Opera Omnia Luigi Einaudi

I tributi locali

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1933

I tributi locali

Il sistema tributario italiano, Ed. La Riforma sociale, Torino 1933, pp. 165-198

 

 

 

Introduzione

 

Della finanza locale si farà qui cenno brevissimo, soltanto per quanto riguarda le entrate dell’ente medesimo. Si suppone perciò che siano note le norme vigenti rispetto all’amministrazione locale ed alla formazione del bilancio delle entrate e delle spese (si consultino all’uopo i trattati di diritto amministrativo). La materia è oggi regolata dal testo unico per la finanza locale approvata con R.D.L. del 14 settembre 1931, n. 1175.

 

 

Classificazione dei comuni. – Allo scopo di evitare ripetizioni si riproduce qui la tabella della classificazione dei comuni in nove classi, in base alla popolazione legale risultante dall’ultimo censimento ufficiale del regno.

 

 

Classe del comune Popolazione legale
I fino a 5.000 abitanti
H da 5.000 a 10.000
G da 10.000 a 15.000
F da 15.000 a 30.000
E da 30.000 a 60.000
D da 60.000 a 100.000
C da 100.000 a 200.000
B da 200.000 a 500.000
A da 500.000 abitanti ed oltre

 

 

Questa classificazione deve essere tenuta presente poiché l’applicazione di parecchie imposte e tasse, è regolata rispetto ai comuni della classe alla quale i comuni medesimi appartengono.

 

 

Classificazione amministrativa e teorica delle entrate locali. – Come si è fatto per le entrate statali, riportasi qui la classificazione che delle entrate locali è data nel citato testo unico:

 

 

  • Entrate patrimoniali,
  • Imposte di consumo,
  • Imposta sul valore locativo,
  • Imposta di famiglia,
  • Imposta sul bestiame ed animali caprini e sui cani,
  • Imposta sulle vetture e domestici,
  • Imposta sui pianoforti e bigliardi,
  • Imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni,
  • Addizionale provinciale all’imposta industrie, commerci, arti e professioni,
  • Imposta di patente,
  • Imposta di soggiorno ed imposta di cura,
  • Imposta di licenza,
  • Tasse per l’occupazione di spazio ed aree pubbliche e tasse sulle insegne,
  • Diritti di peso pubblico e misure pubbliche ed affitti di banchi pubblici,
  • Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e contributo integrativo di utenza stradale,
  • Contributi di miglioria,
  • Contributi di fognatura,
  • Sovra imposta fondiaria,
  • Proventi di servizi municipalizzati.

 

 

La classificazione amministrativa raccolta nel testo unico ha riguardo evidentemente a circostanze di carattere pratico e non può essere adottata in una classificazione avente carattere scientifico. A tale scopo e seguendo l’ordinamento esposto nel volume di Principii di scienza della finanza, sembra meglio classificare le entrate locali in tre grandi categorie a seconda che esse derivino: a) da fonti diverse dalle imposte; b) da imposte su redditi, c) da imposte su consumi. La classificazione non può evidentemente essere rigorosa, posto che un medesimo tributo può partecipare alla natura dell’una o dell’altra delle dette categorie. Vuolsi guardare al carattere dominante.

 

 

Capitolo I

Entrate non derivanti da imposte

 

Poiché non soccorrono nozioni, diverse da quelle esposte per le analoghe entrate statali, non occorre dilungarsi qui nuovamente rispetto alle entrate che i comuni e le provincie possono ricavare dal proprio patrimonio e dall’esercizio di industrie municipalizzate o provincializzate. Valgono per gli enti locali le medesime regole che furono esposte in generale (cfr. Principii, libro primo, capitolo I). In questa categoria hanno invece particolare rilievo: le entrate che variamente il testo unico chiama «corrispettivi», «contributi» e «tasse», la cui caratteristica è quella di essere pagate in funzione di particolari servigi resi dall’ente al cittadino.

 

 

I. – Corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche.

 

Possono i comuni in aggiunta al servizio obbligatorio di nettezza dell’abitato provvedere a proprie spese e con l’osservanza di opportune norme igieniche al servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche. In tal caso essi sono autorizzati a riscuotere in base a tariffa il corrispettivo del servizio. L’ammontare complessivo di questo non può per ciascun anno superare la somma iscritta nel bilancio comunale dello stesso anno quale spesa effettiva per il servizio. Il corrispettivo è dovuto dagli inquilini di case o di appartamenti e dai conduttori di locali a qualunque uso adibiti. Non sono però tenuti al pagamento del corrispettivo coloro che non profittano del servizio comune e provvedono altrimenti al trasporto delle immondizie dai locali di loro pertinenza, quando sia riconosciuto dall’ufficio municipale di igiene che i mezzi da essi adoperati sono conformi alle esigenze della pubblica sanità. La riscossione dei corrispettivi è fatta per ruoli ovvero presso l’utente da apposito incaricato. L’ammontare dei corrispettivi deve essere in rapporto alle condizioni economiche dell’utente, all’uso per cui i locali sono destinati ed alla ubicazione di essi.

 

 

II. – Diritti di peso pubblico e di misura pubblica ed affitto di banchi pubblici.

 

Il comune può esercitare anche con privativa il diritto di peso pubblico e di misura pubblica, ed affittare banchi pubblici. In tal caso i diritti sono percepiti secondo una tariffa determinata unicamente in base alle quantità pesate o misurate ed alle dimensioni dei banchi. Il corrispettivo del diritto di peso comprende anche il peso della tara.

 

 

III. – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

Sono sottoposti alla tassa: 1) l’occupazione di spazio ed aree pubbliche di qualsiasi natura, strade, canali, piazze pubbliche, mercati, nonché i tratti di aree private gravati di servitù di pubblico passaggio; 2) l’occupazione di spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale.

 

 

Sembra comunque che la tassa di occupazione abbia carattere quasi di entrata patrimoniale o di prezzo per un servizio pubblico reso in modo particolare. Non si può escludere che in essa si sia infiltrato qualche elemento di imposta, specialmente dove il costo del servizio reso dall’ente pubblico sia annuo.

 

 

La tassa è graduata a seconda dell’importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata. A tal uopo le strade e le aree pubbliche sono classificate in categorie in rapporto alla loro maggiore o minore importanza. La tassa colpisce anche le autovetture a trazione animale da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall’autorità comunale, all’occupazione del sottosuolo stradale con condutture, cave ed impianti per trasporto di acqua, ed altri liquidi, gas, energia e simili.

 

 

IV. – Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e velocipedi.

 

Oggetto della tassa. – A differenza di altre tasse sui veicoli l’oggetto di questa non è il veicolo in sé stesso, ma la circolazione sulle strade pubbliche o soggette a pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, dei velocipedi e macchine ed apparecchi ad essi assimilabili; e può essere considerata come un corrispettivo per le spese di manutenzione delle strade logorate dalla circolazione dei veicoli.

 

 

Classificazione e contributo. – I veicoli sono classificati ai fini della tassa di circolazione nelle seguenti categorie:

 

 

    Contributo annuo per veicolo per ruota L.
Carri ed altri velocipedi a trazione animale del peso, lordo cioè: peso proprio più carico massimo fino a ql. 5

25

da ql. 5 a 15

50

oltre ql. 15

100

 

 

 

Vetture

a due posti compreso il conducente

25

a più di due posti compreso il conducente

50

Velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili ad uno o più posti

10

 

 

Per i carri e le macchine agricole, che non siano di pertinenza delle aziende agricole e perciò non si limitino a circolare nel fondo od a percorrere le strade pubbliche per recarsi per la via più breve ad un altro fondo della stessa azienda, le quali sono esenti, la tassa è ridotta del 50 per cento.

 

 

Riscossione e riparto della tassa. – La tassa di circolazione fu creata per sostituire un precedente contributo di manutenzione stradale ed è riscossa dall’amministrazione della provincia anche per conto dei comuni e dei consorzi di utenti e dalla provincia ripartita in proporzione delle spese sostenute dall’ente predetto per l’ordinaria manutenzione delle rispettive strade nel penultimo anno anteriore a quello al quale la tassa si riferisce.

 

 

La tassa è riscossa dall’esattore comunale mediante la vendita di speciale contrassegno metallico, obbligatorio per tutti i veicoli circolanti sulle strade provinciali, comunali e consorziali.

 

 

Esenzioni. – Molteplici esenzioni esistono ma, in sostanza, si possono tutte raggruppare sotto il concetto di favore fatto a vetture circolanti per conto di enti pubblici.

 

 

V. – Contributo di utenza stradale.

 

Poiché la ragione dell’istituzione della tassa di circolazione sulle strade pubbliche è contribuire alle spese di manutenzione delle strade, parve necessario di istituire un contributo integrativo di utenza stradale a carico degli enti o società comunque costituite e delle persone le quali possono, coll’esercire un’industria od un commercio, cagionare, con il transito dei veicoli a trazione animale o meccanica, propri o di terzi, un eccezionale logorio delle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito.

 

 

Il contributo varia da un minimo di lire 100 ad un massimo di lire 30.000 ed è graduato in base all’intensità dei trasporti ed alla loro durata, alla specie dei veicoli, alla lunghezza dei percorsi abituali, alla misura e peso delle merci, nonché alle maggiori spese che l’amministrazione interessata deve sostenere per la manutenzione e sistemazione dei tronchi delle strade soggette all’eccezionale logorio. Sono esenti dal contributo gli stabilimenti od esercizi che effettuano un transito non superiore a 1000 tonn. km. annuo.

 

 

VI. – Contributo di fognatura.

 

I comuni delle classi da A a D, i comuni capoluogo di provincia non compresi in dette classi, nonché quelli al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di cura, soggiorno o turismo, possono essere autorizzati, in caso di riconosciuta necessità, a imporre un contributo per la manutenzione delle opere di fognatura, di nuova o vecchia costruzione, a carico dei proprietari degli stabili che direttamente ed indirettamente vi scarichino materiale di rifiuto. Il contributo è annuo e non può eccedere due centesimi per ogni lira di reddito imponibile risultante dai ruoli dell’anno al quale il contributo si riferisce. Pei fabbricati esenti da imposta il reddito imponibile è stabilito per via di confronto con i fabbricati che siano posti in condizioni analoghe. Sono esenti per un anno i proprietari che abbiano concorso alle spese di costruzione della fognatura mediante contributo di miglioria ed il contributo è opportunamente ridotto per quei proprietari le cui case fruiscono soltanto in parte dell’opera di fognatura.

