Opera Omnia Luigi Einaudi

Perché tassare gli incrementi patrimoniali in sede di complementare e non in sede di normale?

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/06/1920

Perché tassare gli incrementi patrimoniali in sede di complementare e non in sede di normale?

«Il Contribuente italiano», giugno-luglio 1920, pp. 186-188

 

 

 

L’articolo che scrissi sul Contribuente Italiano del marzo scorso era già troppo lungo, data l’indole della rivista, perché io potessi dare alla trattazione tutti quegli sviluppi, che sarebbero stati necessari ad una compiuta comprensione del problema. È ciò che accade sempre, quando si scrivono articoli, coi quali su un giornale o su una rivista, non destinata ad accogliere studi scientifici di lunga lena, si voglia illuminare un lato solo del problema, quello praticamente ed attualmente più interessante. Ed è naturale che il lettore si fermi appunto sull’aspetto trascurato e, concentrando su questo la sua attenzione, si senta portato a negare perciò valore all’intiera teoria svolta.

 

 

Così è accaduto all’ ing. Francesco Sincero, il quale, in una sua cortese lettera privata, mette il dito sul punto a parer suo debole della mia tesi, sul punto a parer mio semplicemente e volutamente messo da un lato, per affrontare faccia a faccia il nucleo fondamentale del dibattito.

 

 

È vero che io avevo rinviato ad alcune mie memorie, le quali illuminavano appunto il punto in discorso. Ma, trattandosi di scritture sepolte in atti accademici, è ben naturale che il rifacimento poco valga per il pubblico in generale. Ed io ho piacere di discutere con l’ing. Sincero, che non è un cattedratico della finanza, perché egli vede le cose sotto quell’aspetto semplice, che ai professionisti talvolta è oscurato dalla grave mora di dottrine e di tecnicismi di cui vanno onusti.

 

 

Discorrevasi, i lettori ricordano, degli incrementi patrimoniali, od aumenti di valore realizzati dalle cose immobili e mobili facenti parte del patrimonio del contribuente, che il disegno di legge Meda ed il decreto legge Tedesco esentano dalla imposta normale ed assoggettano alla imposta complementare sul reddito.

 

 

Tutto il mio sforzo era stato rivolto a dimostrare che bene aveva fatto il legislatore ad esentare l’incremento dall’imposta normale, perché l’imposta normale colpisce il frutto e non l’albero, il reddito e non il capitale, il filo d’acqua e non la fonte; e perché la tassazione avrebbe dato luogo al gran vizio della doppia tassazione. Su questo punto non tornerò. La dimostrazione si legge nel mio articolo e non giova ripeterla verbatim, come dovrei fare.

 

 

Ma l’ing. Sincero ribatte: «Non le pare che qui rimaniamo vittima delle parole? In che cosa, sostanzialmente, differisce quel “guadagno eccezionale” da un “reddito”, o dagli altri “guadagni del contribuente” con cui deve sommarsi per essere tassato di complementare? E, se non ne differisce, perché dovrebbe essere esente di “normale” mentre quelli esenti non sono?… E, in special modo, per quale logica possono quei guadagni eccezionali derivanti da realizzi di incrementi patrimoniali essere tassati di “complementare” e non di “normale”?».

 

 

Qui l’ing. Sincero ha ragione nel chiedere una spiegazione. Io ho dimostrato che non sarebbe giusto tassare con la «normale» la differenza realizzata fra 100.000 lire (prezzo d’acquisto) e 120.000 lire (prezzo di vendita), perché le 20.000 lire già sono il residuo di una decurtazione operata dall’imposta normale sui frutti. Se il primitivo reddito lordo di 5000 lire e netto (dal 20% di imposta normale) di 400 lire si capitalizzava prima, all’interesse lordo del 5% e netto del 4% – adopero il linguaggio che in altra parte della sua lettera piace all’ing. Sincero di usare – in 100.000 lire; ed il successivo reddito lordo di 6000 e netto di 4800 lire si capitalizza ora in lire 120.000; è evidente che, se non fosse esistita l’imposta normale, i due redditi netti sarebbero stati di 5000 e 6000 lire; i quali si sarebbero capitalizzati, al saggio netto del 4%, in 125.000 e 150.000 lire rispettivamente. Quindi restava dimostrato che, senza l’imposta normale sul reddito o frutto, il contribuente avrebbe lucrato 25.000 lire (differenza tra 150 e 125 mila lire); coll’imposta lucra solo 20.000 lire (differenza tra 100 e 120 mila lire), ossia ha già pagato un vero tributo sul capitale di 5000 lire, per il solo fatto di pagar tributo sui redditi. Tassarlo ancora del 20% sulle 20.000 lire realizzate, sarebbe colpirlo una seconda volta per il medesimo cespite. Tutto ciò, per chi ci pensi, non può formare oggetto di verun dubbio.

