Opera Omnia Luigi Einaudi

Regioni e referendum

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 02/03/1960

Regioni e referendum

«Corriere della Sera», 2 marzo 1960

 

 

 

Ad occasione della crisi ministeriale odierna, sembra abbiano acquistato improvvisamente urgenza, tra il vivo contrasto delle diverse parti politiche, due problemi: del “referendum” e delle Regioni. Si ripete ora la sequenza del prima “conoscere”, la quale già fu alla radice della introduzione pratica nel nostro ordinamento statale di uno dei due istituti, quello delle Regioni. Le norme fondamentali, scritte nella Costituzione intorno al “referendum” ed alle Regioni, erano state il risultato – coloro che appartennero alla Costituente ne hanno ancora oggi il vivo ricordo – di uno stato commovente di entusiasmo e di fede nella costruzione di un sistema di validi strumenti di difesa contro la tirannia totalitaria, contro la prepotenza dello stato accentrato ed anche contro la onnipotenza di un Parlamento dominato da un solo partito o travolto da improvvise passioni di folle. “Referendum” e Regioni furono parte di quel complesso meccanismo di freni, di contrappesi e di poteri autonomi che, ad esperienza fatta, è la caratteristica forse più felice della nostra Costituzione.

 

 

Ahimè! Che gli statuti delle quattro Regioni a regime speciale, che soli entrarono a far parte del nostro ordinamento costituzionale, furono invece lacrimevole frutto di quel metodo del “deliberare” prima di conoscere, che è il meno atto a fondare gli stati duraturi. Tipico il caso dello stato siciliano, sul quale si sono esemplati, fortunatamente con varianti inspirate da meglio mediata prudenza, gli Statuti delle altre tre Regioni, Valdostana, Trentino-Atesina e Sarda. Elaborato da una autoeletta Assemblea siciliana, trasmesso dal Governo del tempo, in funzione di portalettere, alla Consulta nazionale senza una parola di commento, approvato senza quasi discussione da una sottocommissione della Consulta con due voti di rinvio alla imminente Costituente di Oronzo Reale e di Federico Ricci e con una relazione contraria di chi scrive, stampata negli atti della Consulta col titolo di Osservazioni (non parve, invero, che la scrittura di “un solo” consultore potesse avere l’onore di dirsi “relazione di minoranza”) lo Statuto elaborato a Palermo passò senza la mutazione di una virgola dalla Consulta alla Costituente, la quale, a sua volta, lo passò, «lavandosene le mani» – la espressione era quella di Federico Ricci – al Parlamento ordinario, contentandosi di inserire nel capoverso all’art. 1 di una legge 26 febbraio 1948 n. 2 una clausola di salvaguardia, che dava facoltà al Parlamento di introdurre con legge “ordinaria”, entro due anni, nello Statuto le modifiche reputate, dal Parlamento ordinario medesimo, necessarie. Invano che, a tutela della comoda usanza del lavamano, l’Alta Corte Costituzionale siciliana dichiarò, con elegantissimo sillogismo, incostituzionale quel capoverso di una legge “costituzionale”.

 

 

La relazione che presentai nel 1946 alla Consulta e ripubblicai testualmente nel gennaio 1959 nella sesta ed ultima dispensa di certe mie Prediche inutili, era scritta da un antico fautore delle autonomie regionali, allora da lui reputate ed ancora oggi affermate «condizioni necessarie per rinsaldare l’unità nazionale». Ma la convinzione del bene che può fare l’istituto regionale, non deve far chiudere gli occhi sui difetti della sua attuazione. Riassumendo, con parole forse meno parlamentari il giudizio del 1946, dico che lo Statuto siciliano è un “unicum” legislativo perché:

 

 

– crea un’ibrida figura di presidente di Giunta, che è, nel tempo stesso, capo della amministrazione regionale e delegato del Governo nazionale; sicché, in qualità di surrogato del prefetto, deve perciò ubbidienza al Governo centrale;

