Opera Omnia Luigi Einaudi

Proposte di riforma tributaria

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 09/05/1899

Proposte di riforma tributaria

«La Stampa», 9 maggio 1899

 

 

 

Sono state riassunte, in queste colonne, le proposte dell’on. Chindamo relative al dazio consumo, contenute in un articolo della Riforma Sociale. Tratti principali della riforma erano: abolizione del dazio consumo, trasferimento ai Comuni del reddito dell’imposta di ricchezza mobile riscossa per ruoli e creazione di una nuova imposta governativa sul vino e sulle carni.

 

 

Dopo l’esposizione sembrano opportune alcune critiche per vedere se le proposte siano meritevoli di accettazione. Certo è desiderabile che il dazio consumo venga abolito; ma i metodi additati dall’on. Chindamo non sembrano i più opportuni allo scopo. Anzitutto il trasferimento dell’imposta di ricchezza mobile dallo Stato ai Comuni sarebbe perniciosa. L’imposta di ricchezza mobile colpisce i redditi derivanti dall’esercizio delle industrie, delle professioni, da stipendi e pensioni, ecc.

 

 

Ora esiste una relazione diretta fra questo provento ed il fabbisogno dei varii Comuni?

 

 

Evidentemente no. Onde sarebbe frequentissimo il fenomeno di una divergenza notevole nelle aliquote dell’imposta fra Comune e Comune.

 

 

I Comuni indebitati e bisognosi imporranno alte aliquote, quelli ricchi ed aventi altre fonti di reddito imporranno aliquote minori. Le industrie tendono ad emigrare laddove il costo di produzione è minimo; e nel costo di produzione entrano le imposte. Già in Svizzera, in Inghilterra, negli Stati Uniti, dove gli enti locali hanno facoltà di imporre i redditi mobiliari, questi hanno manifestata in guisa fortissima la tendenza ad emigrare in quei luoghi dove la aliquota tributaria è minore. Ad esempio, lo Stato di New Jersey ha creato l’industria lucrosa di attirare con bassi saggi di imposta i commercianti ed industriali di New York; questi lavorano nella grande città e fissano il loro domicilio nello Stato di New Jersey.

 

 

Sarebbe d’uopo un complicatissimo sistema di norme per distribuire i redditi mobiliari fra città e definire il criterio di appartenenza territoriale delle industrie e delle professioni.

 

 

A seconda che si adottasse il criterio del domicilio legale o quello della ubicazione topografica od altri ancora, i risultati sarebbero diversissimi; e, ripeto, il gettito delle imposte nelle varie città difficilmente avrebbe una relazione col fabbisogno prodotto dall’abolizione del dazio consumo. L’on. Chindamo propone di fare una specie di ratizzo del provento

dell’imposta di ricchezza mobile fra i varii Comuni a seconda del gettito attuale del dazio consumo. Ma, oltrecché non si sa comprendere la equità di un provvedimento che dia ad un Comune i proventi delle imposte su industrie e professioni di altri Comuni, si deve notare il fatto che nelle regioni dell’Italia meridionale, dove è massimo il provento del dazio consumo, è minimo il provento dell’imposta di ricchezza mobile per mancanza di potenti industrie e commerci.

 

 

Laonde occorrerebbe che le province dell’Italia settentrionale soccorressero le province dell’Italia meridionale e insulare, che le città soccorressero le campagne, ecc. Un guazzabuglio finanziario inaudito ne sarebbe la conseguenza più innocente, mentre si correrebbe il pericolo di risvegliare le acrimonie regionali e di inasprire le tendenze già fortissime a sottrarsi al gravame delle imposte.

 

 

Tutto ciò è così ben risaputo dai finanzieri di tutti i paesi che, laddove si è voluto por mano alla riforma tributaria locale, non si è mai pensato a trasferire dallo Stato ai Comuni il provento dell’imposta sui redditi mobiliari e professionali, ma si è fatto spesso l’opposto, trasferendo invece ai Comuni l’imposta fondiaria sui terreni e fabbricati. Russia ed Austria informino.