 

 

Ma, replica ed a ragione l’ing. Sincero, se questo è vero per la normale, perché non sarebbe più vero per complementare? Se le imposte sul reddito decurtano anche il capitale, ciò è vero per tutte le imposte, complementare inclusa. Se è vero che c’è doppia tassazione a tassare e reddito e realizzo di capitale in sede di normale, il medesimo peccato del doppio si verifica anche in sede di complementare. Con qual logica ammettete dunque la tassazione in quest’ultima sede, dopo averla esclusa per la normale?

 

 

Ecco, la logica c’è. Ed io l’aveva già esposta nel par. XVI della nota Osservazioni critiche intorno alla teoria dell’ammortamento dell’imposta, presentata all’Accademia delle Scienze di Torino nella tornata dell’8 e 22 giugno 1919 (in estratto presso la libreria Bocca di Torino). Ma voglio prima fare una confessione. Ed è che la soluzione, la quale ora pare a me teoreticamente corretta, fu praticamente il risultato accidentale di una transazione.

 

 

Nell’ articolo del marzo chiarii già come la Commissione elaboratrice del disegno di legge Meda si fosse trovata di fronte al pasticcio della giurisprudenza vigente, che, in fatto di incrementi, ora li assoggetta – se realizzati da commercianti – ora no – se realizzati da privati – all’imposta di ricchezza mobile; e vi assoggetta persino cose, come il sovraprezzo di azioni, che non sono affatto incrementi. L’interesse fiscale, inteso nel senso di afferrar denari, premeva nel senso di tassar sempre, anche i sovraprezzi. La giustizia esigeva di escludere almeno gli errori e le sperequazioni più grosse. La risultanza finale del tira e molla fu la esenzione della normale e la tassazione colla complementare.

 

 

In realtà, il risultato fu dovuto, oltrecchè ad una transazione, all’intuito profondo e sentito che così si faceva anche opera di giustizia. La dimostrazione parmi averla data nel par. XVI citato ed ora qui la ripeto.[1]

 

 

L’imposta si compone diversamente rispetto alla capitalizzazione dei redditi, a seconda che essa è ad aliquota costante, qualunque siano l’ammontare del reddito e le persone del contribuente (tipo imposta normale), ovvero ad aliquota variabile, a seconda dell’ammontare del reddito e delle condizioni personali e di famiglia del contribuente (tipo imposta complementare).

 

 

Se l’imposta è ad aliquota costante (normale), i redditi si capitalizzano al netto dell’imposta. Se l’imposta è ad aliquota variabile (complementare), i redditi si capitalizzano al lordo dell’imposta. Il saggio dell’interesse è quello che è, del 4 o del 5%, a seconda delle condizioni del mercato. Esso non è né netto, né lordo da imposta. Una percentuale o strumento di capitalizzazione non è esso stesso colpibile da imposta. Dire che esiste un saggio di interesse lordo o netto di imposta, è dire cosa senza senso. Ciò che è tassato è il reddito (massa di frutti del fondo, massa di interessi pagati dal debitore ecc.). Sono i redditi, i quali ora si capitalizzano al netto ed ora al lordo, colla applicazione del medesimo saggio di interesse, quello in ogni momento vigente sul mercato per le singole specie di impieghi.

 

 

Perché i redditi si capitalizzano al netto dell’imposta normale? Perché questa è ad aliquota costante. Se il reddito 1000 o 10.000 lire, sia il percettore un celibe od uno carico di famiglia, povero o ricco, mutilato di guerra o esente da servizio militare, l’imposta è sempre la stessa.[2]

 

 

L’imposta, per il suo carattere reale, segue il fondo o titolo presso chiunque si trovi. È un onere reale che su esso grava. Perciò il mercato capitalizza i redditi al netto. Se il saggio di interesse corrente è il 4%, il mercato non dice che un fondo rende 5000 lorde e non lo capitalizza al 5% lordo; ma dice che il fondo rende 5000 lire lorde, meno 1000 di imposta, ossia 4000 lire nette; ed al saggio di interesse del 4%, capitalizza tal reddito netto in lire 100.000.

 

 

Il mercato avrà torto o ragione a comportarsi così. Sta di fatto che così si comporta. Dappertutto e da tempo immemorabile.

 

 

Invece i redditi si capitalizzano al lordo dell’imposta complementare.

 

 

Anche questo è un fatto. L’imposta complementare non è un dato oggettivo, che persegue i redditi presso chiunque si trovino. È capricciosa, instabile. Ora c’è ed ora non c’è. C’è per coloro che hanno più di 1500 lire di reddito netto imponibile; non c’è per coloro che hanno meno. Le 1500 lire non hanno per tutti i contribuenti il medesimo significato.

