Opera Omnia Luigi Einaudi

Riforme od omnibus o sciabolate in materia tributaria?

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 14/03/1917

Riforme od omnibus o sciabolate in materia tributaria?

«Corriere della Sera», 14 marzo[1], 16 maggio[2], 31 luglio[3], 5 settembre[4], 9 ottobre[5] 1917, 26 febbraio[6], 31 marzo[7] 1918

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. IV, Einaudi, Torino, 1961, pp. 510-539

 

 

I

Il discorso pronunciato alla camera dal ministro Meda in risposta alle interpellanze degli on. Soleri e Gasparotto mi consente di intrattenermi brevemente sulla riforma tributaria elaborata dal ministro con la cooperazione di una commissione presieduta dal ministro stesso e dal sottosegretario di stato, on. Danieli. Il fatto di essere membro di quella commissione non mi vieta di esprimere un giudizio intorno allo spirito ed al contenuto politico e sociale della riforma voluta dall’on. Meda. I commissari hanno il compito di elaborazione tecnica delle modalità di applicazione del concetto fondamentale. Questo invece parte dal ministro; e suo è quindi il merito di averlo concepito e di volerlo, con tenace proposito, tradurre in atto.

 

 

Tenendomi entro i limiti del discorso tenuto dall’on. Meda e delle comunicazioni da lui fatte alla camera, appare evidente che il concetto fondamentale della riforma tributaria ideata dal ministro è questo: le spese della guerra devono andare a carico di quelli i quali hanno un reddito superiore ad un certo minimo e devono gravare con peso crescente sul reddito a mano a mano che questo aumenta.

 

 

Concetto politico semplice e fecondo, che già il gabinetto passato e poi di nuovo quello presente hanno cercato di attuare nei provvedimenti finanziari di guerra. Ad una attuazione veramente equa e perequata si opponeva tuttavia la struttura medesima del sistema tributario vigente, quale è venuto foggiandosi in un cinquantennio di vita dello stato italiano. Poiché le imposte vigenti sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile sono frammentarie, sperequate, non coordinate, tutti i decimi e centesimi aggiunti al principale delle imposte stesse non potevano non essere, nonostante ogni cautela, sperequati e risentiti in misura variabilissima dai contribuenti. La sperequazione della base pone un limite infrangibile alla produttività delle imposte. Se tutti pagassero, per fare un esempio semplice, il 10% d’imposta, sarebbe possibile raddoppiare l’aliquota e portarla al 20%. Ma quando gli uni pagano – per tenersi solo all’imposta erariale – il 20% e gli altri il 10% e taluni nulla, il raddoppiamento dell’imposta sarebbe iniquo, poiché aggraverebbe la sperequazione esistente, facendo pagare – e, badisi, a parità di reddito -, il 40% ai primi, il 20% ai secondi e seguitando a non far pagar nulla ai terzi. La posizione dei primi diventerebbe intollerabile; e gli ultimi seguiterebbero a farsi beffe del fisco, pur negli attuali momenti in cui tutti devono concorrere alle spese pubbliche. Sicché lo stato ha le mani legate e non può trarre dalle imposte dirette sui redditi tutti quei frutti di cui esse sarebbero suscettibili.

 

 

Dico subito che è impossibile giungere all’ideale di conoscere esattamente il reddito di tutti i contribuenti. Nessuno stato passato, presente e futuro vi riuscì, vi riesce e probabilmente vi riuscirà mai. Va data però lode amplissima al ministro attuale di aver tentato, mercé il coordinamento delle tre attuali imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile in una sola imposta-base od imposta normale e mercé molteplici avvedimenti tecnici, che qui sarebbe troppo lungo esaminare, di avvicinarsi all’ideale, nei limiti del possibile. L’Inghilterra poté ottenere miliardi di lire di nuovo gettito tributario col solo raddoppiare prima l’aliquota dell’income tax (corrispondente a quella che sarà domani l’imposta normale sui redditi dell’on. Meda), e coll’aumentare poi dell’88% l’imposta raddoppiata, perché questa benedetta imposta normale sui redditi esisteva in una forma tale da permettere tassazioni tollerabilmente – nulla di perfetto vi è a questo mondo, neppure in Inghilterra – eque e perequate. L’Italia di domani si contenterà di ricavare le centinaia di milioni in più; ma per ciò occorre che esista una base coordinata e perequata di tassazione.

 

 

Su questa base e tenendo conto di tutto il lavorio legislativo e giurisprudenziale svoltosi in Italia in cinquant’anni di vita unitaria, sarà possibile assidere l’imposta complementare e progressiva sul reddito complessivo del contribuente. I disegni di imposta progressiva venuti in passato dinanzi al parlamento avevano un peccato d’origine: erano come un bolide che si introduceva nell’organismo finanziario vigente, lasciando questo tale e quale; e dimenticando che lo stato già esigeva le sue brave imposte sui redditi. Le vecchie imposte sui redditi seguitavano ad andare innanzi per conto loro, sgangheratamente e con gran cigolio di ruote e fracasso di ordegni non incastrati gli uni negli altri; ed accanto a loro avrebbe dovuto funzionare, per conto proprio e con accertamenti particolari, una imposta progressiva, la quale ben presto sarebbe divenuta più sgangherata di quelle già esistenti. Innestata invece sull’imposta-base o normale, la nuova complementare potrà giovarsi degli accertamenti dei redditi della prima, integrarli dove essi sono necessariamente parziali, e giovarsi della medesima procedura e delle stesse magistrature giudicanti.

 

 

La istituzione, che l’on. Meda ha annunciato, di una imposta patrimoniale accanto alla complementare progressiva sul reddito si imponeva altresì per ragioni di perequazione tributaria.

 

 

È gloria del nostro sistema tributario di avere accolto fino dal 1865 il principio della differenziazione dei redditi, per cui i redditi di capitale sono tassati di più dei redditi di lavoro ed i redditi misti, ossia industriali e commerciali, sono tassati in misura intermedia. Tale principio continuerà ad essere applicato nell’imposta – base o normale, con le opportune semplificazioni.

 

 

Nella imposta complementare progressiva è evidente che lo stesso principio doveva essere accolto. Non solo i redditi devono essere tassati con aliquota crescente col crescere del reddito: ma, a parità di somma, il reddito di capitale deve essere tassato di più del reddito di lavoro. Altro è il reddito di 3000 o 10000 del capitalista, il quale rimane fisso anche se il capitalista ammala o invecchia o muore; ed altro il reddito del lavoratore, manuale od intellettuale, il quale vien meno se il lavoratore è colpito da malattia, vecchiaia, infortunio o morte. Il primo reddito può essere tassato maggiormente del secondo.

 

 

Nell’imposta normale, dove si tassano i redditi separati, l’intento si consegue, come dissi sopra, facendo variare l’aliquota. Ciò sarebbe difficile nell’imposta complementare, la quale colpisce in globo la somma dei redditi del contribuente. Di qui la opportunità, anzi la necessità strettamente perequativa di istituire, accanto alla complementare sul reddito, la quale e progressiva in ragione del crescere del reddito, ma e uniforme su tutte le parti del reddito, una imposta patrimoniale, la quale ha lo scopo di tassare ulteriormente quella parte del reddito la quale proviene da capitali.

 

 

Così l’edificio tributario sarà compiuto; e così sarà possibile far incidere il peso delle spese di guerra su quelli che veramente hanno e posseggono. Ferma, s’intende, come bene osservò l’on. Meda, l’osservanza delle solenni promesse di esenzione da ogni imposta presente e futura fatte ai portatori di titoli del debito pubblico e esclusa quindi in modo assoluto ogni inquisizione sui titoli stessi posseduti dai contribuenti.

