Opera Omnia Luigi Einaudi

Le nomine universitarie nel regolamento Nasi

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 06/09/1902

Le nomine universitarie nel regolamento Nasi

«La Stampa», 6 settembre 1902

 

 

 

Alcuni giorni fa abbiamo esaminato alcune disposizioni dei nuovi regolamenti universitari, pubblicati di recente dal ministro Nasi; e quelle disposizioni – nomina ministeriale del rettore e delle Commissioni esaminatrici – abbiamo criticato, riservandoci di esporre più tardi quali buone idee si trovino nei nuovi regolamenti.

 

 

Le idee buone non sono poche; e, dovendo scrivere su un giornale quotidiano, che non comporta le disamine troppo lunghe, conviene necessariamente limitarci a pochi punti, laddove molti sarebbero meritevoli di attenzione.

 

 

Uno degli argomenti certo più gelosi della materia universitaria si è quello del modo della nomina dei professori ordinari, straordinari ed incaricati. L’abuso ministeriale o di collegio è pericoloso sempre, ma specialmente nelle Università, dove tutto dovrebbe essere inspirato al culto della scienza e dove gli abusi e le condiscendenze colpevoli costituiscono altrettanti attentati alla cultura della gioventù italiana.

 

 

Per disciplinare a fondo questa materia e per porre rigide norme alle nomine dei professori universitari occorrerebbe una nuova legge. Ma poiché fare nuove leggi nel campo dell’istruzione è cosa ardua, così bene ha fatto l’on. Nasi a dare nel suo regolamento le più rigide norme che fossero possibili in base alle leggi vigenti.

 

 

Alla nomina degli ordinari si provvede per concorso, per trasferimento da altra Università, in applicazione dell’art. 69 della legge Casati, e per promozione dei professori straordinari. Ad evitare abusi nei trasferimenti, si richiede l’adesione del professore ed il consenso della Facoltà alla quale deve essere trasferito; né il trasferimento si concede da una Facoltà ad altra diversa e per cattedre non strettamente affini. Così pure per la promozione dei professori straordinari è stabilito che la promozione si conceda solo a quegli straordinari i quali sono stati nominati per concorso ed abbiano dimostrato con nuovi lavori la propria operosità scientifica e dato prova per tre anni consecutivi di abilità didattica. Per la promozione è necessario il parere della Facoltà e del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Si può far luogo senz’altro, dopo tre anni, alla promozione solo nel caso che lo straordinario abbia preso parte ad un concorso per ordinario e sia riuscito fra i primi tre.

 

 

Dopo avere così munito l’accesso al più alto grado della gerarchia accademica, il regolamento passa alla nomina dei professori straordinari. Qui gli abusi specialmente erano facili, a causa della lettera della legge Casati, che lasciava la nomina all’arbitrio del ministro. Forse la legge Casati poteva giustificarsi in quanto nel 1859 gli straordinari erano quasi dei supplenti, nominati anno per anno, cosicché i pericoli delle cattive nomine erano transitori. Ma quando, coll’andare del tempo, e per una evoluzione necessaria, di cui sarebbe troppo lungo discorrere adesso, lo straordinariato acquistò in dignità e divenne quasi l’anticamera dell’ordinariato, si palesarono gravissimi (sovratutto a causa di un ministro attualmente preposto ad altro dicastero e di animo troppo condiscendente) gli inconvenienti dell’arbitrio assoluto lasciato al ministro. Diversi progetti di legge furono già presentati per rimediare allo sconcio; ma non approdarono. Ora l’on. Nasi stabilisce, nel suo regolamento, che i professori straordinari siano nominati: 1) in seguito a concorso, bandito per quella Università, presso cui è vacante la cattedra, fra i dottori aggregati, i liberi docenti, gli incaricati e coloro che in precedente concorso per ordinario siano stati dichiarati eleggibili; 2) sulla base di un concorso per ordinario della stessa materia bandito in altra Università, purché il concorso non abbia data superiore ad un anno e purché la Facoltà proponga chi fra i concorrenti sia stato classificato almeno terzo eleggibile.

 

 

L’unico malanno si è che così savie disposizioni – le quali impediscono che un classificato, magari quinto o sesto, in un concorso per straordinario presso una piccola Università, possa essere nominato in qualsiasi altra Università – siano abbandonate in balia di un regolamento che oggi l’on. Nasi ottimamente edifica e che domani un altro ministro distruggerà.

 

 

E passiamo agli incarichi. Anche qui i guai ed i lamenti sono antichi. Il guaio più grosso si era che gli incarichi venivano distribuiti amichevolmente fra i professori ufficiali, con esclusione dei liberi docenti, i quali potevano cementare le loro forze in questo primo e modesto gradino dell’insegnamento universitario. Gli incarichi, una volta conferiti, si perpetuavano, cosicchè vi erano certe Facoltà in cui quasi tutti i professori ufficiali avevano un incarico e sei o sette cattedre rimanevano eternamente scoperte, con danno di molti giovani scienziati, da anni faticanti nella speranza di un concorso.

