Opera Omnia Luigi Einaudi

Le proposte sulla nominatività

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 23/03/1922

Le proposte sulla nominatività

«Corriere della Sera», 23 marzo 1922

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 625-629

 

 

 

Le norme contenute nel disegno di legge sulla nominatività dei titoli si prestano a parecchie osservazioni. La prima delle quali è che il pretesto al quale si è ricorsi per evitare la taccia di mancata fede è cucito a fil bianco. Il ragionamento procede in questa maniera:

 

 

In un primo momento lo stato emette titoli di debito pubblico al portatore a cui garantisce, come tali e cioè come titoli al portatore, l’esenzione da qualunque imposta presente e futura. (Era meglio fosse detto chiaramente che l’esenzione riguardava soltanto le imposte reali, ossia gravanti sul titolo, e non quelle personali, ossia quelle gravanti sulla universalità del reddito o del patrimonio o delle successioni del contribuente, le quali non furono mai comprese in passato, e non potevano esser comprese, nelle esenzioni relative a speciali cespiti di entrata o di patrimonio; ma la mancanza, sebbene lamentevole, non poteva ancora legittimare le rampogne per mancamento di fede).

 

 

In un secondo momento lo stato abolisce i titoli al portatore e dichiara l’obbligatorietà dell’iscrizione al nome: e fin qui allo stato nulla si può rimproverare, essendo sempre in sua facoltà, per ragioni di carattere pubblico, di dichiarare che una data specie di titoli non è più ammissibile.

 

 

In un terzo momento lo stato crea nuovamente i titoli al portatore che aveva aboliti; perché emette titoli a lunga scadenza, rimborsabili a 5 e a 7 anni, sotto il nome di buoni del tesoro, non perché essi siano veramente tali, ma perché il nome ad essi artatamente conferito consente di sottrarli all’obbligo della nominatività. Si ha così la confessione aperta del governo di ritenere insufficienti quei motivi di carattere pubblico che avevano legittimato la soppressione dei titoli al portatore. Se è vero che questi sono immorali e cagione di frode all’erario, i caratteri medesimi di immoralità e di frode esistono nei buoni del tesoro.

 

 

In un quarto momento lo stato mette a prezzo la facoltà di sottrarsi all’obbligo d’iscrivere al nome i titoli emessi dallo stato medesimo. Il prezzo sarebbe il pagamento di un’imposta del 15% sugli interessi e premi prodotti dai titoli stessi, al netto delle ritenute erariali.

 

 

Il governo immagina in tal modo di non meritare il rimprovero di aver mancato alla promessa di esenzione da qualunque imposta o tassa presente e futura: in primo luogo, perché a lui è piaciuto chiamare ritenuta e non «imposta» o «tassa», quella del 15%; e in secondo luogo perché tale ritenuta sarebbe un prezzo o premio pagato volontariamente da chi non vuole ubbidire al comando della legge sulla nominatività.

 

 

In verità sarebbe bene abbandonare il sistema dei giri di parola, delle astuzie verbali e delle furberie con cui si cerca di girare la posizione. «Esenzione da imposte» vuol dire obbligo di pagare tutte le 5 lire, franche da pesi, imposte, ritenute e qualsivoglia altro nome di gravame, in mano del creditore. Potrà, poi, lo stato, quando riconosca che il creditore ha un patrimonio o un reddito superiore a una certa cifra, chiamare il creditore a pagare una o parecchie imposte personali; ma le 5 lire le deve pagare integralmente. Può lo stato non più ammettere titoli al portatore o obbligare tutti a metterli al nome. Ma se li ammette, deve pagare ad essi le 5 lire, senza gravame veruno di ritenuta. Dire che fa pagare il 15% per esentarli dall’obbligo della nominatività vuol dire soltanto questo: «Io ho promesso di pagare 5 lire, e poi mi sono pentito della fatta promessa; e allora ho inventato un fastidio, l’obbligo della nominatività per i portatori, per avere un pretesto per vendere la liberazione dal fastidio».

 

 

Ho i miei dubbi che questo sistema giovi all’erario. Il ministro Bertone ha dichiarato che la massa degli interessi dei titoli di stato su cui potrà cadere la ritenuta è di 2.500 milioni di lire; al massimo la ritenuta frutterà quindi 375 milioni. Al massimo, dico, perché bisognerà sottrarre dai 375 milioni i titoli i quali saranno messi al nome pur non pagando l’imposta patrimoniale o sul reddito, per essere posseduti da persone o enti non soggetti a quei tributi. È probabile che l’erario perderà più dei 375 milioni, sia perché crescerà il saggio d’interesse a cui potrà far nuovi mutui, sia perché il momento della conversione libera del 5% sarà ritardato. In materia di debiti pubblici, gli stati hanno sempre fatto un ottimo affare a mantenere la parola data; ne hanno fatto uno pessimo a violarla. Abbiamo 31 miliardi di buoni del tesoro sottratti alla nominatività, che avremmo interesse a convertire in consolidato perpetuo o in titoli a lunga scadenza. D’ora innanzi chi comprerà un 5% saprà di comprare un 4,25%; chi comprerà la vecchia rendita 3,50%, saprà di comprare un 2,97 e 1/2 per cento.

