uno o dell’altra, nientemeno che nei seguenti generi caffè e suoi surrogati, thè, zucchero, petrolio, benzina, paraffina ed altri olii minerali pesanti e leggeri, esclusi i lubrificanti, residui della loro distillazione, carbon fossile, escluso il coke prodotto in Italia alcool denaturato, materie esplodenti, lampadine elettriche.

 

 

Oltre a questi che erano monopoli di approvvigionamento e di vendita e furono perciò chiamati monopoli commerciali, lo Stato, con lo stesso decreto assunse altresì il monopolio dell’estrazione del mercurio nell’interno del regno, nonché della sua vendita nell’interno ed all’estero ed il monopolio dell’estrazione della chinina e dei suoi prodotti secondari.

 

 

Quest’ultimo era un ampliamento dell’industria della produzione e della vendita del chinino, che già prima lo Stato esercitava con successo, in condizione tuttavia di libera concorrenza con i produttori privati, allo scopo di combattere la malaria e di vendere il chinino a prezzi di costo.

 

 

La semplice elencazione delle materie, che avrebbero dovuto formare oggetto di monopolio fiscale, dimostra che proposito del legislatore era di introdurre una profonda innovazione nel sistema tributario italiano.

 

 

L’annunzio magniloquente dato da parte governativa dei nuovi monopoli quasi pareva segnare l’inizio di una nuova era fiscale in cui lo Stato avrebbe iniziato nel tempo stesso una politica di socializzazione delle industrie e procacciato all’erario cospicue entrate senza danno dei contribuenti.

 

 

Fondamento dei nuovi monopoli era invero la attribuzione allo Stato, senza variazione dei prezzi di vendita, dei profitti degli intermediari ed in qualche caso anche di quelli dei produttori.

 

 

In tempo di prezzi gonfiati dall’inflazione monetaria i profitti della intermediazione erano certamente non lievi ma forse più dei profitti stessi era grande la illusione della burocrazia e degli uomini di governo di poter far propri questi profitti in tempi normali. Ad attuare la nuova politica finanziaria, lo Stato doveva diventare il maggiore dei commercianti del paese e correre i rischi inseparabili dall’esercizio del commercio.

 

 

37. – Il decreto, lanciato con grande strepito di promesse, si ridusse in realtà a ben poca cosa. Di tutti i monopoli, che si pretendeva di voler istituire prontamente «appena compiuta l’organizzazione dei singoli servizi», pochi riuscirono ad avere un inizio di attuazione e questi pochi non durarono a lungo: fiammiferi, carte da gioco, caffè, surrogati del caffè e lampadine elettriche. Un breve cenno della vita effimera di questi monopoli prova la leggerezza colla quale si era immaginato di poter dare inizio ad una nuova politica fiscale.

 

 

Il monopolio dei fiammiferi si attuò il primo dicembre 1917 con un gettito netto, che nell’esercizio 1917-1918 si aggirò sui 31 milioni di lire e crebbe grado a grado sino a raggiungere i 90 milioni di lire.

 

 

Ma un regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, emanato in regime di pieni poteri, sopprime il monopolio di vendita a partire dall’1 giugno 1923. La soppressione non volle dire ritorno all’antico sistema di libera concorrenza e di imposta di fabbricazione, pagata dai produttori in ragione della loro produzione. Il decreto 11 marzo citato abolisce bensì il monopolio di vendita; ma allo scopo di consolidare il gettito netto dell’imposta che oramai si era avviato a superare i 90 milioni di lire netti, affida la vendita dei fiammiferi all’interno ad un consorzio fra le fabbriche di fiammiferi.

 

 

La ragione per la quale il monopolio dello Stato fu trasformato in monopolio privato dei fabbricanti di fiammiferi fu, oltre il desiderio di consolidare il reddito netto fino allora ottenuto, quello di conservare un certo rapporto tra l’imposta dei fiammiferi ed il monopolio dei tabacchi di cui l’industria dei fiammiferi sarebbe un accessorio. Perciò la vendita dei fiammiferi al pubblico, nel territorio dello Stato, invece di essere completamente liberi, continuò ad essere affidata, come al tempo del monopolio, ai rivenditori di generi di privativa ed agli altri esercenti autorizzati. Fu data licenza ai rivenditori ed esercenti di valersi dei gestori del monopolio per la custodia e la distribuzione dei fiammiferi.

