Opera Omnia Luigi Einaudi

Lo scrutinio per provincia

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 28/02/1901

Lo scrutinio per provincia

«La Stampa», 28 febbraio 1901

 

 

 

La vita politica italiana – e lo dimostravamo pur ieri sulla scorta dell’on. Arcoleo – soffre di un grave malessere. Noi non siamo certo ammiratori di rimedi empirici i quali trasportano la sede del male senza toglierne le ragioni. Solo un radicale mutamento nei rapporti tra Governo e Parlamento, nel senso di delimitarne i rispettivi diritti ed il campo d’azione, ci parrebbe rimedio adeguato alla intensità del male.

 

 

Ma ciò non toglie che, pure desiderando più ampie e fondamentali riforme, non si debbano adottare quelle più modeste che valgano a rendere il sistema elettorale più perfetto ed a far si che i deputati siano veramente, per quanto si può, gli eletti del Paese e non il prodotto di intrighi, di corruzioni e di interessi ristretti e locali.

 

 

Fra queste riforme ve ne è una che si dice sia in animo dell’attuale Ministero di proporre: lo scrutinio per provincia. Il sistema dello scrutinio di lista non ha fatto in Italia, durante il tempo in cui rimase in vigore, troppo buona prova; ed a molti può quindi sembrare strano che esso venga fatto risuscitare oggi dopo averlo seppellito appena alcuni anni fa, per i gravi difetti verificatisi nel suo funzionamento. Ma in realtà lo scrutinio di lista, quale venne per qualche tempo adottato in Italia, non funzionò bene per ragioni estrinseche le quali non hanno nulla a che fare colla bontà del sistema.

 

 

L’accusa maggiore fatta contro lo scrutinio di lista si è che desso dava origine a coalizioni di uomini appartenenti a partiti diversi, i quali, pur di riuscire, si stringevano in leghe di mutuo soccorso fornendosi l’appoggio reciproco delle rispettive aderenze ed influenze locali. Si vedevano così sulla stessa lista nomi di uomini di Destra e di uomini di Sinistra, i quali nel momento della lotta dimenticavano la diversità dei loro ideali e davano di sé brutto spettacolo all’opinione pubblica.

 

 

Devesi però osservare a questo riguardo che alcuni anni fa esistevano soltanto divisioni non fondamentali di partito, per cui non riusciva impossibile ad un destro allearsi con un sinistro, le cui idee differivano di poco dalle sue, ed anzi con esse si accordavano per quanto si riferisce al rispetto degli ordini esistenti.

 

 

Oggi invece la divisione è netta e profonda: i partiti costituzionali si contrappongono ai partiti estremi, radicale, repubblicano e socialista. Non è supponibile una alleanza per scopi elettorali fra uomini che accettano le istituzioni esistenti ed uomini che codeste istituzioni vogliono distrutte. La cosa sarebbe troppo scandalosa e gli uomini che vi si prestassero non potrebbero conservare, nemmeno per breve ora, la fiducia del loro partito. Tutt’al più potrebbe concepirsi un’alleanza fra i radicali e la frazione maggiormente avanzata del partito costituzionale. Né ciò sarebbe un male perché avrebbe per effetto di attrarre, distaccandoli dai repubblicani e dai socialisti gli uomini più temperati dell’Estrema Sinistra nell’orbita delle istituzioni.

 

 

Non solo il pericolo delle alleanze ibride sarebbe quindi oggi di gran lunga minore che per il passato; ma la organizzazione dei partiti verrebbe ad essere resa più salda, spingendosi i costituzionali ad associarsi insieme, ad opporre un unico programma proprio al programma dell’Estrema Sinistra. Sarebbe così minore il disgregamento funesto del partito costituzionale, dovuto in parte a colpa degli uomini ma in parte anche al fatto che codesti uomini non hanno vincoli che li uniscano, ma sono solo responsabili dinanzi al piccolo gruppo dei loro grandi elettori e possono impunemente appoggiare tutti i Ministeri successivi, quando ciò importi il raggiungimento di scopi privati del deputato o dei suoi elettori.

 

 

Si rimprovera ancora allo scrutinio di lista il fatto che gli elettori non possono conoscere i numerosi candidati, per lo più domiciliati in lontane città, che si presentano al loro suffragio. Ma tale rimprovero si ritorce contro il Collegio uninominale, perché in questo gli elettori conoscono bensì il candidato, ma ottengono tale conoscenza in virtù di mezzi i quali non contribuiscono certo alla educazione politica del Corpo elettorale. Nessuno ignora come molti fra i Collegi uninominali si siano convertiti in Italia in altrettanti borghi putridi, in cui riesce eletto chi più paga, e per riuscire basta essere disposto a sborsare una somma sufficiente. Ciò fa si che alla Camera vengano mandati non i più meritevoli, ma coloro i quali hanno la borsa meglio fornita.

 

 

Il rimedio al male della corruzione sta nel renderlo impossibile coll’elevare ad una altezza proibitiva il costo delle elezioni per i corruttori. Quando i Collegi sono piccoli, e basta pagare alcune migliaia o forse anche solo alcune centinaia di elettori, la corruzione è possibile. L’antico scrutinio di lista non era esente dalla lebbra della compra-vendita dei voti perché esso era ristretto ad un circondario; e nell’ambito di questo era ancor possibile ad un gruppo di due o tre ricchi ambiziosi di dividersi il terreno da concimare con biglietti di Banca a profitto comune. Allargando lo scrutinio di lista ad una intiera provincia, la corruzione viene resa difficilissima, perché non si può supporre che i voti di alcune decine di migliaia di elettori possano essere comprati su vasta scala da una sola persona od anche da una coalizione di persone.

 

 

Lo scrutinio di lista per provincia avrebbe per effetto inoltre di sottrarre il deputato alla pressione degli interessi locali, alle concessioni, alle viltà, alle transazioni a cui è giuocoforza si adatti quel candidato, la cui sorte dipende dal voto di un gruppo di poche centinaia di elettori, che può far traboccare la bilancia in suo favore od a suo danno.

 

 

Il rappresentante di un Collegio uninominale spesse volte è una persona priva affatto di qualità politiche, ma attissima a rendere dei servigi ai suoi elettori, a curarne i piccoli interessi presso l’Autorità centrale, ad essere infine il procuratore degli affari dei suoi mandanti. Tutto ciò fa si che le scelte dipendano da criteri angusti e locali e che il livello della Camera elettiva si abbassi al livello medio dell’intelligenza dei curiali di campagna.

 

 

Lo scrutinio di lista per provincia non sarebbe certo la panacea infallibile dei mali del sistema rappresentativo, ma gioverebbe a rendere più difficile la corruzione, a liberare i deputati dalla tirannia degli interessi locali, ad impedire l’elezione di uomini politicamente nulli ed ignori all’infuori del campanile del villaggio natio.

 

 

Vantaggi questi certi ed evidenti. Vedremo un’altra volta quale influenza lo scrutinio di lista sarebbe destinato ad avere sulla composizione e sulla forza dei partiti politici e con quali modalità esso dovrebbe essere istituito per raggiungere il suo scopo.

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