Opera Omnia Luigi Einaudi

Notizie assurde

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 10/05/1923

Notizie assurde

«Corriere della Sera», 10 maggio 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 246-249[1]

 

 

 

Prima notizia letta sui giornali. Poiché i contribuenti alle imposte dirette statali e locali spesso ricorrono contro gli accertamenti e, trascinando in lungo la controversia, ritardano il pagamento anche della parte dovuta dell’imposta, si pensa da qualche zelante amministratore comunale di potere, con speranza di successo, chiedere al governo un decreto che obblighi i contribuenti al pagamento degli interessi di mora per tutto il tempo intercorrente fra la data del primitivo accertamento e quella della definitiva iscrizione a ruolo.

 

 

Spero vivamente che questa brutale idea non sarà mai tradotta in atto. Non basta che esista un inconveniente perché subito si sia autorizzati ad eliminarlo con un attentato flagrante ai diritti elementari di uomini viventi in una società civile.

 

 

L’inconveniente è questo: Tizio che deve pagare 100.000 lire d’imposta, ricorre e frattanto non paga nulla. Dopo un anno, le commissioni amministrative gli danno torto ed egli paga le 100.000 lire. Frattanto ha guadagnato 5.000 lire di interessi sulla somma dovuta.

 

 

Si dice: togliamo la voglia a Tizio di fare il giochetto, obbligandolo a pagare gli interessi per il ritardo nel pagamento.

 

 

Rispondo: può darsi che talvolta vi sia chi ricorre per guadagnare gli interessi sulla somma dovuta. Ma per la grandissima maggioranza dei contribuenti, il movente a ricorrere non può essere tanto meschino. Non si ricorre per lucrare gli interessi di mora; bensì per difendersi contro un’ingiusta tassazione. La finanza (di stato e di comune) accerta a carico di Caio un reddito di lire 20.000; ma Caio afferma che il reddito deve essere valutato solo in lire 15.000 e ricorre. Ricorrere è un suo diritto; che non può essergli menomato in nessuna guisa; neppure colla minaccia ingiusta di fargli pagare gli interessi di mora sulla somma che le commissioni riconosceranno dovuta. L’amministrazione ha altri mezzi per evitare le perdite derivanti dai ritardi nel pagamento delle somme litigiose: non esagerare negli accertamenti e rendere giustizia speditiva.

 

 

Ha ragione di dolersi la finanza delle perdite per i ritardati pagamenti; ma di chi è la colpa? Del contribuente che ricorre, della finanza la quale ha preteso troppo o delle commissioni che funzionano con enormi ritardi? Dopo tutto, il danno della finanza nell’aspettare è puramente materiale. Ma il danno del contribuente è di gran lunga superiore: l’incertezza sulla somma realmente dovuta, l’impossibilità di sapere che cosa è suo e che cosa è dello stato, le difficoltà di far contratti, di far calcoli di costo, di deliberare sulla convenienza di una intrapresa.

 

 

Primissimo requisito di una buona imposta è la certezza. Certezza non ci sarebbe, ma angosciosa tortura quando il contribuente, minacciato da una tassazione esosa, diventasse peritante sul punto di ricorrere per la paura di veder trascinata in lungo la controversia e di dover pagare interessi enormi per ritardi non imputabili a lui. Si colpisca il contribuente con multe adeguate quando le sue dichiarazioni siano volutamente infedeli; dico «volutamente» perché non è infedele una valutazione diversa da quella che sarà poi fatta dagli organi competenti, quando verte su materia opinabile, come è la valutazione di un valor capitale o di un reddito presunto o medio. Ma sia lasciato intatto il diritto del contribuente di difendersi. No, non credo siano vere le notizie dei giornali, i quali troppo leggermente prestano ascolto alle querimonie di funzionari infastiditi dall’esercizio di un sacrosanto diritto del cittadino. In uno stato libero i funzionari sono i servitori dei cittadini e non i padroni dei suoi averi.

 

 

Seconda notizia letta sull’ultimo numero della «Rivista bancaria»: Le critiche alla proposta di creare una imposta del 5% sugli interessi e dividendi dei titoli pubblici e privati in surrogazione dell’imposta di successione «hanno raggiunto il deplorevole risultato di far preferire in sua vece l’accertamento presuntivo delle successioni». Stavolta la notizia è firmata dall’«Unione notarile italiana»; ma, nonostante l’autorevolezza della firma, io non ci credo. Non ci posso credere. È assolutamente impossibile che un ministro, il quale ha solennemente rivendicato, con alte parole, dinanzi al parlamento, i classici principii della certezza nelle imposte, preferisca alla surrogatoria del 5% l’accertamento presuntivo delle successioni. La surrogatoria del 5% è una brutta cosa, come ho ripetutamente qui dimostrato; ma sarebbe una bazzecola in confronto all’accertamento «presuntivo» delle successioni.

