Opera Omnia Luigi Einaudi

L’imposta del 15% sui dividendi

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 26/07/1925

L’imposta del 15% sui dividendi

«Corriere della Sera», 26 luglio 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 386-389

 

 

 

Riservandomi di esaminare i problemi sollevati dal ristabilimento del dazio sui cereali, mi soffermo oggi sull’abolizione dell’imposta straordinaria del 15% sui dividendi, interessi e premi dei titoli al portatore. La misura ha, come dice chiaramente il comunicato governativo, uno scopo economico e non fiscale.

 

 

Occorre, per intendere la portata del provvedimento, ricordare che in origine (d.l. 17 novembre 1918) l’imposta sui dividendi ed interessi era del 2% e colpiva tanto i titoli nominativi che quelli al portatore. Col decreto 24 novembre 1919 l’imposta fu elevata al 5%; e col decreto legge 22 aprile 1920 fu successivamente portata al 15%; ma rimasero esenti i dividendi ed interessi dei titoli nominativi; cosicché i soli dividendi ed interessi dei titoli al portatore furono assoggettati al tributo.

 

 

L’imposta fu sempre soggetta a critiche da parte dei portatori di titoli, delle società e delle borse. Si disse che essa disturbava il mercato delle azioni e delle obbligazioni, perché creava due tipi di titoli, l’uno esente e l’altro soggetto, uno fruttifero del 5% e l’altro del 5 meno l’imposta ossia del 4,25%; ovvero 6 e 5,10; ovvero 10 ed 8,50. Come capitalizzare due titoli aventi redditi così diversi? E per giunta intercambiabili a volontà del portatore, poiché ognuno era libero di permutare il titolo da nominativo al portatore e viceversa? Le borse per lo più tenevano conto soltanto del reddito al netto dell’imposta del 15%; ma ciò attenuava troppo il valore capitale dei titoli, in quanto moltissimi possessori li avevano fatti intestare e godevano del reddito intiero.

 

 

L’interesse dei possessori a mettere i titoli al nome era causa di grave fastidio alle società, perché esse dovevano tenere un apposito ufficio per intestare e disintestare continuamente i titoli, a seconda delle occorrenze dei possessori. Lavoro delicato, costoso e di cui le società non vedevano il motivo.

 

 

Società, crediti fondiari, comuni e province consideravano dannosa l’imposta, perché è vero che la pagava solo chi teneva i titoli al portatore; ma essa rendeva più difficile il collocamento del titolo, il quale dapprima è assorbito dalle banche e dalla speculazione; e solo dopo un po’ di baliatico passa al pubblico vero dei risparmiatori. Durante il baliatico, il titolo deve rimanere al portatore; poiché altrimenti non si può né vendere né comprare, né dare a riporto, né depositare per anticipazioni.

 

 

D’altro canto, facevano osservare i fautori della abolizione, la finanza ha poco interesse a mantenere in vita il tributo perturbatore: il gettito essendo stato di appena 51,8 milioni nel 1921-22; 40,3 nel 1922-23; 47,3 nel 1923-24 e di 52,7 nei primi 11 mesi del 1924-25. Non val la pena di serbare in vita un’imposta per un risultato così meschino.

 

 

Ma questo appunto – ribattevano i sostenitori del balzello – è il maggior suo vanto: di render poco. Il successo massimo si otterrebbe il giorno in cui esso non rendesse più nulla; poiché ciò vorrebbe dire che tutti i titoli privati al portatore si sono trasformati in nominativi. Scopo finale invero dell’imposta del 15% non era quello di essere pagata. Se questo fosse stato lo scopo, l’imposta sarebbe stata irrazionale ed ingiusta; poiché il reddito dei titoli al portatore è già colpito dalle ordinarie e gravissime imposte di ricchezza mobile, tassa di circolazione ecc. ecc.; e non si sarebbe capita affatto la ragione di creare un doppione sotto nome di imposta del 15 per cento. No: scopo dell’imposta era quello precisamente di non essere pagata; voleva e doveva essere un semplice spauracchio per indurre i possessori ad iscrivere al nome i loro titoli, così da renderli esenti dall’incidenza dello spiacevole tributo.

