Opera Omnia Luigi Einaudi

Per i danneggiati delle provincie invase

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 24/04/1918

Per i danneggiati delle provincie invase

«Corriere della Sera», 24 aprile 1918[1]

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. IV, Einaudi, Torino, 1961, pp. 655-659

 

 

Dopo l’invasione nemica nelle provincie friulane e venete si è cominciata ad agitare sulle riviste e sui giornali italiani una questione che in Francia è pervenuta già alla fase legislativa: quella dell’indennizzo ai danneggiati dalle operazioni belliche nelle provincie invase. Studi del Carnelutti, del Funaioli, dello Zani, del Marchetti, del Carrara, del Cessi ecc. si sono aggiunti in Italia a quelli dello Jacquelin, dello Jeze, del Bellet, del Larnaude che in Francia furono dedicati all’argomento. A nome di una commissione nominata dall `on. Luzzatti, in qualità di alto commissario per i profughi di guerra ha dettato una relazione assai ben ragionata il senatore Vittorio Polacco, la quale può considerarsi come la trama su cui potrà essere tessuto quel disegno di legge sui risarcimenti dei danni di guerra che l’attuale presidente del consiglio dei ministri ha con commossa parola promesso alla camera e che non dovrebbe tardare ad essere presentato.

 

 

Assai si discute nella dottrina intorno alla ragione del risarcimento ai danneggiati dalla guerra; e mentre gli uni vorrebbero dare al risarcimento un carattere politico, di solidarietà collettiva, altri ritengono non trattarsi di un soccorso, bensì di un vero diritto al risarcimento. Non entrerò in siffatta spinosa questione di principio; soltanto accennerò come, sia per un crescente consenso dell’opinione collettiva sia per le conseguenze le quali se ne ricavano, paia preferibile partire dalla premessa del diritto anziché del soccorso. Non si saprebbe invero vedere nessuna sostanziale differenza fra il danno ai beni ed alle persone subito da un cittadino appartenente alle provincie invase ed il danno o peso delle imposte stabilite in occasione della presente guerra per condurre la lotta contro il nemico. Per raggiungere il fine comune il governo sancì 1 miliardo e mezzo di nuovi tributi all’anno. Essi gravano su tutti i cittadini, i quali si trovino in determinate circostanze di reddito, o di consumi, o di affari. Sarebbe stato assurdo – e se si fosse commesso l’errore, questo avrebbe provocato la rivolta unanime della coscienza giuridica dei cittadini – che quel miliardo e mezzo si fosse imposto solo sugli abitanti del Veneto o della Sicilia o della Sardegna. Potrà darsi che, se in una provincia non v’è nessuno che di fatto abbia lucrato sovraprofitti di guerra, quella provincia di fatto non sia tocca dalla relativa imposta. Ma, in principio, anche quella imposta; come tutte le imposte, è universale. Una imposta regionale o di classe sarebbe odiosa e condannabile.

 

 

Ora che altro è, economicamente e finanziariamente, il danno subito dalle regioni invase per fatto delle operazioni belliche se non una imposta forzata che un dato gruppo di cittadini ha dovuto sopportare nell’interesse della collettività? Come Tizio vede decurtato di 20 lire il suo reddito di 100 per sopperire alle spese della guerra, così Caio vede distrutta la sua casa, guaste le piantagioni, lesa la integrità della persona durante ed a causa delle operazioni belliche le quali sono la conseguenza della guerra ed il mezzo con cui si vuole raggiungere il fine della redenzione dei confini naturali dell’Italia. Perché Caio, oltre all’aver pagato come Tizio la sua quota delle imposte di guerra, deve subire il danno particolare della distruzione della sua casa, che vale 20000 lire, ovvero della perdita, in seguito a ferita, della metà della sua capacità di lavoro o di guadagno? Questi danni, alle persone ed ai beni, sono stati la conseguenza, o l’accompagnamento fatale della condotta della guerra. E poiché questa non era intesa a procacciare un vantaggio od un beneficio che fosse particolare a Caio ma un beneficio ideale, politico e morale, per tutta la collettività, così sulla intiera collettività devono ripartirsi i danni subiti dai privati. Non le provincie venete in modo particolare, ma tutte le provincie italiane debbono ripartirsi tra di loro il carico delle conseguenze della condotta della guerra. Non v’è ragione che taluno debba perdere il 100% del proprio patrimonio o del proprio reddito di lavoro, mentre i più pagano solo un tributo equivalente al 20% del patrimonio o del reddito. Ragione di uguaglianza vuole che tutti siano trattati alla stessa stregua e tutti sopportino un gravame del 22 o del 25%.