 

 

Incitò a istituire il consorzio tra fabbricanti, con diritto di esclusività di vendita all’interno, altresì il desiderio di assicurare l’esistenza dei piccoli fabbricanti, impedendo che essi fossero assorbiti dai maggiori industriali. Interessante esigenza, questa ultima, specialmente ove sia messa in relazione con uno degli effetti più sicuri prodotti dalla imposta di fabbricazione che di favorire la concentrazione delle intraprese, mal potendo i piccoli fabbricanti sforniti di capitali reggere all’obbligo di pagare, prima della riscossione del prezzo di vendita, l’ammontare delle imposte di fabbricazione per lo più assai elevate. Si reputò evidentemente dal legislatore che l’esistenza di numerose piccole fabbriche potesse essere una guarentigia di minor prezzo a favore dei consumatori; nonostante che non di rado i piccoli fabbricanti lavorino a costi più elevati e quando essi abbiano per legge diritto a rimanere in vita ed a fruire di un contingente fisso sulla vendita totale, la loro esistenza costituisca per le maggiori fabbriche un’arma fortissima per assicurarsi prezzi più elevati. Allo scopo di garentire gli interessi dei consumatori il legislatore stabilì che il prezzo di vendita dei fiammiferi al pubblico nell’interno dello Stato dovesse rimanere invariato ed attribuì il diritto di effettuare variazioni di prezzi al ministero delle finanze in base al parere di una commissione tecnica amministrativa nominata dal ministero e di cui deve far parte anche un rappresentante del consorzio. Le variazioni dei prezzi e le conseguenti revisioni della misura dell’imposta di fabbricazione potranno avere luogo soltanto ogni due anni, ordinandosi che, ove gli industriali sulla base dei prezzi attuali e delle relative imposte lucrino oltremodo, alla scadenza del primo biennio o il prezzo sarà ridotto o l’imposta sarà elevata così da far scomparire quel maggior lucro. Il nuovo sistema creato dal decreto 11 marzo 1923 può essere definito come un appalto del monopolio di Stato concesso ad un consorzio di fabbricanti privati, il quale si obbliga a pagare una determinata imposta per ogni scatola di fiammiferi venduta. Lo Stato lucra perché risparmia le spese di trasporto nei magazzini, gli oneri della custodia e i costi di vendita. Non si volle consentire d’un tratto, come prima della guerra, ai fabbricanti privati di produrre e vendere quella qualunque quantità di fiammiferi avessero voluto in concorrenza tra di loro, assoggettandoli soltanto all’obbligo del pagamento dell’imposta.

 

 

38. – Vita non più lunga, sino all’1 luglio 1922, ebbe il monopolio di vendita sulle carte da gioco istituito a far data dall’1 luglio 1917.

 

 

Il monopolio di vendita delle carte da gioco dal punto di vista fiscale consisteva nel comprare ad un certo prezzo le carte dai fabbricanti e nel rivenderle ad un dato altro prezzo ai consumatori. Ad esempio un mazzo di carte piemontesi di 36 carte in cartoncino comprato dai fabbricanti al prezzo di centesimi 60 era rivenduto al pubblico al prezzo di lire 2. Il lucro della finanza era uguale alla differenza di lire 1,40, meno le spese di distribuzione, di custodia e di sfrido inevitabili nella vendita. Nessun lucro poteva avere la finanza diverso da quello che si sarebbe ottenuto con un’imposta di fabbricazione uguale alla medesima differenza senza rischi e spese. Ben si vede come la parola monopolio esercitasse nel tempo di guerra un fascino speciale così da far scorgere lucri insperati in operazioni le quali non potevano presentare nessun margine maggiore di quello ottenuto con i metodi tradizionali.

