Opera Omnia Luigi Einaudi

Proprietà letteraria e tasse speciali

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 06/10/1923

Proprietà letteraria e tasse speciali

«Corriere della Sera», 6 ottobre 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, p. 381

 

 

 

Signor direttore,

 

 

Le mie critiche non hanno, come temevo, il consenso di Marco Praga; e, purtroppo, le sue osservazioni non hanno scrollato le mie convinzioni contrarie alla sua tesi. Non per combattere lui, ma per chiarire la mia tesi, mi si consenta di affermare che la temporaneità del diritto d’autore o di inventore non significa che, a differenza del proprietario di terre o di case, l’inventore o l’autore non possa lasciare una fortuna ai suoi eredi. Ha 15 od 80 anni per farsela, ecco tutta la diversità. E la fortuna fatta in quel periodo limitato di tempo può essere trasmessa in perpetuo agli eredi; come è accaduto non poche volte e per cifre forse non minori di quelle ricordate per tanti industriali. La temporaneità è, ripeto, la logica conseguenza del contrasto fra due interessi: quello dell’autore od inventore alla esclusività dell’uso e quello del pubblico a fruire liberamente delle nuove invenzioni od idee.

 

 

Se v’è un modo diverso da quello odierno di risolvere il contrasto, lo si esponga e sarà oggettivamente discusso. Quello della tassa del 5% non risolve la questione. Anzi non c’entra affatto, per nessun verso. Non so come Praga immagini aver io creduto che lo stato dovesse concedere a un solo editore il diritto di riprodurre i classici. S’intende che la tassa del 5% deve colpire tutti quelli che liberamente stampano libri classici. Ma tassa è, e tassa rimane. Con che altro nome si può chiamare un pagamento che si fa al pubblico erario obbligatoriamente? O che gli editori non ne hanno abbastanza delle imposte che pagano allo stato? Chi impedisce oggi allo stato di prelevare un tanto sul provento dell’imposta di ricchezza mobile (in media il 25%) pagata dagli editori e gravante sul lucro ricavato dallo spaccio di libri, ad incoraggiamento della cultura? Forseché tutto il bilancio del ministero dell’istruzione non è un prelievo di questo genere? E forse non è contrario a tutte le più elementari regole della pubblica finanza che una certa entrata sia destinata ad una certa spesa? Perché quella e non un’altra? Perché correre il rischio che la somma sia insufficiente o superiore al bisogno? Perché sottrarsi alla regola che tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio generale dello stato, soggette al voto annuo e preventivo del parlamento ed al controllo della Corte dei conti? Le destinazioni di imposte a servizi speciali imperversavano in passato e giova sperare non risorgano più.

 

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