Opera Omnia Luigi Einaudi

Provvedimenti a favore della piccola proprietà in Francia

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 29/01/1898

Provvedimenti a favore della piccola proprietà in Francia

«La Stampa», 29 gennaio 1898

 

 

 

Ora che tanto si parla in Italia di provvedimenti a favore della piccola proprietà, può tornare utile conoscere alcune proposte di legge presentate in Francia allo stesso scopo. Ivi una legge del 30 novembre 1894 protegge già dalla divisione forzata ed esonera da una parte delle imposte dirette le abitazioni a buon mercato.

 

 

L’ex-ministro Giulio Siegfried propone di estendere questi provvedimenti alla piccola proprietà rurale. La Francia è il paese tipo della piccola proprietà coltivatrice; mentre il numero dei mezzadri, degli affittavoli e dei salariati diminuisce, aumenta quello dei contadini possessori della terra che coltivano.

 

 

In che modo proteggere questi coltivatori per sottrarli alle dolorose strette della crisi agraria che così duramente incombe su tutti i paesi? è noto come il Parlamento francese abbia già concesso un imponente sgravio della imposta fondiaria.

 

 

Ora l’on. Siegfried propone altre tutele a favore della piccola proprietà. L’articolo primo del progetto dichiara applicabili le disposizioni della legge del 1894 sulle abitazioni a buon mercato anche ai piccoli dominii rurali, a condizione che essi non rappresentino un capitale superiore a L. 5000 e non si estendano su più di cinque ettari. è necessario inoltre, per usufruire dei benefizi della legge, che il proprietario non possieda alcun altro immobile. Lo scopo della proposta è di mantenere intatta la unità del piccolo possesso agricolo.

 

 

È noto come una delle cause massime di frazionamento della terra è la legislazione ereditaria, la quale impone o favorisce la divisione in natura di tutti i beni caduti in eredità.

 

 

È questa la causa massima, non economica, ma puramente legale, la quale ha fatto sì che la terra non solo si frazionasse in piccoli possedimenti; ma si frantumasse, si polverizzasse in minuscoli frammenti disadatti ad ogni coltura razionale e rimuneratrice. Nelle regioni di collina e di montagna il polverizzamento ha raggiunto limiti fantastici e perniciosi.

 

 

Le proposte del Luzzatti, intese a favorire le permute e le riunioni di parcelle sparse, hanno appunto per iscopo di opporsi a questo ineluttabile processo di dissolvimento del possesso agricolo. Per altra via l’on. Siegfried cerca di mantenere pur esso la unità culturale dei dominii rurali. Invero, in virtù della legge, alla morte del capo di famiglia si può mantenere l’indivisione durante cinque o dieci anni, malgrado l’opposizione di alcuno degli eredi quando il giudice di pace lo ritenga opportuno. Inoltre, ed è questa la disposizione più importante, lo sposo sopravvivente, come pure ogni altro erede, ha diritto di acquistare il dominio rurale al prezzo di stima.

 

 

Quando parecchi interessati volessero usare di questa facoltà, è data preferenza al designato dal defunto, poi allo sposo, poi allo scelto dalla maggioranza degli interessati. Mancando la maggioranza decide la sorte. Benché modesta nell’apparenza, la proposta dell’on. Siegfried è l’inizio primo di una nuova legislazione ereditaria sulla terra.

 

 

Questa non deve o non può essere considerata come un qualsiasi capitale monetario, il quale può essere diviso all’infinito senza alcun danno per la economia nazionale. Il podere rurale forma una unità organica che non si può scindere in parecchie parti senza danno per la conveniente ed economica sua utilizzazione; ed il legislatore deve intervenire per porre un fine all’inconsulto suo frazionamento indefinito che tende a ravvicinare la figura del proprietario a quella che ne sembra l’opposto più reciso, il proletario.

 

 

Altre disposizioni si collegano a questa, che forma quasi il fulcro del progetto di legge. Per facilitare la diffusione della piccola proprietà si creano dei Consigli superiori e dei Comitati locali della piccola proprietà rurale, incaricati appunto di promuovere il frazionamento della grande proprietà in piccole unità culturali.

 

 

Accanto ad essi, e per agevolarne l’opera, vengono costituite delle Società finanziarie le quali di devono proporre l’intento di comprare grandi estensioni di terra, di frazionarle e di rivenderle, dopo avervi fabbricato, in caso di bisogno, le costruzioni necessarie ad alloggiare i futuri proprietari ed alla cultura del podere. Il prezzo di vendita non dovrà essere pagato d’un tratto, ma per annualità estese su un numero più o meno grande di anni.

 

 

Il compratore del terreno potrà, nella previsione della sua morte, stringere colla Cassa Nazionale di assicurazioni un contratto di assicurazione temporanea, avente per iscopo di garantire il pagamento delle annualità non ancora scadute, e di dargli la certezza di poter condurre a buon fine l’esecuzione del suo contratto.

 

 

Noi non affermiamo certo che tutte le proposte dell’on. Siegfried siano egualmente buone ed efficaci e, soprattutto, nelle condizioni attuali del credito agrario, applicabili all’Italia. Esse possono però lasciare campo ad utili riflessioni sulla utilità comparativa delle proposte fatte in Italia ed in Francia a difesa della piccola proprietà rurale.

 

 

Trattandosi non di un organo morto o moribondo della nostra vita economica, ma, almeno per ora, vivo e vitale, non possono sembrare senza pregio le proposte intese a combattere i mali che ne minacciano la prospera esistenza.

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