Opera Omnia Luigi Einaudi

Riflessioni

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 06/01/1922

Riflessioni

«Corriere della Sera», 6 gennaio 1922

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 501-505

 

 

 

In ubbidienza ad un decreto legislativo del governo, il tribunale di Roma ha ordinato il sequestro dei beni di tutti gli amministratori della Banca italiana di sconto. Il gran pubblico ha così letto in questa occasione triste, forse per la prima volta, l’elenco dei nomi di quegli amministratori. Troviamo in questo elenco grandi nomi; troviamo nomi di persone universalmente note e rispettate. Tutti costoro devono oggi ripensare con amarezza se e quali responsabilità hanno incontrato nel gerire gli affari della banca affidata alle loro cure; e non pochi diranno il vero confessando: «Ma noi non sapevamo nulla! Faceva tutto l’amministratore delegato; e nelle nostre sedute si comunicavano solo gli affari più importanti e si discutevano direttive generali indubbiamente rivolte all’incremento dell’istituto e del paese. Che colpa abbiamo noi se non tutte le iniziative riuscirono a buon fine?» Altri ancora, e forse non dei minori, farà notare – e già se ne sussurra – che egli non interveniva quasi mai alle sedute del consiglio, a cui pure il suo nome conferiva autorevolezza grande.

 

 

Qui occorre tenersi lontani da due estremi, ugualmente pericolosi: il primo dei quali sarebbe di attribuire oggi agli amministratori responsabilità che né la legge né la consuetudine attribuivano loro prima del 29 dicembre 1921, data della chiesta moratoria. Come si troverebbe ancora, salvo tra i nullatenenti e gli imbroglioni, l’uomo disposto a fare l’amministratore, se si sapesse che in Italia vige il rischio che una legge o un decreto posteriore ad un eventuale dissesto, può affibbiargli responsabilità inesistenti nel tempo in cui egli accettò e tenne la carica? Il secondo eccesso sarebbe quello di ammettere il principio che gli amministratori ignorino l’azione dei veri dirigenti. Entro, s’intende, i limiti del loro compito, gli amministratori di un’anonima devono farsi parte diligente, cercare di sapere, e, non riuscendovi, devono dare le dimissioni. Certo il doloroso esempio gioverà per l’avvenire a toglier di mezzo il non bello andazzo di far figurare nelle liste dei nomi degli amministratori di società anonime quelli di uomini illustri per dottrina, cariche coperte o censo, uomini che poco operano e consentono tacitamente a servire da richiamo in compenso di una più o meno pingue propina. Fu di moda un tempo in Inghilterra di includere sempre nei consigli delle società per azioni il nome di uno o più membri della camera dei lordi; ma la moda oggi illanguidisce perché il pubblico si insospettisce invece nel leggere nomi figurativi ed è benigno ai lordi solo quando essi siano o siano stati davvero mercanti od industriali di vaglia.

 

 

L’accenno fatto sopra alla necessità che una legge posteriore non turbi l’impero della legge sotto il cui dominio avvennero i fatti sottoposti a giudizio, induce a qualche riflessione sul risultato che presumibilmente si potrà attendere dalla risurrezione del morto istituto della moratoria.

 

 

Intanto, questa risurrezione ci ha fatto un gran male all’estero e, giova confessarlo, all’interno. La moratoria ha una brutta nomea dopo l’agosto 1914. Invincibilmente, il pubblico riconnette quella parola all’idea di una serrata, per cui nessuno può disporre delle cose sue. Il governo ed i giornali si affannarono a spiegare che trattavasi di istituto particolare e non generale; ma ci volle del bello e del buono a persuadere i depositanti che, appunto perché l’aveva chiesta la Banca italiana di sconto, il decreto aveva già servito al fine per cui era stato emanato, ed era improbabilissimo che altri ancora ne facesse uso. Il sospetto rimase e non giovò al credito del paese.

 

 

In che cosa, sostanzialmente, per quanto tocca i depositanti, la moratoria differisca invero dal comune vigente istituto del concordato preventivo? In questo, sembra: che la moratoria deve finire col pagamento al 100%, mentre il concordato preventivo può conchiudersi anche al 40%, sebbene possa spingersi anche al 100 per cento.

 

 

Ma non fu presunzione soverchia quella del governo e dei magistrati di assicurare così, tacitamente, un pagamento integrale, che è augurabile possa ottenersi; ma sicurissimo non è? E se staremo, anche di poco, al disotto, come si giustificherà il colpo inferto al credito?

 

 

Perché, fa d’uopo oramai dirlo apertamente, il danno al credito ci fu. La prima, essenzialissima condizione per ottener credito è di garantire ai creditori, nazionali ed esteri, di essere pronti a subire le conseguenze dei propri errori sotto l’impero della legge che vigeva nel momento in cui il credito è concesso. Nuoce far nascere nella mente dei possibili sovventori il dubbio che il debitore possa ottenere poi una legge speciale a suo favore per sottrarsi alle sanzioni (ad esempio di concordato o di fallimento) che esistevano al momento della ottenuta sovvenzione. È un dubbio questo che occorre ad ogni costo fare svanire, se si vuole conservare il credito al paese. Perciò il decreto ultimo merita lode perché avvicina le responsabilità degli amministratori a quelle ordinarie sancite dal codice di commercio contro i commercianti che sono in istato di cessazione di pagamenti. Tanto meglio, quanto più presto si ritornerà al regime normale.

