Opera Omnia Luigi Einaudi

Le riforme all’imposta successoria

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 22/02/1923

Le riforme all’imposta successoria

«Corriere della Sera», 22 febbraio 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 115-119

 

 

 

Presso la camera di commercio di Milano è indetta, per domani, una adunanza per discutere della riforma dell’imposta di successione. Una edizione dell’ottimo volumetto del notaio Guasti sull’imposta di successione, fornisce indicazioni sulle riforme le quali avrebbero già formato oggetto di discussione al ministero delle finanze, e su due di esse dà notizie abbastanza larghe l’avv. Civetta in un odierno articolo sul «Sole».

 

 

Che la imposta successoria richiegga riforme è pacifico. L’altezza spaventosa, incredibile delle aliquote, la sospettosità delle presunzioni di frode, la ristrettezza dei limiti di tolleranza in tempi in cui tutti i valori sono incerti e variabilissimi hanno distrutto la base imponibile. La imposta rende meno di quanto frutterebbe ad aliquote minori.

 

 

Di questa verità sono persuasi tutti, primo il ministro delle finanze. Senonché, quando si deve passare al buono, ossia a ridurre le aliquote, cominciano i dubbi. E se il tributo rendesse di meno? In materia di imposte dirette, c’è una via d’uscita sperimentale: consolidare il gettito nella cifra attuale per l’antico imponibile (idea che in parte fu già attuata col catenaccio apposto alle sovrimposte locali) e applicare un’aliquota ridotta, ragionevole ai nuovi imponibili. Non si perde nulla del vecchio gettito e si acquisisce nuova materia imponibile, sino a che giunga il momento della fusione dei due elementi, il vecchio ed il nuovo.

 

 

Il mezzo non può essere applicato all’imposta successoria. Qui tutto è nuovo. Di volta in volta l’imposta si applica a nuove successioni. Se si riduce l’aliquota media dal 25 al 20%, perdiamo un quinto del gettito, se la materia imponibile non crescerà di un quarto. La gran paura della finanza è che i contribuenti paghino con piacere le aliquote ridotte, ma continuino a frodare come prima; nel qual caso la generosità della finanza a nulla avrebbe giovato.

 

 

Il ragionamento non fila dritto, perché se fosse vero, la finanza non correrebbe pericolo ad aumentare l’aliquota media dal 25 al 30, al 35 al 50 per cento. La frode, se non scema col ribasso dell’aliquota, non dovrebbe crescere col suo rialzo. Il che essendo manifestamente erroneo, noi possiamo essere sicuri che l’esagerazione attuale delle aliquote è, proprio essa, la causa della frode. Dunque, sinché la riforma De Stefani si limiterà ad abolire presunzioni calunniose, a togliere atrocità senza nome, a ridurre le aliquote più feroci ad altezze sempre enormi ma non suicide, possiamo affermare tranquillamente che essa non ha bisogno di compensi. La riforma, entro questi limiti, basterà a se stessa.

 

 

Se si vuole tuttavia che l’imposta riformata gitti di più dei circa 250 milioni attuali, se si vuole cioè una riforma che nel tempo stesso riduca le aliquote ed aumenti «subito» il gettito, bisogna cercare qualcosa d’altro.

 

 

Questo qualcosa sembra sia stato cercato in due direzioni: l’una amministrativa e l’altra surrogatoria.

 

 

La riforma amministrativa consisterebbe in ciò che l’accertamento dell’asse ereditario sarebbe affidato non più agli uffici del registro ma alle agenzie delle imposte ed alle commissioni amministrative delle imposte dirette. Per spiegarmi in parole povere, dirò che gli accertamenti successori passeranno da funzionari i quali, entro i limiti delle presunzioni spesso atroci della legge, credono alla veracità delle dichiarazioni dei contribuenti (uffici del registro) a funzionari i quali partono dalla premessa che il contribuente dichiari sempre il falso (agenzie delle imposte e commissioni). La differenza non ha importanza per i beni immobili. Per questi possono oggi errare tutti, ricevitori del registro, agenti delle imposte, contribuenti. Chi sa dire se un fondo valga piuttosto 50 che 100 o viceversa, quegli è bravo. Possiamo augurarci che la giusta stima la trovino meglio le commissioni delle imposte che i periti nominati dal tribunale; ma si tratta di un pio augurio, che nulla, assolutamente nulla ci può far ritenere fondato o meno. Per la parte immobiliare della fortuna nazionale, non varrebbe dunque la pena di mutar nulla nei sistemi amministrativi vigenti.

