Opera Omnia Luigi Einaudi

L’ispettorato del lavoro

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 19/03/1906

L’ispettorato del lavoro

« Corriere della sera», 19 marzo 1906

 

 

 

L’on. Crespi ha presentato la relazione di legge per la istituzione di un Ispettorato del lavoro. Che questa fosse necessaria, è cosa universalmente da tutti riconosciuto; ed anzi la Commissione ha creduto opportuno di aggiungere ai 15 ispettori ed ai 15 aiutanti ispettori proposti dal ministro altri 5 aiutanti ispettori specializzati per le miniere, portando la spesa da 100 a 120 mila lire. Anche così aumentato il numero degli ispettori del lavoro sarà tutt’altro che eccessivo se si pensa che per ognuno dei 12 compartimenti di ispezione non vi potrà essere in media più di un ispettore e di un aiutante ispettore.

 

 

La questione più importante che all’estero ed in Italia è stata lungamente discussa rispetto all’ispezione del lavoro è quella della nomina degli ispettori. Costoro hanno mansioni delicate e gelose: quali la vigilanza per la esecuzione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni degli operai sul lavoro; e debbono procurarsi dati statistici e compiere inchieste utilissime sulle condizioni tecniche ed economiche del lavoro nelle industrie e sui rapporti fra capitale e lavoro mantenendosi imparziali fra le due parti, e non propagando segreti di fabbricazione con grave nocumento degli imprenditori. Alcuni vorrebbero perciò che gli ispettori fossero nominati esclusivamente per concorso; mentre altri, preoccupandosi della necessità di avere ispettori pratici delle condizioni del lavoro, e godenti la fiducia degli operai, che essi sono chiamati a tutelare, li vorrebbero designati in vario modo dalle organizzazioni operaie. Il primo sistema presenta il pericolo di dare all’ispettorato un carattere soverchiamente burocratico; mentre il secondo va contro all’altro svantaggio di fare degli ispettori, non dei giudici imparziali, ma dei rappresentanti partigiani della classe operaia.

 

 

Il disegno di legge così come fu modificato dalla Commissione, contempera abbastanza felicemente le due tendenze. I 15 ispettori con stipendi variabili da 3 a 6 mila lire, saranno scelti fra persone fornite di studi tecnici superiori, e che dimostreranno di avere requisiti specialissimi per l’ufficio. IL concorso sarà per titoli e verrà giudicato dal Consiglio superiore del lavoro. I 20 aiutanti ispettori con stipendi da 2.500 a 3.000 lire, i quali dovranno esercitare funzioni subordinate, saranno scelti fra persone aventi una cultura media generale ed industriale e conoscitori delle leggi alla cui applicazione dovranno vegliare. Il concorso sarà per titoli e per esame e dovrà essere giudicato dal Consiglio superiore del lavoro.

 

 

Metà dei posti di aiutanti ispettori sarà riservata a persone di ambo i sessi che appartengono od abbiano appartenuto alla classe operaia. Gli operai potranno presentarsi al concorso, anche senza possedere i titoli di cultura media, quando abbiano compiuto i 25 anni di età, siano stati impiegati per almeno 7 anni come operai o capi operai e siano stati designati per l’ammissione al concorso dai membri operai dei collegi dei probiviri. In questa maniera dieci dei migliori e più intelligenti fra gli operai potranno essere chiamati a far parte del corpo dell’ispettorato rimanendo però sempre nella posizione subordinata di aiutanti ispettori; e si spera che non saranno nominati dei politicanti o degli spostati, come sarebbe accaduto forse se la nomina fosse stata attribuita alle Leghe od alle Camere del lavoro; bensì saranno scelti in seguito a concorso i migliori fra quelli designati da un corpo come quello probivirale, il quale in complesso ha fatto sin qui discreta buona prova, dal punto di vista della rettitudine di giudizio, delle qualità morali e della pratica industriale.

 

 

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