 

 

Il decreto 14 maggio 1922 ritornava perciò all’antico stabilendo che le carte da gioco comuni dovessero, a partire dall’1 luglio 1922, essere assoggettate ad una tassa di bollo di lire 1,50 e quelle di lusso ad una tassa di bollo di lire 3 per ogni mazzo. Se si riflette che la differenza goduta dall’erario in regime di monopolio, tra il prezzo di acquisto dalle fabbriche ed il prezzo di vendita al pubblico, era per le carte comuni di lire 1,40 e per quelle di maggior lusso, in media, di lire 1,60, è probabile che il gettito della nuova imposta di fabbricazione sia maggiore del lucro lordo ottenuto in regime di monopolio. Tutto ciò senza complicazione di regie, senza responsabilità per i rischi della vendita e senza infliggere ai fabbricanti privati danni più gravi di quelli che l’imposizione del tributo renda assolutamente necessari.

 

 

A differenza di quanto accade per il monopolio sui fiammiferi l’abolizione di quello delle carte da gioco non lasciò residui di monopolio privato.

 

 

Fabbricazione e prezzi sono ridivenuti liberi.

 

 

39. – A differenza dei due casi precedenti, dei fiammiferi e delle carte da gioco, per i quali il monopolio della vendita ebbe almeno un principio di attuazione, per i tre cosidetti monopoli del caffè, dei surrogati di caffè e delle lampade elettriche, non si ebbe neppure tale principio, salvo che questo possa intendersi contenuto nella istituzione della direzione generale dei monopoli commerciali, distinta da quella degli antichi monopoli industriali. Tutto si ridusse a chiamare diritto di monopolio quella che prima dicevasi tassa di fabbricazione.

 

 

L’istituzione del monopolio del caffè, sebbene decretata soltanto il 15 novembre 1918 (decreto luogotenenziale n. 1871) ed attivata col decreto 18 maggio 1919 n. 894, risaliva ad alcuni precedenti del luglio 1918.

 

 

In quell’epoca il ministero degli approvvigionamenti e consumi, persuasosi che il commercio del caffè consentisse troppo larghi guadagni a quella che esso chiamava speculazione sorta durante la guerra, aveva posto il fermo su tutte le partite di caffè arrivate nei vari porti del regno e con decreto 15 settembre 1918, n. 1334, erasi riservato il diritto di requisire il caffè accumulato nei vari depositi franchi del regno, pagando 650 lire al quintale le partite di caffè Santos superiore, arrivate prima del 6 luglio e consegnate in deposito franco, lire 550 quelle arrivate posteriormente per consegna in Italia e prezzi particolari per tipi e qualità speciali in relazione al prezzo fissato per il tipo base Santos.

 

 

Una volta fatto proprio dello Stato, il caffè veniva restituito per la distribuzione ai commercianti stessi riuniti in un consorzio, il quale doveva comprendere soltanto quei commercianti che avessero esercitato almeno per due anni come professione abituale la importazione del caffè, sia in proprio, sia in qualità di agenti di case estere.

 

 

Era il tempo in cui era divenuto di moda il verbo della economia associata, il quale pareva consistesse nell’abolire la concorrenza fra i privati esercenti un’industria o un commercio, nell’impedire l’accesso a coloro che già prima non la esercitassero; nell’istituire un consorzio fra gli esercenti al momento dell’intervento dello Stato e nel fare partecipare lo Stato ai lucri del monopolio privato per tal modo istituito. Nel tempo postbellico molti, in Italia, prognosticandone l’estensione a gran numero di industrie, affermavano che in tal modo si iniziava una nuova era nell’economia nazionale.

 

 

Il guadagno del monopolio usciva fuori da ciò che il caffè requisito ad un prezzo base da lire 550 a 650 veniva riceduto dallo Stato al consorzio al prezzo di lire 750 ed il consorzio, dopo aver pagato all’erario il dazio doganale in lire 130, la quota di cambio su di esso in lire 65 e la tassa di consumo in lire 50 ossia in tutto lire 245, con un costo totale per il consorzio di lire 995, lo doveva rivendere ai negozianti a non più di lire 1.040 ed i negozianti alla loro volta non avrebbero potuto rivenderlo al pubblico ad un prezzo maggiore di lire 1.200.

