Opera Omnia Luigi Einaudi

Maniere eleganti di statuire privilegi professionali

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

Maniere eleganti di statuire privilegi professionali

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 435-438

 

 

 

Firmando, dopo chiarimenti, i decreti presidenziali di attuazione di una legge di delega in data 28 dicembre 1952 n. 3060:

 

 

I

 

La legge di delega 28 dicembre 1952 n. 3060 vincolava la revisione degli ordinamenti delle professioni di dottore in economia e commercio e di ragioniere all’osservanza del seguente principio:

 

 

la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzione di attività in via esclusiva.

 

 

Il decreto sottoposto alla firma presidenziale per l’ordinamento della professione di dottore commercialista all’articolo 1, comma 2° e 3°, reca:

 

 

L’autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell’albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che l’amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.

 

 

Se l’incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.

 

 

Il decreto relativo all’ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale all’articolo 1, comma 2° reca:

 

 

L’autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell’albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che la amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

 

 

È dubbio se i due decreti presidenziali interpretino bene il principio posto dalla legge di delega portante divieti di attribuzione di attività in via esclusiva.

 

 

Il dubbio nasce da ciò che i due decreti sono chiamati a regolare competenze che:

 

 

  • la legge di delega dichiara non importare esclusive;

 

  • ma altre leggi, genericamente indicate, attribuiscono, a quanto pare, in via esclusiva a categorie varie, come dottori commercialisti, ragionieri liberi esercenti, avvocati e procuratori, dipendenti di amministrazioni pubbliche, incarichi che rientrano nell’ordinamento ora costrutto.

 

 

Sarebbe opportuno chiarire come dalla interferenza delle varie leggi non possano nascere conflitti; e, nascendo, come si prevede possano essere risoluti.

 

 

Ed anche chiarire perché il comma 3 del decreto sui dottori commercialisti non figuri nel decreto sui ragionieri.

 

 

Il redattore del decreto presidenziale ha ritenuto che, col dire che certi incarichi:

 

 

1)    debbono essere affidati a certe persone

 

2)    e che ciò debba essere fatto in via normale

 

3)    e nel caso di incarichi i quali normalmente debbono essere affidati a dottori commercialisti si debba motivare l’affidamento dell’incarico ad altre persone, si sia rispettato il divieto di esclusiva posto dalla legge di delega.

 

 

Può darsi che formalmente il divieto sia stato rispettato. Sostanzialmente certo no.

 

 

Quando si scrive che certe cose debbono essere fatte in un certo modo, quale sarà l’autorità giudiziaria o la pubblica amministrazione la quale oserà fare quella certa cosa in un altro modo?

 

 

E quale oserà farlo sapendo che, se il modo scelto è diverso, si dovranno esprimere i particolari motivi del fare in modo diverso? sapendo che in tal modo si offrirà il destro a ricorsi a chi di ragione (Consiglio di stato ecc.)?

 

 

Quando, girando attorno alla lettera della legge, si vogliono creare monopoli legali, si usa di solito maggiore prudenza. Qui, alla conquista di esclusive, si marcia al galoppo, senza infingimenti.

 

30 ottobre 1953.

 

 

II

 

Dall’appunto ministeriale e dalle osservazioni annesse si apprende che,

 

 

avendo la legge di delega dichiarato che la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzione di attività in via esclusiva,

 

 

ciò non significa che non si debba dare la preferenza ai professionisti così regolati;

 

 

e che perciò il disposto dei due decreti presidenziali, in virtù di cui gli incarichi debbono essere normalmente affidati ai suddetti professionisti, con obbligo di motivazione nel caso in cui l’incarico sia affidato ad altre persone;

 

 

ha carattere puramente orientativo, tanto è vero che nessuna espressa sanzione è stabilita nei due ordinamenti professionali per il caso in cui l’autorità giudiziaria ovvero la pubblica amministrazione non affidi l’incarico alla persona iscritta nell’albo dei dottori commercialisti, ovvero in quello dei ragionieri.

 

 

Non resta se non fare i complimenti più vivi per la abilità con la quale nel momento stesso in cui si crea un monopolio di fatto a favore di certe persone, si è provveduto con acconcia eleganza verbale a dare l’impressione della libertà massima di scelta fra iscritti e non iscritti. La faccia di quel magistrato o di quell’amministratore il quale oserà far la sua scelta in modo non normale, meriterà, a suo tempo, di essere raccolta per la riproduzione nell’elenco degli eroi del non conformismo.

 

 

Si vede che la tradizione del guardasigilli Rocco, il quale istituiva il monopolio del sindacalismo corporativo fascistico nelle leggi medesime in cui sanciva il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori ad associarsi liberissimamente, non è spenta.

 

 

1 novembre 1953.

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