 

 

Non mi tratterrò sulla possibilità che il sistema offre di accogliere talune richieste imperiose della pubblica opinione, in parte già codificato dal legislatore in provvedimenti straordinari, i quali rientrerebbero così nel quadro generale tributario, come l’imposta sugli esenti dal servizio militare e l’imposta sui celibi. Ma sembrami degno sovratutto di rilievo l’annuncio fatto dall’on. Meda che il minimo esente verrà elevato fino a lire 1200. Oggi l’imposta di ricchezza mobile esenta i redditi dei piccoli industriali e commercianti solo fino a 534 lire, i redditi dei professionisti ed impiegati privati fino a 640 lire ed i redditi degli impiegati delle provincie e dei comuni e degli agenti delle ferrovie di stato solo fino ad 800 lire all’anno. Sono minimi grottescamente bassi; che sono di imbarazzo alla finanza, fomite di evasioni infinite e di tassazioni talvolta crudeli. La guerra deve avere per risultato che un simile sconcio scompaia. Tutti coloro che hanno redditi di industria, di commerci, di impieghi, di salari, redditi nella produzione dei quali entri in parte maggiore o minore il lavoro, non superiori a 1200 lire devono essere esenti da tributo. L’Italia deve aver l’orgoglio di dire: la guerra liberatrice ha annunciato agli umili, già abbastanza tassati dalle imposte sui consumi, la liberazione dell’imposta diretta. In Prussia i redditi sono esenti fino a 900 marchi, ossia a 1100 lire. Noi porteremo il minimo esente a 1200 lire. Ma al disopra tutti dovranno pagare.

È ferma convinzione di coloro i quali conoscono a fondo il nostro meccanismo tributario nelle sue modalità pratiche che la liberazione annunciata dall’on. Meda potrà compiersi – ove sia accompagnata da severità di accertamento per tutti gli altri – , senza danno, anzi con vantaggio grande della pubblica finanza.

 

 

II

I provvedimenti finanziari che sono stati annunciati per il caffè, lo zucchero, i saponi, gli spettacoli ed i trattenimenti non cinematografici hanno un comune carattere di guerra, che fa passar sopra a taluni difetti che in tempo di pace avrebbero reso non consigliabile l’inasprimento, ad esempio, dell’imposta sullo zucchero e la istituzione della tassa sul sapone. Lo zucchero è un alimento se non di prima necessità, diffusissimo e dai fisiologi ritenuto utile all’organismo specie dei vecchi e dei bambini. Il sapone è prodotto così indispensabile alla pulizia umana, che la sua larga diffusione è ritenuta indice di civiltà. Per la abolizione del dazio sul sapone si combatterono memorande battaglie nella prima metà del secolo passato in Inghilterra; e su di esso caddero e vinsero parecchi cancellieri dello scacchiere. Fa d’uopo perciò augurare che negli anni venturi di pace l’imposta sullo zucchero possa nuovamente essere scemata e quella sul sapone, od almeno sul sapone comune, abolita. Mentre l’imposta sugli spettacoli di qualunque specie meriterà, insieme con quella sui gioielli, di essere conservata a titolo di imposta suntuaria permanente.

 

 

Troppo furono in passato obliate le imposte suntuarie, alle quali credo sia riservato in avvenire un compito non spregevole nella pubblica finanza degli stati moderni. Farebbe d’uopo escludere soltanto dalla tassa sugli spettacoli, i luoghi destinati ad esercizi fisici e sportivi, come quelli che cooperano alla educazione fisica e talvolta anche morale delle nuove generazioni. Nessuna industria meriterà di più in avvenire di essere favorita e promossa al pari di quella della istruzione ed educazione dell’uomo. Promossa questa, possono essere soggette ad imposta spettacoli e consumi di lusso.

 

 

Siamo tuttavia in tempi di guerra grossa; e questa fa sorgere circostanze nuove, le quali spiegano inasprimenti di tributi, che in tempo di pace non sarebbero consigliabili. Crescono tutti i prezzi delle merci; e crescono perciò proporzionatamente le spese dello stato. Lo stato, esigendo i dazi doganali in oro, aumenta bensì le sue entrate; ma il ricupero è parziale. L’aumento dei prezzi è stato maggiore dell’aumento dell’aggio; ed inoltre le imposte interne sulla fabbricazione e sui consumi si esigono in carta. Se si vuole che lo stato abbia i mezzi, con cui fronteggiare le spese cresciute per il rialzo dei prezzi, è necessario aumentare le tariffe delle imposte vecchie od istituirne delle nuove.

 

 

Bene si fece a seguire la via antica e sperimentata delle imposte di fabbricazione o di consumo, evitando i nuovi monopoli. chi voglia vedere il nocciolo del problema, è condotto a chiedersi: frutta di più all’erario esigere un’imposta sui prodotti fabbricati dai privati industriali, ovvero proibire ai privati di produrre e vendere in monopolio ad un prezzo il quale lasci un forte margine di profitto? Il problema non è sociale o politico, ma tecnico-economico. Guardato attraverso la realtà e non secondo le aspirazioni di taluni partiti, si deve concludere nove volte su dieci che all’erario giova di più non impacciarsi di fabbricare e vendere, e limitarsi a tassare i prodotti ottenuti dai privati. Lessi, alcuni mesi or sono, uno schema di statizzazione della produzione e del commercio del vino per procurare entrate di miliardi all’erario. Fantasie di dilettanti; abbozzi vaghi destinati a frantumarsi dinanzi alle difficoltà di organizzare una così colossale macchina produttrice. Un’imposta di 10 lire all’ettolitro sul vino messo nelle botti frutterebbe 400 milioni; non senza difficoltà iniziali; non però insuperabili alla tecnica moderna tributaria.

 

 

Collo zucchero, oramai siamo, con l’aumento odierno, a più di 210 lire per quintale di imposta sulla produzione interna. Duro aumento; ma necessario per impedire che lo stato perda sullo zucchero somme consimili a quelle che perde sul frumento. Anche per lo zucchero, l’importazione dall’estero è costosissima, mancando, per ragioni che qui è inutile rivangare, 200.000 quintali a compiere il consumo interno. Occorreva che il sovraprezzo pagato sullo zucchero estero fosse repartito, a mezzo dell’imposta, sullo zucchero nazionale per evitare all’erario perdite eccessive. È spiegabile che lo stato perda centinaia di milioni per provvedere di pane la popolazione; ma, quando tante spese urgono, non pare che sia legittima una simile perdita per lo zucchero.

 

 

Il frequente succedersi, ad ogni pochi mesi, di nuovi balzelli sugli affari, sui consumi ed anche sui tributi diretti pone il problema: se la guerra dura, sarà utile e possibile allo stato continuare a venir fuori con periodici annunci di nuovi omnibus tributari? Il proposito del ministro del tesoro di volere istituire, appena si contrae un debito, anzi in anticipazione di esso, le imposte bastevoli a pagarne gli interessi è assai lodevole. Ma ogni sforzo ha un limite. Oramai, con le tasse e le tassette, si è percorsa l’intiera gamma tributaria; e poco campo è lasciato alla immaginazione tributaria del ministro delle finanze e degli inventivi funzionari suoi consiglieri.

 

 

Sforzi nuovi su questa via non sembra possibile né conveniente compierne ancora. Bisogna venire al sodo; e cioè ai grandi mezzi, semplici e chiari, che possono rendere molto. Di ciò ritengo sia persuaso lo stesso on. Meda, da quanto almeno si può arguire da pubblici suoi discorsi.

 

 

I grandi mezzi oramai non si possono trovare – se si faccia astrazione dall’imposta sul vino, combinata con la riforma dei dazi di consumo – altrove che nella riforma dei tributi diretti sul reddito.