 

 

Il decreto 18 maggio 1919, n. 844, che attuò il monopolio del caffè, nulla mutò sostanzialmente a questo monopolio, che di monopolio aveva poco più del nome e cioè il diritto di requisizione dello Stato, con facoltà alla direzione generale dei monopoli commerciali di acquistare dai detentori privati in libera contrattazione gli stocks in deposito franco a prezzi di lire 550 e 470 le partite di Santos superiore giunte rispettivamente in Italia entro o dopo il 6 luglio 1918. Ad agevolare il funzionamento del consorzio un decreto del 17 agosto 1919 aumentava da lire 470 a 490 il prezzo di acquisto degli stocks privati in deposito franco, cresceva dal 25 al 28% la percentuale di aumento dei prezzi del caffè torrefatto ed imponeva all’amministrazione l’obbligo di acquistare per un triennio dai privati importatori almeno la metà del suo fabbisogno annuale. Con decreti del 6 gennaio e 10 aprile 1920 i prezzi di cessione del consorzio furono aumentati di lire 200 e di lire 310 al quintale, crescendosi in relazione quelli di vendita al pubblico di lire 2 e 4 al chilogramma.

 

 

L’amministrazione finanziaria pretese che il monopolio del caffè abbia reso negli anni in cui rimase in vita cospicui lucri alla finanza; lucri che sarebbero dall’amministrazione calcolati all’incirca al 50% del prodotto lordo del monopolio, prodotto che si riassume in 426,6 milioni di lire nell’esercizio 1919-1920, 481 milioni di lire nel 1920-1921, 360,8 milioni nel 1921-1922.

 

 

40. – Ma l’abolizione del monopolio decretato il 21 novembre 1921 (regio decreto legge, n. 1593) a partire dall’1 marzo 1922 e la sua sostituzione con un’imposta sul consumo ossia con un’addizionale al dazio doganale farebbe dubitare che il calcolo così cospicuo di reddito netto sia conforme a verità.

 

 

Le associazioni tra commercianti del caffè, le quali per tutto il tempo che durò, condussero una vivacissima campagna contro di esso, non acquetandosi ai vantaggi che dava ai già entrati nel commercio la situazione monopolistica a favore loro creata dalla legge, affermarono sempre che il lucro di monopoli o era pura apparenza, bastando aumentare di 6 o 7 lire al chilogramma il dazio doganale per ottenere i 200 milioni che l’amministrazione afferma essere stati reddito netto del monopolio. Sembra difficile obbiettare fondatamente alcunché alla tesi dei negozianti finché l’ufficio del monopolio si limitò ad acquistare ad un certo prezzo e rivendere ad un altro prezzo maggiore ai negozianti medesimi. La differenza tra il dazio doganale ed il diritto di monopolio consisteva soltanto in ciò: che il dazio doganale è riscosso dallo Stato in cifra sicura senza alcun rischio commerciale dello Stato; laddove il diritto di monopolio implica incertezza di lucro rispetto ai prezzi di acquisto e rinunzia al gettito di quelle imposte le quali in regime di libero commercio colpiscono coloro che si dedicano alla importazione della merce monopolizzata.

 

 

Obbiettano i negozianti invero essere minima la capacita dello Stato di comprare a prezzi vantaggiosi, così da rendere massima la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita al consorzio dei negozianti e superiore all’ammontare del dazio doganale fisso che in regime di commercio privato sarebbe riscosso. Il commerciante privato del caffè non trae invero la massima parte dei lucri suoi dalla differenza tra il prezzo medio del caffè all’origine e il prezzo medio di rivendita. Calcoli numerosi apprestati dai negozianti dimostrarono che la differenza tra i prezzi medi di acquisto e di rivendita è veramente bassa e tale da consentire una rimunerazione assai modesta all’opera dei negozianti, e certamente inferiore al costo che in regime di monopolio lo Stato dovrebbe sostenere per l’organizzazione commerciale burocratica.

 

 

Dalla quale considerazione i negozianti non presumevano di poter ricavare la conseguenza che il loro guadagno effettivo fosse così basso come quello risultante dal confronto tra le medie di acquisto all’ingrosso nei luoghi di origine e le medie dei prezzi di vendita sulla piazza di Genova e quella di Trieste.

