Opera Omnia Luigi Einaudi

Leggi tributarie giuste e funzionari scelti

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 03/04/1918

Leggi tributarie giuste e funzionari scelti

«Corriere della Sera», 3 aprile 1918

Il buongoverno. Saggi di economia e politica, Laterza, Bari, 1954, pp. 3-9

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. IV, Einaudi, Torino, 1961, pp. 641-647

 

La applicazione della imposta sui sovraprofitti di guerra ha messo in nuova luce i rapporti fra contribuenti e finanza. Erano preventivati 50 milioni di lire di provento dall’imposta per il periodo dal primo agosto 1914 al 31 dicembre 1915; ed invece se ne ricavarono 338,5 per i ruoli delle tre prime serie. Il che vuol dire che qualche altra decina di milioni si potrà ricavare, quando siano chiuse le contestazioni in corso per partite rilevanti. Dell’insperato risultato parecchie furono le cagioni:

 

 

  • l’ammontare dei profitti di guerra maggiore di quello previsto
  • le istruzioni ministeriali più recise di quanto non si usasse per la ordinaria imposta di ricchezza mobile
  • e sovratutto i poteri investigativi concessi dai decreti ai funzionari delle imposte e lo zelo veramente encomiabile con cui i funzionari procedettero alla scoperta della verità attraverso ad ostacoli spesse volte grandissimi.

 

 

Non può escludersi che talvolta qualche eccesso di zelo siasi verificato; e che i redditi presunti, nei casi dubbi, dalle agenzie delle imposte non siano stati in qualche caso valutati in cifra superiore al vero. Ma è questo un fatale retaggio del sistema finora invalso, per l’imposta di ricchezza mobile, di non investigare il reddito effettivo del contribuente, ma un reddito approssimativo medio, presunto a seconda di criteri arbitrari e variabili e sempre più o meno lontano dal vero. Una volta messi sulla china del reddito medio (media di quattro anni) e presunto (per paragone con altri contribuenti) non si sa dove si va a finire. Si oscura il criterio dell’equa ripartizione dell’imposta. Nessun contribuente crede di dover pagare sul suo vero reddito, che egli conosce. Egli, ed i funzionari e le commissioni delle imposte dirette ritengono naturalissimo e giusto il reclamo di colui che non si lagna di essere tassato su 10.000 lire perché questa cifra sia superiore al reddito vero – che può essere notoriamente, persino per confessione del contribuente, di 15.000 lire – ma perché il collega, il concorrente, che guadagna la stessa somma, è tassato per 5.000 lire. E così si produce il caos, in cui, a furia di paragoni, si smarrisce il senso della realtà e neppure i paragoni risultano tollerabilmente equi. Dal caos non si è usciti, in Inghilterra, in Germania, in Svizzera, dappertutto, se non in una sola maniera: abbandonando il metodo delle presunzioni, delle medie, dei paragoni, ed attenendosi alla realtà od a dati oggettivi e certi. Come bene osserva un memoriale del Simoncini, vice-presidente della Associazione nazionale dei funzionari delle imposte dirette, vi sono due sole maniere per accertare tollerabilmente i redditi:

 

 

  • la dichiarazione particolareggiata dei proventi lordi e delle spese fatte dal contribuente, con gravi sanzioni, applicate sul serio e non condonabili per nessuna ragione dall’autorità governativa, per le omesse od infedeli denunzie: dichiarazione riferita a dati periodi, trascorsi, di tempo e controllabili con la visione dei libri, documenti, copialettere, ecc. ecc.;
  • la presunzione in base a dati fissi, stabiliti con studi accurati, da commissioni tecniche, tenendo conto degli affitti pagati, degli operai occupati, della potenzialità delle macchine, del giro degli affari, per gli industriali ed i commercianti; e delle spese di famiglia (appartamenti, persone di servizio, villeggiatura, mobilio, ecc.) per i professionisti. Altrimenti si cade nell’arbitrio, per cui vanno famosi i ruoli dell’ imposta di ricchezza mobile, i cui dati, per ammissione concorde della finanza e dei contribuenti, tutto significano, fuorché la verità.