 

 

Per questi, non occorrono rimaneggiamenti ed inasprimenti periodici, quando il congegno funzioni equamente e severamente fin dal principio. Le imposte sui consumi e sugli affari sono in perpetuo ribollimento, perché se cambiano i prezzi delle merci, bisogna cambiare le tariffe delle imposte. Ma le imposte sul reddito sono percentuali del reddito. Se i prezzi salgono, crescono i redditi in media; e crescono le imposte che sono una parte del reddito.

 

 

Perché le imposte sul reddito possano funzionare bene, importa tuttavia che esse siano perequate ed equamente ripartite. Il che non si può dire oggi delle imposte italiane. L’on. Meda attende da tempo con amore allo studio del problema. Ma siamo oramai giunti ad una svolta della finanza italiana, in cui l’indugiare non giova. È giunto il momento in cui urge lanciare, sostenere e far trionfare la riforma, che deve dare elasticità e vigoria al bilancio in modo permanente e sicuro.

 

 

III

Quale è stato regolato dai decreti luogotenenziali 31 agosto 1916, 14 dicembre 1916 e 26 aprile 1917, il contributo per l’assistenza civile ha per iscopo di «costituire un fondo da erogarsi in opere di assistenza civile durante la guerra o nel tempo ad essa immediatamente successivo».

 

 

Esso può essere deliberato dai comuni, ma la giunta provinciale amministrativa lo può rendere obbligatorio quando ne sia accertata la necessità per l’assistenza civile nel comune ed il consiglio comunale, invitato a provvedere, non abbia aderito. Nei comuni ove esistono e funzionano regolarmente comitati od associazioni per l’assistenza civile il provento del contributo è ad essi esclusivamente devoluto; negli altri comuni esso è versato nella cassa comunale per scopi di assistenza civile.

 

 

Sembra fermo il principio che il contributo possa applicarsi una volta tanto; ma successivi decreti hanno prorogato il termine per la sua applicazione al 30 giugno 1917.

 

 

Sono esenti dal contributo:

 

 

  • i contribuenti che risultino ammessi al sussidio governativo in dipendenza del richiamo sotto le armi di un membro della propria famiglia;
  • le istituzioni pubbliche di beneficenza;
  • gli enti morali aventi per fine l’assistenza agli invalidi ed agli orfani di guerra.

 

 

Hanno diritto di ottenere la compensazione o diminuzione del contributo i contribuenti, i quali provino in qualunque modo di avere versato qualche somma a favore di uno dei comitati o delle associazioni per l’assistenza civile esistenti od esistiti, ovvero alla cassa comunale per iscopi di assistenza civile. Quindi le somme versate ad altri comitati diversi da quelli per l’assistenza civile non sono ammesse in compensazione; e questa si fa sino a concorrenza, in guisa che il contribuente debitore di un contributo di lire 100, non deve nulla se ha versato volontariamente 100 lire o più, e deve 30, 50, 80 ecc. lire se ha versato rispettivamente 70, 50, 20 o più lire. L’inclusione di ditte collettive nel ruolo del contributo non esonera le singole persone che le compongono dall’imposizione del contributo stesso, in relazione ai redditi personali, che essi possedessero indipendentemente da quelli della ditta.

 

 

Come si determina l’ammontare del contributo? Questo, che è il punto più delicato del problema, è stato risoluto dal legislatore nel seguente modo.

 

 

Non si bada al reddito od al patrimonio del contribuente, ma al tributo complessivo dovuto al comune, per il quale il contribuente è iscritto nei ruoli messi in riscossione nell’anno in cui il contributo è deliberato. Si potranno pero formare ruoli suppletivi sia per tener conto degli aumenti verificatisi nel tributo complessivo in seguito ad ulteriori accertamenti od a definizione di reclami, sia per tener conto della sovrimposta ideale di ricchezza mobile, di cui dirò subito.

 

 

Il «tributo complessivo» è una somma di parecchi tributi particolari, e cioè :

 

 

  • le imposte cosidette comunali, come la tassa di famiglia, o focatico, la tassa sul valor locativo, la tassa di esercizio e rivendita, le tasse domestici, cavalli e vetture, cani, la tassa bestiame;
  • le sovrimposte comunali sui terreni e sui fabbricati;
  • la tassa automobili per la parte spettante ai comuni;
  • una sovrimposta “ideale” sui redditi di ricchezza mobile per cui ciascun contribuente trovasi iscritto nei ruoli per l’imposta di ricchezza mobile messi in riscossione nel comune. Questa sovrimposta la dico «ideale» perché non esiste, non essendo, come è ben noto, dalla legislazione vigente concesso ai comuni il diritto di sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile. Allo scopo di chiamare a contribuire all’assistenza civile anche la ricchezza mobiliare, insufficientemente tassata colla tassa di esercizio e rivendita, il legislatore ha creduto opportuno di fingere l’esistenza di una sovrimposta in realtà inesistente. E l’ha immaginata uguale a quella che il contribuente dovrebbe pagare se sull’imposta principale di ricchezza mobile, riscossa a suo carico per ruoli nel comune, gravasse un’aliquota o peso di sovrimposta uguale a quello che grava sull’imposta dei terreni e dei fabbricati.

 

 

Può chiedersi: nell’imposta di ricchezza mobile su cui va a cadere la sovrimposta ideale è compresa anche l’imposta sui profitti dipendenti dalla guerra? A parer mio ed in base alla legge vigente, ritengo di no, perché la sovrimposta «ideale» da tenersi in conto è detto esplicitamente essere quella che graverebbe la «imposta di ricchezza mobile» e non può quindi essere quell’altra che graverebbe un diverso tributo detto «imposta sui profitti derivanti dalla guerra». Il che non vuol dire che i profitti di guerra sfuggano alla possibilità del contributo per l’assistenza civile; perché essi sono colpiti, oltreché dall’imposta sui sovraprofitti, anche dall’imposta generale di ricchezza mobile accertata in via straordinaria. Se questa imposta cade in riscossione nell’anno in cui il contributo per l’assistenza civile è deliberato, ecco che su di essa può calcolarsi la sovrimposta «ideale», la quale entra a far parte del tributo complessivo del contribuente. E poiché la sovrimposta non può essere calcolata due volte, ma una volta sola sullo stesso reddito, si deve concludere che il metodo seguito in questo caso è equo.

 

 

Fatta la somma di tutte le imposte e sovrimposte sovra ricordate, ed ottenuto il tributo complessivo su di questo si applica il contributo per l’assistenza civile, secondo la seguente scala progressiva:

 

 

Ammontare del tributo complessivo pagato dal contribuente nel comune

Aliquota percentuale del contributo per l’assistenza civile

Da L. 15 a L. 25,99

non oltre il 5%

Da L. 26 a L. 50,99

7%

Da L. 51 a L. 200,99

10%

Da L. 201 a L. 500,99

15%

Da L. 501 a L. 1000,99

20%

Da L. 1001 a L. 2000,99

25%

Da L. 2000 in più

30%

 

 

Le aliquote indicate sono dei massimi; tuttavia l’aliquota fissata per ogni categoria non potrà mai essere inferiore a quella stabilita come massima per la categoria precedente. Così il contribuente posto nella categoria seconda, di coloro che pagano un tributo complessivo da lire 26 a lire 50,99, non può pagare su tal massa di tributo un contributo per l’assistenza civile maggiore del 7%, ma nemmeno minore del 5%. Entro questi limiti estremi spetta al comune fissare l’aliquota da applicarsi.

 

 

Nessuna obiezione può muoversi contro lo scopo che il legislatore si è proposto di raggiungere istituendo il contributo per l’assistenza civile. A spronare viemmeglio l’opera spontanea dei cittadini sarebbe stato desiderabile che fossero ammesse in compensazione anche le somme versate ai comitati, s’intende legalmente riconosciuti, per i soldati mutilati, ciechi, per gli orfani dei militari morti in guerra e simili. L’assistenza civile dovrebbe essere interpretata in un senso largo ed umano e non nel senso ristretto dei sussidi alle famiglie dei militari, come in talune città accade. Se a ciò ostava la lettera del primo decreto, poteva provvedersi nei successivi decreti.

