Opera Omnia Luigi Einaudi

Plusvalenza derivante da «scambio» di beni e mutato potere di acquisto della moneta

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/07/1938

Plusvalenza derivante da «scambio» di beni e mutato potere di acquisto della moneta

«Rivista italiana di dottrina e giurisprudenza delle Imposte dirette», luglio-agosto 1938, pp. 345-346

 

 

 

In relazione alla sentenza della Cassazione del Regno, 13 gennaio – 17 marzo 1938-XVI, nella causa Banco di Napoli (sezione credito fondiario) contro Finanze, pubblicata a pag. 249 e segg. di questa Rivista per l’annata corrente, ho stimato opportuno sentire il parere del prof. Luigi Einaudi, che pubblico, qui di seguito, data la importanza e generalità del principio accolto nella citata sentenza, quanto al «calcolo delle plusvalenze derivanti da scambio di beni, con riferimento al mutato potere di acquisto della moneta». V. Sampieri.

 

 

Egregio e caro commendatore

 

 

Innanzi di leggere la sua nota, la quale è incisiva e compiuta, stavo ragionando intorno al mistero economico di una differenza la quale talora è ricchezza nuova e perciò reddito e tal’altra sarebbe qualcosa di vecchio, perché frutto di mera rivalutazione.

 

 

Tizio e Caio posseggono nel tempo I, suppongasi antebellico, due case gemelle acquistate e portate in inventario per 100 mila lire. Tizio e Caio sono amendue commercianti ed anzi sono società commerciali od enti sui cui fini speculativi non cade dubbio.

 

 

Tizio nel tempo II, presente, rivende la casa al prezzo di 620 mila lire. Tuttochè 620 mila lire del tempo II siano precisamente equivalenti a 100 mila lire del tempo I, pare che una entità detta nominalismo obblighi a considerare la differenza, 520 mila lire, come ricchezza nuova e quindi reddito imponibile. Poiché per sé la parola «nominalismo» non può avere siffatta virtù taumaturgica, si osserva che il fatto dello scambio sarebbe decisivo a dimostrare la nascita di ricchezza nuova. La differenza, dicesi, sarebbe «l’effetto della funzione di scambio della moneta». Lo scambio e non altro sarebbe creatore di nuova ricchezza.

 

 

Caio non rivende. Rivaluta. Nel suo inventario il valore 100 è recato a 620. La differenza è una semplice figurazione numerica. Non c’è il quid novi. Non c’è ricchezza novella. Non esiste reddito imponibile.

 

 

Tutto ciò non ha senso.

 

 

Forseché lo scambio aumentò il valore della casa da 100 a 620 mila nel caso di Tizio? Mai no. Lo scambio, eccetto si suppongano gli scambiatori alienati di mente da un lato e disonesti dall’altro, ha luogo tra cose equivalenti. Lo scambio registra, mette in evidenza il fatto già avvenuto.

 

 

Non ha nessuna importanza che nei libri di Tizio la casa non fosse già rivalutata. Essa lo era già di fatto. Valeva, prima dello scambio, ed indipendentemente dallo scambio, 620 mila lire nel tempo II. Il caso Tizio è identico al caso Caio.

 

 

Ambedue vedono, per effetto della svalutazione monetaria, il valore d’inventario delle loro case gemelle salire da 100 a 620 mila. Essi non guadagnano nulla. Scorciata l’unità monetaria posseggono un numero maggiore di lire equivalente al numero minore di prima.

 

 

Poi l’uno vende e l’altro tiene. Chi vende sostituisce nel suo patrimonio un valore 620 mila in lire al valore 620 mila in calce e mattoni con forma di casa. Chi tiene, ha preferito conservare alle lire la forma calce e mattoni, perché ha concluso non convenirgli per il momento far baratto che poteva però fare e, forse, in avvenire farà.

 

 

Nessuna differenza economica esistendo fra i due casi, il «nominalismo» non ne può dedurre alcuna giuridica.