 

 

La prima condizione, però, affinché la verità si conosca è che le leggi di imposta rispondano al senso universale di giustizia. Le leggi italiane sono spesso ottime; e fra tutte, quelle di imposta sui redditi di ricchezza mobile, contiene disposizioni lodevoli. Chiede, ad esempio, dichiarazioni di reddito ai contribuenti e commina sanzioni ai negligenti o frodatori. Ma chi applica le norme scritte? Per quieto vivere, per non aver noie dai partiti politici, si lascia correre da decenni. Epperciò in Italia, appena qualcuno tenta di fare sul serio, tutti si stupiscono di dovere pagare l’imposta.

 

 

Ancor adesso, dopo un anno e più dai primi accertamenti vi è chi, avendo denunciato e concordato un reddito di 10.000 lire per il 1913-14, ed avendo accettato per il 1915 e 1916 un reddito di 30.000 lire, si stupisce d’essere tassato sulla differenza di 20.000 lire, considerata reddito di guerra. E dice: Ma io guadagnavo già 30.000 lire nel 1913-14! In verità la finanza ha fatto al contribuente un brutto scherzo, prendendo per oro colato l’accertamento vecchio del 1913-14, che era inferiore al vero, per acquiescenza generale e quindi per colpa anche della finanza.

 

 

La sorpresa è alquanto diminuita dal fatto che l’accertamento del reddito ordinario per il biennio 1913-14 viene portato, ove sia inferiore, almeno all’8% del capitale investito. Tutto sommato, però, considerare come guadagno di guerra tutta la differenza fra 30.000 e 10.000 lire, solo perché nel 1913-14 si accertò un reddito di 10.000 lire, anche quando si può dimostrare, in modo irrefragabile, che esso era già in pace di 30.000 lire, è un brutto scherzo. I funzionari, che lo giocano, non ne hanno colpa, perché applicano la legge, chiarissima su tal punto. È la legge la quale non è conforme ad equità. Se gli accertamenti inferiori al vero fossero stati dovuti esclusivamente a frode dei contribuenti, costoro sarebbero ripagati soltanto di buona moneta. Invece essi erano bassi altresì per acquiescenza della finanza, per consuetudine invalsa, per universale tacito accordo dei contribuenti, della finanza, delle commissioni giudicatrici. Giovarsi di tale stato di fatto per giocare ai contribuenti il tiro mancino di considerare come profitto di guerra e tassare con le altissime aliquote relative, spiegabili solo per i profitti bellici, quello che invece è in realtà un reddito di pace, è un volere esasperare i contribuenti ed indurli ad opporre la frode all’ingiustizia. Sarebbe lo stesso errore se, ad un tratto, gli operai, i quali in Italia non pagano, salvo trascurabili minoranze, l’imposta di ricchezza mobile, a cui pure sono dalla legge vigente assoggettati, fossero chiamati a pagarla non solo per l’anno in corso, ma anche per i due anni antecedenti, come la legge dà diritto di fare al fisco. Equità vorrebbe che si avvertissero prima gli operai che si vuole, d’or innanzi, applicare la legge ancora ignorata, ed ignorata per colpa massimamente della finanza.

 

 

Poche settimane fa mi accadde di leggere su un giornale socialista la protesta di un operaio, il quale grandemente si stupiva di essere stato chiamato dal comune a pagare l’imposta di famiglia; né lo stupore era provocato dal fatto che egli non possedesse un reddito (salario suo e degli altri membri della famiglia) superiore al minimo esente, ma dall’essere un operaio stato invitato a pagare imposte; come se le imposte fossero in Italia dovute solo dai borghesi!