 

 

Il contributo è riscattabile mediante il pagamento di un capitale uguale a venti volte il contributo annuo; ma, nonostante l’affranco, se in conseguenza di nuova costruzione o sopra elevazione il reddito dell’affrancato venga ad aumentare almeno di 1/5, è dovuto un proporzionato supplemento di contributo.

 

 

VII. – Contributo di miglioria.

 

In luogo di una tassa sulle aree fabbricabili la quale colpiva con una percentuale costante il valore capitale delle aree fabbricabili, tributo che aveva dato luogo a molte critiche per la mancata sua corrispondenza con i benefici arrecati dall’opera comunale ai proprietari delle aree ed era perciò stato abolito dall’articolo 12 del R.D.L. del 18 novembre 1923, n. 1538, fu istituito a favore dei comuni e delle provincie un contributo di miglioria. Il contributo si distingue in due parti:

 

 

  • a) contributo di miglioria specifica, il quale colpisce l’incremento di valore dei beni rustici ed urbani escluse le aree fabbricabili per la parte di maggior valore che sia conseguenza dell’opera pubblica eseguita. Soltanto questo contributo di miglioria specifica può ritenersi rientri nel quadro delle caratteristiche che in sede teorica si espongono in materia di contributo (cfr. Principii, libro primo, capitolo IV);
  • b) contributo di miglioria generica, diretto a colpire l’incremento di valore delle aree fabbricabili che sia da attribuirsi alla espansione dell’abitato ed al complesso delle opere pubbliche eseguite dal comune.

 

 

Più che un contributo proporzionato al beneficio ricevuto dal proprietario, questo secondo contributo di miglioria generica deve essere considerato come un’imposta sull’incremento di valore, ed è soggetto perciò a tutte le limitazioni ed osservazioni che all’imposta di incremento di valore devono essere fatte. (Cfr. Principii, libro secondo, capitolo VIII). Esso non ha rapporto con un vantaggio particolare reso al contribuente e deve essere considerato come una vera e propria imposta sugli incrementi e sui sopra redditi. Per non complicare inutilmente il cenno che se ne farà, se ne discorre qui nello stesso mentre, avvertendo tuttavia che se è corretto considerare come contributo quello di miglioria specifica, il secondo, o di miglioria generica, rientra nel novero delle imposte propriamente dette.

 

 

Enti con diritti di stabilire contributi. – Il contributo di miglioria specifica è applicato ordinariamente dai comuni ma può anche essere applicato dalle provincie limitatamente alle proprietà extra urbane il cui valore sia accresciuto per effetto dell’esecuzione delle opere pubbliche provinciali. Invece il contributo di miglioria generica è applicabile soltanto dal comune.

 

 

Esenzioni. – Sono esenti dall’onere del contributo i beni appartenenti al re, ai membri della famiglia reale, quelli di pertinenza della Santa Sede, esenti dai contributi in virtù degli art. 15 e 16 del trattato lateranense, quelli appartenenti allo stato, alla provincia, al comune e ad istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

 

 

Le aree sulle quali non possono, per l’esistenza di servitù, sorgere nuove costruzioni, salvo che siano utilizzate nello stato in cui si trovano, sono pure esenti da contributi. Se però tali aree vengono liberate per effetto di opere di miglioria dalla servitù anzidetta, esse possono essere colpite dal contributo di miglioria generica.

 

 

Oggetto dell’imposta. – È l’incremento di valore, sia specifico sia generico, come sopra indicato. Esso si calcola in base alla differenza fra il prezzo iniziale di mercato dei beni e delle aree fabbricabili da determinarsi nella stessa deliberazione con la quale viene stabilita l’applicazione dell’uno o dell’altro contributo, e quello soggettivamente accertato, come sotto si dirà. Naturalmente dall’incremento di valore si devono detrarre le spese sostenute e la presunta rimunerazione dell’opera eventualmente prestata dal contribuente o da altri componenti la sua famiglia per migliorare i beni a cui l’incremento si riferisce nonché l’aumento di valore dovuto a cause diverse dall’opera pubblica eseguita nel caso di miglioria specifica o dall’espansione dell’abitato e complesso delle opere pubbliche eseguite dal comune nel caso di miglioria generica.

 

 

Aliquota del contributo. – Nel caso di miglioria specifica l’ammontare totale del contributo non può superare il 30% della spesa sostenuta dal comune o dalla provincia per l’esecuzione dell’opera e l’aliquota da applicarsi all’incremento di valore non può superare il 15% dell’incremento stesso.

 

 

Due quindi sono i limiti posti al contributo: uno relativo al costo dell’opera per l’ente pubblico; l’altro al beneficio ricavato dal contribuente per l’opera stessa.

 

 

Se si tratta di contributo di miglioria generica l’aliquota di esso non può eccedere il 15% del maggior valore delle aree. Qui il limite è uno solo ed è quello del beneficio ricavato dal contribuente. Non si tenne conto del criterio relativo al costo per l’ente, essendo difficile di poter valutare il costo di un complesso di opere pubbliche che abbiano dato luogo ad un incremento e tanto meno il costo del fattore «espansione dell’abitato». Ma queste difficoltà medesime che hanno reso impossibile l’introduzione del criterio del costo, rendono anche arduo l’applicazione razionale del limite dell’utilità per il contribuente.

 

 

Procedura – ricorsi. – A garanzia dei contribuenti l’applicazione del contributo è subordinata all’approvazione della giunta provinciale amministrativa ed all’omologazione del ministero delle finanze. In ogni caso, contro la deliberazione, la quale deve determinare esattamente la zona in cui siano comprese le proprietà da sottoporre ai contributi, i prezzi dei beni e delle aree al momento della deliberazione, le ditte intestatarie e lo stato di parcellamento, deliberazione che deve essere depositata per 20 giorni all’ufficio comunale, e notificata individualmente ai proprietari interessati, è ammesso diritto di ricorso entro 20 giorni alla giunta provinciale amministrativa.

 

 

Contro la deliberazione della giunta i contribuenti possono ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione al ministero delle finanze. Contro l’omologazione del ministero non sono ammessi ulteriori ricorsi circa la determinazione delle zone e dei prezzi iniziali dei beni e delle aree da assoggettarsi ai contributi.

 

 

Determinazione del prezzo terminale in caso di miglioria specifica. – Il contributo colpisce sempre una differenza di valore tra quello fissato nella deliberazione che istituisce il contributo e che dicesi prezzo iniziale, ed un altro prezzo che si può chiamare prezzo terminale, relativo al momento in cui l’opera del comune ha avuto i suoi effetti. È quindi necessario stabilire una regola per la determinazione di questo secondo prezzo terminale. Quando si tratta di miglioria specifica la determinazione medesima viene effettuata in occasione del primo trapasso di proprietà, il quale dia luogo ad accertamento di valore da parte dell’ufficio finanziario dello stato, al fine dell’applicazione della tassa di registro. Ove però entro un quinquennio dal compimento dell’opera non avvengano trapassi di proprietà, il comune o la provincia procede all’accertamento dell’incremento di valore. Il proprietario interessato può ricorrere contro l’accertamento nei modi detti sopra per la deliberazione del contributo. È ovvio che l’applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non possa avvenire che una volta sola.

 

 

Determinazione del prezzo terminale in caso di miglioria generica. – Il prezzo terminale viene altresì fissato in occasione del trapasso di proprietà soggetto a tassa di registro come nel caso precedente. Tuttavia il comune può procedere all’accertamento suppletivo di incremento di valore in occasione dei successivi trapassi di proprietà finché l’area rimanga fabbricabile; e cioè ove, ad esempio, l’area avesse avuto un prezzo iniziale di 100 ed in occasione del primo trapasso soggetto a tassa di registro fosse stato accertato un valore di 150 e poi, in occasione di un terzo e quarto trapasso, fossero stati accertati rispettivamente valori di 180 e 200, il comune ha diritto una prima volta a sottoporre a contributo il valore 50 uguale alla differenza fra 150 e 100; una seconda volta il valore 30 uguale alla differenza fra 180 e 150; una terza volta pure il valore 20 uguale alla differenza fra il valore 200 e 180. Ove in un quindicennio non avvengano trapassi di proprietà, oppure l’ultimo accertamento sia fatto da più di tre anni, l’incremento di valore è determinato in via presuntiva al momento in cui l’area viene utilizzata a scopo edilizio.

 

 

Rateazione. – Il contributo di miglioria riferendosi ad un incremento di valore capitale, è parso conveniente di concedere al contribuente il pagamento a rate, così da consentirgli di effettuarlo con il reddito.

 

 

Perciò il pagamento si effettua di regola in rate semestrali non inferiori a 10, decorrenti per il contributo di miglioria specifica dal primo trapasso di proprietà ovvero dall’accertamento fatto dal comune o dalla provincia, e per il contributo di miglioria generica dall’ultimo accertamento eseguito dal comune e diventato definitivo. Il comune o la provincia può però autorizzare il pagamento in un numero di rate non superiore a 20, aggiungendo l’interesse annuo al saggio legale per ogni semestralità oltre la decima.

 

 

VIII. – Imposta di soggiorno ed imposta di cura.

 

Precedenti legislativi. – Quasi a titolo di passaggio al capitolo successivo si può inserire qui un cenno sull’imposta di soggiorno ed imposta di cura, le quali hanno natura mista, tra di prezzo pagato per un servizio particolare, che farebbe concludere alla mancanza delle caratteristiche dell’imposta, e di imposta propriamente detta, in occasione di un beneficio, ma in misura superiore all’ammontare del beneficio stesso. I trattatisti chiamano talvolta imposte “di scopo” questi pagamenti. L’essenziale è di apprezzarne la natura mista, derivandone poi il nome più plausibile.

