Opera Omnia Luigi Einaudi

Le responsabilità politiche nell’inchiesta ferroviaria

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 21/03/1899

Le responsabilità politiche nell’inchiesta ferroviaria

«La Stampa», 21 marzo 1899

 

 

 

La relazione della Commissione d’inchiesta sulle ferrovie, se qualche cosa ha messo in luce, si è la fragile e complicata base su cui poggia l’ordinamento ferroviario creato dalle convenzioni del 1884. Uno degli intenti principali di queste convenzioni era di contemperare l’iniziativa privata nell’esercizio colla proprietà di Stato.

 

 

Nella realtà il forzato sposalizio fra due cose così eterogenee diede origine ad una quantità di attriti così grande da riuscire dannosi al servizio ferroviario. Nell’argomento specifico delle relazioni del personale ferroviario colle Compagnie concessionarie l’organo destinato a tutelare le ragioni del personale ceduto dal Governo alle Società private era l’Ispettorato ferroviario.

 

 

Ora la lettura della relazione dimostra limpidamente che l’Ispettorato ha fallito al suo compito sia per la malavoglia delle Società, sia – e forse in maggiori proporzioni – per la poca energia addimostrata dagli ispettori nel fare eseguire le disposizioni di legge e nel togliere gli inconvenienti ripetutamente denunciati dagli interessati. Ma – e questa è una delle risultanze più gravi dell’inchiesta – la relazione dimostra che la responsabilità delle violazioni delle convenzioni e per conseguenza del malcontento che pur troppo serpeggia nel personale, non si ferma all’Ispettorato, ma sale ancora più in alto, fino ai ministri dei lavori pubblici. Pochi fatti varranno a dimostrare la verità dell’asserzione ora fatta.

 

 

L’art. 82 delle convenzioni avea sancito a favore del personale straordinario delle costruzioni, che prima poteva essere in ogni momento licenziato dal Governo, due diritti: 1) La preferenza a conseguire sotto certe condizioni i posti di prima nomina che per l’apertura delle linee costruite si aggiungevano all’organico, e 2) l’obbligo delle Società quando le predette condizioni mancassero di mantenere in servizio questo personale, non solo per le costruzioni comprese nella legge del 1879, ma anche per quelle altre linee che fossero in avvenire votate dal Parlamento ed affidate alle Società.

 

 

La storia dei rapporti fra Governo e Società relativamente a quest’articolo è una storia lunga; solo basti qui ricordare:

 

 

1)    che nel 1888 e nel 1896, ministro Saracco, per la costruzione ed il compimento di alcune nuove linee si credette opportuno di stipulare nuove convenzioni, nelle quali, strana dimenticanza, non è parola del personale (Relazione vol. I, pag. 78);

 

2)    che le Società, basandosi sulle nuove convenzioni, si rifiutarono di riconoscere l’obbligo a loro carico di assumere il personale straordinario, e, malgrado che a tale pretesa si potessero opporre buone ragioni giuridiche e l’Ispettorato proponesse di ricorrere al giudizio degli arbitri, il ministro Saracco credette «inutile l’insistere» (Relazione vol. I. pag. 80);

 

3)    che il giudizio arbitrale fu poi iniziato, ministro Finali, sullo scorcio del 1889, ma sotto lo stesso ministro rimase ben presto abbandonato (pag. 81), non si sa per quali ragioni «per accordi direttamente intervenuti tra l’Avvocatura erariale e S.E. il ministro del tempo (Finali)» (pag. 86).

 

 

La prova di indebite inframmettenze politiche non potrebbe essere più evidente. Ma non basta. Vi sono stati dei ministri i quali alla Camera osarono affermare che al Governo non spettavano diritti espressamente sanciti dalle convenzioni del 1884. Secondo l’art. 103, il Governo doveva constatare se il regolamento di ogni Società fosse conforme ai patti del rispettivo capitolato, ed in caso di dissenso domandare, a termini dell’articolo 106, il giudizio del Collegio arbitrale. Malgrado che fosse sancito in termini chiarissimi l’obbligo dell’approvazione da parte del Governo perché i regolamenti delle Società potessero entrare in vigore, noi troviamo dei ministri i quali operano contrariamente alla disposizione di legge.

 

 

Ad una interpellanza svolta alla Camera nel 1889, il ministro Saracco rispose che i regolamenti erano stati dalle Società compilati, comunicati al Governo e legalmente attuati perché il Governo non avea creduto di emettere disposizioni in senso contrario.

