Opera Omnia Luigi Einaudi

Le responsabilità delle leghe operaie. Un lodo arbitrale americano

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 25/05/1903

Le responsabilità delle leghe operaie. Un lodo arbitrale americano

«Corriere della Sera», 25 maggio e 19 giugno[1] 1903

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 42-49

 

 

I

 

È ancora vivo il ricordo dello sciopero gigantesco dei minatori della Pennsylvania dell’anno scorso. Gigantesco per il numero degli operai che abbandonarono il lavoro e che furono ben 147 mila; notevole per la sua durata, dal 12 maggio al 23 ottobre 1902; grave per le sue conseguenze, fra cui la perdita di 24 milioni e 604 mila tonnellate di antracite del valore di 46 milioni di dollari (230 milioni di lire), di 25 milioni di dollari di salari, di 28 milioni di dollari di guadagno per le ferrovie, e sovratutto per la «fame del carbone», la quale negli ultimi mesi dell’autunno era divenuta così acuta negli Stati uniti da minacciare giorni terribili di freddo alla popolazione delle grandi città. Sotto la pressione del pubblico il presidente Roosevelt alla fine intervenne e persuase imprenditori ed operai a deferire ad una commissione arbitrale da lui scelta la risoluzione del grandioso conflitto, il maggiore che la storia economica americana ricordi. Il 23 ottobre gli operai, in attesa del lodo arbitrale, ritornavano al lavoro; e, se non si impedì così che i prezzi del carbone rimanessero altissimi durante tutto l’inverno, si riuscì almeno a fare in modo che la popolazione non fosse costretta a troppo grave sacrificio.

 

 

Lunghi furono i lavori della commissione, composta di un membro dell’ammiragliato, di un ingegnere delle miniere, di un giudice federale del circuito della Pennsylvania, di un sociologo eminente, di un commerciante in antracite e dell’on. Carroll Wright, commissario federale del lavoro. Noi non vogliamo qui ritornare sul lodo arbitrale, il quale concesse un aumento dei salari del 10% ed una diminuzione delle ore di lavoro; stabilì una scala mobile per cui ad ogni aumento dei prezzi corrisponde un aumento dei salari, concesse garanzie per il peso del carbone, per la paga del salario, ecc. Tutto ciò è storia locale e non ha interesse all’infuori degli Stati uniti. Quello che invece interessa molto è la parte del rapporto della commissione che tratta dei rapporti fra leghe operaie ed imprenditori. Da queste pagine – le quali si leggono nel Bulletin of the Department of Labor del maggio corrente, giunto in Italia da pochi giorni – anche noi possiamo ricavare alcuni preziosi insegnamenti.

 

 

Chiedevano gli operai, per bocca del loro presidente Mr. Mitchell, che i patti relativi al salario ed alle altre condizioni di lavoro fossero incorporati in un contratto conchiuso tra l’associazione generale dei minatori d’America detta «United Mine Workers of America» e le società carbonifere dall’altro lato. Era il riconoscimento aperto dell’obbligo degli imprenditori di trattare non con gli operai singoli, ma esclusivamente con la lega, considerata come rappresentante di tutti gli operai, ascritti o non ascritti alla lega. La commissione arbitrale dovette respingere la domanda, perché l’accettarla esorbitava dalle sue facoltà legali: ma però credette opportuno di esprimere il suo avviso intorno al riconoscimento delle leghe operaie; e su questo autorevolissimo parere è opportuno fermarci un istante, poiché si tratta di un problema, pur vivo e palpitante da noi.

 

 

La commissione opina in tesi generale che gli imprenditori hanno interesse a trattare direttamente colle leghe, per rafforzarle e trasformarle in un elemento di pace. L’ostinarsi a non volerle riconoscere fa sì che nella massa operaia prevalgano gli animi più accesi e si presti orecchio alle proposte più estreme.

 

 

Anche le leghe, per rendersi meritevoli di fiducia, devono inspirarsi però a certi concetti fondamentali. Esse non devono ordinare l’abbandono del lavoro prima che sia spirato il termine stabilito per contratto o per consuetudine; non devono impedire di lavorare a chi lo voglia, né imporre i proprii metodi di risolvere le questioni del lavoro a quegli operai, i quali si vogliono valere di altri metodi. Le leghe debbono cercare di rendersi utili a tutti gli operai, così da contare di fatto tutta la maestranza nelle proprie file; ma non devono offendere i diritti individuali inviolabili degli operai non unionisti; epperciò una maggioranza di unionisti non ha il diritto di imporre la propria volontà ad una minoranza di non unionisti, o di vietare agli imprenditori di impiegarli. Ogni atto contrario a questi principi è una invasione nel campo della libertà individuale e del diritto che gli imprenditori hanno di organizzare le loro imprese nel modo migliore possibile; e deve perciò apertamente essere condannato.