 

 

Anche sarebbe stato equo esentare, insieme alle istituzioni pubbliche di beneficenza, altri enti morali, ai quali è duro ed ingiusto chiedere un contributo per l’assistenza civile. Voglio accennare in special modo ai corpi scientifici e stabilimenti di istruzione autonomi, i quali vivono del reddito di patrimoni mobiliari ed immobiliari. La guerra, per il venir meno delle tasse di iscrizione di moltissimi studenti, li ha messi in una situazione finanziaria difficile, per cui essi avrebbero d’uopo dell’assistenza pubblica, sicché il chiedere ad essi un contributo sembra una ironia.

 

 

Questi sono piccoli nei facilmente emendabili in un nuovo decreto. La vera critica che si deve muovere al contributo è tecnico – tributaria e si riferisce alla base imponibile. Da questo punto di vista, il contributo è un vero orrore ed a studiarlo vien fatto di mettersi le mani nei capelli. Sarebbe necessario di occupare troppo spazio per mettere in luce tutte le disuguaglianze e le deformità che deturpano il congegno escogitato, non si sa come, per l’esazione del contributo.

 

 

Il peccato originale suo è di essere un tributo gravante non sul reddito del contribuente, ma sulle imposte da lui pagate al comune. Da questo peccato originale sono derivati svariati errori, l’uno più grottesco dell’altro. Io non dico che fosse facile assumere a criterio di tassazione il reddito dei contribuenti. Fino a che in Italia non esista una imposta complementare sul reddito complessivo dei contribuenti, non sarà possibile chiedere ai cittadini tributi straordinari ripartiti con tollerabile equità. Ma non era impossibile adottare un concetto simile a quello che fu accolto per l’imposta sugli esenti dal servizio militare fare la somma dei redditi di varia specie, posseduti dal contribuente, e già tassati dalle tre imposte dirette, integrare eventualmente la somma fino alla cifra superiore, già accertata ai fini dell’imposta di famiglia, e su tal somma di reddito applicare il contributo. Sarebbe stata una base tutt’altro che perfetta; ma sufficientemente chiara, comprensibile a tutti e rispondente approssimativamente al criterio comune di equità.

 

 

Si volle invece applicare il contributo sulla massa di imposte pagate dal contribuente al comune. Che cosa ne è venuto fuori? Ecco alcuni soltanto degli inestricabili nodi della matassa:

 

 

  • Le imposte sommate sono quantità eterogenee. Che cosa ha a che fare una cifra d’imposta pagata per i terreni con la tassa domestici od automobili o cani? Sempre ho sentito dire che la somma di cavalli ed asini, tavoli e calamai, querce e fili d’erba è una operazione aritmetica senza senso.
  • Le imposte sommate sono doppioni e triploni della stessa cosa. Lo stesso reddito prima è colpito dall’imposta fabbricati, poi dall’imposta di famiglia, nei comuni dove c’è, poi dalla tassa domestici, se chi ha il reddito tiene domestici e contemporaneamente dall’imposta sulle vetture automobili. Per effetto del puro caso, uno stesso reddito viene conteggiato in taluni comuni una volta sola, in altri due ed in altri tre, in proporzioni variabilissime.
  • Tenendosi conto non del reddito del contribuente, ma della sovrimposta pagata, accade che i cittadini abitanti nei comuni dove i centesimi addizionali sono molti pagheranno molto e quelli viventi nei comuni, in cui i centesimi sono pochi, pagheranno poco, e ciò a parità di reddito.
  • Siccome la stessa sovrimposta ha in realtà uno scarso peso, laddove ci sono estimi antichi dei terreni e lo ha altissimo, per i fabbricati o la ricchezza mobile valutati recentemente nello stesso comune, accadrà che i proprietari di fabbricati ed i contribuenti di ricchezza mobile paghino in realtà il doppio, il triplo e non di rado il decuplo dei proprietari di terreni; e ciò sempre a parità di reddito. Se si assumeva a base imponibile il reddito, l’inconveniente poteva essere notevolmente ridotto.
  • Poiché la sovrimposta «ideale» sulla ricchezza mobile si applica sull’imposta pagata da ciascun contribuente iscritto nei ruoli, non pagheranno nulla coloro che hanno redditi, ma non sono iscritti nei ruoli e cioè tutti gli impiegati e tutti i creditori dello stato, su cui l’imposta viene esatta colla ritenuta diretta.
  • Siccome si parla di contribuenti iscritti nei ruoli, rimane in aria il trattamento di quelli che pagano per interposta persona, la quale è, essa, iscritta nei ruoli. L’impiegato del comune, o di una società anonima, o di un industriale o di un ente morale che ha uno stipendio di 3000 lire, dovrebbe pagare, ad esempio, una sovrimposta «ideale» di ricchezza mobile di 100 lire, e quindi dovrebbe assolvere un contributo per l’assistenza di lire 10. Egli non pagherà nulla, perché nel ruolo non è iscritto; e c’è la possibilità che sia invece tassato il comune o l’ente o la società, con l’aliquota massima del 30%, perché il tributo complessivo dell’ente superera certamente le 2.000 lire. Avrà l’ente il diritto di rivalsa sull’impiegato? Se sì, perché fargli pagare 30 lire, invece delle 10 che gli sarebbero toccate secondo giustizia?Se no, con qual ragione si tassa l’ente su quello che per esso non è reddito, ma spesa?
  • Il contributo è dovuto sul complesso dei tributi pagati nel comune. Se ciò è ragionevole per i terreni e per i fabbricati, è il colmo dell’assurdo per la ricchezza mobile. Perché il comune di Milano o di Torino o di Roma deve prelevare contributo sui redditi di società, di enti, di casse di risparmio che hanno sede bensì nelle grandi città, ma i cui redditi sono stati prodotti nei comuni dove hanno sede gli stabilimenti o dove dimorano i depositanti, creditori ed impiegati? Perché questi secondi comuni non debbono ricevere nulla o poco, mentre pure le loro spese d’assistenza civile possono essere elevate?
  • Che cosa vuol dire «ruolo messo in riscossione nell’anno in cui il contributo è deliberato?» Tizio aveva redditi in contestazione per tre o cinque o dieci anni, su cui l’imposta viene iscritta a ruolo nel 1917. Egli in quell’anno paga un’imposta alta, la quale si riferisce a redditi di parecchi anni, venuti in tassazione accidentalmente nel 1917. Tassarlo sull’imposta da lui pagata nel 1917 equivale a tassarlo due o tre o dieci volte più di Caio che pure ha lo stesso reddito annuo. Evidentemente il legislatore non poteva voler dire una enormità simile; ma perché non ha scritto «ruoli relativi all’anno in cui il contributo è deliberato»?

 

 

Potrei seguitare a dipanare la matassa e mettere in luce gli inverosimili spropositi di cui è intessuto il congegno del contributo per l’assistenza civile. Dopo essersi messo le mani nei capelli, il lettore è tratto involontariamente a concludere che il compilatore dei decreti abbia cercato di fare ogni sforzo per rendere un tributo, dagli scopi sacri e patriottici, odioso ai contribuenti per le sue stridenti sperequazioni, fecondo di dissidi tra comune e comune, malviso alle autorità che lo debbono applicare. Poiché non può parlarsi di volontà deliberata di mal fare e di screditare la guerra, deve riconoscersi che si tratta di un caso tipico di quella furia di legiferare in modo improvvisato ed incoerente da cui è stata assalita dopo l’agosto 1914 la amministrazione italiana.