 

 

Varrà poco il dire che ognuno è libero di avere tutto il 5 o il 3,50% mettendo al nome i suoi titoli: perché quale notaio o agente di cambio onestamente potrà dare ai suoi clienti un simile consiglio? In Italia può far iscrivere al nome i titoli di stato solo chi è sicuro di non doverli mai più rivendere. Chi dubita di avere il bisogno o la convenienza di rivendere, deve far calcolo che, se oggi sono necessari da due mesi a parecchi anni per riavere i proprii titoli al portatore, domani, con l’ingombro di tanto maggior massa di titoli nominativi, occorreranno anni e anni prima di avere i titoli nella forma al portatore, l’unica commerciabile. Se tutti i titoli fossero stati resi al nome, si sarebbe fatta di necessità virtù: i compratori si sarebbero adattati a ricevere anche i titoli nominativi. Ma se è possibile ancora avere titoli al portatore, nessuno accetterà i titoli nominativi; il che vuol dire che i bisognosi di vendere dovranno rassegnarsi a falcidie del 10 o del 20 o del 30%, come già ora accade per i titoli privati.

 

 

Una volta abbandonata la nominatività obbligatoria, non c’è, per i titoli di stato, molto da scegliere se non si vuole incorrere nel rimprovero giustificato della mancata parola: o adottare qualche espediente simile a quello contenuto nel primitivo progetto Meda, come, ad esempio, la sospensione del pagamento degli interessi per chi non presenti a epoca fissa il certificato di aver denunziato i titoli, al portatore o nominativi che sieno, per il pagamento delle imposte personali; ovvero lasciar correre del tutto e fidarsi delle dichiarazioni e degli accertamenti indiziari desunti dal tenor di vita. È, questo secondo, checché si dica in contrario, il sistema seguito in Inghilterra, in Germania, in Isvizzera, negli Stati uniti, ovunque le imposte sul reddito funzionano meglio. Ma anche il primo ha molti argomenti a proprio favore, sebbene non difetti di qualche complicazione.

 

 

Un’altra osservazione; e questa per titoli emessi da società; province, comuni e altri enti. L’articolo secondo, il quale li riguarda, è equivoco. Esso mantiene in vigore il decreto – legge 22 aprile 1920, il quale stabilisce una ritenuta del 15 per cento sugli interessi e i dividendi dei titoli privati al portatore. Parrebbe, implicitamente, che ciò volesse significare la possibilità, mercé la multa del 15 per cento, di tenere al portatore anche i titoli privati, e non solo quelli di stato. D’altro canto, non è affatto abolita la legge 24 settembre 1920, la quale rendeva obbligatoria la nominatività di tutti i titoli; e l’odierno disegno di legge sancisce la facoltà di liberarsi da tale obbligo solo per i portatori dei titoli di stato. Occorre dunque chiarire esplicitamente se anche per i titoli privati esiste la possibilità di conservarli al portatore, pagando l’imposta del 15 per cento. Qui non si può rimproverare allo stato la mancanza di parola, perché l’esenzione dai tributi non fu mai promessa per i titoli privati.

 

 

Finalmente, fa d’uopo che l’obbligo fatto al governo di emanare il regolamento per la circolazione dei titoli nominativi non rimanga lettera morta. Il regolamento per i titoli privati fu prima pubblicato e poi sospeso; quello per i titoli pubblici non venne mai alla luce. Ciò ha prodotto inconvenienti senza fine: società che non possono procedere a nuove emissioni di azioni, perché ritengono di non poter emettere titoli al portatore (e quelli nominativi non sono voluti da nessuno) e debbono quindi sottostare a debiti bancari onerosissimi e pericolosi; azionisti e obbligazionisti, i quali hanno messo al nome i loro titoli e non li possono vendere, perché le società si rifiutano di riconsegnare i titoli al portatore o con motivi pretestuosi ritardano la consegna: molti azionisti della Banca di sconto furono rovinati per non essersi potuti sbarazzare in passato dei titoli che volevano vendere per necessità personali; e altri casi consimili debbono essere avvenuti in questi ultimi tempi. Chi deve vendere in fretta, perde una notevole parte del capitale. Sicché il regolamento sulla nominatività dei titoli pubblici e privati (di amendue, sebbene il presente disegno di legge sembri riferirsi solo ai primi), è forse il solo provvedimento veramente indispensabile nel momento presente, il solo che possa indurre molti portatori di titoli privati a metterli al nome. Chi si fida oggi, invero, a far cosa che convertirebbe il proprio patrimonio in una manomorta inalienabile, non ipotecabile, deprezzata? Sarebbe bene poi che nel disegno di legge fosse disciplinato il conto che il governo dovrà fare dell’avviso della commissione di deputati e senatori incaricata di esprimere il proprio parere sul regolamento per la nominatività. È ben noto che il gabinetto Giolitti emanò il regolamento poi sospeso, per i titoli privati, senza aver sentito la commissione; e pubblicò quello per l’avocazione dei sovraprofitti con norme contrastanti in parte con quelle proposte dalla commissione. Occorrerebbe perciò che almeno fosse prescritto che il parere della commissione dovesse risultare da una relazione scritta, da presentare al parlamento, e che il governo dovesse esporre i motivi delle norme disciplinate in modo diverso da quelle suggerite dalla commissione parlamentare.

 

 

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