 

 

La tassa di soggiorno venne originariamente istituita con la legge dell’11 dicembre 1910, n. 863, a favore di quei comuni nella cui economia locale abbiano eccezionale importanza l’esistenza di stabilimenti idroterapici ed il carattere di stazioni climatiche o balneari. Scopo della tassa era quello di sopperire ai maggiori oneri derivanti ai comuni dalle particolari circostanze in cui essi si trovavano. La tassa esigibile a carico di coloro, la cui dimora nel comune a scopo di cura superasse i 5 giorni, era stata dalla detta legge stabilita in una quota non superiore a lire 10 per ogni persona, riducibile alla metà per i domestici e per i fanciulli al disotto di anni 12. Queste caratteristiche ed il vincolo del provento della tassa a speciale destinazione di spesa, mettevano in luce il carattere di corrispettivo per servizio reso inerente a queste entrate. Ma successive disposizioni modificarono il primitivo concetto, cosicché con il R.D.L. del 6 maggio 1920, n. 769, mentre il limite massimo elevavasi da 10 a 30 lire, i comuni erano autorizzati ad imporre la tassa anche a coloro che prendessero nel comune temporanea dimora al solo scopo di svago e di soggiorno, e con R.D.L. del 10 novembre 1921 la tassa fu esatta da chiunque si recasse nel comune per qualsiasi temporanea permanenza in alberghi, pensioni e luoghi di cure.

 

 

L’ordinamento attuale dell’imposta risente di queste vicende. L’imposta si distingue invero a seconda del testo unico in imposta di soggiorno ed imposta di cura.

 

 

Imposta di soggiorno. – L’imposta di soggiorno è dovuta da chiunque si rechi nel comune per dimorarvi temporaneamente. Essa è ragguagliata al prezzo di locazione delle camere e di ogni altro alloggio occupato in alberghi, pensioni, stabilimenti e luoghi di cure e può raggiungere il 10% del prezzo stesso. Per la sua generalità e per il nessun legame con uno specifico beneficio arrecato al contribuente; l’imposta di soggiorno deve essere considerata come una vera e propria imposta sulla spesa, in tutto simile all’imposta personale sui valore locativo di cui si dirà poi. Essa è giustificata da ciò che i comuni sopportano spese non soltanto in rapporto ai loro abitanti permanenti ma anche a coloro i quali vi hanno dimora temporanea. Nelle stazioni climatiche e balneari, anche quando non siano riconosciute come tali a norme di legge, l’imposta di soggiorno non è applicabile soltanto nei casi sopra detti, ma anche in confronto di coloro che dimorino in ville od abitazioni di affitto, ed è commisurata, con l’aliquota del 10%, al prezzo di locazione della villa o dell’abitazione.

 

 

Sebbene questa estensione non sia generale a tutti i comuni, ma si limiti a quelli i quali hanno le caratteristiche di stazioni climatiche o balneari, non viene meno il carattere di imposta generica sulla spesa, non essendovi, neppure qui, un legame tra la somma pagata ed uno specifico beneficio.

 

 

Imposta di cura. – I comuni ai cui territori sian riconosciute a norma di legge caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo, hanno facoltà di sostituire all’imposta di soggiorno, l’imposta di cura.

 

 

Misura. – L’imposta di cura è annua e con può eccedere la somma di lire 30 per persona. Essa è dovuta per intero da tutti coloro che si rechino nella stazione per ragioni di cura, soggiorno o svago, e vi dimorino per un periodo non inferiore a cinque giorni anche se interrotti da breve assenza.

 

 

In aggiunta, le amministrazioni comunali possono essere autorizzate ad applicare, allo scopo di fronteggiare spese di carattere inderogabile attinenti allo sviluppo della stazione, oltre l’imposta di cura anche l’imposta di soggiorno. In tal caso gli alberghi, le ville, le pensioni, gli alloggi in genere per i forestieri sono classificati in categorie a seconda della rispettiva importanza e della località in cui sono situati.

 

 

Questa seconda imposta di cura, non in se stessa, ma per la maggior altezza cui può arrivare, può essere considerata in parte come il corrispettivo di un servizio particolare. La circostanza che i residenti nel comune ed anche coloro che vi dimorino temporaneamente in ville od abitazione di loro proprietà ne sono esenti quando siano stati assoggettati all’imposta sul valore locativo, mette in luce il carattere sostitutivo dell’imposta stessa.

 

 

Così pure le esenzioni concesse ai rappresentanti consolari e diplomatici, ai funzionari ed agli ufficiali in missione, ai poveri ed ai sanitari, hanno carattere personale, proprio più dell’imposta che del prezzo di un servizio. prezzo che per sua natura dovrebbe essere generale.

 

 

Capitolo II

Le imposte reali locali sui redditi

 

I. – Le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

 

Limiti delle sovrimposte. – La più importante delle imposte reali ed anche la più antica, è la sovraimposta. I comuni e le provincie hanno diritto di sovrimporre sulle imposte erariali, sui terreni e fabbricati, ossia di aggiungere alle imposte erariali, che sappiamo essere del 10% sul reddito dei fondi rustici e sul reddito dei fabbricati, addizionali che dal modo della loro applicazione sono dette centesimi addizionali. Il testo unico indica quale è il numero dei centesimi di lira che le provincie ed i comuni possono applicare per ogni lira di imposta erariale.

 

 

    Comuni Provincie Totale
Limite normale centesimi

200

50

250

Eccedenze centesimi

200

50

250

Secondo limite centesimi

400

100

500

Ulteriore eccedenza centesimi

100

100

Terzo limite centesimi

500

100

600

 

 

L’imposta erariale, sulla quale deve essere commisurata la sovraimposta, è quella risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria all’imponibile dell’anno al quale l’imposta medesima si riferisce.

 

 

Nei limiti sopra indicati non è compresa la quota di sovrimposta spettante ai consigli provinciali dell’economia corporativa in virtù della legge 18 aprile 1926, n. 731, e dal r. decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2578.

 

 

Supponendo che si giunga sino all’estremo limite di sovraimposizione da parte dei comuni e delle provincie, ossia i 600 centesimi, ciò vorrebbe dire che per ogni lira d’imposta erariale sui terreni, i contribuenti dovrebbero pagarne 6 agli enti locali. Ossia in aggiunta al 10% di imposta erariale, un 60% di sovraimposte; totale il 70% del reddito.

 

 

Questa aliquota non è tuttavia così formidabile in sostanza come in apparenza. Ed invero gli estimi del reddito imponibile sono in lire oro del 1914, laddove l’imposta è esatta in lire carta dell’anno in corso. Quindi chi abbia 10.000 lire di reddito imponibile e paghi 7000 lire d’imposta, paga in realtà 7000 lire carta su un reddito in lire carta uguale a 10.000 lire oro moltiplicate per il coefficiente di svalutazione della lira dal 1914 al giorno del pagamento. Supponendo il coefficiente 3,67, che è il coefficiente legale, l’aliquota vera risulta del 19,1%; supponendo 3, del 23,33 per cento.

 

 

Per l’imposta fabbricati, ecco come è regolata la sovrimposta:

 

 

    Comuni Provincie Totale
Limite normale centesimi  50 50 100
Eccedenze centesimi 50 25 75
Secondo limite centesimi 100 75 175
Ulteriore eccedenza centesimi 25   25
Terzo limite centesimi 125 75 200

 

 

Poiché l’aliquota principale erariale è del 10%, ciò vuol dire che il gravame massimo dell’imposta e delle sovrimposte sui fabbricati civili può essere del 10% allo stato, del 12,50% ai comuni e del 7,50% alle provincie, totale 30%; laddove per i terreni si vide essere del 70%; perché, come si disse dianzi, per i terreni l’imposta si paga in lire attuali su un imponibile valutato in lire oro antiche, ed invece per i fabbricati l’imposta si paga in lire attuali su un imponibile provvisorio, il quale, in virtù dei coefficienti di maggiorazione dei vecchi imponibili sopra indicati, si presume sia assai vicino all’imponibile effettivo in lire attuali. È probabile perciò che, in realtà, l’aliquota del 30% sui fabbricati sia per i contribuenti non meno gravosa di quella del 70% sul terreni.

 

 

Molteplici cautele furono adottate allo scopo di evitare che i comuni e le provincie gravassero troppo sul reddito dei fondi rustici e dei fabbricati, con offesa all’equità che deve essere osservata rispetto a queste due categorie di contribuenti nei confronti delle altre categorie e cioè dei percettori di redditi mobiliari e dei redditieri in generale.

 

 

Imposizione entro i limiti normali. – Perciò i comuni e le provincie i quali vogliano imporre entro il limite normale, devono istituire e porre in riscossione anche i seguenti tributi:

 

 

  • a) per i comuni, le imposte di consumo sulle bevande vinose ed alcooliche, sulle carni, sul gas luce, sull’energia elettrica e sui materiali per costruzione edilizia, l’imposta sul valore locativo o quella di famiglia e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • b) per le provincie, l’addizionale all’imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e le tasse per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

 

 

Eccedenza oltre il limite normale fino al secondo limite. – Questa eccedenza non può essere consentita se non siano istituite:

 

 

  • c) dai comuni tutte le imposte di consumo indicate nella lettera a) e la tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche con le aliquote massime; l’imposta sul valor locativo o quella di famiglia, nonché le altre imposte di consumo e tutti gli altri tributi, tasse e contributi, consentiti dal testo unico la cui applicazione sia ritenuta necessaria dalla giunta provinciale amministrativa, con le aliquote da questa stabilite nei limiti previsti nel testo unico medesimo;
  • d) per le provincie, tutte le imposte, tasse e contributi consentiti dal testo unico con le aliquote massime.

