Opera Omnia Luigi Einaudi

Principii utilitaristici e imposta (II)

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/11/1933

Principii utilitaristici e imposta (II)

«La Riforma Sociale», novembre-dicembre 1933, pp. 742-743

 

 

 

Più ottimista che non si mostrasse il Dupuit (ed. La Riforma Sociale, pag. 100) sull’efficacia delle discussioni, ma convinto che il lettore ne abbia già abbastanza, mi limito a pochi rilievi:

 

 

  • 1. – Einaudi mi attribuisce una qualche inclinazione per la sua espressione formale di una mia presunta ipotesi, per il solo fatto che riconosco un significato alla formola.

 

 

Rispondo: avere un significato non vuol dire affatto che con quel significato la formola sia anche vera. Difatti vera non è.

 

 

  • 2. – Einaudi mi rimprovera di aver risposto alla gratuita affermazione sua di mancanza di significato con l’affermazione opposta altrettanto gratuita.

 

 

Se ve ne è proprio bisogno rispondo che il significato della formola è quello stesso della parafrasi di Einaudi qualora si ammetta col Dupuit che l’utilité est une quantité qui a une mesure. La formola dice allora nient’altro che la prima quantità è uguale al rapporto di due altre moltiplicato per una quarta. Significato sostanziale perché esprime un legame o relazione fra quantità aventi significato. La non comparabilità fra le utilità corrispondenti di P. e di S., che si riflette in un rapporto (coefficiente) sconosciuto né conoscibile fra le stesse, non infirma la formola perché il coefficiente incognito, risultando tanto al numeratore quanto al denominatore, scompare.

 

 

  • 3. – La formola dell’imposta: I = a / (x – xm) che ha dato luogo alla nota 1 – n. di pagina 608, ognuno può comprenderla e, come nelle similari imposte patrimoniale e complementare italiane, sostituendo alle lettere i numeri, applicarla.

 

 

  • 4. – L’insistenza di Einaudi nel ritenere fuori del campo economico qualsiasi fondamento della distribuzione dell’imposta deriva, se non m’inganno, da un concetto molto diverso della scienza delle finanze. Per il sottoscritto la scienza delle finanze è un capitolo dell’economia e perciò il fatto dell’imposta è per sé stesso un fatto economico, rappresentando il modo di destinare una parte del reddito alla soddisfazione di una particolare categoria di bisogni. Economia collettiva anziché individuale, sempre però economia.

 

 

Per Einaudi invece il fenomeno finanziario interessa l’economico solo in quanto vi interferisce e l’imposta è di competenza dell’economia solo per le sue ripercussioni e i suoi effetti.

 

 

Comunque, in una cosa mi sembra che si possa se non essere d’accordo almeno intendersi. Se si assume un concetto più lato della scienza economica quale accolto, per esempio, dal Lorenzoni (La Riforma Sociale, marzo-aprile 1933, pag. 163 in fondo e pag. 164 primo capoverso; vedi in proposito anche il Robbins) per cui il principio economico è il principio di razionalità (non principio edonistico): “conseguire un risultato determinato con mezzi minimi”, non vedo come si possa negare carattere economico al principio “prelevare una determinata imposta col minimo disturbo”. Di più, sul modo di concretare nella realtà un tale principio mi pare abbia una parola non ultima da dire la economia in senso stretto.

 

 

Lionello Rossi

 

 

Poiché le polemiche hanno esaurito il loro ufficio quando sono riuscite a porre i problemi dibattuti, chiudo su quasi tutto con una dichiarazione di pieno accordo. Accordo rispetto al primo punto, non avendo io nessuna difficoltà di ritenere erronea una formola il cui significato resta per me incomprensibile. Accordo sui punti secondo e terzo, nel senso che il Rossi giudica così evidente o così ovviamente connesso con i richiami fatti il significato delle formole in discorso da non aver bisogno di quelle spiegazioni che io chiedevo. L’evidenza o la ovvia connessione sono un qualcosa che non si discute. Il fatto che io non le vedo, non può obbligare altri a spiegare od a spiegar meglio ciò che spiegazione od ulterior delucidazione a parer suo non richiede. Se, rispetto al quarto punto, sono d’accordo nel ritenere pacifico che l’imposta sia il mezzo per destinare parte del reddito alla soddisfazione di una particolare categoria di bisogni, il disaccordo resta sul sapere se questo o quel criterio o tutti i criteri sinora addotti per ripartire l’imposta siano criteri economici. Che “il prelevare una determinata imposta col minimo disturbo” risponda, ad esempio, al principio economico di razionalità è appunto ciò che si tratta di dimostrare e che non si dimostra coll’appello all’evidenza, ma con definizione rigorosa e con analisi ragionata delle conseguenze a cui porta l’applicazione dell’una o delle parecchie definizioni possibili a darsi del principio stesso.

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