Opera Omnia Luigi Einaudi

L’imposta sulle aree fabbricabili

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 26/05/1904

L’imposta sulle aree fabbricabili

«Corriere della Sera», 26 maggio 1904

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 133-135

 

 

In occasione di una legge d’interesse locale a favore della città di Roma, il governo ha formulato una proposta di legge che ci pare meritevole di essere rilevata, sia perché è realmente della più grande importanza, sia perché intende attuare una riforma tributaria che, per il primo in Italia, ho propugnata in alcuni articoli pubblicati nei numeri del 19 e 20 aprile e difesa nel numero del 4 maggio 1903 (vedi qui alle date) contro le obbiezioni esposte dall’egregio presidente dell’Associazione dei proprietari di case di Milano.

 

 

In quegli articoli si proponeva l’istituzione di una nuova imposta che colpisse l’aumento di valore delle aree fabbricabili nelle grandi città. C’é qui un reddito che non viene colpito da nessuna imposta. Vi sono proprietari di aree poste alla periferia delle grandi città che ogni anno ne vedono crescere il valore del 5, del 10% a causa dell’aumento della popolazione, della ricchezza, dei traffici. Perché questo aumento di valore – che è un vero reddito, ed un reddito ottenuto per giunta senza alcun sforzo dei proprietari – non dovrebbe essere colpito da una imposta uguale a quella che colpisce, ad esempio, il reddito analogo dei fabbricati? Questa la nostra proposta, che noi suffragavamo coll’esame delle controversie e dell’esperienza straniera e che illustravamo in guisa che essa non apparisse, come in realtà non è, ingiustamente confiscatrice.

 

 

Ad un anno appena di distanza il governo, per consiglio, sovratutto, crediamo, degli on. Luzzatti e Majorana, ha fatto sua la proposta che allora sottoponevamo all’esame dell’opinione pubblica. Infatti, nel disegno di legge per Roma, accanto ad altre disposizioni intese ad esentare dalle imposte le case nuove, è contenuto un articolo che «autorizza non solo il comune di Roma, ma tutti i comuni d’Italia, nei quali sia necessario promuovere la fabbricazione di nuove case, ad imporre una tassa sulle aree non fabbricate. La tassa non potrà eccedere l’un per cento del valore delle aree stesse, le quali per essere tassabili bisogna che siano comprese in una rete stradale pronta alla viabilità e che non facciano parte accessoria di edifici completi, come ad esempio cortili, giardini e ville».

 

 

Parecchie cose abbiamo da lodare nella sobria proposta. Lodevole innanzi tutto il concetto che la nuova imposta venga riservata ai comuni nei quali sia necessario promuovere la fabbricazione delle case. Dove il valore delle aree è basso, è segno che non vi è fame di case e che non occorre sollecitare la fabbricazione con stimoli legislativi e fiscali. D’altra parte solo dove esiste la fame di case imperversa l’accaparramento delle aree fabbricabili e le aree crescono di anno in anno di valore. Lodevole pure è l’esclusione dei cortili, dei giardini e delle ville dal novero delle aree tassabili. Una legge che vuole favorire il moltiplicarsi delle case non deve però distruggere i giardini e le aree alberate, veri polmoni delle grandi città. Geniale altresì il concetto – nuovo, per quanto a noi risulta, anche alla pratica forestiera – di colpire solo le aree comprese in una rete stradale pronta alla viabilità. Si tenta così di risolvere il quesito che tanto ha angustiato i riformatori inglesi: quali sono le aree che dovranno essere considerate come fabbricabili e colpite coll’imposta, e dove finiscono le terre agricole propriamente dette? Una commissione inglese d’inchiesta aveva finito per concludere che non potesse darsi una regola generale e convenisse risolvere la questione caso per caso. Probabilmente anche la definizione ministeriale delle aree fabbricabili dovrà essere intesa in un senso negativo; nel senso, cioè, che le aree non comprese in una rete stradale aperta alla viabilità non possono essere colpite dalla nuova imposta; e che quelle che ci son comprese – qualora altri elementi concorrano a farle ritenere fabbricabili – possono essere comprese. Considerarle senz’altro tutte fabbricabili potrebbe essere causa talvolta di ingiustizie.

 

 

Su un punto facciamo alcune riserve. Il progetto ministeriale dice che la nuova imposta «non potrà eccedere l’un per cento del valore delle aree stesse». Se non andiamo errati, con questa dizione non si è afferrato bene quale debba essere la base imponibile della nuova imposta. La quale, come dicemmo più su e come spiegammo ampiamente lo scorso anno, è il reddito che il proprietario di un’area ricava dall’aumento di valore dell’area stessa. Se un’area vale oggi 1.000 e domani 1.100, c’è un reddito di 100 il quale dovrebbe essere colpito da imposta. Se l’area invece continua sempre a valere 1.000, non si capisce perché l’imposta debba colpirla. Noi commetteremmo una spogliazione, da cui il legislatore dovrebbe tenersi lontano. Noi colpiremmo il proprietario solo perché non fabbrica sulla sua area; quando il proprietario può avere le sue buone ragioni per non fabbricare, ed anzi, fino a prova contraria, il fatto stesso che l’area non aumenta di valore è una prova che il bisogno di case nuove non è poi così sentito da rendere consigliabile investire capitali nella fabbricazione. Guardiamoci dunque dalle esagerazioni. L’imposta, per essere giusta, deve colpire un reddito quando c’è, ossia quando le aree aumentano di valore. Ma non deve col pretesto di impedire un accaparramento che si impedisce benissimo anche col metodo da noi indicato spingere ad ogni costo alla fabbricazione di aree stazionarie in valore. Sarebbe una provocazione artificiosa di crisi edilizie.

 

 

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