 

 

Eccedenza oltre il secondo limite per i comuni. – I comuni i quali abbiano applicato tutti i tributi sopra indicati con le aliquote massime ed abbiano ridotto le spese obbligatorie e quelle facoltative a norma degli articoli 304 e 305 del testo unico e ciò nonostante non siano in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad aumentare la sopratassa fino a raggiungere il terzo limite, purché, contemporaneamente, vengano applicate addizionali all’imposta sul valore locativo od a quella di famiglia fino ai due decimi di esse ed all’imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni sino a centesimi 50 per i redditi di categoria B e fino a centesimi 40 per i redditi di categoria C1 per ogni 100 lire imponibili.

 

 

Ma l’eccedenza medesima non può far superare per i comuni i 500 centesimi per i terreni ed i 125 centesimi per i fabbricati.

 

 

Vincolo fra le sovrimposte. – Affinché gli enti locali non distribuiscano disegualmente la sovrimposta fra i proprietari di terreni e quelli dei fabbricati, deve essere osservato tra le due un legame in modo tale che le sovrimposte non eccedenti il limite normale siano ripartite tra terreni e fabbricati così che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all’imposta erariale e fabbricati corrispondano per i comuni 4 centesimi e per le provincie 1 centesimo di sovraimposta all’imposta erariale e terreni.

 

 

Quando vi siano eccedenze oltre il limite normale la ripartizione tra le due imposte su terreni e su fabbricati deve farsi in modo che ad ogni centesimo di sovraimposta da applicarsi all’imposta erariale sui fabbricati devono corrispondere per i comuni 4 centesimi, per le provincie 9 centesimi di sovrimposta all’imposta erariale terreni. Le ulteriori eccedenze consentite per i comuni oltre il secondo limite devono essere ripartite in guisa che ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all’imposta erariale su fabbricati corrispondano 4 centesimi di sovrimposta all’imposta erariale terreni.

 

 

II. – Imposte sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

 

Ragione dell’imposta. – Come i redditi dei proprietari dei fondi rustici e dei fabbricati sono soggetti a sovrimposta a favore dell’ente locale, così per ragione di perequazione devono essere tassati a favore degli enti locali i redditi che lo stato colpisce con l’imposta di ricchezza mobile. La imposizione dei redditi medesimi a favore degli enti locali col mezzo della sovrimposta presenta tuttavia gravi difficoltà poiché, a differenza delle due imposte fondiarie in cui il luogo di tassazione è sempre il comune nel quale sono posti i terreni ed i fabbricati, per i redditi di ricchezza mobile il luogo di tassazione è unicamente il comune di residenza del contribuente. Perciò per le due imposte fondiarie il sistema della sovrimposta funziona egregiamente allo scopo di attribuire alla provincia ed ai comuni l’imposta sulle cose esistenti nel loro territorio; laddove invece per i redditi mobiliari il sistema della sovrimposta avrebbe per conseguenza di favorire i comuni di residenza del contribuente con danno di quelli in cui esistessero gli stabilimenti industriali e commerciali. I comuni, costretti a gravi spese dall’esistenza di questi stabilimenti, si troverebbero nell’impossibilità di poterli chiamare a pagare imposta.

 

 

Perciò dovuto abbandonare il metodo della sovrimposta istituendo un’imposta autonoma a favore dei comuni, detta per l’appunto imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.

 

 

Soggetto ed oggetto. – L’imposta medesima colpisce chiunque eserciti anche in modo non continuativo una industria, un commercio, un’arte od una professione da cui tragga un reddito soggetto ad imposta di ricchezza mobile. L’obbligo dell’imposta sorge con il sorgere dell’industria, commercio, arte o professione. L’imposta grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel comune; quando il reddito si produce congiuntamente in due o più comuni, l’ufficio distrettuale delle imposte, il quale ha eseguito l’accertamento del reddito, esegue anche la ripartizione di esso tra i comuni interessati, tenendo conto in giusta misura così degli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi che concorrono alla formazione del reddito.

 

 

Applicazione. – L’applicazione dell’imposta sulle industrie, per conseguenza, non è lasciata all’iniziativa dei comuni interessati ma è compiuta dagli organi governativi medesimi i quali hanno provveduto all’accertamento dei redditi di ricchezza mobile; anzi, l’imposta sulle industrie è applicata al reddito medesimo netto iscritto a ruolo agli effetti dell’imposta di ricchezza mobile. I comuni non possono variare l’accertamento già fatto all’uopo, salvo che si tratti di redditi esenti in virtù di leggi speciali dall’imposta di ricchezza mobile, nel qual caso la valutazione è fatta dal comune e può essere riveduta annualmente tanto ad iniziativa del comune quanto ad istanza del contribuente.

 

 

Aliquota. – L’aliquota dell’imposta sulle industrie può arrivare sino al limite del 3% quando si tratta di reddito di categoria B e del 2,40% quando trattasi di reddito di categoria C1. Se però si tratti di reddito esente da imposta di ricchezza mobile le aliquote possono arrivare al 4,50 e 3,60% rispettivamente. Tra le due categorie deve sempre esistere un rapporto di aliquota proporzionale a quello fra 3 e 2,40 per cento.

 

 

Addizionale provinciale. – Alle provincie è consentita la facoltà di istituire un’addizionale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Si è preferito anche per le provincie di consentire di sovraimporre piuttosto all’imposta comunale sulle industrie che non all’imposta statale di ricchezza mobile, poiché essendo l’imposta sulle industrie già distribuita sui redditi appartenenti ai diversi comuni, si riesce meglio ad attribuire altresì alle provincie la materia imponibile esistente nel territorio dei diversi comuni della provincia. Può accadere però che alcuni comuni non abbiano applicato l’imposta sulle industrie ed in questo caso le provincie istituiscono l’addizionale su di un reddito imponibile comunale accertato appositamente all’uopo.

 

 

La provincia può spingere l’addizionale sino all’aliquota massima dell’1,50% sui redditi di categoria B e dell’1,20% sui redditi di categoria C1, ferme restando sempre tra le due aliquote il rapporto indicato.

 

 

Imposta di patente. – Può accadere che vi siano redditi non assoggettabili all’imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, perché non arrivano al limite minimo dei redditi sottoposti all’imposta di ricchezza mobile o perché per altri motivi non siano stati accertati agli effetti di tale imposta. In tal caso l’imposta sulle industrie, la quale, per quanto autonoma, si basa sull’accertamento compiuto ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, dovrebbe lasciar andar esenti questi redditi. È parso al legislatore che, se ciò era necessario per lo stato il quale, per la vastità del suo territorio, ha sufficiente materia imponibile anche colpendo soltanto i redditi superiori a lire 2000, non fosse conveniente per i comuni, specialmente piccoli, nei quali molte volte il reddito unitario delle aziende è assai basso. Perciò è stata istituita un’imposta particolare comunale, detta imposta di patente, la quale ha per scopo di colpire chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, un’industria, un commercio, un’arte od una professione da cui tragga un reddito non assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile o non ancor accertato ai fini di questo.

 

 

L’imposta di patente è graduata. I contribuenti non sono accertati cioè in base al reddito ma sono classificati in sette categorie, le quali pagano rispettivamente: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 lire di imposta annua.

 

 

Ai fini della graduazione dell’imposta si tiene conto della natura dell’industria, commercio, arte e professione, della località in cui si svolge, del personale che vi è addetto, del numero e della pigione dei locali.

 

 

Esenzioni. – Per la loro natura di imposte le quali colpiscono i redditi di industrie, commerci, arti e professioni, questa, la sua addizionale provinciale e la imposta accessoria detta sulle patenti, non toccano talune categorie di redditi, i quali non sono soggetti all’imposta di ricchezza mobile.

 

 

In primo luogo non vi sono soggetti i redditi di categoria ossia di capitale puro (interessi di mutui). È sembrato invero che la mobilità necessaria al capitale rendesse sconveniente l’applicazione di un’imposta variabile da comune a comune e da provincia a provincia. Essendo inoltre arbitrario il luogo di stipulazione dei contratti di mutuo, vi sarebbe stato tendenza a localizzare queste stipulazioni nei comuni i quali non applicassero imposta sulle industrie o l’applicassero mitissima.

 

 

Non vi sono soggetti altresì i redditi tassabili delle categorie C2 e D, ossia degli impiegati privati e pubblici traenti il loro reddito da prestazione di lavoro, sembrando che il rapporto economico tra l’imposta e l’ente locale sia meno diretto che non quello tra industria, commercio e professione e gli stessi enti locali.

 

 

Per ragioni particolari sono esenti inoltre da questo gruppo di imposte i ministri del culto, per l’esercizio del ministero sacerdotale, in virtù del concordato lateranense. Sono esenti altresì coloro che rivendono esclusivamente generi riservati al monopolio dello stato.

 

 

III. – Tassa sulle insegne.

 

Oggetto della tassa. – Sono soggette alla tassa sulle insegne, entro il perimetro dell’abitato: le iscrizioni, avvisi di richiamo, di pubblicità od indirizzi, anche se luminosi o di proiezione, i segni, i fregi, gli stemmi, gli emblemi, le figure relative all’esercizio di industrie, commerci, professioni, arti ed in genere di qualsiasi attività con fine di lucro che abbiano carattere permanente e siano esposti o comunque visibili al pubblico, tanto se collocati su porte o vetrate di accesso agli esercizi, sulle facciate dei fabbricati, sulle finestre o sui balconi, dove gli esercizi stessi hanno sede, quanto se poste in località diversa. Questa imposta può essere considerata una imposta reale «indiziaria» sul reddito degli esercizi commerciali che faranno uso di insegne.

 

 

Tariffe. – La tassa è applicata in ragione di ogni lettera contenuta nell’insegna e va da un minimo di lire 0,20 ad un massimo di lire 2 per ogni lettera, nella ultima classe dei comuni (I) meno popolosi; e da un minimo di lire 0,70 ad un massimo di lire 7 per i comuni della classe più popolosa (A), con tariffe intermedie per le classi intermedie.

 

 

Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura, si applica il massimo della tariffa stabilita per ciascuna classe.