 

 

Né basta. Le leghe, se vogliono essere rispettate, non debbono cadere nelle mani di inesperti o di persone facili a riscaldarsi ed a commettere spropositi. Troppo gravi sono le decisioni che le leghe sono chiamate a prendere; e troppo alta è la loro responsabilità, perché ai giovani che non hanno ancora raggiunta la maggiorità legale sia concesso il diritto di voto. Solo i maggiori di età debbono poter votare: insegnamento da non trascurarsi da quelle leghe italiane, le quali decisero anche recentemente scioperi coi voti di ragazzi e di donne minorenni.

 

 

Nessuno sciopero dovrebbe essere deliberato se non a maggioranza dei due terzi dei delegati del distretto. Il voto dovrebbe essere segreto, con esclusione assoluta dell’appello nominale o dell’alzata di mano. La decisione favorevole allo sciopero dei delegati del distretto dovrebbe, prima di essere applicata, ottenere ancora l’approvazione del presidente generale della lega; ed in caso di disaccordo fra i delegati di distretto ed il presidente dovrebbe decidere il consiglio esecutivo nazionale.

 

 

Finalmente, ad un’ultima circostanza si dovrebbe badare. Spesso le leghe sono composte d’operai appartenenti bensì alla medesima industria, ma occupati in stabilimenti i quali producono articoli alquanto diversi e fra di loro concorrenti. Era il caso dei minatori americani, i quali si distinguono in minatori di antracite ed in minatori di carbone bituminoso, che è un concorrente dell’antracite. Quelli che scioperarono erano i minatori di antracite; e gli imprenditori si rifiutarono a trattare con la lega generale dei minatori, l’«United Mine Workers of America» perché dicevano che i minatori di carbone bituminoso avevano interesse ad incoraggiare nel consiglio generale della lega alla resistenza, allo scopo di avere essi maggior lavoro; ed aggiungevano che gli stessi imprenditori di carbone bituminoso avevano fornito fondi agli scioperanti, per acuire il bisogno di carbone e vendere la propria accresciuta produzione ad un prezzo più rimuneratore.

 

 

Come si vede, è un caso che, sotto forme diverse, si è verificato e può verificarsi pure da noi; e non basta, per risolverlo, fare appello ai soliti luoghi comuni della solidarietà operaia e simili. La commissione arbitrale diede pienamente ragione agli imprenditori; e deliberò di non poter consigliare a questi di trattare con la lega operaia, finché i minatori di antracite non si fossero uniti in una lega speciale od almeno in una sezione autonoma della «United Mine Workers of America». Solo quando le decisioni relative all’industria dell’antracite fossero affidate unicamente ai minatori di antracite, la commissione potrebbe consigliare agli imprenditori di trattare sempre e soltanto colle leghe. A tal uopo essa ha preparato un progetto di statuto di lega modello, che sarebbe utile fosse studiato in Italia da organizzatori di operai, da imprenditori e da uomini politici.

 

 

Altre osservazioni potremmo aggiungere sulla scorta del rapporto americano. Quanto abbiamo detto ci sembra basti a dimostrare come il problema del riconoscimento delle leghe non sia insolubile. Occorre soltanto che le classi imprenditrici ed operaie siano animate da spirito di giustizia, da rispetto verso i diritti altrui, e dal desiderio di elevarsi moralmente per poter assumere la responsabilità delle proprie decisioni in problemi tanto gravi per la società intiera.

 

 

II

 

La commissione arbitrale nominata dal presidente Roosevelt per risolvere la gravissima lotta fra gli imprenditori ed i minatori d’antracite della Pennsylvania non aveva creduto di poter raccomandare agli imprenditori di trattare direttamente colla lega operaia, per alcuni gravi difetti che questa presentava nel modo del suo funzionamento; ed aveva fatto proposte le quali, accolte, avrebbero tolti quei difetti ed avrebbero reso consigliabili i rapporti diretti fra imprenditori e leghe.

 

 

Il fatto di uno statuto di lega modello proposto da una commissione governativa nominata dal capo di un grande stato è così segnalato, almeno per i non abituati alla franchezza ed alla spontaneità del modo di pensare americano, che val la pena di ritornarvi su; ed anzi di riprodurre senz’altro, quasi letteralmente, i principali articoli di questo statuto semi-ufficiale per le leghe operaie.

 

 

  • La lega dovrà essere composta e governata dai minatori di antracite, senza alcuna ingerenza ai minatori di carbone bituminoso (i quali appartengono ad una industria concorrente). In ogni caso vi dovrà essere una sezione separata ed autonoma della lega dei minatori riservata a quelli che vivono nel bacino antracitifero.

 

 

  • Tutti gli operai impiegati dentro o fuori delle miniere, eccettuati i sovrastanti, gli impiegati d’ufficio ed i capi in genere, possono far parte della lega; purché i giovani al disotto dei vent’anni non abbiano voce e voto nelle risoluzioni relative a scioperi.

 

 

  • Per ogni miniera vi dovrà essere una sezione speciale della lega, composta di operai che in essa siano impiegati e diretta da ufficiali scelti dai medesimi operai nel loro seno. Il comitato direttivo della sezione dovrà cercare, abboccandosi coi dirigenti la miniera, di risolvere tutte le questioni particolari alla miniera, quando il socio leso nei suoi interessi non sia riuscito ad accomodare la cosa col suo immediato superiore.