 

 

Non so in quale degli istituti giuridici esistenti si possa far entrare il principio del risarcimento dei danni di guerra, ma so per certo che l’ingegnosità dei giuristi è siffatta che essi riusciranno a dare una collocazione ed una figura adeguata al nuovo istituto. Ciò che conta è che il legislatore riconosca il diritto al risarcimento e non sancisca soltanto la speranza di una elemosina.

 

 

Numerose e sottili e gravi questioni sorgono naturalmente quando si voglia tradurre il principio in un testo legislativo preciso. Non tutti i danni di guerra, ad esempio, sono risarcibili. Il mancato raccolto, il guadagno non potuto realizzare, in generale il lucro cessante non è oggetto passibile di risarcimento, non già perché il danno relativo non sia vero e reale; ma perché è di quasi impossibile accertamento. Quanti abusi e quante pretese ingorde si avrebbero, se lo stato promettesse di indennizzare anche la speranza di un reddito o guadagno futuro! Occorre che il danno sia materiale, e recato alle cose od alle persone. Quanto alle cose, in Francia lungamente si discusse se al proprietario della casetta bombardata, dell’edificio o magazzino distrutto si dovesse imporre oppur no l’obbligo della ricostruzione nell’identica località. Parve bene limitarsi ad incoraggiare, con una maggiore larghezza nel calcolo dell’indennizzo, colui il quale riedifica nello stesso luogo, in confronto di colui il quale non riedifica affatto o ricostruisce in una località lontana dall’ originaria. Il Polacco cita l’esempio di una differenza fra 34000 lire concesse a chi riedificò in luogo e 10000 lire a chi non riedifica affatto, differenza giustificata dalla circostanza che per il primo si fanno detrazioni minori a titolo di vetustà e si tiene maggior conto del costo cresciuto della ricostruzione in confronto al costo ante-bellico. Il metodo francese appare abbastanza ragionevole: non si può da un lato imporre l’obbligo assoluto della ricostruzione, anche nei casi in cui questa sarebbe anti-economica ed evidente è la convenienza di non ricostruire o di ricostruire altrove o il danneggiato non ha la qualità per condurre l’opificio distrutto, mentre può meglio utilizzare l’indennizzo ricevuto in altra maniera; e d’altro lato voglionsi incoraggiare tutti gli sforzi per ridonare l’antico rigoglio economico alle regioni devastate dall’ invasione.

 

 

Quale indennizzo si dovrà dare per le conseguenze di morte o di invalidità derivante da fatto di guerra? Due sistemi si contendono il campo: o l’indennizzo proporzionato al danno effettivo che la morte o l’invalidità arrecò alla famiglia colpita, ovvero l’indennizzo uguale per tutti. Il primo metodo è più conforme al principio dell’uguaglianza fra danno sofferto ed indennizzo; ma è più incerto e forse arbitrario per la necessità di fare indagini sulla capacità di guadagno del danneggiato, diversa da persona a persona, da professione a professione. Il secondo è più sicuro, più simile a quello inaugurato dal ministro Nitti per le assicurazioni combattenti (tra cui si distinguono tuttavia i soldati dai sottufficiali e dagli ufficiali); sebbene tale da far assegnare un indennizzo persino per la perdita di chi economicamente era un peso e non un sostegno per i familiari superstiti.

 

 

Su tutti questi e su altri molti punti – a cagion d’esempio del problema dei titoli al portatore e di quelli del momento a cui fare risalire la valutazione del danno, dell’organo incaricato della valutazione, degli enti aventi diritto all’indennizzo, ecc. ecc. – che qui per brevità non discuto, si diffondono gli autori citati, e per una trattazione sobria e chiara rinvio alla già mentovata relazione Polacco. Il legislatore ha dinanzi a sé già compiuto in notevole parte il lavoro preparatorio. Importa ora si faccia presto ed il disegno di legge sia sollecitamente presentato al parlamento. L’Austria tenta di esercitare un’azione deprimente sull’animo dei soldati appartenenti alle regioni venete, facendo credere ad un trattamento largo ed umano verso i loro parenti rimasti in terre invase. Frattanto il soldato, l’ufficiale, il profugo è torturato dal pensiero dei beni forse irreparabilmente distrutti e non ode venire dal governo e dal parlamento una voce che lo affidi sicuramente di un risarcimento per il danno subito. Importa che l’impressione di dimenticanza ed il timore di disuguale trattamento non fruttifichino nel cuore dei profughi. Essi sono pronti a subire, con gli altri italiani ed alla pari di essi, tutti i sacrifici richiesti dalla causa comune. Primi, gli italiani delle altre provincie devono avere l’orgoglio di sostenere anch’ essi la dovuta parte nel danno particolare sopportato dai concittadini delle provincie invase. È un dovere ed è un onore.

 

 



[1] Con il titolo Per i danneggiati delle provincie invase. La questione dell’indennizzo. [ndr]

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