 

 

I guadagni dei negozianti in caffè sono evidentemente assai più elevati ma dipendono esclusivamente da ciò che i negozianti non comprano a prezzi medi ma, almeno quelli tra essi che riescono e durano, a prezzi assai più bassi di quello medio. Essendo il caffè merce soggetta ad oscillazioni di prezzi sensibili dipendenti dai raccolti e dalla capacità di assorbimento del mercato mondiale, tutta l’abilità del negoziante sta nel comprare nel momento più opportuno, spesso in anticipo sul momento del consumo. Che un agente statale abbia attitudini a fare previsioni per l’avvenire in misura paragonabile ai negozianti privati, è cosa assai dubbia, anche per la difficoltà grandissima che in questa industria, apparentemente semplice, c’è nel soddisfare ai gusti dei consumatori.

 

 

Genova e Trieste possedevano dei punti franchi, divenuti, specialmente il secondo, importanti centri di miscela e di trasformazione del caffè per adattarlo alle esigenze svariate dei consumatori. I due punti franchi erano diventati vere e proprie borse del caffè di importanza più che nazionale, in cui era possibile trovare sempre a prezzi correntemente quotati tutte le diverse specie di caffè già manipolato ossia scelto, privato dalle pietruzze o smistato in modo tale da dare ad esso l’apparenza esteriore richiesta dai consumatori italiani e stranieri. L’esistenza di un mercato libero permetteva a tutti i commercianti al minuto di approvvigionarsi a prezzi correnti con un minimo di spesa di intermediazione, senza menomare con ciò il guadagno dei negozianti all’ingrosso; il quale non nasceva, come si disse, da differenza di prezzi medi ma dall’abilità di comprare alle punte minime di prezzo.

 

 

Dubitavasi grandemente dai commercianti che un monopolio governativo, per sua natura, poco agile, potesse possedere non solo la capacità di comprare a prezzi minimi ma pur quella di smistare e di adattare il caffè ai gusti dei consumatori nazionali e stranieri. L’esperienza del breve tempo in cui durò il monopolio dimostrò, a detta degli esperti del commercio, la incapacità statale all’esercizio di una intermediazione così difficile: acquisti di caffè avariato, avarie numerose di viaggio, acquisti fatti nei momenti meno favorevoli, ecco le caratteristiche più frequenti di quel tempo.

 

 

Ma il danno maggiore arrecato dal monopolio al paese, dicevasi dai commercianti triestini essere la distruzione del loro grande mercato a termine. Trieste invero, prima della guerra, era il punto di smistamento del commercio del caffè, in piccola parte per l’Italia orientale e sovratutto, come era naturale, per i paesi dell’impero austriaco e anche del regno di Ungheria. Vi si aggiungeva un commercio intensissimo con i paesi del Levante, Grecia, Turchia, Montenegro, Egitto. Questo grande commercio di intermediazione, il quale arrecava ingenti profitti ai triestini, era stato creato con un lavoro di molte generazioni e con una specializzazione, che, ove fosse stata distrutta, non si sarebbe potuta ricostruire se non attraverso difficoltà grandi. Se Genova importava prima della guerra circa 200 mila sacchi di caffè Santos all’anno, Trieste ne importava 750 mila. Il caffè passava soltanto attraverso la piazza di Trieste, ma nel passare subiva profonde trasformazioni. Il caffè Santos, mutando natura e, diviso per qualità, adatto ai gusti della clientela, prendeva nomi di qualità superiori di caffè e veniva venduto a prezzi notevolmente diversi da quelli dell’ordinario caffè brasiliano. Il mercato triestino era inoltre una grande borsa del caffè a termine, cosicché in qualunque momento o per qualunque data di consegna era possibile sulla piazza fornirsi di caffè o rivendere quello che si era acquistato.

 

 

Il monopolio professava di non volersi occupare dell’esportazione poiché esso guardava soltanto al consumo all’interno dello Stato; ma come creare un gran mercato per una derrata il cui consumo è monopolizzato dallo Stato nel paese dove esiste il monopolio? È praticamente assai difficile, per non dire impossibile, che un mercato libero possa servire soltanto al consumo di paesi stranieri e lontani dal territorio dello Stato in cui il mercato esiste.