 

 

Le cifre sono tassate come lettere. La tassa è raddoppiata quando la superficie dell’insegna o dell’avviso superi il mq. fino ai 2 mq.; per le superfici maggiori la tassa è stabilita con deliberazione podestarile. La graduazione della tassa in categorie nello stesso comune ha luogo secondo l’importanza delle strade in cui le insegne sono poste o dalle quali sono visibili. La tassa è annuale e la rimozione dell’insegna durante l’anno non darà diritto a rimborso o riduzione della tassa. Per le insegne redatte in lingua straniera l’applicazione della tassa è obbligatoria e la tariffa è quintuplicata. Ove l’insegna sia redatta soltanto in parte in lingua straniera l’aliquota si applica alle sole parole in lingua straniera.

 

 

Il minimo in questi due casi è fissato in lire 150.

 

 

Non sono soggetti ad aumento i nomi propri stranieri, né le denominazioni di ditte straniere o di origine straniera; i termini tecnici intraducibili in lingua italiana con cui siano denominate macchine, parti di macchine, merci e prodotti stranieri; i motti in lingua estera usati per designare marche commerciali italiane od estere acquistate da ditte italiane, purché già correnti prima dell’1 gennaio 1923; le diciture o i vocaboli convenzionali creati per indicare qualche oggetto o forma di commercio od industria.

 

 

IV. – Imposta di licenza.

 

Fondamento dell’imposta. – L’imposta di licenza può essere collocata nella categoria delle imposte reali comunali sui redditi. Ma la sua ragione non sta semplicemente nella esistenza di un reddito, poiché questo è già sottoposto all’imposta sulle industrie o rispettivamente di patente. Il concetto dell’imposta è che in specie l’esercente di esercizi pubblici, gode di un reddito che si potrebbe dire di monopolio, in virtù della licenza che egli deve chiedere all’ente pubblico e che l’ente pubblico concede in numero limitato. Dalla limitazione, la quale impedisce la concorrenza libera tra gli esercenti e produce il noto effetto di tendere a stabilire redditi di monopolio, deriva la ragione dell’ente a far propria una parte del maggior reddito prodotto dal vincolo dall’ente medesimo istituito. Giova notare però che l’imposta non si applica in tutti quei casi nei quali la limitazione legale al numero di esercenti una determinata impresa produce un incremento monopolistico del reddito stesso, ma soltanto quando il vincolo al numero degli esercizi è determinato da ragioni morali od igieniche. L’ente pubblico, il quale, essendo intervenuto per ragione di indole superiore a porre la limitazione, attribuisce per ciò stesso un aumento reddito a coloro a cui consente l’esercizio, interviene ad appropriarsi di una parte dell’aumento.

 

 

Oggetto dell’imposta. – Sarebbe stato però difficile accertare la differenza fra il reddito effettivo goduto dall’esercente ed il reddito minore di cui avrebbe goduto in caso di libertà assoluta di esercizio. La valutazione ipotetica si sarebbe fondata su elementi troppo mal sicuri. Si è preferito perciò empiricamente applicare la tassa di licenza agli ambienti destinati ad esercizio pubblico, assumendo così il valore locativo o fitto del locale destinato ad uso pubblico come indice del particolare reddito goduto.

 

 

Categorie di esercizi. – Gli esercizi pubblici si dividono nelle seguenti categorie:

 

 

  • 1) alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, caffè ed altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori, nonché altre bevande non alcooliche. Questi esercizi a loro volta si dividono in due sotto categorie:
    • a) esercizi nei quali si effettua la minuta vendita di bevande alcooliche, sia pure miste alla vendita di bevande vinose e di altri generi;
    • b) esercizi nei quali si effettua la minuta vendita di bevande vinose o da sole o miste con la vendita di altri generi, con esclusione di bevande alcooliche.

 

 

Per queste due sotto categorie l’imposta è applicata naturalmente sul valor locativo dei soli locali ove naturalmente si consumino gli alimenti o le bevande. L’aliquota dell’imposta è inferiore al 20% e non è superiore al 30%, per gli esercizi di cui alla lettera a). Le aliquote sono ridotte rispettivamente al 10 e 15% per quelli indicati alla lettera b). È stabilito un minimo di lire 100 per l’imposta. Tuttavia il limite può scendere alle lire 50 quando il valore locativo non superi le 200 lire;

 

 

  • 2) stabilimenti di bagni, esercizi di rimesse di autovetture o vetture, o locali di stallaggio e simili. In questo caso, in cui in verità non esistono motivi di indole igienica o morale a limitazione del numero degli esercizi, l’imposta è applicata con l’aliquota del 6% una tantum all’atto dell’apertura di essi e del cambiamento di titolare. In caso di ingrandimento o di trasferimento è dovuto un supplemento di imposta in ragione del valore locativo dei locali aggiunti e dell’eventuale maggior valore locativo dei nuovi locali;
  • 3) sale pubbliche per balli, bigliardi, ed altri giuochi leciti. L’imposta è applicata con l’aliquota non inferiore al 6% e non superiore al 10% del valore locativo delle sale medesime. Oltre all’imposta sulla patente, i titolari di caffè, bars ed altri luoghi in cui si consumi o si venda caffè tipo espresso, devono corrispondere al comune l’annua somma di lire 300 per ogni macchina usata nei propri esercizi, aventi una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non più di due tazze di caffè; per ogni becco o congegno in più dei due la tassa è aumentata di lire 100 annue.

 

 

Se la macchina possa preparare una sola tazza di caffè, la tassa è ridotta a lire 150.

 

 

V. – Imposta sul bestiame e sugli animali caprini.

 

Le imposte sul bestiame e sugli animali caprini appartengono razionalmente alla categoria delle imposte reali sui redditi. Colpiscono non il reddito direttamente ma un indice di esso. Hanno per scopo di far contribuire alle finanze locali i redditi derivanti dall’esercizio di industrie «agrarie» e possono essere riguardati, sebbene con assai approssimazione, come un surrogato alla sovrimposta la quale non può essere stabilita sui redditi agrari colpiti in categoria assimilata dell’imposta di ricchezza mobile.

 

 

Oggetto dell’imposta sul bestiame. – Sono oggetto di imposta sul bestiame: i cavalli, i muli, gli asini, gli animali bovini, caprini, suini, pecorini, tenuti nel comune, indipendentemente dagli eventuali corrispettivi dovuti per il godimento in natura dei beni comunali e per l’introduzione del bestiame nelle terre demaniali riservate all’uso civico del pascolo.

 

 

Esenzioni. – Sono esenti:

 

 

  • a) gli animali lattanti;
  • b) i cavalli e muli in servizio al regio esercito ed altri corpi armati dello stato, provincia e comune;
  • c) gli animali introdotti nel comune per il transito, la vendita o la macellazione, purché non vi siano trattenuti per più di 15 giorni.

 

 

Aliquota. – L’imposta è ragguagliata ad una aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, valore determinato di anno in anno dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del consiglio provinciale dell’economia corporativa. L’aliquota non può eccedere l’1% del valore predetto ed è elevata fino al 2% per gli animali pecorini e suini nonché per i cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole.

 

 

Imposta sugli animali caprini. – In aggiunta alla generale imposta sul bestiame, è obbligatoria l’applicazione di una speciale imposta sugli animali caprini appartenenti ad uno stesso proprietario ovvero ad uno o più membri di una stessa famiglia insieme conviventi. L’imposta è di lire 10 per ogni capo quando i capi non siano superiori a 10, di lire 20 per ogni capo quando i capi siano oltre 10.

 

 

Esenzioni. – Sono esenti coloro i quali dimostrino di non possedere, insieme con i membri della loro famiglia, seco loro conviventi, non più di tre capi. Scopo dell’imposta è la protezione dei boschi, e perciò sono soggetti all’imposta tutti gli animali caprini i quali pascolino anche occasionalmente in boschi soggetti o non a vincoli forestali od in terreni ricoperti da cespugli riconosciuti come aventi funzione protettrice, anche se boschi e terreni cespugliati appartengano allo stesso proprietario del bestiame.

 

 

Ad accentuare il carattere protettivo dell’imposta è stabilito che il proprietario non possa introdurre le capre neppure nei suoi terreni senza espressa autorizzazione del podestà.

 

 

Capitolo III

Le imposte personali locali sui redditi

 

I. – L’imposta di famiglia.

 

Fondamento di essa. – La principale imposta personale sul reddito attribuita ai comuni è l’imposta di famiglia; principale non in se stessa ma per la sua maggior somiglianza all’imposta complementare progressiva sui reddito dello stato. Si oscillò molto nella dottrina ed anche nella legislazione tra l’attribuire ai comuni un diritto di sovrimposizione sulla imposta complementare sul reddito od invece la facoltà di istituire una imposta propria. Fu abbandonato il diritto di sovrimposizione poiché si ritenne che l’imposta complementare fosse esclusivamente adatta allo stato, il quale, per la vastità del suo territorio e per i maggiori mezzi di investigazione posseduti, può più agevolmente accertare il complesso dei redditi spettanti ad una persona. L’applicazione di un’imposta generale sul reddito nei comuni ha qualcosa di illogico, poiché il comune viene con essa a tassare un complesso di redditi i quali hanno spesso origine fuori del suo territorio e fuori del territorio medesimo sono talvolta consumati, cosicché il rapporto tra il comune ed il reddito sia evanescente. Si è preferito perciò attribuire in generale ai comuni la imposta sul valor locativo, la quale ha maggiore aderenza allo spesa fatta sul luogo. Non fu esclusa tuttavia l’antica imposta di famiglia a carattere alquanto indefinito ma, per tradizione, reputata meglio adatta a colpire quei redditi che hanno una qualche relazione con il comune di tassazione. Il legislatore tuttavia, riconoscendo quanto fosse difficile la consecuzione dello scopo e quanto facilmente i comuni potessero cadere in abusi nell’applicazione dell’imposta, ha voluto restringere la facoltà di imporre soltanto ai comuni delle ultime quattro classi indicate in principio di questa parte della trattazione e cioe` ai comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti (F, G, H, I); e ciò parendo l’imposta sul valor locativo di scarso reddito nei comuni piccoli.