 

 

L’operaio ragionava male, ma era stato incoraggiato al falso ragionamento dalla tacita condiscendenza della finanza, la quale, riconoscendo l’enormità di far pagare l’imposta ai redditi di lavoro appena superino le 640 lire all’anno – mentre il minimo esente dovrebbe essere innalzato almeno a 1.200 lire – se la cava ignorando la legge anche per coloro i quali guadagnano 10 lire al giorno e 3.000 lire all’anno, mentre rigidamente la applica a poveri diavoli di bidelli e di pensionati, provvisti di reddito ben minore. Contrariamente a quanto opinano distinti funzionari delle imposte, io sono convinto che l’evasione delle imposte sia grande non solo in alto, ma anche in basso e per cifre assolutamente e relativamente non minori. È un brutto segno sentire gli esecutori della legge parlare di evasione fiscale solo per i redditi «pingui» dei milionari. La evasione va combattuta per tutti con uguale energia; partendo, s’intende, dalla base corretta di esentare i piccoli, di tassare poco i mediocri e di più i grossi contribuenti.

 

 

In ogni modo, e verso tutti, se una buona volta ci decideremo ad intraprendere la lotta contro l’evasione, converrà non giocare di astuzia contro i contribuenti, non pigliarli di sorpresa, come troppo sovente si è fatto sin qui. Piena amnistia per il passato, per le omissioni di cui ambe le parti sono responsabili e forse è sovratutto responsabile la finanza, a cui era ed è affidato il compito di far osservare la legge; e rigidità per l’avvenire. I tiri mancini fruttano una volta sola e poi diventano sterili; mentre l’amnistia per il passato e la rigidità per l’avvenire danno frutti permanenti. Né si citino precedenti. Il legislatore italiano, ossia i funzionari i quali scrivono le relazioni ai disegni di legge, per pigrizia intellettuale credono di avere risoluto ogni problema quando hanno citato due o tre precedenti dello sproposito che vogliono commettere. Così ieri per difendere il decreto di tassazione dei canoni enfiteutici, invece di giustificarlo con motivi razionali impresa per verità assurda – sono andati a rivangare la legge giugno 1874, la quale si era resa colpevole del medesimo reato di doppia tassazione per i censi, le decime, i livelli ed i redditi simili. Come se l’aver commesso, sotto l’assillo del bisogno, una ingiustizia tant’anni fa sia un buon motivo per ripeterla oggi! Così, in tema di sorprese ai contribuenti, è rimasto famoso il tiro giocato tanti anni fa agli investiti di benefici ecclesiastici quando il loro patrimonio immobiliare fu convertito sulla base delle denuncie anteriormente fatte ai fini dell’ imposta di manomorta. Bruttissimo e non imitabile precedente. Tollerare il male, consentirvi, trasformarlo in usanza universale e pacifica e poi saltare addosso inopinatamente a chi segue l’uso comune è doppiamente brutto: per la tolleranza del male in primo luogo e per l’inonesto profitto che in seguito se ne vuol ricavare.

 

 

Le leggi d’imposta debbono essere, sostanzialmente e non solo formalmente, diritte ed oneste. Solo a questa condizione possono riscuotere l’ubbidienza volonterosa dei cittadini.

 

 

Sovratutto quando si chiede molto per una causa santa, importa essere scrupolosamente onesti nel chiedere. Nuoce chiedere il 10% in modo sperequato; ma nuoce a mille doppi chieder il 60 o il 70%, come si fa coi profitti di guerra, anche ai redditi che con la guerra non hanno nulla a che fare. Aliquote così forti debbono chiedersi a tutti e soli i profitti di guerra; poiché l’impressione dell’ingiustizia, nociva sempre, è vieppiù dannosa in tempo di guerra.