 

 

Il principio razionale e equo in pratica che inspira le riforme tributarie moderne si è di lasciare le imposte «reali» (sui terreni e fabbricati) agli enti locali, perché terreni e fabbricati non possono dipartirsi dal luogo dove si trovano e perché il loro reddito è intimamente connesso colla ricchezza dei vari luoghi, e le imposte «personali» (sui redditi in genere mobiliari, immobiliari e professionali delle persone e non sui proventi delle cose) allo Stato, perché è lo Stato il quale protegge le persone nell’esercizio della propria attività e che con un trattamento uniforme e con equi e identici procedimenti inquisitivi può impedire che gli individui di un luogo siano più aggravati degli individui di altri luoghi.

 

 

Mancato così uno dei caposaldi delle proposte dell’on. Chindamo, quasi non metterebbe conto di parlare dell’altro suo concetto fondamentale di indennizzare lo Stato delle perdite dei proventi dell’imposta di ricchezza mobile col creare nuove imposte sul vino e sulle carni, e sulle farine. Sembra tuttavia non inopportuno di manifestare alcuni dubbi sulla equità intrinseca di queste nuove imposte.

 

 

Anzitutto la trasformazione della tassa comunale sulle farine in un dazio di frontiera sulle farine estere in ragione di L. 2 al quintale sarebbe una infelice imitazione dello sproposito fatto quando si abolì il macinato, che si incamminava a fruttare 100 milioni all’anno, per mettere un dazio di lire 7.50 al quintale sul grano, il quale rincara molto di più il pane con grande profitto dei proprietari e con scarsissimo beneficio dell’erario. Chi, come noi, ha sempre propugnato l’abolizione progressiva e graduale del dazio sul grano, non può non dichiararsi avverso a questo nuovo dazio di lire due al quintale sulle farine.

 

 

Almeno adesso il provento dei dazi comunali sulle farine è incassato dai Comuni; se le proposte dell’on. Chindamo fossero approvate il dazio di frontiera andrebbe ad impinguare i profitti, non certo tenui, dei grandi mulini nazionali, i quali godono già di una protezione doganale fortissima, e tale che nell’anno decorso rese in gran parte frustranee le mitigazioni e le abolizioni temporanee del dazio sul grano.

 

 

Quanto alla nuova imposta di lire 6 su ogni ettolitro di vino consumato nell’interno, i dubbi sono gravissimi.

 

 

È certo che ora il consumo del vino è gravemente ristretto a danno dei produttori dal dazio di lire 11-12 vigente nelle grandi città, il quale induce i consumatori a bere poco ed a bere vino sofisticato.

 

 

Sotto questo riguardo la sostituzione di una tassa uniforme di lire 6 all’ettolitro sarebbe grandemente benefica. Ma bisogna notare che molto vino si consuma nelle città aperte e nelle campagne; e su di questo ora non grava nessun dazio, perché gli agricoltori ed i consumatori nei villaggi sono in grado di comprare il vino in quantità superiore ai 25 litri.

 

 

Parecchie fra le più viticole regioni del Piemonte vivono sul consumo non di Torino e delle poche altre città murate, ma sul consumo delle pianure e delle montagne.

 

 

Per queste regioni la nuova tassa sarebbe deleteria ed equivarrebbe a quadruplicare e talvolta a decuplicare l’imposta fondiaria di cui l’on. Chindamo dimostra così grande orrore. Si aggiunga poi che se la tassa di lire 6 sarebbe sopportabile pei vini fini, di alto prezzo, riuscirebbe gravosissima pei vini correnti e scadenti che in taluni anni piovosi costituiscono la maggior parte della produzione.

 

 

Cosicché, tutto sommato, si può dire che la sostituzione dell’imposta generale sul vino ai dazi attuali delle città murate e di minuta vendita nelle città aperte produrrebbe molto più male che bene. Le cose ora dette dimostrano una cosa: che il regime tributario è un congegno delicatissimo; e che a volerlo trasformare tutto d’un colpo si rischia di ottenere l’effetto opposto a quello desiderato, che è sempre di miglioramento dell’economia nazionale. Ad ogni modo merita lode vivissima l’on. Chindamo per avere con coraggio affrontato questo problema laddove molti altri suoi colleghi non se ne curano e lasciano andar l’acqua per la sua china. Ed è una china che può precipitarsi in un abisso.

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