 

 

Il punto vero del dubbio sta nella fortuna mobiliare e principalmente nei titoli al portatore. Oggi, il ricevitore del registro a cui si presenta la denuncia di una successione per 100.000 lire senza alcun cenno di titoli al portatore, praticamente non ha mezzi per integrare la denuncia. Domani l’agente delle imposte prima e le commissioni poi potranno a loro libero criterio sentenziare: oltre alle 100.000 lire denunciate, perché consistenti in immobili, crediti, titoli nominativi, ecc. esistevano nel patrimonio del defunto altre 900.000 lire di titoli al portatore. E gli eredi dovranno pagare.

 

 

Può darsi che talvolta i procedimenti arbitrari o, come si usano chiamare, estimativi riescano a scoprire la verità. Ma su 10 casi di scoperte vere, non ci saranno 90 casi di ingiustizie solenni? Gli errori nelle imposte sul reddito sono riparabili, durano solo un anno o pochi anni, colpiscono i frutti e non il capitale. Un errore estimativo in materia successoria può distruggere una famiglia, rovinare l’opera di una vita. Meglio conservare le aliquote alte che dare le famiglie alla mercé di una stima arbitraria da farsi dopo morto colui che unicamente si poteva difendere. Colpo più grave al principio della certezza ed allo spirito di risparmio non si potrebbe immaginare.

 

 

Perciò gli ideatori della riforma hanno cercato su un’altra via il mezzo di salvaguardare l’erario e nel tempo stesso non martoriare i contribuenti: la via della surrogatoria. Poiché le temute frodi si riferiscono tutte ed esclusivamente ai titoli al portatore, adottiamo l’imposta ai titoli e non viceversa. Il titolo al portatore si nasconde e non paga tassa successoria? Lasciamolo sfuggire; anzi dichiariamolo espressamente esente per legge. Nessuno sia obbligato ad iscrivere nella denuncia i titoli al portatore, anzi i titoli di qualunque specie. Al momento dell’aperta successione, gli eredi potranno apertamente confessare di avere ereditato una qualunque somma di titoli, potranno aprire le cassette di sicurezza senza intervento della finanza, potranno ritirare i depositi a dossier fatti dal loro autore e non pagheranno un soldo. In compenso, quale surrogatoria, i titoli al portatore e nominativi paghino ogni anno, sul loro reddito, una speciale imposta, capace di indennizzare l’erario della perdita fatta rinunciando all’imposta successoria. Veggo proposta l’aliquota del 5% sul reddito come surrogatoria. Poiché tutti i titoli, di stato e privati, sarebbero soggetti alla surrogatoria; poiché il valore complessivo dei titoli non può calcolarsi, anche astrazion fatta dei buoni del tesoro ordinari, a meno di 75 miliardi, e poiché il reddito può stimarsi a 3.500 milioni, un 5% gitterebbe 175 milioni di lire. L’imposta successoria riformata e attenuata sul resto della fortuna pubblica seguiterebbe a dare dai due terzi ai tre quarti del gettito attuale, ossia altri 175 milioni. Totale 350 milioni, 100 milioni in più di quanto frutta ora. Le cifre sono approssimativamente calcolate all’ingrosso.

 

 

Due obbiezioni si possono fare al sistema. Una non vale nulla ed è che pagherebbero il 5% tanto le grosse come le piccole fortune. Non vale nulla, perché la progressività non è un dogma. Serve finché serve. Col sistema attuale, lo stato non riscuote nulla né dai grossi né dai piccoli contribuenti. Meglio un 5% da tutti che zero.

 

 

La seconda obbiezione è insormontabile, almeno secondo la forma assunta sinora dalla proposta. Il 5% dovrebbe invero colpire tanto i titoli di stato che i titoli privati. Tra quelli di stato, la gran massa è composta di titoli a cui fu promessa l’esenzione assoluta dalle imposte presenti e future. Ossia, fu promesso di pagare 5 lire nette e piene. Questa è una promessa formale, assoluta. Non vale il dire che i possessori sanno che i loro eredi pagheranno l’imposta successoria. È un’altra cosa; come è un’altra cosa la patrimoniale e la futura complementare sul reddito. È un’imposta personale in rapporto ad un complesso di beni, alla fortuna globale od alla quota ereditaria. Non colpisce il titolo. Finché le parole hanno un significato e finché le promesse solenni non sono diventate un vacuo suono, lo stato deve pagare 5 lire e non 4,75. Dopo averle pagate tutte ed intiere 5, lo stato potrà, nella sua qualità di ente tassatore, prelevare quelle qualunque imposte che riterrà più opportune. Ma prima deve pagare 5 lire. Altrimenti lo stato si disonora. E l’onore vale più di 175 milioni di lire all’anno.

 

 

Tuttavia, questa può essere la via buona. Bisogna trovare la surrogatoria, la quale permetta di esentare i titoli dall’imposta di successione, senza violare la parola data dallo stato.

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