 

 

Occorrono dunque leggi semplici, perequate, senza trabocchetti ed inflessibili. Ma qualunque legge, anche ottima, a nulla gioverà se ad applicarla non sia chiamato un corpo di funzionari colto, indipendente, ben pagato, sussidiato da una giusta magistratura tributaria. L’on. Meda ha già operato bene accogliendo alcuni dei più ragionevoli desideri dei suoi funzionari. Ma occorre andare più in là. Quei funzionari i quali accertarono per il 1914-15 una imposta di guerra di ben 338,5 milioni, invece dei 50 previsti, hanno stipendi miserabili, da 2.000 a 6.000 lire lorde, insufficienti a mantenere il decoro necessario in confronto di contribuenti a cui applicano talvolta i milioni di lire di imposte in un solo accertamento. Pochissimi hanno la speranza di giungere alle 8.000 o 9.000 lire lorde. Ciò che è peggio, nessuno può aspirare ad elevarsi nella carriera: le intendenze di finanza, i ministeri sono ad essi preclusi. Rimarranno per tutta la vita funzionari esecutivi, ossia secondari, dell’amministrazione. Ognuno di loro, pur essendo capace a far guadagnare allo stato centinaia di migliaia di lire in un accertamento ben fatto, non ha l’autorità di rimborsare 5 lire, male riscosse, ad un contribuente che si lamenta a ragione del torto fattogli. Occorrono, per ciò, pareri interminabili e passaggi di cartacce senza fine tra agenzie, intendenze e ministero. Talvolta essi devono perdere un tempo prezioso a copiare materialmente ruoli, che una signorina dattilografa copierebbe meglio e con spesa assai minore.

 

 

Perciò, non di rado, i meno forti se ne vanno; e con stipendi tripli o quadrupli passano alle dipendenze del contribuente, il quale si gioverà dell’opera loro per impiantare la sua contabilità in modo che la finanza non ci possa scoprire dentro il vero.

 

 

Tutto ciò non può durare. Dopo una scelta accurata per concorso, tra i provveduti di studi legali, commerciali, contabili, se occorre anche tecnici, ai funzionari delle imposte, come del resto agli altri funzionari dello stato deve essere affidato un compito ben determinato, con netta divisione del lavoro, con responsabilità personali precise. Non ci devono essere gerarchie intermedie ingombranti. Alle intendenze di finanza debbono essere riservati quei compiti in cui esse abbiano realmente qualcosa di proprio da fare; ma siano aboliti tutti gli uffici passacarte che servono solo a far perdere tempo agli interessati e ad umiliare i funzionari che hanno realmente compiuto il lavoro e si veggono qualificati di «esecutivi», quasiché ci fossero dei superimpiegati che possono «ordinare» senza avere mai «eseguito». Tutti i funzionari debbono essere sicuri di percorrere, quando facciano il proprio dovere, una carriera remuneratrice. Tutti debbono essere garantiti contro le inframmettenze del potere politico, dei deputati e delle autorità locali. Nei casi di contestazione fra contribuente e funzionario, deve istruirsi una vera procedura da un funzionario superiore e la contesa deve essere risoluta da un magistrato speciale, indipendente così dalle clientele elettorali come dalla finanza. I funzionari di concetto devono essere liberi da qualsiasi ufficio materiale di copiatura, di scritturazione, di addizioni e controlli di cifre, per dedicarsi all’unico intento di accertare i redditi nello speciale gruppo di industrie o di commerci o di professioni che loro è stato affidato. Chi si distingue in questa che è la vera grande arte tributaria, deve avere la speranza di dirigere il lavoro altrui nelle regioni più ricche e redditizie, di fissare i criteri comuni di apprezzamento dei redditi tra regione e regione, deve poter giungere ad impugnare il bastone di maresciallo di direttore generale delle imposte dirette. Dinanzi a funzionari colti ed indipendenti, anche i contribuenti, tutelati da magistrature imparziali, si troveranno più a loro agio. E la psicologia odierna, per cui tutti si stupiscono di dover pagare, si muterà nell’altra per cui tutti sentiranno il dovere di pagare.

 

 

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