 

 

È noto quale interesse la finanza abbia alla iscrizione al nome dei titoli mobiliari: poterli conoscere ed accertare in occasione delle imposte personali. Rispetto alle imposte reali, e cioè dei fabbricati, terreni e ricchezza mobile e rispetto alle tasse di registro e bollo e di surrogazione, non importa nulla, assolutamente nulla, che il titolo sia al portatore o al nome, poiché la finanza tassa reddito e capitali all’origine presso l’ente emittente e li tassa fino all’ultimo centesimo. Per le imposte personali, invece, la faccenda è diversa. La finanza accerta il reddito all’arrivo, presso il percettore, obbligato alla denuncia. Se il titolo è al portatore, e il possessore non lo denuncia, come fare a conoscerlo? Perciò era stato escogitato l’espediente di una imposta che fosse quasi facoltativa e che dicesse al possessore dei titoli «se tu vuoi tenere il titolo al portatore, padronissimo. Potrai, illegalmente, sfuggire alle imposte personali; ma pagherai il 15% sul reddito dei tuoi titoli, ossia di più di quanto in via media pagheresti a titolo di imposte personali. Se non vuoi pagare il 15% iscrivi il titolo al nome; e sappi che la finanza accerterà più facilmente il tuo reddito o il tuo patrimonio ai fini delle imposte personali».

 

 

Le imposte personali di cui si tratta in Italia sono tre:

 

 

  • quella patrimoniale, accertata una volta sola all’1 gennaio 1920;
  • quella successoria, ora abolita nel gruppo famigliare;
  • quella complementare sul reddito, entrata in vigore nel 1925. Delle tre la sola importante è l’ultima; ché quella patrimoniale appartiene, quanto ad accertamento, al passato, e quella successoria per i quattro quinti della materia imponibile tradizionale non esiste più.

 

 

Non si può dire che l’imposta – spauracchio del 15% fosse rimasta senza efficacia. Il capitale azionario delle società per azioni all’1 gennaio 1923 ammontava a 21,3 miliardi di lire. Aggiungiamo a questa cifra le obbligazioni emesse dalle stesse società, le cartelle fondiarie, i titoli emessi da comuni, province ed altri enti, noi arriviamo ad una cifra cospicua che moderatamente possiamo supporre di 30 miliardi. Adesso i miliardi sono assai più; ma non tengo conto dell’incremento posteriore, per essere sicuro di conteggiare i soli titoli fruttiferi di reddito e tassabili nel 1923-24 e 1924-25. Non so quale reddito abbiano potuto dare i 30 miliardi di capitale probabilmente fruttifero in quegli esercizi. Supponendolo soltanto del 4%, noi giungiamo ad un reddito probabile imponibile di 1.200 milioni di lire. Se tutti i titoli fossero stati al portatore, l’imposta del 15% su una massa di reddito di 1.200 milioni avrebbe dovuto fruttare 180 milioni di lire. Invece, come si vide sopra, il gettito dell’imposta batteva sui 50 milioni. Parmi da ciò dimostrato che circa il 70% dei titoli esistenti erasi convertito al nome. Successo maggiore, dal punto di vista fiscale, non potevasi sperare. La gran maggioranza dei titoli privati, già perfettamente, per la loro natura intrinseca, acquisiti alle imposte reali, era così, in virtù del desiderio di non incappare nel 15%, divenuta altresì acquisita alle imposte personali. Rimanevano fuori della rete fiscale ai fini delle imposte personali i soli titoli di stato, per cui prevalevano altri criteri.

 

 

Se ora il ministro delle finanze ha rinunciato alla imposta del 15%, ciò può essere l’indice di una minore importanza da lui attribuita alle imposte personali e principalmente alla complementare sul reddito. Può darsi che, giudicandosi tale imposta difettosa perché non riesce a scoprire, se non nei limiti della discrezionalità dei contribuenti, il reddito dei titoli di stato, si ritenga poco male una certa accentuazione di tale difetto anche rispetto ai titoli privati. Effetto sicuro, invero, della abolizione del 15% sarà che tutti si affretteranno a fare disintestare i loro titoli nominativi ed a ridurli nuovamente al portatore. Oramai, sarà indifferente, fiscalmente, tenere i titoli sotto una forma o sotto un’altra. Né v’ha dubbio che i titoli al portatore sono economicamente assai più comodi. Chi li potrà, in avvenire, alle revisioni del 1927 e del 1930, accertare ancora, ai fini della complementare? E questa non rischia, così, di essere pagata soltanto da coloro che hanno redditi già tassati al loro nome, per ruoli o per ritenuta, dalle tre imposte dirette? Converrà mantenere in piedi un meccanismo così complesso per ottenere un risultato così modesto e così sperequato? Queste le domande che si presentano nel considerare il provvedimento odierno da tutti i punti di vista, ed a cui il ministro delle finanze avrà senza dubbio maturamente dato una risposta.

 

 

Torna su