 

 

Per fortuna, i cittadini italiani hanno in questo solo caso un mezzo efficace per riparare alle male fatte della loro burocrazia: versare con oblazioni spontanee una somma proporzionata ai propri mezzi e superiore a quella richiesta dal legislatore. Il libro d’oro degli oblatori spontanei deve rendere inutile la lista nera dei contribuenti forzati!

 

 

A sua volta il dovere del ministro dell’interno e molto semplice. Modificare la base imponibile del contributo e nel frattempo prorogare al 31 dicembre 1917 il termine per i comuni per deliberare l’applicazione del contributo. Qualunque siano i suoi difetti tecnici, i comuni debbono applicarlo perché esso è l’unico mezzo per ridurre alla ragione quei pochi ostinati, i quali non hanno sentito il dovere di contribuire all’opera.

 

 

IV

Dal conto del tesoro si possono trarre altre notizie interessanti, oltre quelle relative alle spese di guerra ed alle maniere con cui vi si fece fronte. Tra le più importanti son quelle sul gitto delle imposte, tasse ed altre entrate effettive ordinarie dello stato. Ridotte in categorie ed in milioni di lire, gittarono nell’ultimo esercizio di pace (1913-14) ed in quello testé trascorso 1916-17:

 

 

1913-14

1916-17

Aumento o diminuzione

Entrate patrimoniali

46,6

26,5

– 20,1

Imposte dirette

540,8

1046,4

+ 505,6

Imposte sugli affari

292,5

444,9

+ 152,4

Imposte sui consumi

667,4

885,7

+ 218,3

Privative fiscali

551,9

846,4

+ 294,5

Servizi pubblici

213,4

308,9

+ 95,5

Entrate principali

2312,6

558,8

+ 1246,2

Entrate diverse e rimborsi e concorsi

178,9

861,2

+ 682,3

Totale

2491,5

4420,0

+ 1928,5

 

 

L’aumento più significativo lo si ebbe nelle imposte dirette: 505,6 milioni di maggiori entrate, per quattro quinti dovuti ad imposte di carattere permanente e per soli 99,5 milioni al tributo sui sovraprofitti di guerra, destinato a scomparire per la naturale cessazione, alla pace, dei profitti di guerra. Fortissimo è anche l’incremento del gettito delle privative fiscali: 294 milioni e mezzo, di cui 252,8 milioni dovuti al maggior provento dei tabacchi. Sono dunque 1 miliardo e 246,2 milioni di maggiori entrate che l’esercizio 1916-17 fruttò in confronto dell’ultimo anno di pace: e mi fermo a questi, perché l’aumento nelle entrate diverse e nei rimborsi e concorsi non ha carattere permanente, salvoché in parte. All’ingrosso si può supporre che quel che vi ha di permanente nell’aumento delle entrate diverse possa controbilanciare quel che di temporaneo vi è nelle entrate principali (sovraprofitti di guerra, tasse sull’esportazione, ecc. ); cosicché si possa far calcolo su circa 1 miliardo e 200 milioni di maggiori proventi già verificatisi. A questi bisogna aggiungere il gettito previsto in più per l’esercizio 1917-18 in conseguenza di provvedimenti già adottati, in confronto al gettito previsto per il 1916-17. Da uno specchietto annesso all’ultima esposizione dell’on. Carcano, si rileva che, non tenendo calcolo dell’imposta sui sovraprofitti di guerra, l’aumento ulteriore previsto, per decreti e leggi già vigenti, ammonta a 143 milioni di lire. Aggiungendoli a 1 miliardo e 200 milioni già verificatisi ed arrotondando le cifre, si può concludere che le entrate effettive ordinarie, sulle quali soltanto si può fare assegnamento, fruttano oggi 1 miliardo e 400 milioni di lire di più all’anno che nell’ultimo esercizio di pace.

 

 

Giova notare che al 30 giugno 1917 lo stato aveva, per causa della guerra, acceso debiti propriamente detti per 18 miliardi e 307 milioni di lire, oltre ai 3 miliardi e 107 milioni di biglietti ed a 1 miliardo e 300 milioni di vaglia del tesoro emessi in più. Poiché 18 miliardi e 307 milioni di lire si può calcolare costino 1 miliardo di lire all’anno di interessi, rimangono ancora disponibili 400 milioni circa, su 1 miliardo e 400 milioni di maggior gettito, per provvedere al servizio degli interessi degli 8 miliardi circa di debito, interno ed estero, che dovremo contrarre, ad interessi variabili dal 3,50% al 6%, nel secondo semestre del 1917. Gli aumenti di imposte già decretati ed aventi carattere permanente bastano a far fronte agli interessi dei debiti di guerra contratti e da contrarsi fino al 31 dicembre 1917. Questa è una conclusione confortante. Finora solo l’Inghilterra e gli Stati uniti possono dire altrettanto.

 

 

Aggiungo però subito, per non far nascere speranze chimeriche da una constatazione confortante, che l’era delle imposte nuove non è chiusa. Occorrerà invero ottenere nuovi proventi, per far fronte alle seguenti cagioni di maggiori spese:

 

 

  • interessi sui debiti i quali dovranno essere contratti per la prosecuzione della guerra dopo il 31 dicembre 1917;
  • interessi sui debiti di liquidazione della guerra;
  • interessi sul debito di liquidazione dei 3 miliardi e 107 milioni di biglietti e dei 3 miliardi e 300 milioni di vaglia del tesoro, i quali dovranno essere inesorabilmente ritirati;
  • onere delle pensioni alle famiglie dei morti in guerra, ai mutilati e invalidi della guerra;
  • incremento cosidetto naturale delle spese ordinarie civili e militari in confronto all’ultimo bilancio di pace.

 

 

Anche supponendo una fine relativamente sollecita della guerra – e nessuno può dire se l’ipotesi sia verosimile o non – è chiaro che non poche centinaia di milioni di imposte nuove dovranno essere stabilite. Ed è chiaro altresì che il problema del come e del quando stabilire le nuove imposte è un problema aperto fin d’ora, poiché quasi tutte le cagioni di spese non coperte esistono già, astrazion fatta della prosecuzione della guerra oltre il 31 dicembre 1917.

 

 

Il problema, gravissimo, non va discusso e neppure affrontato sullo scorcio di un articolo. Siano però consentite alcune riflessioni preliminari. Scopo delle imposte nuove è uno solo: mantenere intatto il credito dello stato, persuadere nazionali, amici e nemici che il bilancio dello stato è in grado di far fronte in qualunque momento agli oneri che lo gravano. La lode principale che bisogna dare all’on. Carcano ed ai colleghi suoi delle finanze durante la guerra, onorevoli Daneo e Meda, è appunto questa: di avere stabilito nuove imposte a mano a mano che l’onere del bilancio cresceva a cagione dei debiti contratti. Non dubito che il paese saprà rispondere all’appello ancora per parecchie e parecchie centinaia di milioni di più, così come ha fatto per il miliardo e i 400 milioni passati. Aggiungo che il tempo di guerra è quello più propizio all’istituzione di nuove imposte, sia perché le popolazioni più agevolmente si convincono della necessità di esse, sia perché in anni di prezzi crescenti l’onere reale delle imposte è minore di prima ed il loro inasprimento è spesso solo apparente. Se fosse possibile far incidere le imposte nuove solo su coloro che godono dei prezzi e dei redditi cresciuti, è evidente che, se in conseguenza della guerra i redditi industriali, agricoli, i salari ed i guadagni sono saliti da 1.000 a 1.500, i contribuenti possono pagare 150 invece di 100 ed in realtà non subire nessun aggravio. Di fatto, la complicazione è grande, perché v’ha chi ha visto aumentare e chi ha visto diminuire i propri redditi. Ma ciò non distrugge la verità dell’affermazione generale, che il tempo di guerra è il più adatto all’introduzione di imposte nuove.

