Opera Omnia Luigi Einaudi

Nei giusti limiti

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 03/06/1901

Nei giusti limiti

«La Stampa», 3 giugno 1901

 

 

 

Ancora una volta, in occasione di un fausto avvenimento allietante la famiglia reale italiana, i ministri della Corona hanno consigliato l’esercizio della sovrana prerogativa di amnistia e di indulto. I decreti di amnistia si sono spesso prestati per il passato a critiche severe e giuste.

 

 

L’ultima volta che si fece largo uso della prerogativa sovrana, fu l’11 novembre dell’anno scorso; ed in quella occasione noi non mancammo di far rilevare come l’uso sembrasse a molti troppo largo e tale da dare origine a non pochi inconvenienti.

 

 

Eravi infatti in quel decreto un articolo il quale concedeva amnistia per tutti i delitti per cui la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai 6 mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle L. 1800, oppure una pena restrittiva della libertà personale od insieme una pena pecuniaria, le quali, nel complesso, convertendo quest’ultima a norma di legge, avrebbero una durata non superiore ai sei mesi.

 

 

Commentando codesta disposizione, la quale apriva le porte delle carceri e dei reclusori governativi ad una turba infinita di piccoli malviventi, noi facevamo osservare come nessun motivo vi fosse per estendere in blocco a simili reati quei provvedimenti che possono essere giudicati buoni pei reati politici, per le pene fiscali ed amministrative e per taluni singolari casi di reati comuni.

 

 

«L’amnistia concessa alle moltitudini di ladruncoli, di feritori, di grassatori, e via dicendo avrà, dicevamo nel novembre scorso, per unico effetto di accrescere il numero dei reati, di scemare il timore della pena in coloro che hanno gli istinti del delitto e che ora potranno ragionevolmente sperare in una nuova provvida amnistia che faccia scomparire le conseguenze dei mali commessi. Migliorare ed elevare l’animo dei criminali, sì; ma essere indulgenti con essi, col pericolo di stimolarli a nuovi delitti, non può essere ritenuto provvido consiglio.»

 

 

Siamo lieti di poter oggi osservare che i decreti firmati in occasione della nascita della principessa Jolanda Margherita sfuggono alle critiche che precedenti atti di clemenza sovrana avevano rese necessarie, e vi sfuggono appunto perché furono assennatamente tenuti entro quei giusti limiti che sono consigliati dalle ragioni della giustizia e della clemenza. Ed invero, per quanto riguarda i delitti, non esiste nella amnistia odierna alcuna estensione così larga ai reati comuni come nelle volte precedenti. L’amnistia è concessa soltanto per alcuni reati ritenuti degni di speciale riguardo, come i reati di stampa di azione pubblica, esclusi quelli di azione privata, i delitti di duello, i delitti commessi per imprudenza o negligenza e per imperizia dell’arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, i furti di legna per valori non superiori alle L. 20, i reati di diserzione dalle navi mercantili nazionali. Sono tutti reati di indole speciale, per cui può sembrare che una certa eccezionale indulgenza sia giustificata dal fatto che si tratta di delitti imposti dal costume sociale, o cagionati dall’ardore delle lotte politiche, o da disavventura, od ancora, come i furti di legna, derivanti da un’imperfetta coscienza dei diritti della proprietà privata laddove i boschi erano un giorno proprietà comune.

 

 

Numerosi sono anche oggi i condoni di pene pecuniarie e multe inflitte per contravvenzioni alle leggi finanziarie ed amministrative. Qui è la ragione dell’erario, la quale deve contemperarsi con una saggia estimazione degli interessi della cittadinanza, che troppo spesso viene colpita da multe per leggi che essa ignora, malgrado la contraria presunzione giuridica; ed è danneggiata dal non poter compiere alcuni atti e contratti per il timore della eccessiva multa da sborsare.

 

 

Così che può il Governo con un saggio uso della prerogativa reale incassare alcune tasse che altrimenti non sarebbero pagate per non sottostare alla relativa multa. Nel momento attuale sarà sovratutto accolta con compiacimento dall’opinione pubblica l’amnistia concessa per i reati politici connessi coi moti del 1898.

 

 

Già con una serie di atti sovrani di clemenza di Umberto I e di Vittorio Emanuele III, erano stati concessi numerosi e larghi condoni di pena a coloro che erano stati colpiti da condanne dai Tribunali militari e dai Tribunali ordinari, in contraddittorio od in contumacia per i luttuosi fatti di tre anni fa. La presente amnistia corona l’opera di oblio e pace sociale che era stata provvidamente iniziata da re Umberto.

 

 

Se un perdono troppo prontamente largo può far credere che il Governo senta di aver torto o di essere debole di fronte a coloro che sono condannati per reati politici, e se la ragione di Stato sconsiglia la clemenza quando ancor viva perdura la ricordanza dei moti che hanno condotto alla repressione dei Tribunali, la medesima ragion di Stato consiglia il perdono quando l’ordine sociale è fermamente ristabilito, e quando non vi è più il pericolo che l’indulgenza sembri un impulso e forse un invito a commettere nuovi reati contro l’ordine pubblico e le istituzioni esistenti.

 

 

Ed è un buon augurio che la nascita della Principessa Reale sia seguita da un atto di oblio delle colpe passate, destinato a togliere anche gli ultimi effetti dei fatti dolorosi che hanno insanguinato l’Italia pochi anni or sono.

 

 

Possa l’augurio patriottico non essere smentito dai fatti, e possa la parola di pace, discesa dal Quirinale in un’ora di gioia, trovare larga eco in tutte le classi della popolazione italiana!

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