 

 

Suo Luigi Einaudi

 

 

APPENDICE: Non sarebbe questo il posto in cui io avrei dovuto segnalare al cortese lettore ciò che ha scritto nella «Rivista italiana di scienze commerciali» (fascicolo di luglio-agosto 1938-XVI, n. 4, pag. 430), il prof. Francesco De Gennaro, sotto il ristretto titolo: Misura dei valori tassabili. Ma trovandosi già tutto composto questo numero della Rivista, ho dovuto utilizzare questo piccolo spazio per fare un po’ di luogo a quei brani dello scritto sopra citato, che mi sono apparsi non solo i più seducenti, ma anche i più indicati a riprodurre – in mezzo a tanti dissensi – il pensiero economico-giuridico del prelodato professore sulla «plusvalenza derivante da scambio di beni e mutato potere di acquisto della moneta».

 

 

Non commenterò lo scritto del professore dell’ateneo romano, – il quale occupa pure un posto eminente nell’Avvocatura dello Stato, in Roma, – ma mi limiterò a richiamare l’attenzione del cortese lettore sulle seguenti fonti, cioè:

 

 

  • R. Decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla stabilizzazione della lira;

 

  • R. Decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, portante modificazioni al regio decreto precedente (allineamento);

 

  • R. Decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, su le valutazioni per adeguamento monetario degli elementi patrimoniali delle società commerciali ai fini del calcolo delle quote di deperimento e consumo degli elementi medesimi.

 

 

E poiché molti lettori conosceranno l’inglese, sarà forse utile che essi leggano o rileggano il libro di E. L. Hargraves, con prefazione di Edwin Cannan, di cui un largo riassunto trovasi pure riportato ne «La Riforma sociale» dell’annata 1927, pag. 558 e segg., a cura del prof. Luigi Einaudi.

 

 

Ed eccomi a riprodurre i tratti più salienti dello scritto del prof. De Gennaro:

 

 

I. – «La Corte di cassazione ha enunciato una proposizione la quale potrebbe apparire ovvia, e cioè: che la moneta nell’interno dello Stato quale valuta legale e di conto obbedisce al principio del nominalismo, nel senso cioè, che il suo valore è soltanto quello portato dalla unità esteriore di misura, sia che esso stia sopra o sotto il valore dell’oro fino». Insomma le imposte si pagano in lire, e (si chiamino «decima» o tributo) come quota di un numero di lire che il contribuente tenga o riceva. La riduzione dei valori del comune commercio alla misura monetaria vale per tutti i rapporti sociali. Essa dipende da una necessità originaria del vivere comune, la quale come tutte le altre simili necessità porta con sé degli inconvenienti; ma questi possono solo esser corretti con espresse limitazioni o deroghe al principio che diversamente non può non esser applicato nel suo preciso rigore, a meno che non si voglia sconvolgere tutto il complesso dei rapporti sociali: non si può bruciare la casa per distruggere i ragni che la infestino. Questa esigenza è imposta, primordialmente, dalla economia sociale che appunto perciò è detta monetaria; essa è riconosciuta dal diritto civile come necessità della consistenza e stabilità delle relazioni obbligatorie, e vale come essenziale alla imposizione tributaria. È in sostanza una esigenza di giustizia sociale (è la giustizia retributiva civile o giustizia commutativa, presupposto della giustizia distributiva fiscale) che richiede la riduzione a misura generale di ogni rapporto economico della vita comune e, se, a temperamento delle asperità che tale esigenza ha in sé insita, interviene la equità (il famoso lesbio regolo di piombo di cui parla Aristotele, il quale, piegandosi, possa adeguarsi alle sinuosità del corpo che deve misurare), occorre tener presente che la equità è regola di temperamento e di eccezione, in modo che, quando valga ad integrare inadeguatezze sorgenti da una regola generale da mantenere come tale, essa debba essere espressamente prevista e consentita.

 

 

«Insomma, l’impiegato e tutti gli altri portatori di redditi fissi pagano l’imposta come percentuale del loro reddito monetario: stipendio o corresponsione. E, quando ad un impiegato è consentito un aumento eccezionale di retribuzione, per far fronte ad esigenze dell’aumentato costo della vita od alla minore capacità di acquisto della moneta, il totale dell’emolumento è soggetto al proporzionale tributo, senza eccezione o limite, secondo le leggi generali; a meno che una particolare esenzione o moderazione non sia all’uopo stabilita.