 

 

Perciò, a costo di andar contro corrente, debbo considerare deprecabile la proposta fatta da giornali e da uomini politici e da interessati di creare nuovi privilegi o rimborsi anticipati a favore dei piccoli depositanti o degli agenti di cambio o di portatori di assegni, ecc. ecc. Se il privilegio esisteva prima del 29 dicembre 1921, lo si osservi. Altrimenti no. Sarebbe un disastro per l’Italia e per il credito di cui gli italiani hanno bisogno, introdurre nella legislazione il principio che il governo possa, a posteriori, favorire più una categoria che l’altra di creditori. Nessuno farebbe più credito, perché tutti temerebbero di vedere le proprie ragioni posticipate, da un nuovo improvviso decreto, a quelle di creditori più rumorosi o dei beniamini degli uomini al potere. Evitiamo, per carità, una sciagura tanto grande.

 

 

A proposito degli agenti di cambio, la loro agitazione merita un cenno. Il fatto avvenuto sarebbe questo. Ci fu chi, prima del 29 dicembre, domandò in borsa di comprare azioni della Banca italiana di sconto a prezzi che pare si aggirassero intorno a 500 lire. Costui non fu e non poteva essere direttamente la Banca italiana di sconto, a cui la legge fa divieto di compiere tali operazioni. Se l’avesse fatto contro legge, i venditori dovevano sapere che acquistavano male e che correvano rischio di non vedere ritirate le azioni vendute. Perciò gli agenti di cambio venditori non hanno diritto di lagnarsi contro l’ordinanza la quale vieta alla Banca italiana di sconto di ritirare azioni proprie o di fornire altrui i fondi per ritirarle. Quell’acquisto era nullo ed illegale prima e tale deve restare oggi.

 

 

Chi comprava era, a quanto pare, un agente di cambio romano, il quale agiva per conto di una Banca italo-caucasica, creatura della Banca italiana di sconto. Pare che comprasse anche o consigliasse a comprare il consorzio dei 600 milioni costituito per la difesa della Banca italiana di sconto. Rispetto a costoro – agente romano di cambio, Banca itaIo-caucasica e Consorzio di difesa – la posizione è chiara: essi non possono farsi fornire dalla Banca italiana di sconto neppure un centesimo per ritirare le azioni in discorso; ma, in quanto posseggono fondi «proprii» e fin dove giunge la loro responsabilità giuridica e morale (quest’ultimo aggettivo si riferisce al consorzio) devono ritirare le azioni comprate e pagarle al prezzo pattuito di 500 lire e non meno. Se non lo fanno, bisogna applicare ad essi le sanzioni ordinarie del codice di commercio e della legge speciale delle borse. Falliscano, siano esclusi dalle borse e non se ne parli più.

 

 

Questo e non altro è ciò che possono chiedere gli agenti di cambio venditori. Essi hanno diritto di far ritirare le azioni vendute a 500 lire. Anche se sono speculatori, ossia se hanno venduto le azioni che non avevano. Sissignore. La legge vigente consentiva le vendite a termine, fatte da chi non possedeva i titoli venduti, e lo consentiva per molte ragioni, tra cui principalissima quella, che in breve non può essere chiarita, che tali vendite sono utili alle contrattazioni, al sostegno del mercato, alla regolarità dei prezzi ed ai risparmiatori. Tra i due, venditore speculatore e compratore romano, è condannabile il secondo, il quale con ogni probabilità sapeva che non sarebbe stato in grado di ritirare. Costui perciò deve fallire, e peggio, se venisse provata la consapevolezza da parte sua del proprio stato preesistente di insolvenza, mentre il primo ha corso il rischio del fallimento della contropartita e deve subirne le conseguenze. Il venditore, speculatore o no, ha ragione di lamentarsi che il compratore non ritiri a 500; ha ragione di esperire tutti i mezzi legali per indurre il compratore a pagare; ma basta lì. Egli non ha ragione di chiedere un soldo né allo stato né ai depositanti della Banca italiana di sconto. Questi non c’entrano e non devono pagar nulla. Anche a lui, venditore, gioverà la lezione, la quale gli insegnerà a stare con gli occhi bene aperti prima di accettare dal primo venuto, che opera per conto di una qualunque banca del mar Caspio o delle montagne dell’Imalaja degli ordini di compra. Ci furono agenti di cambio i quali tennero gli occhi aperti e si salvarono. Perché gli altri non fecero altrettanto? E se oggi si radicasse il costume che gli agenti di cambio possono operare con gli occhi bendati, sicuri che pantalone pagherà, come si farebbe in avvenire la selezione tra gli occhi aperti e quelli bendati?

 

 

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