Opera Omnia Luigi Einaudi

Quali redditi bisogna denunciare per la imposta complementare

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 19/04/1925

Quali redditi bisogna denunciare per la imposta complementare

«Corriere della Sera», 19 aprile 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 230-233

 

 

 

L’articolo sulla imposta complementare sul reddito mi ha procurato parecchie lettere, nelle quali, insieme al desiderio di chiarimenti, mi si fanno rilevare ingiustizie o pericoli proprii della legge che ha sancito l’imposta. Ritengo opportuno di separare nettamente i due problemi ed oggi darò solo alcuni «chiarimenti» intorno ai redditi che il contribuente deve denunciare, partendo dall’ipotesi che la legge resti come è e debba essere interpretata secondo il suo spirito e secondo le istruzioni edite dalla «Libreria dello stato» (n. 207, prezzo lire 4). Credo sia nell’interesse del contribuente cominciare a dirgli con precisione ciò che la legge esige da lui. Le critiche alla legge, i desiderata, le richieste di modificazioni possono fors’anco essere giustissime; ma sono un’altra cosa, tutto diversa. Dal tenore di alcune lettere ricevute ho l’impressione che taluno confonda le due cose; e talvolta affermi che il tale o talaltro reddito non deve essere denunciato, perché la richiesta della sua denuncia è ingiusta. Sarà giusta od ingiusta; ma innanzitutto occorre sapere che cosa la legge vigente comandi.

 

 

Limitandomi dunque alla stretta interpretazione della legge vigente, passerò in rassegna i varii possibili redditi imponibili.

 

 

Terreni. In questa categoria (a pagina due del modulo di dichiarazione che ogni contribuente farà bene a procurarsi ed a tenere sott’occhio) si comprende solo il reddito fondiario o dominicale, che il proprietario esige come tale, ad esclusione cioè dei redditi agrari, che il proprietario può ottenere in qualità di coltivatore. Questi ultimi debbono, come dirò poi, essere denunciati a parte. Per i redditi fondiari dei terreni, occorre dunque che il contribuente appuri quale sia il reddito imponibile risultante dalla cartella esattoriale per il 1925 (non quello per il 1924 od anni anteriori, perché si commetterebbe un grave errore). Si moltiplica tale reddito per 4; il prodotto è il reddito cercato da denunciare ai fini della complementare. Naturalmente, il denunciante deve includere anche il reddito dei terreni acquistati con atto definitivo anteriore all’1 gennaio 1925, e di cui egli a quella data era in possesso, anche se il reddito medesimo non è ancora intestato al suo nome in catasto. Se due o più sono gli intestatari di un terreno, si divida il reddito in proporzione alle quote di spettanza ed ognuno denunci la sua quota.

 

 

Fabbricati. Qui si denuncia, senz’altro e senza moltipliche, il reddito imponibile risultante dalla cartella esattoriale per il 1925. Se il fabbricato è esente o non è ancora soggetto all’imposta fabbricati si denunci il fitto ricevuto o presunto, con la detrazione di un quarto.

 

 

Redditi di industrie, commerci, professioni, arti o mestieri, ossia redditi tassati nelle categorie B e C dell’imposta di ricchezza mobile. Guardare la cartella esattoriale e denunciare il reddito imponibile da essa risultante per il 1925. Se l’accertamento è in corso, ma è contestato, indicare l’ammontare che il contribuente intende dichiarare. Nel caso di società in accomandita o in nome collettivo, ogni socio denuncia la sua quota di reddito imponibile.

 

 

Redditi agrari. Tanto il proprietario, quanto il colono debbono denunciare il reddito agrario nella cifra risultante dalla cartella esattoriale per il 1925.

 

 

Redditi di lavoro puro. Sotto questo titolo si comprendono gli stipendi, i caro viveri, le pensioni, gli assegni, le doppie mensilità, le gratificazioni, le medaglie di presenza, le diarie, le propine ed ogni altro compenso, il quale abbia un carattere presumibilmente continuativo. Qui non si può, per lo più, guardare alla cartella esattoriale, perché i redditi di lavoro non sono per lo più tassati per ruoli, ma per ritenuta diretta o per ritenuta di rivalsa e le cartelle esattoriali, quando ci sono, sono mandate all’ente società o principale da cui l’impiegato dipende. Perciò, per tutti questi redditi, il contribuente cerchi di farsi venire in mente quanto ha riscosso nel 1924 e denunci tale cifra, specificatamente per i varii generi di reddito. Per lo più, egli conoscerà solo la cifra netta riscossa. Indichi quella, avvertendo che si tratta di netto. Se conosce il lordo, indichi quest’ultimo, salvo a detrarre, alla pagina 4, le imposte e oneri che riducono il lordo al netto.