 

 

Soggetto dell’imposta. – Si intende per famiglia agli effetti dell’imposta l’unione di più persone strette da vincoli di parentela o di affinità, insieme conviventi nella stessa casa od aventi patrimonio unico ed indiviso.

 

 

Sono considerate come altrettanti famiglie:

 

 

  • a) le persone sole, ancorché conviventi con altre che non siano né parenti né affini;
  • b) le persone sottoposte a tutela, quando abbiano rendite proprie, anche se convivono con il tutore;
  • c) le persone che abitano presso altre famiglie anche se unite a queste con vincolo di parentela e di affinità, quando abbiano patrimonio proprio e redditi di qualunque natura, non compresi nella comunione;
  • d) le aggregazioni di individui conviventi che si propongono un fine di istruzione, di educazione e di culto.

 

 

Gli stranieri sono anche soggetti all’imposta.

 

 

Comune di tassazione. – L’imposta è dovuta per intiero al comune nel quale il capo di famiglia ha la dimora abituale ai sensi dell’art. 16 del codice civile, indipendentemente dalla dimora di altri componenti. L’imposta è dovuta per lo stesso anno in un solo comune.

 

 

Oggetto dell’imposta. – L’imposta colpisce l’agiatezza della famiglia desunta dai redditi e proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza. Nella determinazione dell’imponibile deve tenersi conto

 

 

  • 1) dei redditi o proventi qualunque ne sia la origine, il modo ed il luogo in cui sono prodotti, depurati dalle spese di produzione, imposte, censi, canoni, ed altri oneri patrimoniali che li gravano;
  • 2) ogni indizio di ricchezza individuale desunto dal valore locativo dell’abitazione, dal lusso della casa, dalla posizione sociale.

 

 

Appare da ciò come l’imposta di famiglia sia inspirata a due concetti distinti, l’uno dei quali tenta di conoscere i redditi effettivi dei contribuenti, l’altro si poggia prevalentemente su indizi del medesimo reddito. Ne viene necessariamente che a volta a volta è assunto o l’uno o l’altro dei due concetti a seconda della opportunità, non esistendo però nessun criterio per introdurre uniformità nel trattamento dei diversi contribuenti. Sarebbe stato preferibile abbandonare del tutto il criterio dell’accertamento dei redditi effettivi, in se stesso incongruo, perché autorizza i comuni a tassare redditi provenienti da fonti lontane, magari estere, forse non goduti nel luogo ed attenersi esclusivamente al criterio indiziario, limitando gli indizi a quella parte della ricchezza del reddito del contribuente che ha manifestazione esteriore nel comune di tassazione. Nel determinare l’imponibile occorre tener conto altresì:

 

 

  • a) della natura dei redditi o proventi secondo che siano patrimoniali, industriali o professionali;
  • b) della costituzione della famiglia e cioè del numero, dell’età, del sesso e della condizione dei suoi componenti.

 

 

Misura imponibile ed aliquota. – La legge direttamente non stabilisce quali devono essere i limiti minimi imponibili e le aliquote dell’imposta, potendo questa variare da comune a comune a seconda delle condizioni particolari di vita e delle esigenze del bilancio. In ogni provincia però la giunta provinciale amministrativa deve determinare per ciascuna delle ultime quattro classi di comuni:

 

 

  • a) i minimi redditi imponibili i quali devono però essere aumentati della metà quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro e ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a carico;
  • b) la graduazione dei redditi imponibili;
  • c) le aliquote da non superare l’8% e da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione.

 

 

L’introduzione del criterio della popolazione dà luogo a notevole sperequazione. Non si capisce la ragione per la quale lo stesso reddito debba essere colpito da un’aliquota più alta nei comuni più piccoli.

 

 

Volendo arguire ipoteticamente alla ragione della norma, parrebbe che il reddito, a parità di ammontare, in un comune più piccolo abbia maggior capacità contributiva quando il costo della vita ivi sia minore che in un comune più grande, ipotesi la quale è ben lontana dal verificarsi in molti luoghi e massimamente in piccoli comuni posti nella cerchia di azione di grandi città, o di correnti commerciali, o di visitatori che fanno crescere notevolmente il costo della vita.

 

 

Contribuenti assoggettati all’imposta complementare di stato. – A crescere l’indeterminatezza dei lineamenti dell’imposta di famiglia si aggiunge la norma per cui i contribuenti assoggettati all’imposta complementare di stato sono soggetti all’imposta di famiglia, in base all’imponibile, già depurato dalle imposte e pesi, premi di assicurazione e contributi pensioni ed al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, che servi di base nella determinazione della complementare senza che occorrano ulteriori accertamenti da parte del comune. In tal caso, variando i metodi di accertamento, l’imposta di famiglia finisce per comprendere sotto un unico nome tre imposte differenti: una prima, la quale è una specie di addizionale alla complementare di stato ed a cui sono soggetti tutti i redditi conosciuti ai fini di quest’ultima, anche i redditi degli impiegati di stato e di altri enti pubblici, soggetti a tassazione per ritenuta con aliquota speciale; una seconda, la quale colpisce tutti i redditi o proventi conosciuti dagli organi comunali di accertamento i quali possono essere più o meno quelli accertati ai fini della complementare, meno per i redditi posti fuori del territorio comunale non conosciuti dagli uffici di esso, più per i redditi non risultanti dai ruoli dall’imposta diretta statale o da documenti certi; una terza, per quei contribuenti per cui non si possono applicare gli altri due metodi e che sono tassati su indizi[1].

 

 

II. – L’imposta sul valor locativo.

 

Fondamento e precedenti. – Fortunatamente l’imposta di famiglia non deve essere obbligatoriamente applicata neppure dai comuni delle ultime quattro classi non superiori a 30.000 abitanti; ed i comuni delle altre cinque classi con popolazione superiore a 30.000 abitanti non possono farne uso.

 

 

L’imposta personale che i comuni delle prime cinque classi soltanto possono applicare ed a cui possono altresì ricorrere i comuni delle ultime quattro classi è invece l’imposta sul valore locativo. Questa non colpisce direttamente il reddito del contribuente ma invece un indice di esso e cioè i locali adibiti ad uso di abitazione e loro dipendenze. Anch’essa è un’antica imposta la quale si ispira ad un concetto che la dottrina sotto molti aspetti ha ritenuto accettabile, che cioè sia più conveniente tassare, invece del reddito, entità difficilmente accertabile, un indizio di esso, il valor locativo, il quale più facilmente può essere constatato in modo oggettivo e sicuro.

 

 

A favore dell’imposta sui valore locativo si può anche addurre che essa colpisce soltanto il reddito goduto, escludendo necessariamente la parte del reddito che il contribuente destina al risparmio ed evitando così l’errore di doppia tassazione insito nella tassazione della quota non goduta del reddito (cfr. Principii, libro secondo, cap. VII). D’altro canto si può osservare che il valor locativo è indice imperfetto, sebbene il più oggettivo e sicuro, del reddito. Esso si riferisce ad una sola manifestazione del reddito e quindi fa gravare troppo l’imposta su coloro i quali destinano una parte del reddito alla casa e tassa leggermente invece quei contribuenti, i quali, a parità di reddito goduto, ne destinano una parte maggiore a spese di altro genere, come: divertimenti, viaggi, vestiti e vivande. Rimediava al vizio un’imposta che fu già messa innanzi in un progetto Soleri del 1920 e col nome di «imposta sul reddito consumato» nel R.D.L. del 20 dicembre 1923, n. 3063. L’imposta sulla spesa o sul reddito consumato era un’imposta sul valore locativo perfezionata, poiché a criterio unico del valor locativo aggiungevansi altri criteri desunti da altre spese del contribuente. Il testo unico vigente, per ragione di semplicità, ritorna al concetto puro e semplice dell’imposta sul valore locativo, già consentita ai comuni dalla legge del 28 luglio 1866.

 

 

Aliquote. – L’imposta è applicata al valor locativo dei locali con aliquote progressive dal 5 al 9% in conformità della seguente tabella:

 

 

Classi di comuni 1a categoria aliquota massima 5% 2a categoria aliquota massima 6% 3a categoria aliquota massima 7% 4a categoria aliquota massima  8% 5a categoria aliquota massima9%
Classe A valore locativo fino a L. 10.000 da L. 10.001 a L. 20.000 da L. 20.001 a L. 40.000 da L. 40.001 a L. 80.000 oltre L. 80.000

B

fino a L. 8.000 da L. 8.001 a L. 16.000 da L. 16.001 a L. 32.000 da L. 32.001 a L. 64.000 oltre L. 64.000

C

fino a L. 7.000 da L. 7.001 a L. 14.000 da L. 14.001 a L. 28.000 da L. 28.001 a L. 56.000 oltre L. 56.000

D

fino a L. 5.000 da L. 5.001 a L. 10.000 da L. 10.001 a L. 20.000 da L. 20.001 a L. 40.000 oltre L. 40.000

E

fino a L. 4.000 da L. 4.001 a L. 8.000 da L. 8.001

a L. 16.000

da L. 16.001 a L. 32.000 oltre L. 32.000

F

fino a L. 3.000 da L. 3.001 a L. 6.000 da L. 6.001

a L. 12.000

da L. 12.001 a L. 24.000 oltre L. 24.000

G

fino a L. 2.000 da L. 2.001 a L. 4.000 da L. 4.001

a L. 8.000

da L. 8.001 a L. 16.000 oltre L. 16.000

H

fino a L. 1.500 da L. 1.501 a L. 3.000 da L. 3.001

a L. 6.000

da L. 6.001 a L. 12.000 oltre L. 12.000

I

fino a L. 1.000 da L. 1.001 a L. 2.000 da L. 2.001

a L. 4.000

da L. 4.001 a L. 8.000 oltre L. 8.000

 

 

Soggetto dell’imposta. – È chiunque, cittadino o straniero, tenga a propria disposizione nel territorio del comune una casa di abitazione fornita di mobili, siano questi propri od altrui. Tra le case di abitazione sono comprese, agli effetti dell’imposta, le camere e gli appartamenti abitati dai proprietari, direttori, amministratori, insegnanti, sanitari e persone di servizio addetti ad alberghi, unici, stabilimenti, istituti e simili, nonché le abitazioni comprese negli edifici destinati al culto, quand’anche non venga corrisposto per esse alcun canone di affitto. Sono comprese nell’abitazione le sue dipendenze e cioè i giardini, i parchi, i cortili ed aree comunque usate dal possessore dell’abitazione e tutti i locali e costruzioni di qualsiasi specie che formino un’annessa appendice dell’abitazione stessa quand’anche ne siano materialmente disgiunti.