 

 

È doveroso però, a questo punto, insistere fortemente su un’avvertenza, che è facile dimenticare, che fino ad ora si poteva dimenticare con una relativa impunità, ma che adesso sarebbe imperdonabile trascurare: esservi cioè imposte le quali giovano ed imposte le quali nuocciono al credito dello stato.

 

 

Purtroppo, è più facile adottare le prime delle seconde. Quando il ministro del tesoro chiede al suo collega delle finanze un omnibus finanziario, ad esempio, di 300 milioni di lire, e lo chiede subito, che cosa può fare quel disgraziato ministro delle finanze? Inventare lui o far inventare dai suoi direttori generali balzelli d’ogni specie, che in sostanza sono poi decimi, sopradecimi, centesimi ed aggiunte diverse, sotto mentite spoglie, ai tributi esistenti. Se i tributi esistenti fossero perequati, nessun male. Ma poiché non lo sono, ogni aggiunta cresce le iniquità esistenti e nuoce al credito dello stato. Alcun tempo venne perciò fatto oggetto di critica il congegno del tributo per l’assistenza civile. È il capolavoro nel genere dei tributi iniqui e sperequati. Andare al di là nel perfezionare le sperequazioni credo fosse umanamente impossibile. Ma ci sono parecchi altri tributi i quali, in grado minore, soffrono già di tali difetti.

 

 

Non noi soli ci troviamo dinanzi a questa difficoltà. In Francia recentemente fu presentato un omnibus finanziario, non però ancora tradotto in legge, in cui abbondano errori gravissimi. Vi è un tributo sugli oggetti comprati che sarà inapplicabile e fonte di vessazioni infinite. Vi è un balzello su coloro che in passato ricevettero eredità e donazioni che colpirà non solo quelli che oggi hanno un patrimonio, ma anche quelli che non l’hanno più e sono in miseria. Una cosa atroce ed inimmaginabile.

 

 

Tutto ciò perché in Francia ed in Italia soffriamo dello stesso vizio: facciamo un fascio solo delle imposte buone e cattive e non vogliamo persuaderci che le imposte cattive nuocciono al credito dello stato, più del disavanzo. Non serve dire: per ogni miliardo di debito nuovo mettiamo 50 o 60 milioni di imposte nuove. Non serve, neppure di fronte agli stranieri amici, i quali ci debbono far credito. Finora le sperequazioni furono meno dannose, perché relativamente tollerabili. D’or innanzi, un loro aumento sarebbe intollerabile.

 

 

Bisogna persuaderci che i soli strumenti tributari a cui si può ancora ricorrere sono quelli a cui ha fatto appello con tanto successo l’Inghilterra ed a cui stanno ricorrendo con successo ancor più meraviglioso, gli Stati uniti: l’imposta sul reddito (di cui l’imposta patrimoniale è una semplice variante) e l’imposta sui consumi non necessari. E notisi che il successo non è dovuto alla ricchezza di quei paesi. È dovuto all’equità, alla corretta distribuzione.

 

 

I discorsi e gli scritti dell’on. Meda dimostrano che egli è convinto di queste verità elementari. Occorre ed urge che se ne persuadano i suoi colleghi; importa che si cessi di infliggere al paese ad ogni piè sospinto un fastidioso omnibus tributario, fonte di nuove sperequazioni. Importa che l’opinione pubblica veda la gravità del problema ed insista, a costo di un ritardo di alcuni mesi, per l’adozione di una sana politica tributaria. Sperando altrimenti, nuoceremo al paese ed al credito dello stato, all’interno ed all’esterno.

 

 

V

L’imposta sugli esenti dal servizio militare era indubbiamente difettosa. La chiamata successiva di molte classi, la revisione di tutti i riformati aveva fatto scemare enormemente il numero dei contribuenti. La grandissima maggioranza delle quote da 6 lire rimanevano inesigibili e cagionavano alla finanza spese talvolta superiori, in certi distretti d’agenzie, al ricavo dell’imposta. Le ricerche del reddito dei parenti, obbligati in solido al pagamento del tributo, risultavano faticose e spesso infruttuose. Insomma l’imposta era, ed i più tra gli agenti lo confessavano, un insuccesso; sicché veniva praticamente trascurata.

 

 

Il ministro Meda ha voluto ridurla ad una struttura più snella, riducendo sovratutto il numero dei contribuenti e trasformandola da tributo autonomo in una addizionale alle imposte esistenti. Ambo i concetti sono approvabili. Qualunque giudizio si voglia dare sulla progressività e sulle esenzioni tributarie dal punto di vista economico e politico, una cosa è certa dal punto di vista tecnico-finanziario: che le quote minime, salvoché per i terreni ed i fabbricati, sono ingombranti, fastidiose, costose ed inesigibili. Costano e non rendono alla finanza. Meglio lasciar correre. L’esperienza ha anche provato che è inutile moltiplicare i nomi ed i tipi delle imposte. Poiché la base del tributo è solo il reddito del contribuente, è inutile sbizzarrirsi a chiamare con cento nomi diversi la stessa cosa. L’on. Meda ha avuto il merito di divorare, novello Saturno, un suo parto medesimo: il diritto del 5% sugli affitti, appena si è accorto che si trattava di un ingombrante duplicato della imposta sui fabbricati; e l’ha fuso con questa.

 

 

Come è concepita la trasformazione del tributo autonomo sugli esenti dal servizio militare in un’addizionale alle imposte esistenti?

 

 

  • Sono contribuenti in primo luogo coloro i quali sono iscritti direttamente sui ruoli delle imposte dirette sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile e sui proventi degli amministratori delle società per azioni. Occorre però pagare più di 30 lire di imposta erariale sui terreni, più di 500 lire sui fabbricati, più di 400 sulla ricchezza mobile e più di 275 lire di tributo sui proventi degli amministratori. Tutti quelli che pagano meno, e sono la grandissima maggioranza, sono esenti dalla nuova addizionale. Il calcolo si fa per ogni distretto d’agenzia; il che non ha alcuna importanza per l’imposta di ricchezza mobile, essendo noto che tutti i redditi mobiliari dei contribuenti vengono tassati in un solo comune, quello del domicilio; ma ha grande importanza per i terreni ed i fabbricati, in cui la tassazione avviene nei luoghi in cui gli immobili sono situati. Sicché i contribuenti dovranno, anche per l’addizionale, essere tassati in due o tre luoghi diversi, se essi posseggono immobili in due o tre distretti diversi d’agenzie.
  • L’addizionale è uguale al quarto del tributo erariale pagato. Chi paga 100 lire di imposte sui terreni ed è esente dal servizio militare pagherà 25 lire di addizionale; chi 1000 lire di imposta sui fabbricati o di ricchezza mobile, pagherà 250 lire di addizionale. Il calcolo è semplicissimo, per il contribuente e per la finanza. Badisi che si tratta di un quarto del tributo erariale e non del totale complessivo dell’imposta pagata. Bisogna cioè escludere le sovrimposte comunali e provinciali, su cui non cade, e giustamente, l’addizionale.
  • Coloro, che non figurano sui ruoli delle imposte dirette o vi figurano per quote inferiori a 30, 500, 400 e 275 lire rispettivamente per le tre imposte, possono tuttavia essere agiati. Epperciò, in via sussidiaria, ove costoro paghino più di lire 150 di imposta di famiglia o di quella sul valore locativo in un comune di almeno 100.000 o più di lire 80 in un comune di meno di 100.000 abitanti, saranno assoggettati ad un contributo uguale al quarto dell’ammontare di una delle due imposte, evidentemente la maggiore.
  • La definizione del contribuente esente dal servizio militare ed assoggettato all’addizionale è innovata profondamente. Mentre il vecchio contributo chiamava a concorso solo chi era compreso nell’età del servizio militare, il nuovo decreto assoggetta all’addizionale tutti i cittadini d’ambo i sessi e di qualsiasi età, i quali, essendo dotati di beni di fortuna, non si trovino sotto le armi, oppure non abbiano sotto le armi i figli o il coniuge, o il padre, ovvero non abbiano già dato alla patria, durante la guerra, il contributo personale proprio, o dei figli, o del coniuge o del padre per almeno un anno.

