Opera Omnia Luigi Einaudi

Mantenere fede alle promesse

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 21/01/1923

Mantenere fede alle promesse

«Corriere della Sera», 21 gennaio 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 51-53

 

 

 

Il presidente della cooperativa «Case e alloggi» di Milano, mi scrive:

 

 

In relazione a quanto Ella ebbe a scrivere nel «Corriere della Sera» col titolo Gli incoraggiamenti all’industria edilizia, ci permettiamo di aggiungere alcuni dati di fatto e qualche considerazione per concorrere alla dimostrazione, del resto già efficacissimamente data, che la legislazione per favorire l’industria edilizia tende, sia pure involontariamente, a distruggerla.

 

 

Dall’anno 1917 ad oggi furono pubblicati non meno di 29 decreti legge sulle case popolari e per l’industria edilizia, così che in questi ultimi anni tale industria rimase sempre in uno stato di attesa e di indecisione. Spesso le successive disposizioni furono incerte e contraddittorie. Ad esempio:

 

 

L’art. 36 del R. decreto legge 30 novembre 1919 n. 2.318 concedeva alle case popolari ed economiche la totale esenzione dall’imposta erariale e sovraimposta provinciale e comunale per un periodo di 15 anni, e la riduzione a metà delle dette imposte e sovraimposte per i cinque anni successivi, a condizione (tra l’altro) che le case corrispondessero alle caratteristiche stabilite con decreto reale. Ammetteva inoltre che le case stesse, se condotte a termine prima del 30.06.24, potessero essere date in locazione o vendute (senza perdere le agevolazioni fiscali) anche a persone già proprietarie di altra casa nello stesso comune.

 

 

Ma la definizione di casa di lusso, necessaria per completare quella di casa popolare od economica, fu deliberata soltanto un anno dopo; e l’art. 36 del R. decreto legge 30.11.19 veniva subito sostituito coll’art. 1 del R. decreto legge 8.1.20 n. 16. Quest’ultimo, mentre aumentava il periodo di esenzione totale portandolo a venti anni, non lo consentiva più nel caso che gli stabili fossero venduti o locati a persone già proprietarie di altra casa nello stesso comune.

 

 

Il decreto legge Rossi, che abroga il decreto legge Alessio 23.10.22 (firmato anche dal ministro Rossi) e sposta la data di inizio delle costruzioni dal 5.7.19 al 30.6.22, ha un precedente nel R. decreto legge 18 agosto 1920 che, nella stessa disinvolta maniera, sostituiva alla data 5 luglio 1919 l’altra 31 dicembre 1919.

 

 

Successivamente però il decreto legge 20 agosto 1921 n. 1177 correggeva, almeno in parte, l’evidente errore (estendendo il beneficio anche alle case di lusso) retrodatando la data di inizio e spostando al 31 dicembre 1925 la data di abitabilità.

 

 

Concludendo: l’inestricabile confusione creata dai numerosissimi decreti legge, non poteva essere risolta che da un decreto legge come quello Alessio. L’interpretazione letterale del decreto legge Rossi, e cioè l’inscrizione nel ruolo delle imposte erariali delle case iniziate dal 5 luglio 1919 al 30 giugno 1922, sarebbe fatale all’industria edilizia; non consentendo, senza grave perdita, la vendita delle villette e degli appartamenti iniziati nel periodo suaccennato, metterebbe in gravissimi imbarazzi finanziari le società costruttrici e i soci acquirenti sovratutto nel caso di vendite fatte coll’ammortamento (assunto spesso con gravissimo sacrificio, di fronte all’incognita dei canoni di affitti successivi alla cessazione dei vincoli) con la certezza di un lungo periodo di esenzione fiscale.

 

 

Un lettore del «Corriere» mi scrive altresì da Russi (Ravenna):

 

 

Viviamo in Italia, dove ormai tutto è possibile. Il nuovo decreto legge che esenta da imposte e sovrimposte per 25 e 30 anni chi ha costruito o costruirà case fra il giugno 1922 e il giugno 1925, significa certamente l’annullamento del precedente decreto che nella detta esenzione comprendeva anche le costruzioni dal giugno 1919. Ora, questa esclusione, o meglio questa radiazione, è ingiusta e iniqua. Sta bene che il recentissimo decreto sia creato per stimolare la costruzione di case e aiutare così lo svolgimento economico-industriale della nazione; ma non si sarebbe dovuto riapportare un peso a coloro che con enormi sacrifici e sotto l’imperio della più dolorosa necessità, contribuirono a dare lavoro alle classi operaie nei primi momenti del dopoguerra.

 

 

Coloro che la patria aveva chiamati nei momenti della suprema difesa, e che restituiti poi ai proprii paesi, per una ragione o per un’altra non trovarono più la propria casa-operai, agricoltori, piccoli commercianti e industriali – e che calcolando solo sulla propria buona volontà di risparmiare lavorando, avevano contratto debiti presso banche e privati per costruirsi una modesta casa non dovevano essere trattati in tal modo, per pura necessità di bilancio statale. E che coloro che hanno costruito case dal 1919 ad oggi, nel periodo cioè in cui i materiali e la mano d’opera hanno toccato l’apice dell’alto costo (epperciò dal lato morale maggiormente meritevoli di riguardo), siano in grande maggioranza persone di mezzi scarsi, o scarsissimi, è provatissimo.

 

 

In questo paese, dal 1919 ad oggi si sono costruite circa 20 case; ebbene non una di queste è stata costruita per iniziativa di ricchi; non un ricco, ripeto, ha fatto smuovere una pietra. E ora quei disgraziati, che dopo avere servito la patria si colmarono di debiti per crearsi un asilo in cui potere lavorare, dovranno pagare le tasse invece di coloro che costruiranno case per semplice speculazione o per lusso.

 

 

Le due lettere ed altre che ho ricevuto si riferiscono tutte due all’impressione di ansia sorta nell’animo di coloro che avevano da leggi e decreti ricevuto la promessa dell’esenzione dall’imposta e sovrimposta fabbricati se cominciavano a costruir case dopo il 5 luglio 1919 portandole a termine nel 1925 e poi nel 1927. Improvvisamente un nuovo decreto, che i giornali annunciarono firmato dal re nel giorno stesso del decreto dei fitti (7 gennaio), avrebbe cambiato la data d’inizio delle costruzioni che danno diritto all’esenzione, portandola al 30 giugno 1922. Le cooperative, le società ed i privati che cominciarono a costruire dopo il 5 luglio 1919 ma prima del 30 giugno 1922 perderebbero la promessa esenzione.

 

 

È evidente che le cose non possono star così. Se la cosa fosse vera, chi garantirebbe i costruttori che un altro decreto in avvenire non muti nuovamente la data, portandola al 30 giugno 1923 o 1924? E chi costruirà ancora case, fidandosi di promesse sull’avvenire quando le promesse passate furono rimangiate? La legislazione passata era un pasticcio, con le sue continue variazioni, con le sue definizioni e perizie assurde e litigiose. Il meglio è ritornare, come aveva ottimamente operato il decreto Alessio, alla data del 5 luglio 1919, sia pure estendendo il beneficio chiaro, incontroverso, generale per tutti, senza nessuna eccezione, a tutte le costruzioni, invece che alle sole case per civile abitazione, come è lodevole proposito del ministro Rossi.

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