 

 

Ed il Saracco confortava la sua credenza con questa peregrina argomentazione: «Il Governo ha esso qualità, ha esso il diritto di entrare negli affari delle Amministrazioni sociali? Donde mai potrebbe trarre la ragione di siffatta facoltà? Il Governo non ha altro dovere ed altro diritto, nel caso presente, fuor quello di ascoltare tutti i reclami che gli pervengono dai diversi impiegati ferroviari, di esaminarli con grande benevolenza, e quando le Società non facessero ragione a questi reclami, che il Governo ritenesse a sua volta fondati, non può far altro che rivolgersi al Collegio arbitrale, il quale solo può decidere le controversie che nascono fra Governo e Società ferroviarie … O siamo in tema di esercizio privato o siamo in tema di esercizio di Stato. Se siamo in tema di esercizio privato, dico ed affermo che il Governo del Re non può entrare nell’ordinamento organico di un personale che non è suo.»

 

 

Certamente il ministro Saracco avrà avuto delle buone ragioni per difendere l’indipendenza delle ferrovie dal Governo, e noi non neghiamo che, date certe circostanze, non vi siano a sostegno della sua tesi ragioni validissime; ma la questione così è mal posta.

 

 

Qui non si trattava di discutere quale fosse il migliore ordinamento ferroviario, ma quali erano gli obblighi del Governo in rapporto ad una legge esistente. Ora non si comprende davvero come il Saracco potesse pronunciare quelle parole di fronte all’articolo 103 delle convenzioni,il quale, circa il regolamento, dava precisamente al Governo il diritto, anzi il dovere di entrare negli affari delle Amministrazioni sociali, e non prescriveva punto che il Governo dovesse restringere la sua azione a presentare i reclami che riteneva fondati al Collegio arbitrale; ma prescriveva invece nel modo più chiaro che si dovesse constatare se nei regolamenti dei concessionari fossero rispettati i patti del capitolato.

 

 

L’interpretazione, che meglio si potrebbe chiamare violazione dell’articolo 103, data dall’on. Saracco non rimase priva di effetti, che essa «spiega come, dopo dodici anni, si è ancora al punto in cui si era il giorno che i regolamenti furono emanati» (parole della Relazione, vol. I, pag. 210).

 

 

Nel 1890, dopo che gli ispettori governativi di circolo avevano manifestato un giudizio non certo favorevole ai regolamenti presentati dalla Società, un altro ministro, il Finali, dichiarava alla Camera che i regolamenti «sebbene non portino visto, furono presentati all’Amministrazione governativa, che nulla oppose alla loro esecuzione». Anche qui una violazione della legge da parte del Governo; il quale, se era convinto, come lo era, che in massima i regolamenti non contravvenivano alle convenzioni, doveva espressamente dichiararlo e non limitarsi a fare atto di passiva acquiescenza. Il ministro preferì di astenersi dall’emettere «definitive risoluzioni (con espresso benestare)» per tenersi aperta la via a successive modificazioni.

 

 

Questo sistema delle mani libere, oltreché contrario alla legge, fu poi la causa principale per cui la Commissione d’inchiesta poté scrivere che, data «la mancanza non solo di veri ruoli organici, ma anche di norme per gli avanzamenti tassative, precise, e sicure …. si comprende, anche e sovratutto per le dichiarazioni degli stessi capi servizio, come in tredici anni la carriera del personale sia sempre stata contro lo spirito e la lettera delle convenzioni in piena balia delle Società, che male usarono della loro eccessiva libertà».

 

 

A questi altri esempi si potrebbero aggiungere spigolando nei ponderosi rapporti della Commissione d’inchiesta, i quali tutti dimostrerebbero che spesso i ministri dei lavori pubblici hanno trascurato di adempiere ai doveri loro imposti dalle leggi vigenti.

 

 

È probabile che essi avranno creduto di operare bene; ma è pericoloso, sovratutto quando sono in giuoco gravi interessi sociali, lasciar credere che si opera bene quando si contravviene alla legge.

 

 

I ministri, i quali hanno trascurato di fare osservare le convenzioni del 1884, hanno dato cattivissimo esempio. In tempi in cui si ha tanta sete di giustizia, è assolutamente necessario che tutti, anche i ministri responsabili, diano l’esempio del massimo rispetto alla legge.

Torna su