 

 

Anche questa innovazione è da approvarsi. Non vi è un nesso diretto fra l’età del contribuente e l’imposta militare. Questa è un tributo pagato in sostituzione del sacrificio di persona e di sangue che altri contribuenti sopportano. Quindi tutti quelli che non pagano personalmente o per mezzo dei figli o del coniuge o del padre il contributo personale, è corretto paghino il contributo di denaro. L’innovazione farà sì che il tributo renderà sul serio una somma notevole e trattandosi di addizionale, con poco disturbo della finanza.

 

 

Ma l’innovazione, che estende tanto il novero dei contribuenti, mette in luce più aspra i difetti dell’addizionale. Sono i soliti difetti che da anni vado predicando essere connaturati al nostro sistema delle imposte dirette; sono, in misura minore, ma pur sensibilissima, gli stessi difetti che deturpano il contributo per l’assistenza civile. La nuova addizionale infatti:

 

 

  • esenta, salvo la insufficiente correzione che dirò subito, tutti coloro che non sono tassati direttamente a mezzo dei ruoli. Sono legione: a) gli impiegati dello stato che pagano per ritenuta, gli impiegati delle provincie, dei comuni, delle opere pie, delle società per azioni, dei privati industriali che sono tassati al nome di chi li impiega, salvo rivalsa; b) gli obbligazionisti di società per azioni, i detentori di cartelle di credito fondiario, i possessori di azioni, i correntisti di banche e di casse di risparmio, che pagano tutti le imposte dirette, ma al nome degli enti, salvo rivalsa;
  • esenta, salvo la seguente correzione, tutti coloro che godono di redditi esenti od irraggiungibili dalle imposte dirette. Sono anch’essi legione: i detentori di titoli di debito pubblico, i possessori di titoli esteri, i percettori di redditi stranieri, i creditori chirografari o cambiari che frodano l’imposta di ricchezza mobile.

 

 

La correzione c’è; ma è di gran lunga insufficiente. L’on. Meda, evitando un errore grossolano commesso dal ministero degli interni con il tributo per l’assistenza civile, ha fatto entrare in scena le imposte di famiglia e sul valor locativo solo in via sostitutiva, per colpire coloro i quali non fossero iscritti direttamente sui ruoli.

 

 

Se le imposte di famiglia e sul valor locativo fossero in Italia bene congegnate, esse sarebbero lo strumento migliore per stabilire l’imposta militare. Ma così non è. Le due imposte non esistono in primo luogo in tutti i comuni. I contribuenti ricchi di redditi non direttamente tassati e residenti, per loro fortuna, in un comune dove l’imposta di famiglia o sul valor locativo non è stabilita, non pagheranno un soldo.

 

 

In secondo luogo, le due imposte sono per lo più accertate alla carlona. Si va da Milano, dove l’assetto è relativamente buono, a comuni dove l’imposta di famiglia, invece di essere proporzionale al reddito, è una specie di testatico grossolano. Quindi anche la nuova addizionale, poggiando su basi così sperequate, sarà un tessuto di iniquità!

 

 

Dico subito che il ministro delle finanze, in questa sede, non poteva far meglio. Per istabilire una imposta corretta sarebbe stato necessario dare alle finanze i mezzi per valutare ex novo tutti i redditi dei contribuenti, tassati direttamente od indirettamente, esenti o colpiti. Ma questa è un’impresa gigantesca, a cui gli uffici delle imposte, depauperati di personale, sono assolutamente impreparati nel momento presente. Oggi la loro attività, feconda, è compiutamente assorbita dall’imposta sui sovraprofitti di guerra. Affidare ad essi il compito di valutare ex novo il reddito degli esenti avrebbe creato negli uffici il guazzabuglio. Sarebbe stato il caos.

 

 

E così si torna sempre a battere sullo stesso chiodo. Tutte queste tasse e tassette a poco giovano, se prima non si è rinnovato l’assetto delle imposte esistenti e non si è creato la nuova imposta complementare sul reddito. Si aggiunge ingiustizia ad ingiustizia e si aumenta il disordine. Bisogna dare all’amministrazione delle finanze i mezzi necessari, il personale tecnico necessario; bisogna avere il coraggio di stabilire subito l’imposta sul reddito. Non varrebbe la pena di creare un lavoro enorme negli uffici finanziari per i pochi milioni, od anche per quella decina di milioni di lire che la nuova addizionale sugli esenti dal servizio militare può gittare. Sarebbe insensato far ciò. Ma è intollerabile che si seguiti a rigirarsi sempre nello stesso circolo vizioso delle fruste e sperequate imposte esistenti, caricandole di decimi e di addizionali d’ogni sorta, aumentandone le aliquote.

 

 

L’on. Meda ha pronto nel cassetto il progetto di riforma dei tributi vigenti sul reddito e di istituzione dell’imposta complementare sul reddito e sul patrimonio. In quel progetto l’imposta militare figura come una variante del tributo complessivo da pagarsi dagli esenti dal servizio militare. È noto, per dichiarazioni pubbliche, che l’on. Meda è animato dalla migliore buona volontà di presentare e far trionfare il progetto. Perché, a questo punto, non lo si applica per decreto reale, salvo presentazione al parlamento? Perché i pieni poteri finanziari servono a fare applicare imposte iniquamente distribuite e non possono servire a fare applicare un’imposta giusta? Tutta Italia plaudirebbe al ministro che avesse questo coraggio.

 

 

Chi, dei ministri, si oppone a ciò? Bisogna, dopo aver fatto ogni sorta di esortazioni platoniche, mettere il problema in questi termini concreti e precisi. Perché l’on. Boselli non vince, se ci sono, le ostilità di qualcuno dei suoi colleghi? Ha compiuto, il ministero nazionale, tali novità nel campo della legislazione, punto legittimate dallo stato di guerra, che ben potrebbe servirsi dei suoi pieni poteri per procacciare qualche centinaio di milioni all’anno all’erario.

 

 

VI

Un decreto luogotenenziale del 3 febbraio, di apparenze minuscole, dà luogo a melanconiche riflessioni sulla persistenza di cattive abitudini mentali nella burocrazia legiferante, che si sperava fossero venute meno. Quel decreto assoggetta alla imposta di ricchezza mobile in categoria A i redditi derivanti da condominio e da dominio diretto, tanto nel caso in cui il canone sia pattuito in denaro quanto nel caso in cui sia pattuito in derrate.

 

 

Per far comprendere ai lettori di che cosa si occupi il decretino, debbo ricordare una delle iniquità più stridenti del nostro sistema tributario: iniquità conclamata da tutti, universalmente riconosciuta, di cui si è invocata mille volte l’abolizione, non mai concessa per false preoccupazioni finanziarie. Si sa che, se un proprietario di terreni o fabbricati, provveduto di un reddito netto di 4.000 lire, ad esempio, ha contratto un mutuo, il quale gli costa 2.000 lire all’anno per interessi passivi, l’imposta sui terreni o sui fabbricati continua a colpirlo su tutte le 4.000 lire di reddito, mentre l’imposta di ricchezza mobile colpisce il creditore sulle 2.000 lire di interessi. Sulla quale ultima tassazione non vi è nulla da ridire, perché dove c’è il reddito, ivi deve cadere l’imposta. Ma qual mai giustizia vi è di continuare a tassare il proprietario indebitato, come se avesse ancora 4.000 lire di reddito, mentre egli di fatto ne riscuote certissimamente solo 2.000? La iniquità tributaria danneggia il credito, impedisce i mutui, scoraggia i miglioramenti agricoli e le costruzioni. In definitiva danneggia la finanza, la quale, per avida brama di immediato ed apparente lucro, distrugge le fonti produttive di reddito.