 

 

Le quali ragioni, passato il momento dell’infatuazione per l’economia associata, furono riconosciute fondate anche dal governo, sicché, come si disse sopra, il decreto-legge 21 novembre 1921 aboliva il monopolio e ristabiliva così la libertà di commercio, assoggettando il caffè semplicemente al pagamento di un’imposta a favore dello Stato per le partite consumate all’interno.

 

 

41. – Il monopolio del caffè aveva trascinato con sé un altro monopolio: quello dei suoi surrogati. Autorizzato col decreto luogotenenziale 18 novembre 1918, n. 1721, fu organizzato, con decreto 18 maggio 1919, n. 894, nel modo seguente: acquisto da parte dell’amministrazione dei surrogati, a prezzi stabiliti convenzionalmente anno per anno, dalle fabbriche nazionali e rivendita dei surrogati per la distribuzione e vendita al pubblico ad un consorzio costituito tra gli stessi produttori.

 

 

Neppure qui vi è la sostanza del monopolio; poiché gli antichi produttori continuano a fabbricare ed a vendere con l’obbligo di versare allo Stato, invece dell’antica imposta di fabbricazione, una differenza di prezzo che, per semplificare le discussioni, fu, ad esempio, nel periodo dall’1 gennaio al 30 aprile 1920, stabilita nella misura di lire 200 per quintale di surrogato di caffè, estratto dalle fabbriche e dall’1 maggio al 30 giugno dello stesso anno nella misura di lire 300. – Che cosa vi è di diverso fuor del nome, tra l’antica imposta di fabbricazione ed il nuovo contributo dato sotto la forma di differenza di prezzo.

 

 

La differenza pare consistere in ciò che, col sistema dell’imposta di fabbricazione, i privati erano liberi di fabbricare e vendere al pubblico così come essi ritenevano più opportuno, in concorrenza reciproca o tra di loro d’accordo, laddove col sistema del monopolio di vendita si dovette creare un ente consorziale dei produttori dei surrogati di caffè, incaricato di acquistare i surrogati dallo Stato che a sua volta li aveva comprati dai fabbricanti consorziati, per rivenderli, a prezzo di tariffa al pubblico; l’utile del monopolio essendo dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di cessione al consorzio più la metà degli utili, conseguiti dal consorzio nella sua gestione. La complicazione forse arrecava vantaggio ai funzionari ministeriali incaricati di vigilare il consorzio; ma i fabbricanti si lagnavano che il regime di monopolio li costringeva a diminuire la varietà dei surrogati da essi posti in vendita, raggruppandoli in tre unici tipi base: tipo cicoria (cicoria ed altre radici), tipo olandese (materie zuccarine) e tipo malto (cereali e leguminose), oltre ad una specialità per ciascuna ditta che la avesse fin da prima accreditata in commercio.

 

 

Era quindi tolto ai singoli fabbricanti ogni incitamento a variare o innovare i tipi ed era impedito altresì a nuovi fabbricanti di sorgere in concorrenza con quelli antichi: mentre d’altra parte il monopolio garantiva, con la determinazione di un contingente di lavorazione attribuito a ciascuna fabbrica esistente al momento della istituzione del monopolio, la vita di quelle piccole fabbriche, le quali erano venute su nel tempo di guerra per la difficoltà sperimentata di poter importare dall’estero la cicoria e le altre materie prime usate nella confezione dei surrogati. Dovendosi il pubblico nel tempo bellico forzatamente adattare a qualità scadenti di surrogati, le piccole fabbriche sorte con impianti grossolani poterono utilizzare ogni più impreveduta sorta di materie prime per la fabbricazione di surrogati. Il monopolio fu una efficace difesa di questi piccoli produttori contro i grandi che li avrebbero assorbiti o distrutti.

 

 

Nella realtà ciò equivaleva a dare un premio agli alti costi, a fornire, se il monopolio fosse durato, ottimi argomenti per innalzare i prezzi di vendita dei surrogati allo Stato. È probabile che il tempo in cui è durato il monopolio abbia segnato un’epoca di massimi lucri a favore dei fabbricanti consorziati, divenuti 42 al 30 gennaio 1920 da 20, quanti erano nel 1913-1914.