 

 

L’articolo ha per iscopo di impedire che per ogni piccola questione i dirigenti la miniera si veggano capitare in ufficio persone che non appartengono allo stabilimento e che possono far nascere attriti inutili. Solo per le questioni gravi si ricorrerà a persone estranee alla miniera, come è spiegato negli articoli successivi.

 

 

  • Ogni miniera nominerà uno o più rappresentanti nel comitato generale degli operai impiegati presso la medesima società imprenditrice, quando questa possegga parecchie miniere. Dinanzi a questo comitato saranno portate le questioni che non si saranno potute risolvere dalle sezioni di ogni singola miniera. Il comitato degli operai si abboccherà coi dirigenti superiori dell’intrapresa e si cercherà di venire ad una intesa.

 

 

Come si vede anche in questo secondo stadio della procedura si è cercato di mantenere il contatto fra la impresa ed i suoi operai. In prima istanza, per dir così, l’ingegnere direttore del pozzo tratta con i delegati degli operai del suo pozzo; in seconda istanza i direttori superiori dell’intrapresa trattano con i delegati di tutti gli operai della ditta. Sinora non si sono ancora visti delegati i quali non siano anche impiegati nella medesima intrapresa. Questi entrano in scena solo nella terza istanza.

 

 

  • La quale opera nel modo seguente. Ogni sezione della lega, oltre a nominare uno o più delegati nel comitato generale degli operai impiegati dalla stessa ditta, invia altresì un delegato all’assemblea generale (Convention) rappresentante di tutti i minatori d’antracite, a qualunque ditta siano ascritti. L’assemblea generale stabilisce le regole per il funzionamento interno della lega, gerisce i fondi sociali, fissa la quota dei soci, e nomina un presidente ed altri ufficiali generali della lega.

 

 

Quando una disputa non si sia potuta risolvere né in prima, né in seconda istanza, allora, ma allora soltanto, il presidente o gli altri ufficiali generali della lega possono intervenire – benché non impiegati della ditta – nelle conferenze che si tengono fra i dirigenti l’impresa ed il comitato generale degli operai della ditta. Costoro, che son direttamente interessati, non si traggono in disparte, ma pur rimanendo a trattare, durante le trattative sono consigliati e sorretti dai capi lega, che di regola sono estranei al corpo degli operai della ditta. I capi lega così operano come periti i quali intervengono a consigliare gli operai nei casi più difficili.

 

 

  • Quando nemmeno la conferenza plenaria, coll’intervento dei capi lega, abbia portato ad alcuna conclusione, il punto litigioso dovrà essere deferito ad un comitato arbitrale, il cui lodo le parti si sono obbligate a rispettare per contratto collettivo fra la lega e l’impresa.

 

 

  • Siccome però l’arbitrato non è obbligatorio per legge, ma si raccomanda solo che la clausola arbitrale sia inserita nei contratti collettivi di lavoro fra imprenditori e leghe, così potrà ben darsi che non per tutti i casi di controversia la clausola arbitrale funzioni, e sia quindi ancora aperta la via agli scioperi.

 

 

La commissione prevede anche questa possibilità e propone che mai uno sciopero possa essere deliberato prima che si siano esauriti tutti gli stadi della procedura e le parti abbiano onoratamente fatto ogni sforzo per la pacifica soluzione della questione; e dispone inoltre che lo sciopero non possa essere deciso se non sia stato approvato dal suffragio segreto dei due terzi degli operai interessati ed aventi diritto al voto.

 

 

Questo il disegno della commissione, che fa appello ai seguenti principi: franchi e cordiali rapporti tra le parti; riconoscimento dei diritti degli operai ad essere rappresentati dalle loro leghe; accettazione di tutti gli operai, senza riguardi ad antichi rancori od a pregiudizi, nella lega; pubblicità massima sul funzionamento e sulla direzione di essa; cautele contro gli scioperi tumultuosi o di simpatia; rapporti diretti tra l’impresa ed i suoi operai; intervento di estranei a consigliare gli operai solo in terza istanza; ed adempimento scrupoloso dei patti per tutta la durata delle convenzioni.

 

 

La commissione, non composta di visionari, ma di uomini pratici, conchiude il suo interessante schema così: «Diversità di pareri fra imprenditori ed operai nasceranno sempre; ma se ambe le parti sono animate dal desiderio e legate dal patto di deferirne la risoluzione all’arbitrato, ove sia necessario, vi sono adeguate garanzie di pace e di amichevoli relazioni».

 

 

L’augurio della commissione è già diventato realtà in molti casi, di cui il rapporto ci presenta la lista. Fra di essi è da ricordare l’esempio dell’accordo contrattuale fra l’associazione dei proprietari di giornali e la unione tipografica operaia. Quest’accordo funziona tanto bene che il direttore di un grande giornale di St. Louis finisce una sua lettera dicendo: «Tutto sommato, l’arbitrato non è un ideale; è molto meglio: è pratico».

 

 



[1] Con il titolo Lo statuto di una lega modello. [ndr]

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