 

 

«Non diversa regola può valere per la commisurazione dei valori soggetti a tributo (e la imposizione) nei redditi industriali e nei possessi e trasferimenti capitalistici».

 

 

II. – «La esigenza generale del meccanismo tributario può bene implicare, come ogni cosa umana, speciali inconvenienti. La considerazione di tali inconvenienti (in ipotesi quelli indicati al n. II della nota nel Foro Italiano) può anche richiedere che il Governo, al quale nel nostro regime spetta in via normale la iniziativa legislativa, possa promuovere speciali provvedimenti tributari di esenzione, come anche nello stabilire i tributi particolari norme di eccezione (sul tipo, per esempio, dell’art. 13 del R. Decreto 18 novembre 1923, n. 2358, che precisa quale sia il particolare miglioramento di un fondo, colpito dalla speciale imposta o contributo di miglioria e cioè quello specificamente creato dalla esecuzione di un’opera pubblica, escluso quindi il coefficiente dovuto, nell’aumentato valore del fondo, alla svalutazione della moneta)».

 

 

III. – «Senza dubbio una certa flessione od incertezza della pratica amministrativa ha potuto indurre confusione in materia tanto delicata e forse giustificare la sorpresa delle rappresentanze degli interessati. Ombra di una simile incertezza si trova anche nella giusta decisione del supremo organo della giurisdizione, la Corte di cassazione a sezioni unite, laddove essa ha creduto di accoglier traccia di una singolare funzione della moneta «quando la medesima entità economica venga ad assumere una maggiore espressione monetaria in dipendenza soltanto della necessità di allineare il precedente valore della cosa con quello intrinseco della moneta». In realtà ogni volta che un valore qualunque debba esser preso in considerazione ai fini tributari, il valore stesso deve esser assunto nell’attuale espressione di quantità della moneta nazionale, e solo propter aliquam utilitatem può, in casi speciali, esser concessa, con norma legislativa, la esenzione dal tributo o la riduzione di un determinato valore come entità tassabile. È la suggestione degli interessati che ha introdotto, in un mondo d’ingenui, diciamo così, ed inesperti alle callidità scientifiche, la ipostasi di una duplicazione della funzione monetaria».

 

 

IV. – «Il problema della svalutazione monetaria nei riguardi tributari assume invero un aspetto caratteristico nel sistema vigente degli interventi statali in materia monetaria, che ha portato perfino alla considerazione della possibilità di una cosiddetta moneta manovrata. Il problema, che hanno agitato gli industriali in Italia portando con i loro teoremi scientifici lo scompiglio nel pacifico campo degli agenti dell’accertamento tributario, non pare sia quello della considerazione delle oscillazioni nel valore di una moneta, derivanti da fenomeni di carattere automatico, bensì l’altro delle conseguenze di una svalutazione legislativa nel ragguaglio monetario con l’oro disposto per legge dallo Stato. Ora ogni legge monetaria di questo tipo è in certo modo una legge di espropriazione di valore che lo Stato impone ai cittadini nell’interesse pubblico generale (l’istituto è stato denominato «sacrificio di valore per pubblica destinazione») e che deve colpire tutti i cittadini. Se fosse possibile ai contribuenti di procurarsi un «compenso» tributario di tale sacrificio ciò verrebbe a turbare quella generalità che nel sacrificio è richiesta. È la legge stessa che deve provvedere agli assestamenti ed alle adeguazioni conseguenti alla svalutazione».

 

 

V. – «È pertanto un controsenso giuridico ed economico il voler creare un trattamento eccezionale di favore proprio per questi privilegiati. È perciò forse che essi non azzardano di domandare provvedimenti legislativi di favore tributario: l’esame di una simile richiesta da parte del Governo, salvo in particolari situazioni eccezionali, potrebbe portare a sorprendenti constatazioni».

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