 

 

All’aprirsi della successione, oggi la finanza accerta quanto può vedere e toccare con mano o in qualsiasi modo provare. Gli eredi, abbastanza spesso, tacciono intorno ai titoli al portatore che hanno trovato nell’attivo della successione. È una disgrazia, contro di cui si sono proposti rimedi più o meno efficaci: nominatività dei titoli, divieto di apertura delle cassette di sicurezza, obblighi alle banche di non consegnare i titoli a dossier, giuramento, ecc. ecc. I rimedi sono, è vero, più o meno efficaci; e la nominatività, che, a parere di molti, sarebbe stata efficace, fu dovuta scartare, perché i danni ne sarebbero stati maggiori dei vantaggi. Lo stato, che ha riconosciuto essere meglio perdere 50 per le frodi alla imposta successoria piuttostoché perdere 100 o 500 per i danni della nominatività, non può volere i benefici, senza i danni, della scelta deliberatamente fatta.

 

 

Non può, sovratutto, per bilanciare il danno derivante dalla mancata denuncia di Tizio, stabilire una norma che rovinerebbe Caio innocente. L’accertamento presuntivo delle successioni vorrebbe infatti dir questo: che una commissione giudicherebbe, a suo giusto arbitrio, quali e quanti siano i titoli al portatore che Tizio e Caio possedevano. Brava gente, senza dubbio, i componenti le commissioni; i quali possono dare un parere all’ingrosso, molto all’ingrosso, sul reddito di un avvocato esercente, di un commerciante, di un industriale. Ci sono negozi in vista, fabbriche con tanti fusi o telai od operai, cause in corso, ecc. ecc. Ma per le successioni? Con quali criteri le commissioni giudicheranno: Tizio aveva in cassa 100.000 lire di titoli al portatore e Caio invece ne aveva per 300.000 lire o non ne aveva punti? I criteri sono ben noti: la fama pubblica, le dicerie dei portinai e degli amici, le false confidenze del defunto, le chiacchiere gelose degli aspiranti eredi disillusi. Come mai l’«Unione notarile italiana» osa affermare che «un tale spaventevole congegno di distruzione delle famiglie è stato preferito»? Da chi preferito? Io non credo che in Italia vi sia nessuno il quale possa “preferire” una norma la quale certamente attribuirebbe a Tizio 300.000 lire quando egli nulla aveva e lascerebbe immune Caio il quale invece possedeva forse titoli per milioni. Quanti sono coloro che, per la professione esercitata, per la grandigia e la storditezza delle loro abitudini, per la mania di lusso delle loro donne, fanno nel mondo gran figura e non lasciano un soldo alla loro morte? L’avaro, che mena vita sordida, che vive in uno stambugio, ignoto a tutti, la passerebbe franca. L’innamorato della casa, o di raccolte di oggetti piacevoli agli occhi suoi, od il proprietario che ha speso tutto il suo reddito per migliorare la terra sua o la sua industria, sarebbe dalla voce pubblica e dalle commissioni stimato ricco sfondato anche in titoli al portatore. Operando bene, egli avrà rovinato la sua famiglia.

 

 

No. Un tale orrendo pensiero di ingiustizia, di sperequazione, non può essere «preferito» da nessuno. Meglio, di gran lunga meglio, l’attuale mortale congegno delle aliquote fino al 102,85%, delle presunzioni di non debiti, delle percentuali legali di mobilio o di gioielli, delle doppie tassazioni dei medi proprietari e via dicendo! Almeno, oggi, l’ingiustizia deriva dalla brutalità della legge e delle sue presunzioni. È un’ingiustizia nota, preventivamente consaputa, contro di cui ci si può difendere, evitando le forme legali rovinose o risparmiando, a frusto a frusto, la somma necessaria a pagare l’ingiusta taglia. Ma contro la taglia arbitraria non v’ha difesa possibile. Unica difesa, la fuga degli uomini e dei capitali dal paese in cui un autorevole consesso giudica possibile che vi sia qualcuno che abbia anche solo pensato alla preferibilità di tanta e così indicibile enormezza.

 



[1] Con la data inesatta del 15 maggio [ndr].

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