 

 

L’imposta è dovuta per l’intiero anno, ma se l’abitazione sia goduta per un tempo non superiore ad un anno e non inferiore a sei mesi è dovuta per un solo semestre.

 

 

Determinazione del valor locativo. – Esso è uguale al valore dell’affitto reale o presunto. È reale quello rappresentato da contratti scritti regolarmente registrati; è presunto in ogni altro caso. I fitti reali non possono in nessun caso essere inferiori al reddito lordo accertato agli effetti dell’imposta fabbricati per i locali dati in affitto; anzi, l’accertamento già fatto a tal uopo, purché non anteriore a tre anni, è assunto senz’altro per l’applicazione dell’imposta sul valore locativo.

 

 

Riduzione. – L’imposta è ridotta del 5%, purché la riduzione non superi 100 lire, per ogni figlio inferiore a 20 anni convivente ed a carico.

 

 

Esenzioni. – Oltre le consuete esenzioni per i palazzi e le villeggiature facenti parte della dotazione della corona o dell’appannaggio dei principi reali e quelli ad uso dei rappresentati diplomatici e consolari di stati esteri, sono esenti:

 

 

  • 1) le case che non siano fornite di mobili in nessun tempo dell’anno;
  • 2) le costruzioni rurali destinate esclusivamente ad abitazione dei coltivatori ed a ricovero del bestiame od alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agricoli;
  • 3) le abitazioni dei funzionari dello stato i quali godono per ragione di ufficio di alloggi ad affitto ridotto o gratuito, limitatamente al numero dei vani destinati esclusivamente ad uso di rappresentanza.

 

 

I comuni delle ultime quattro classi, i quali abbiano istituito l’imposta di famiglia, hanno facoltà di applicare a carico di coloro che, non avendo nel comune abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l’imposta sui valore locativo[2].

 

 

Capitolo IV

Le imposte sulla spesa

 

I. – L’antico sistema del dazio consumo.

 

Concetto. – L’imposta fondamentale nel sistema delle imposte sulle spese era fino al 1930 il dazio consumo. Esso veniva esatto:

 

 

  • a) al momento della introduzione della merce entro le barriere daziarie di cui erano muniti i comuni chiusi;
  • b) ovvero, nei comuni aperti o nel territorio aperto dei comuni chiusi, al momento della introduzione della merce tassata nelle botteghe o magazzini che ne effettuano la vendita al minuto.

 

 

Concetto informatore di questo tipo d’imposta è di tassare il consumo effettuato in una data circoscrizione territoriale. motivi di ciò: storici, in quanto un tempo questi dazi erano di gran lunga le principali fonti di reddito dello stato, e della puntuale loro riscossione i comuni erano responsabili di fronte al fisco; attuali, in quanto anche in seguito il prodotto dei dazi consumo andava a favore dei comuni, ed era quindi razionale che fosse tassato in ogni comune solo il consumo compiuto nel territorio comunale. La legge italiana 7 maggio 1908 (testo unico), all’art. 13, poneva infatti a criterio fondamentale della tassabilità il principio del consumo locale; ed il regolamento 17 giugno 1909, all’art. 34, prescriveva che: «dai generi che i consigli comunali possono sottoporre a tasse sono esclusi gli oggetti non suscettibili di immediato consumo … come pure quelli destinati al commercio generale».

 

 

Dobbiamo avvertire che di fatto, in seguito a successive modificazioni legislative, i dazi di consumo in Italia, erano diventati un tributo quasi esclusivamente comunale.

 

 

Dazio governativo e dazio comunale: aggiuntivo od autonomo. – Il dazio consumo si divideva un tempo in due parti: dazio consumo governativo e dazio consumo comunale. Era chiamato dazio consumo governativo quello che si riferiva specificatamente a talune voci che meritavano in gran parte almeno di essere tassate perché costituiscono consumi secondari: vino, alcool, liquori, burro, zucchero, carni, riso, olio.

 

 

A questo dazio governativo si aggiungevano i dazi comunali aggiuntivi od autonomi. Erano aggiuntivi quando erano un’aggiunta di un tanto per cento in più dei dazi governativi. Erano autonomi, invece, quei dazi comunali che colpiscono altre voci oltre quelle sopra indicate.

 

 

In seguito i dazi divennero tutti comunali; e lo stato stabiliva, soltanto una addizionale propria sulle bevande vinose, alcooliche e sulla birra.

 

 

Comuni chiusi e comuni aperti. – I dazi di consumo erano esatti, come si avverti, in diversa maniera a seconda che si trattava di comuni chiusi o aperti.

 

 

Il metodo dei comuni chiusi aveva il grande vantaggio di essere di esazione più sicura e più universale dell’altro. Invece il metodo dei comuni aperti aveva l’inconveniente di colpire solo le merci che erano comperate al minuto o sui mercati o nelle botteghe e lasciava quindi esente il consumo fatto all’ingrosso. Pagavano invece il dazio sulla minuta vendita solo le classi più numerose e più povere, ovvero tutte le classi per le merci che non si usano comperare all’ingrosso. Dal punto di vista della perequazione tributaria pareva migliore il sistema del comune chiuso di quello del comune aperto.

 

 

Il sistema del comune chiuso aveva però l’inconveniente che i dazi potevano essere tenuti troppo elevati, perché potevano essere riscossi facilmente.

 

 

Invece nei comuni aperti, essendo più difficile la esazione, il dazio era più basso. Quindi nei comuni aperti i consumatori non pagavano tutti, ma coloro che pagavano avevano il vantaggio di pagare assai meno.

 

 

Di solito gli esercenti del comune si riunivano in consorzi che assumevano verso la cassa comunale l’obbligo per abbonamento di pagare una certa somma globale annuo.

 

 

L’esazione del dazio consumo col tipo delle imposte di fabbricazione. – Oltre ai metodi di riscossione tradizionale col mezzo delle barriere daziarie nei comuni chiusi e colla tassazione della minuta vendita nei comuni aperti, vi sono forme moderne di esazione all’atto della fabbricazione.

 

 

È fastidioso per i consumatori pagare il dazio quando si entra in città e anche il dazio sulla minuta vendita. Indubbiamente ciò impaccia il commercio. Forme nuove sono sorte che permettono di tassare i consumi senza vessazioni alle barriere e senza esazioni sulla minuta vendita. Già prima del 1930 il dazio sulle carni poteva essere esatto all’atto della macellazione nei mattatoi. L’imposta sulle carni era diventata così una specie di imposta di fabbricazione. Pure il dazio sui foraggi non è necessario esigerlo quando il foraggio entra nella cinta, ma può essere esatto per abbonamento calcolando il numero degli equini, ecc., che vivono nel territorio del comune. Per i materiali da costruzioni non è necessario esigere il dazio quando essi entrano in cinta; bensì si può esigere sull’edificio già compiuto con semplici misurazioni di base ed altezza, stabilendo un determinato dazio per ogni metro cubo di costruzione. Così per il gas luce e per la luce elettrica il dazio può essere ed è esatto col metodo dell’imposta di fabbricazione. Si fa pagare l’imposta all’impresa, la quale si rivale sui singoli consumatori. In questo modo il dazio viene esatto con molta facilità e sono soltanto pochissimi contribuenti che pagano al fisco, salvo a rivalersene sui contribuenti definitivi conglobando l’imposta sul prezzo.

 

 

II. – Le imposte di consumo.

 

Ragione di esse. – L’abolizione dell’antico dazio di consumo ebbe luogo per effetto del R.D.L. 20 marzo 1930, n. 141, il quale soppresse le barriere daziarie, abolendo qualsiasi vincolo al movimento delle merci e derrate nel territorio dello stato. Esso si inspirò, per la sua sostituzione, ai criteri anzidetti più moderni di riscossione, sostituendo ai dazi aboliti alcune «imposte di consumo». Il decreto abolitivo aveva ridotto alle bevande alcooliche, alle carni, al gas luce, al materiale da costruzione le voci da assoggettare ad imposta. Le esigenze delle finanze e soprattutto l’abolizione avvenuta con il R.D. dell’11 luglio 1931 dell’addizionale governativa dell’imposta sul vino e di quella pure governativa dell’imposta sulle bevande alcooliche e birra, consigliarono di cercare nuove fonti di entrate. Di qui il sistema attualmente vigente.

 

 

Oggetto dell’imposta. – L’imposta sul consumo colpisce le bevande vinose ed alcooliche, le carni, il pesce comunque conservato, i dolciumi ed il cioccolato, i formaggi ed i latticini, le profumerie ed i saponi fini, il gas luce, l’energia elettrica, i materiali per costruzioni edilizie, i mobili e le pelliccerie.