 

 

A questa medesima categoria si possono assimilare i redditi di vitalizi. Denunciare il netto, ovvero il lordo con le detrazioni, nella cifra riscossa nel 1924.

 

 

Redditi di mutui. Probabilmente il creditore sarà già tassato per l’imposta di ricchezza mobile. In tal caso indicare l’interesse riscosso nel 1924, salvo poi a detrarre l’imposta pagata, se a carico del creditore; ed indicare la relativa cartella esattoriale del 1924. Se il reddito non è ancora tassato ai fini della ricchezza mobile, bisogna denunciarlo ugualmente, specificando il titolo da cui deriva il diritto a riscuotere gli interessi ed il nome del creditore.

 

 

A questa categoria possono essere assimilati gli interessi di libretti di casse di risparmio o banche, di conti correnti; per cui bisogna indicare l’importo riscosso od accreditato dalla banca o cassa per il 1924. Così pure bisogna denunciare gli importi riscossi nel 1924 per censi, livelli, enfiteusi, canoni e prestazioni di qualunque genere anche in natura. Il debitore degli interessi, censi, canoni ecc. provvederà dal canto suo a denunciarli in detrazione come passività.

 

 

Redditi di titoli. La legge fa obbligo al contribuente di denunciare il reddito riscosso nell’anno 1924 per:

 

 

  • interessi di titoli di stato o garantiti dallo stato, nominativi od al portatore, esenti o non esenti da imposte o tasse;

 

  • interessi di obbligazioni emesse da comuni, province, altri enti, società, di cartelle fondiarie od agrarie; anche se munite della promessa di esenzione dalle imposte e loro accollo all’ente emittente. Gli interessi dei titoli di stato e di altri enti vanno denunciati al netto, se il contribuente conosce solo l’ammontare netto. Se conosce il lordo, si denunci quest’ultimo, salvo a portare in detrazione le imposte ed oneri;

 

  • dividendi di azioni emesse da società commerciali, sia nominative che al portatore; delle quali azioni sarà indicato oltre il nome delle società emittenti, il numero, il valore nominale e il dividendo riscosso.

 

 

È noto che sui titoli al portatore emessi da società commerciali e da enti diversi dallo stato grava una imposta del 15% sugli interessi e dividendi distribuiti. L’avvenuto pagamento di quest’imposta, sebbene creata appunto per indurre i possessori di titoli alla nominatività ed al pagamento dell’imposta complementare e delle altre imposte personali, non esime il contribuente dall’obbligo di denunciare gli interessi ed i dividendi percepiti nel 1924 dai titoli al portatore e di pagare su di essi la complementare.

 

 

Dalla rapida esposizione dei redditi i quali debbono essere denunciati, risulta manifesto che il legislatore ha voluto tassare, con la complementare, il complesso dei redditi goduti dal contribuente, nessuno escluso. Il che vuol dire, aggiungo qui per semplice accenno, che il contribuente residente in Italia deve denunciare anche i redditi riscossi nel 1924 da fonti estere: titoli di prestito di un qualunque stato estero, ad es. dei prestiti polacco, austriaco, ungherese, tedesco, per accennare solo a quelli pubblicamente emessi in Italia; azioni di società estere, terreni, case possedute all’estero, industrie esercitate all’estero. Una sola limitazione è fatta per i redditi esteri: non sono tassabili i redditi esteri, che siano reinvestiti all’estero e non goduti in Italia.

 

 

Non vi è parimenti dubbio alcuno che il legislatore ha voluto tassare con la complementare tutti i redditi che una qualsiasi altra legge abbia dichiarato esenti da determinate imposte od anche da qualsiasi imposta e tassa presente e futura. Perciò bisogna denunciare e pagare la complementare sul reddito dei fabbricati nuovi, abbenché esenti dall’imposta sui fabbricati per 25 anni, sul reddito dei terreni bonificati, sebbene esenti dall’imposta terreni; e finalmente non vi ha il menomo dubbio che la legge, così come è stata espressamente voluta dal legislatore, vuole che siano denunciati – e su di essi si paghi la complementare – gli interessi dei titoli di stato, sebbene dichiarati esenti da qualunque imposta presente e futura. Di ciò molti si lamentano; ma non vi è, ripeto, ombra di dubbio che quei redditi entrano, per chiara norma di legge, a far parte del reddito complessivo soggetto alla imposta complementare.

 

 

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