 

 

Il regolamento Nasi ha cercato di ovviare a questi inconvenienti, stabilendo che gli incarichi debbano essere conferiti in ordine di preferenza: 1) ad un dottore aggregato o ad un libero docente in effettivo esercizio, tenendo conto dei risultati dei concorsi nell’ultimo quinquennio. Cosicché tra due liberi docenti verrà preferito chi abbia una eleggibilità che all’altro faccia difetto, o che abbia un’eleggibilità migliore. Non può essere dato o riconfermato un incarico a chi sia stato dichiarato ineleggibile in un concorso per ordinario e straordinario; 2) ad un professore ordinario e straordinario; 3) ad uno di coloro ai quali è applicabile l’art. 69 della legge Casati, ossia a chi si sia reso segnalato per eminenti e noti meriti scientifici.

 

 

Questo per impedire che gli incarichi diventino monopolii dei professori ufficiali e riescano utile palestra e proficuo esperimento delle attitudini dei privati docenti.

 

 

La relazione del ministro aggiunge a questo punto: «Ad evitare infine che per utilità personale degli incaricati, quali essi siano, possa l’incarico stesso essere perpetuato, con danno degli studi, ha disposto che per le materie costitutive e fondamentali delle Facoltà debbasi provvedere alla nomina del titolare entro un anno dalla vacanza». Di qui parrebbe che per queste materie debba entro un anno provvedersi alla nomina, per concorso o per altra via legale, d’un professore ordinario o straordinario. Invece nell’art. 19, cap. 5, del regolamento si legge: «Per le materie costituite delle Facoltà devesi provvedere alla nomina del professore ordinario o straordinario od incaricato non più tardi di un anno dalla vacanza». A noi sembra che tra la relazione ed il testo del regolamento vi sia contraddizione. La relazione dice che si deve provvedere alla nomina di un titolare; il regolamento dice che si può provvedere anche colla nomina di un incaricato. Siccome il testo del regolamento è quello che impera, non sembra che il vizio degli incarichi a vita, cacciato per la porta, rientri dalla finestra? È questo un punto che bisognerebbe chiarire.

 

 

Ultimo argomento quello delle libere docenze. Il regolamento, in omaggio alla legge Casati, stabilisce che possano impartire corsi liberi i professori ordinari e straordinari, i dottori aggregati e coloro che ottennero l’abilitazione alla libera docenza.

 

 

Forse l’on. Nasi avrebbe desiderato restringere l’insegnamento privato ai dottori aggregati ed ai liberi docenti; ma in tal caso sarebbe stato duopo compensare i professori titolari della perdita del provento dei corsi liberi, perdita grave, data la tenuità dello stipendio normale. «È giusto pensare – nota il ministro – alla tenuità degli stipendi ed al bisogno che possono avere parecchi professori di utilizzare il loro tempo libero ed il proprio sapere». Per non spostare quindi troppi interessi esistenti, l’on. Nasi ha stabilito che ogni abilitazione alla libera docenza conferisce il diritto di tenere un solo corso sulla materia per cui fu conseguito; che coloro che hanno conseguito più abilitazioni alla libera docenza, come pure i dottori aggregati, non possano tenere più di due corsi liberi; che il professore ordinario o straordinario non può dare più di due insegnamenti liberi ed uno solo se ha un incarico; che infine l’incaricato non può dare che un solo corso libero. Restrizioni codeste che sono già qualcosa. A renderle più efficaci ed a togliere di mezzo i corsi liberi dei professori ufficiali occorrerebbe od aumentare lo stipendio dei professori ufficiali, od attribuire loro una parte delle tasse di iscrizione ai corsi ufficiali, come si pratica in Isvizzera ed in Germania. Forse il secondo sistema riuscirebbe più atto ad incitare gli insegnanti a nobile gara tra di loro. Ma a tale scopo occorrerebbe una legge, che auguriamo prossima.

 

 

Quanto alla nomina dei liberi docenti, non vi sono innovazioni molto importanti. La libera docenza continua ad essere conferita per titoli e per esami. Una novità opportuna si è questa: che anche nelle libere docenze per titoli il richiedente debba dare una prova di attitudine didattica con una pubblica lezione dinanzi alla Facoltà. Opportuna, abbiamo detto, perché intesa ad accertare la Facoltà che, oltre ai meriti scientifici, esistono altresì attitudini didattiche, sia pure non ancora del tutto sviluppate.

 

 

Un’altra novità si è che la libera docenza non possa essere chiesta prima che siano trascorsi due anni dal giorno della laurea. Novità apparente, del resto, giacché tale norma corrisponde alla consuetudine generalmente vigente in tutte le Università.

 

 

Queste le disposizioni più importanti del regolamento per quello che si riferisce alla nomina dei professori universitari. Ma il regolamento contiene altre norme degne di nota. Forse ci ritorneremo sopra un’altra volta.

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