 

 

Tariffe dell’imposta. – Sarebbe troppo lungo di riferire integralmente le tariffe dell’imposta per tutti i generi assoggettati ad essa. Basterà ricordare qualche esempio:

 

 

il vino, a seconda della classe dei comuni, dalla meno alla più popolosa da 23 a 50 lire per hl
le carni fresche macellate, di vitello L. 50 a 80 al ql.
il pesce conservato, in genere 45 a 100
il baccalà, stoccafisso ed altri pesci salati ordinari 12 a 35
il cioccolato, a seconda della qualità 40 a 150
i biscotti 20 a 75
la pasticceria fresca 40 a 150
i formaggi e latticini, esclusi il burro e prodotti similari, sono tassati al 3% del valore il gas luce per illuminazione e riscaldamento, da 2 a 3 centesimi di lire per metro cubo
l’energia elettrica per illuminazione da 0,012 a 0,025 cent. di lira per ettowatt ora
i materiali da costruzione edilizia al 5% del valore
i mobili comuni all’8% del valore
i mobili fini all’8% del valore
le profumerie e saponi fini al 10% del valore
le pelliccerie fini all’8% del valore
le pelliccerie comuni al 5% del valore

 

 

Le tariffe sopra indicate sono le massime, e possono essere superate soltanto in caso di necessità assoluta da parte dei comuni rimasti chiusi fino all’1 aprile 1930, con approvazione della giunta provinciale amministrativa; nel caso delle carni, gas luce ed energia elettrica dal 30 al 50 per cento.

 

 

L’aumento per gli altri comuni è concesso per riconosciuta necessità dal ministro, sentita la commissione centrale per la finanza locale.

 

 

Esenzioni. – Svariate sono le esenzioni e può essere interessante di ricordare quella a favore dei materiali, del gas luce, dell’energia elettrica, occorrenti alla costruzione ed esercizio delle strade ferrate e per il servizio postale telegrafico e telefonico; del gas luce ed energia elettrica per l’illuminazione governativa, provinciale, comunale di aree pubbliche; del gas luce consumato nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali; del vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per lavori agricoli in soprappiù della mercede giornaliera, quando la somministrazione ed il consumo avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori; del vino destinato esclusivamente al consumo dei produttori e della propria famiglia e ricavato dalle uve dei fondi propri o da essi coltivati; delle uve e mosti acquistati dai produttori allo scopo di correggere la produzione propria fino al 20 (uve) e al 18 (mosti) per cento rispettivamente della produzione; del vino esportato all’estero, ecc.

 

 

Riscossione. – Norme minute regolano la riscossione dell’imposta sui consumi, allo scopo di limitare al minimo le ingerenze nel commercio e nel consumo. Più complicata è la riscossione dell’imposta sulle bevande, la quale è fatta a carico del produttore se questo vende al minuto ai consumatori, od a carico del commerciante al minuto per il vino venduto nel medesimo comune. Se la vendita avviene a mezzo di commercianti all’ingrosso, l’imposta è dovuta da questi. Più facile è la tassazione delle carni, che si fa all’atto della macellazione; del gas luce ed energia elettrica, che si percepisce mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione a carico degli esercenti, i quali hanno diritto di rivalersene sui consumatori; dei materiali primi per costruzione edilizia, che si riscuote in base al computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavori ultimati.

 

 

III. – L’imposta sui cani.

 

L’imposta sui cani appartiene al novero delle imposte sui consumi voluttuari, nonostante che la sua generalizzazione a tutti i cani abbia in parte tolto all’imposta il suo carattere originario.

 

 

Oggetto. – L’imposta è obbligatoria e colpisce i cani di qualunque varietà o razza ed è dovuta da chiunque possegga o detenga uno o più cani.

 

 

I cani sono divisi in tre categorie:

 

 

  • a) cani di lusso o di affezione, assoggettati ad un’imposta annua di lire 150;
  • b) cani da caccia e cani da guardia appartenenti a razze delle quali è specifica ed effettiva siffatta denominazione, nonché tutti quelli che non siano compresi nella categoria seguente, soggetti ad una imposta di lire 50;
  • c) cani adibiti esclusivamente alla custodia degli edifici rurali e del gregge, nonché cani tenuti a scopo di commercio, per i quali l’imposta è di lire 15.

 

 

Esenzioni. – Sono concesse ai cani esclusivamente adibiti alla guardia dei ciechi e al trasporto dei mutilati poveri, ai cani lattanti per non più di due mesi, a quelli adibiti a servizio dell’esercito e di pubblica sicurezza ed a quelli appartenenti ad individui di passaggio e la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi.

 

 

IV. – L’imposta sulle vetture.

 

Oggetto dell’imposta. – Sono i possessori e concessionari di vetture pubbliche e private, tanto per uso proprio che per fini di speculazione o per servizio altrui. Sono escluse le vetture di istituzioni pubbliche di beneficenza, della croce rossa, e delle associazioni per il trasporto di infermi. Sono pure escluse le vetture automobili perché soggette ad altre imposte.

 

 

Classificazione. – Le vetture pubbliche sono distinte in due categorie a seconda che fanno servizio a periodo fisso con destinazione determinata oppure fanno servizio a volontà dei passeggeri entro o fuori della città.

 

 

Aliquote dell’imposta. – Le vetture pubbliche appartenenti alla prima categoria sono soggette ad un’imposta da lire 30 a 150 a seconda della classe del comune; quelle, della seconda categoria, da lire 20 a 120.

 

 

Le vetture private si distinguono in tre sotto categorie:

 

 

  • a due ruote tassate da lire 30 a 150;
  • a quattro ruote con un cavallo, da lire 40 a 200;
  • a quattro ruote con due cavalli, da lire 50 a 300.

 

 

L’imposta sulle vetture fregiate di stemma o emblemi gentilizi può essere raddoppiata. Le gondole, le barche a vela, a remi o motore sono equiparate alle vetture pubbliche o private.

 

 

V. – L’imposta sui domestici.

 

L’imposta colpisce chiunque tenga a servizio suo o della propria famiglia domestici dell’uno o dell’altro sesso, somministri o no ad essi alloggio o vitto. Sono considerati domestici gli individui che prestano opera di inservienti o custodi presso società o circoli di divertimento; non invece i commessi, i fattorini, gli operai o giornalieri prestanti servizio per lavori agricoli, industriali o commerciali.

 

 

La misura massima dell’imposta è:

 

 

  • per una domestica, lire 25;
  • una seconda domestica, lire 50;
  • ogni domestica in più, lire 50;
  • un domestico, lire 75;
  • un secondo domestico, lire 125;
  • ogni domestico in più, oltre i due primi, lire 200.

 

 

L’imposta è ridotta della metà quando l’unico domestico presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.

 

 

VI. – L’imposta sui pianoforti e bigliardi.

 

Sono soggetti all’imposta sui pianoforti e bigliardi tutti coloro che, anche senza uso, posseggono in proprio, o tengono a noleggio, o per altro titolo, uno o più pianoforti o bigliardi, eccetto quando siano destinati ad essere venduti o noleggiati, siano usati per insegnamento, od appartengano al re, principi reali o rappresentanti di stati esteri. L’imposta è ridotta a metà a favore di quelle famiglie che, disponendo di un reddito annuo complessivo non superiore alle lire 10.000, dimostrino di valersi del pianoforte per avviare i figli all’arte musicale.

 

 

La misura massima dell’imposta è di lire 50 per i pianoforti; di lire 125 per i bigliardi, e lire 250 per i bigliardi che si trovino in circoli di divertimento od in pubblici locali.

 

 

Capitolo V

Contenzioso

 

Ricorso amministrativo. – Contro gli accertamenti di tasse, imposte e contributi comunali, il contribuente ha diritto di ricorrere nei 20 giorni consecutivi alla notifica dell’accertamento, od entro 20 giorni dal deposito dei ruoli nell’ufficio comunale per coloro che non ricorrono nell’interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardano, ma per chiedere che l’imposta sia applicata in giusta misura a chi risulta indebitamente esonerato o insufficientemente colpito.

 

 

Commissione comunale. – Sui ricorsi decide in primo luogo una commissione comunale, la quale è composta di sei membri nei comuni appartenenti alle ultime quattro classi, di dodici in quelli appartenenti alle classi D ed E, di diciotto in quelli appartenenti alle classi B, C, e di ventiquattro in quelli appartenenti alla classe A. I membri delle commissioni sono, con l’eccezione che si dirà, nominati dal podestà, udita la consulta comunale.

 

 

La eccezione si riferisce al terzo dei membri della commissione per i comuni delle prime cinque classi. Questo terzo è nominato dal prefetto tra le persone, designate in numero doppio per ogni posto ad esso assegnato, da ciascuna delle associazioni sindacali di primo grado legalmente riconosciute nella cui giurisdizione è compreso il territorio del comune.

 

 

Il presidente è nominato dal prefetto ed il segretario comunale funziona da segretario. Ove occorra, nei comuni delle prime cinque classi le commissioni si possono distinguere in sotto commissioni. La commissione deve emettere decisioni motivate non prima di 20 e non oltre 60 giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati.

 

 

Appello alla giunta provinciale amministrativa. – Entro 20 giorni dalla notifica o comunicazione delle decisioni della commissione comunale si può ricorrere alla giunta provinciale amministrativa, alla quale a questo scopo sono aggregati dal prefetto due membri effettivi e due supplenti, scelti fra i contribuenti della provincia, designati in numero doppio dalle associazioni sindacali di primo grado legalmente riconosciute.

 

 

Tributi provinciali. – Per i tributi provinciali i contribuenti hanno diritto di ricorrere alla giunta provinciale amministrativa e contro le decisioni di questa alla giunta stessa integrata come sopra si disse.

 

 

Ricorso all’autorità giudiziaria. – Esauriti i ricorsi all’autorità amministrativa, per le questioni che non si riferiscono ad estimazione di redditi o ad accertamento di fatti relativi all’imponibile, si può ricorrere all’autorità giudiziaria, quando il ricorso sia corredato dal certificato dell’eseguito pagamento delle rate di imposta o contributo già scadute.

 

 



[1] Per uno studio più ampio sull’«Ordinamento della imposta di famiglia e del testo unico per le finanza locale» si veda lo studio pubblicato con questo titolo dal prof. F.A. Repaci, nel fascicolo di novembre-dicembre 1931 della rivista «La Riforma Sociale».

[2] Intorno all’Imposta sul valore locativo nelle proposte della commissione di studio per la riforma delle finanze locali e sulle discussioni parlamentari, vedasi lo studio che sotto questo titolo venne pubblicato dal prof. F. A. Repaci, nel fascicolo di gennaio-febbraio 1931 della rivista «La Riforma Sociale».

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