 

 

Varrà a seconda dei debiti, delle assicurazioni sulla vita, o per pensioni, dello stato di celibato, matrimonio o vedovanza, del novero dei figli, del servizio militare prestato o meno ecc. ecc. Anche quando si paga, non sa mai a priori quale ne sia l’aliquota: varia dall’1 al 25%; anzi dall’1,30 al 32,50%. Perciò il mercato fa astrazione della presenza di una dea così volubile. Precisamente come fa astrazione dai mutui ipotecari nel valutare gli immobili. Se un fondo rende 5000 lire nette da imposte reali, ma è soggetto a 1000 lire di interessi passivi ipotecari, il mercato non dice: al 4% quel fondo vale 125.000 lire, perché rende 5000 lire nette. Ma dice: al 4% quel fondo vale 125.000 lire, perché rende 5000 lire nette; e lascia andar con Dio l’ipoteca e non ne prende nota nel prezzo. L’ipoteca è un affare privato, che venditore e compratore se lo sbrigheranno tra loro innanzi al notaio, e secondo delle convenienze private.

 

 

Così è dell’imposta complementare. Essa non riduce i valori capitali; perché non se ne tiene conto dal mercato.

 

 

Qui è la ragione teorica e di giustizia per cui gli incrementi patrimoniali non devono essere colpiti dall’imposta normale e devono invece essere colpiti dalla complementare.

 

 

Nell’esempio già fatto, l’esistenza della normale del 20% sui redditi di 5000 (in un primo momento) e di 6000 (in un secondo momento) fa sì che, al saggio di interesse del 4%, i valori capitali sieno di 100.000 e di 120.000, invece di 125.000 e 150.000 lire, quali sarebbero stati, se non ci fosse stata la normale. Quindi la differenza risulta di 20.000, invece di 25.000 lire; e quindi sarebbe ingiusto ridurre ulteriormente con un’imposta normale del 20% sulle 20.000 lire a 16.000, quella somma che già dall’imposta medesima è stata ridotta da 25.000 a 20.000 lire.

 

 

Invece, la complementare riduce bensì di una percentuale variabile, supponiamo del 10% perché parte di un reddito totale imponibile capace di sopportare quell’aliquota, i redditi di 4000 e 4800 già depurati da normale; li riduce, cioè, a 3600 e 4320 lire; ma non riduce affatto ulteriormente i corrispondenti valori di 100.000 e 120.000 lire ad una cifra ancor minore. Sebbene il reddito sia di 3600 lire, ed il saggio d’interesse rimanga al 4%, il valor capitale resta di 100.000 lire nel primo momento; e così di 120.000 lire nel secondo momento. I redditi si capitalizzano qui al lordo.

 

 

Perciò la complementare riduce i redditi e non riduce i corrispondenti valori capitali. Perciò ancora la complementare, dopo aver tassato 4000 e 4800 lire, riducendoli a 3600 e 4320 lire, può ancora tassare la differenza fra 100.000 e 120.000, ossia le 20.000 lire realizzate. Può farlo, perché, tassando il reddito, non ha essa stessa ridotto i corrispondenti valori capitali. E quindi l’incremento realizzato di lire 20.000 sarebbe immune da complementare, se non ne fosse appositamente colpito.

 

 

Almeno, quella ora esposta mi pare la sola teoria in base a cui si può dimostrare la correttezza di colpire di complementare gli incrementi patrimoniali. Potrebbe darsi che anche questa teoria soffra per qualche falla logica, che in questo momento non vedo. Se la falla c’è, la illazione sarà che la tassazione degli incrementi di valore è priva di fondamento anche in sede di complementare; e che il legislatore la dovrebbe abolire. Naturalmente, resta fermo quanto ho detto nell’articolo precedente che, oggi, in tempi di perturbazioni monetarie, parlar di incrementi patrimoniali è fantastico ed irreale. Gli incrementi oggi, salvo quando sieno superiori al saggio di svalutazione della moneta, ossia, grosso modo, maggiori del sestuplo, sono incrementi cartacei, a cui corrispondono decrementi effettivi. Epperciò sarebbe necessario per ora sospendere gli articoli da 74 a 78. Ci sarebbe il vantaggio che nel frattempo teorici e pratici si metterebbero d’accordo sulla giustizia di tassarli anche in sede di complementare e in che limiti.



[1] Naturalmente, ripetendo, non posso riportare tutte le riserve, le quali costituiscono la ragion d’essere della nota citata intorno ai rapporti fra imposta e valori capitali. Riserve le quali però non toccano la correttezza della conclusione pratica a cui arrivo nel testo.

[2] Le variazioni nelle varie categorie A, B, C e D non contano, perché hanno appunto per iscopo di ridurre i redditi ad un comune denominatore; ed inoltre tutti i redditi di capitale sono in A. Si trascurano anche le progressività talvolta esistenti nella normale, perché repugnanti alla sua indole e perciò aboliti dal decreto del 24 novembre 1919.

Torna su