 

 

Anche il monopolio dei surrogati del caffè seguì la sorte comune, ritornandosi all’antico regime dell’imposta di fabbricazione col 24 novembre 1921.

 

 

42. – Che l’ultimo dei monopoli commerciali, quello delle lampadine elettriche, non sia mai di fatto esistito, come monopolio, è dimostrato dalla circostanza che il decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1553, che lo istituisce, a partire dal 7 settembre successivo, non si attenta neppure a preordinare l’ingombrante intermediario di un consorzio di fabbricanti a cui lo Stato avrebbe rivenduto le lampadine acquistate dai fabbricanti medesimi, così come si era fatto per i monopoli del caffè, dei surrogati del caffè, dei fiammiferi e delle carte da giuoco. Francamente il decreto istitutivo parla di diritto di monopolio sulle lampadine elettriche e lo fa gravare sulle lampadine di fabbricazione nazionale, come su quelle importate dall’estero, in ragione del 25 % del valore loro commerciale.

 

 

Per le lampadine di origine estera il diritto di monopolio doveva essere liquidato o riscosso all’atto dello sdoganamento; per le lampadine di produzione nazionale il diritto di monopolio doveva essere versato in tesoreria nei primi 20 giorni di ogni mese in rapporto al prezzo di fattura delle lampadine immesse nel consumo interno durante il mese precedente.

 

 

A togliere ogni dubbio che si trattasse di un’imposta mascherata col nome di diritto di monopolio, il decreto autorizzava le fabbriche, le quali avessero una produzione inferiore alle 10.000 lampadine annue, portata da un decreto del 31 ottobre 1919, n. 2066, a 100.000, a pagare il diritto di monopolio per abbonamento così come costumava un tempo per l’imposta di fabbricazione ed, a rendere la liquidazione del diritto di monopolio ancora più facile, stabiliva una presunzione di valore di lire 1,60 per le lampadine a filamento di carbone, di lire 3 per le lampade a filamento metallico di qualunque tipo fino a 60 candele, di lire 6 per quelle da 60 a 250 candele, di lire 16 per quelle da 250 fino a 1.000 candele e di lire 24 per quelle di 1.000 candele e più. Il diritto di monopolio, come qualunque altro dazio doganale o imposta di fabbricazione, poteva essere esatto nella misura di metà delle cifre ora indicate.

 

 

È vero che con una circolare del 12 marzo 1920, il ministero modificava alquanto la tariffa rendendola un po’ più complicata e tenendo conto di altri elementi e caratteristiche proprie dei diversi tipi di lampadine, ma trattavasi pur sempre di una elaborazione del sistema già descritto, per cui un’imposta in cifra fissa veniva esatta su ognuna delle diverse qualità di lampadine.

 

 

Non dunque monopolio ma vera e propria imposta di fabbricazione a cui si dava il nome di monopolio per legittimare di fronte all’opinione pubblica un apparente parziale successo del grandioso programma di socializzazione e monopolizzazione che il decreto del 18 novembre 1918 aveva annunziato.

 

 

Il monopolio erasi convertito di fatto, e questa è l’unica caratteristica economica degna di nota, in un ulteriore strumento di protezione per l’industria nazionale, poiché stabilendo un identico prezzo presuntivo per le lampadine della medesima intensità luminosa ed altre caratteristiche, il cosidetto diritto di monopolio veniva a gravare maggiormente, in ragione di valore, le lampadine le quali erano vendute a prezzo meno elevato. Le lampadine straniere contavano cioè un elemento di costo fisso su cui i concorrenti esteri non potevano fare nessun ribasso. Per tanto era diminuita la loro capacità di concorrenza e rinsaldata la situazione di preferenza che le difficoltà di guerra avevano già creato a favore delle fabbriche nazionali, le quali da 16, quante erano prima del monopolio, erano diventate 24 nell’esercizio 1919 – 1920 ed ognora crescevano la loro produzione limitando l’introduzione dall’estero.

 

 

Scomparve anche questo pseudo-monopolio, col ritorno generale al sistema dell’imposta di fabbricazione, a partire dal 24 novembre 1921.

 

 

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