Opera Omnia Luigi Einaudi

Relazione [in collaborazione con G. Sforza] sulla memoria di Carlo Contessa Aspirazioni commerciali intrecciate ad alleanze politiche della Casa di Savoia coll’Inghilterra nei secoli XVII e XVIII

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1913

Relazione [in collaborazione con G. Sforza] sulla memoria di Carlo Contessa Aspirazioni commerciali intrecciate ad alleanze politiche della Casa di Savoia coll’Inghilterra nei secoli XVII e XVIII[1]

«Atti della R. Accademia delle scienze di Torino», vol. 49, 1913-1914, pp. 173-175 (tomo II, pp. 28-30)

 

 

 

Argomento della Memoria del Prof. Carlo Contessa è lo studio di un trattato del 9 settembre del 1669 tra il Duca di Savoia ed il Re d’Inghilterra, detto di Firenze, dalla città dove era stato firmato. Il trattato, che era esclusivamente di commercio, confermava ed ampliava numerosi privilegi contenuti negli editti precedenti di portofranco per Nizza e Villafranca, insieme ad alcune concessioni speciali già accordate nel secolo XVII ai commercianti inglesi. Carattere peculiare di esso era non tanto la franchigia o la diminuzione dei dazi doganali concesse alle merci inglesi, quanto le limitazioni gravissime che esso apportava alla sovranità del Duca di Savoia. Impegnavasi infatti questi a non modificare le sue tariffe gabellarie se non col consenso del console e dei mercanti inglesi residenti in Nizza e Villafranca; affidavasi la risoluzione di ogni questione insorta tra i mercanti inglesi ad un giudice o ad un collegio di giudici della loro nazione; stabilivansi tribunali misti per la risoluzione delle controversie miste. Ai sudditi di Savoia non era concessa alcuna reciprocità di vantaggi negli Stati di S. M. Britannica; e nessun impegno assumevano gli inglesi di giovarsi effettivamente dei privilegi ad essi consentiti, ma unicamente si esprimeva il desiderio che le agevolezze loro consentite invogliassero i navigli mercantili dell’Inghilterra ad approdare nei porti nizzardi anziché in quelli di Genova o Livorno. Vane speranze queste nudrite dal ministro Giovanni Trucchi; che nessun effetto seguì al trattato e questo medesimo finì per cadere in disuso e persino in dimenticanza.

 

 

Né durante la prima guerra di Vittorio Amedeo II con la Francia nel 1690- 96, ne durante la guerra di successione spagnola (1700-713) l’Inghilterra, pur desiderosa di surrogare il proprio commercio d’importazione e la propria bandiera a quella della Francia, pensò di far ritornare in vita il vecchio trattato, ma si stette paga di ottenere che le sue merci fossero in genere trattate negli Stati del Duca secondo le migliori condizioni che erano fatte ai forestieri.

 

 

L’occasione di rinfrescare il trattato di Firenze fu un editto del 1722 di Vittorio Amedeo II, il quale proibiva l’estrazione delle sete crude a tutela dei filatoi piemontesi, che si lagnavano di mancare in quell’anno di materia prima per lo scarso raccolto dei bozzoli. L’Inghilterra, che vendeva in Piemonte sopratutto pannilana e ne estraeva sete gregge per i suoi filatoi e le sue tessiture, vivamente si lagnò del divieto e pretese fosse una violazione dell’oramai dimenticato trattato di Firenze del 1669. Si ripeterono le lagnanze inglesi pochi anni dopo, quando Vittorio Amedeo II, a proteggere alcune manifatture di lana appena allora iniziate nei suoi Stati, aumentò il dazio su certe qualità di panni, come i Frisoni d’Irlanda ed i Kersy, che provenivano dall’Inghilterra.

 

 

La Corte di Londra minacciò rappresaglie e parve imminente nel 1728 l’approvazione del Parlamento inglese ad un bill, il quale aumentava i dazi contro gli organzini di seta piemontesi.

 

 

L’A. esamina i pareri numerosi stesi dai consiglieri del Re di Sardegna per dimostrare l’infondatezza delle pretese inglesi di far rivivere il trattato di Firenze, e le istruzioni date agli inviati sabaudi alla corte di Londra. Dalle quali traspare talvolta una certa arrendevolezza a cedere pel momento sui punti controversi, pur di mantenere fermo il principio che un trattato, menomatore della sovranità, potesse ancora essere considerato in vigore. La controversia non fu condotta ad alcuna risoluzione esplicita: ancora nel 1731, nel 1768 e nel 1773 l’Inghilterra rinnovava le sue proteste e dichiarava di considerare in vigore il trattato del 1669; ed ancora nel luglio 1784 la corte di Torino dava al cavaliere di Pollone l’istruzione di evitare qualsiasi accenno a conclusioni di nuovi formali trattati di commercio.

 

 

Il trattato del 1669 era certamente ispirato a concetti, che anche oggi appaiono corretti e fecondi, di libertà commerciale; ma non si può disconoscere che esso innestava su questo fecondo principio altri e ben diversi principii, di privilegi giurisdizionali ai forestieri e di vincoli perpetui alla legislazione fiscale interna, di cui si vedono oggi i deleteri effetti, per la indipendenza nazionale, nei paesi, dove ebbe o conserva dominio la Turchia. È perciò degna di studio la monografia, in cui il Contessa narra le vicende della resistenza ostinata e tacita con cui la corte di Torino riuscì a far cadere in disuso un trattato, che sì gravi pericoli celava tra le sue pieghe; sicché la commissione ne propone la stampa nelle Memorie accademiche.

 

 

Giovanni Sforza

 

Luigi Einaudi, relatore

 

 

L’Accademico Segretario

 

Rodolfo Renier

 

 



[1] Relazione per l’accoglimento della monografia nelle «Memorie» dell’Accademia letta nell’adunanza del 7 dicembre 1913.

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