 

 

– attribuisce adempimento dei compiti di pubblica sicurezza congiuntamente alla Regione ed allo Stato, e crea il disordine, gli attriti e la mala sicurezza;

 

 

– crea confusione nelle comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree, dando alla Regione il diritto di partecipare alla formazione delle relative tariffe; il che, se fosse esteso a tutte le Regioni, significherebbe lo spezzettamento del territorio dello Stato;

 

 

– subordina le tariffe doganali alla previa consultazione del Governo regionale, rendendo precaria l’unità economica del Paese;

 

 

– dà facoltà di istituire un sistema peculiare di compensazione fra le importazioni e le esportazioni siciliane; il che, se il timore delle spaventose conseguenze non avesse posto freno alle escogitazioni dei legislatori locali, vuol dire diritto della Regione di creare una lira sua propria ed abdicazione dello Stato alla prerogativa più antica di uno Stato sovrano, quella del battere moneta;

 

 

– spezza l’unità giuridica nazionale con la creazione di una Alta Corte Costituzionale per lo Stato, con pericolo sinora rimosso solo di fatto grazie alla nomina dei giudici di parte statale;

 

 

– minaccia la vita stessa dello Stato, togliendo a questo la maggior parte delle sue entrate tributarie.

 

 

E, non contento del depauperamento così provocato alle finanze statali, obbliga allo Stato a versare alla regione un cosiddetto «fondo di solidarietà nazionale», definito come quello che deve tendere «a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale». Norma, per un verso, falsa e calunniosa verso i siciliani definiti come gente di attitudini inferiori a quelle degli italiani in genere; e, per un altro verso, pericolosa, in quanto sancisce il principio inverecondo che lo Stato debba pagare agli inetti ed ai pigri un sussidio uguale alla differenza fra i loro redditi e quelli dei capaci e volonterosi; regola tutt’affatto diversa da quella del forte che sorregge il debole, su cui è fondata la legislazione sociale contemporanea.

 

 

Dico che, innanzi di camminare oltre su questa via, fa d’uopo esaminare a fondo i risultati della esperienza fatta in Italia e, nei limiti della comparabilità, di quelle analoghe estere, che si ritengono degne di esame. Dei risultati delle quattro esperienze italiane, il meglio si possa dire è che non se ne sa nulla. Poiché nella relazione del maggio 1946 mi ero chiesto: «Se il sistema ideato in Sicilia dovesse essere applicato a tutte le Regioni italiane, quali mezzi rimarrebbero allo Stato per far fronte alle sue spese?», ho tentato di rispondere un anno addietro, con gli scarsi mezzi a disposizione degli studiosi privati al quesito: se i sistemi ideati per le quattro Regioni a Statuto speciale fossero applicati a “tutte” le Regioni italiane, quale il sacrificio per l’Erario?

 

 

La risposta è : per il 1954-55 la soluzione Trentino-atesina avrebbe fatto perdere allo Stato il 19,2% delle sue entrate tributarie; la soluzione valdostana, senza tener conto dei proventi netti della bisca di Saint Vincent, il 27,8%; la soluzione sarda il 48,4%, e finalmente quella siciliana il 62,8%. Dichiarai esplicitamente che le mie risposte erano provvisorie, messe avanti a guisa di tentativo; che esse dovevano essere corrette con la detrazione delle spese statali effettivamente passate a carico delle Regioni, spese delle quali ad uno studioso privato era praticamente impossibile venire a conoscere alcunché di sostanziale. L’indagine era offerta solo come spunto ad un qualche ufficio competente a compiere indagini esatte e probanti. Il desiderio di luce pareva onesto e parrebbe necessario soddisfarlo quando si vogliano compiere nuovi passi sulla via della applicazione del principio regionalistico. Il frutto fu di silenzio. Non si sapeva nulla e si continuava a non sapere nulla.

 

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