 

 

Di ciò parve che per un momento si persuadesse il ministero delle finanze quando dagli ultimi provvedimenti tributari esentò in parte i debiti ipotecari. Oggi, per una inesplicabile contraddizione, compie opera di vero regresso col decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918. Conviene invero ricordare che dalla iniquità della doppia tassazione erano rimasti salvi certi canoni dipendenti da dominio o condominio diretto, di cui forse il più noto è il canone enfiteutico. Quando un proprietario di terreni concede in enfiteusi il fondo ad un colono, ed il colono si obbliga a pagare un canone di 1.000 lire, ad esempio, finora l’imposta rimaneva, come doveva essere, una sola: l’imposta sui terreni, la quale colpiva tutto il reddito netto fondiario del terreno, senza preoccuparsi se il reddito fosse goduto dal proprietario (cosidetto domino diretto) o dal colono (cosidetto utilista). Il reddito netto del fondo è uno solo, percepito dal colono e da questi in tutto od in parte trasmesso al domino diretto. L’imposta era, sinora, una sola, pagata dal colono e ripartita tra i due, a seconda delle private convenzioni.

 

 

Ciò era corretto, e poteva servire di modello per riparare la iniquità gravante sui proprietari indebitati. Ma la burocrazia legiferante ha una concezione tutta sua della «giustizia tributaria». Non pensa mai a togliere le tassazioni sperequate inique; ma trae esclusivamente pretesto dalla esistenza di una iniquità per gridare essere uno scandalo che da essa siano immuni taluni contribuenti che essa perciò qualifica «privilegiati». Nel caso nostro, non è, per la burocrazia, uno scandalo la doppia tassazione del proprietario indebitato; ma lo è il fatto che dalla doppia iniqua tassazione taluno, per dimenticanza, abbia potuto scampare. Ed eccoti un bel decreto che lascia soggetto il colono enfiteuta a tutta l’imposta fondiaria, come se egli godesse tutto il reddito e non dovesse pagare il canone, e colpisce il domino diretto con l’imposta di ricchezza mobile.

 

 

In tal guisa si sovverte il diritto privato, il quale a ragione reputa il domino diretto essere vero proprietario del fondo ed artatamente lo si trasforma in un semplice creditore ipotecario. Si dà il colpo definitivo di mazza sull’istituto dell’enfiteusi, a favore di cui si sono fatti tanti discorsi in parlamento e scritte tante relazioni ministeriali, e che davvero meritava tutt’altra sorte in un momento in cui tanto si parla di «terra ai contadini», di «spezzamento del latifondo» a favore dei soldati reduci, ecc. ecc. Si ribadisce l’errore della doppia tassazione e si rende il tesoro vieppiù restio, per grette ragioni di apparente profitto, a qualunque riforma tributaria.

 

 

Ma, si può osservare, trattarsi di legislazione di guerra, duratura solo per il 1918 e il 1919, e che domani potrà essere abolita. In argomento di imposte di guerra, non occorre guardar tanto per il sottile. Si danno sciabolate a destra ed a sinistra e tocca a chi tocca.

 

 

Falsissimo concetto, il più falso e deleterio di quanti mai se ne espressero in questa guerra, durante la quale purtroppo tanti vecchi pregiudizi e spropositi economici vennero a galla! Non io solo, ma tutti coloro che in Europa hanno meditato sulla finanza della guerra attuale, attribuiscono la condotta sua timida ed, importa dirlo, sinché si è in tempo, assai meno coraggiosa ed assai più preoccupante della condotta tenuta durante le ultime grandi guerre europee, che furono quelle rivoluzionarie e napoleoniche, precisamente alla politica delle «sciabolate». Sono le iniquità e le sperequazioni esistenti, sono le sperequazioni inconsultamente cresciute durante la guerra, quelle le quali rendono perplessi gli uomini di governo dinanzi al dovere imperioso, urgentissimo di aumentare le imposte. In Italia ho ricevuto lettere strazianti di gente indebitata, impossibilitata a pagare, su cui si abbatte una gragnuola spaventevole di imposte nuove o di imposte vecchie cresciute. Una iniquità è tollerabile se l’imposta è mite, diventa insopportabile quanto più le imposte si aggravano e giungono alle fantastiche aliquote italiane – tra imposta di stato ed imposte locali – del 30, 40, 100, 200 e talora più per ogni 100 lire di reddito. Se ne ridono coloro il cui reddito è sottovalutato; ma gli altri si vedono scarnificati sino all’osso. Andare in là nel tassare su questa via non si può. Perciò si esita a stabilire imposte quante si dovrebbe; e si emettono biglietti. Ma l’emissione crescente dei biglietti, esclusivamente dovuta alla paura od alla difficoltà di mettere imposte bastevoli, conduce ad un rialzo fantastico del costo della vita. È una corsa sfrenata verso una meta ignota.

 

 

Si capisce ora perché il conte di Cavour dicesse che il tempo delle riforme tributarie è il tempo di guerra e non il tempo di pace. Ora e non dopo è il tempo di abolire le iniquità e di perequare per poter tassare sul serio e frenare la macchina tributaria, la quale va alla deriva. La piccola tassetta, ricordata in questo articolo è l’indice di un andazzo che urge far cessare. La burocrazia finanziaria immagina che la guerra serva soltanto per compiere impunemente qualche colpo di mano, per racimolare a destra ed a sinistra qualche centinaio di migliaio di lire o qualche milione alla meglio, senza alcun motivo, pur di mettere insieme i milioni.

 

 

Duole assai dover dire che i milioni in tal modo non si fanno, ma si disfano. Crescono le cifre apparenti delle entrate di bilancio, si gitta polvere negli occhi al pubblico; ma non crescono le entrate effettive, veramente ristoratrici. Quanta polvere negli occhi non v’è nelle centinaia di milioni del centesimo di guerra, del bollo sui contratti di forniture, del tributo sui sovraprofitti!

 

 

Macchina indietro dunque ed a tutta velocità nelle imposte inique, sperequate, a sciabolate; e macchina avanti nelle riforme veramente produttive. Perché si osa applicare soltanto le prime per decreti luogotenenziali e non anche le seconde? Se si giudica che debbono essere recati dinanzi al parlamento i progetti di imposta sul reddito, perché non debbono essere fatti discutere pubblicamente decreti, come quello odierno, che riportano di cent’anni indietro la legislazione italiana, che turbano il diritto privato ed uccidono un istituto a cui molti attribuiscono efficacia grande – ove non sia martoriato dal legislatore – nella soluzione di taluno dei più gravi problemi terrieri del dopo guerra?

 

 

VII

Essendomi occupato nell’articolo precedente di un disgraziato decreto del 3 febbraio 1918 il quale assoggettava all’imposta di ricchezza mobile per gli anni 1918 e 1919 i canoni provenienti da condominio o da dominio diretto, mi corre obbligo di far cenno di un nuovo decreto del 18 marzo, il quale vuole correggere alcuni degli errori commessi la prima volta. Le novità introdotte sono le seguenti:

 

 

  • Un proprietario il quale ha dato in enfiteusi il suo fondo per un canone annuo di lire 1.000 può essersi obbligato verso il colono (o può essere obbligato per vecchie leggi o consuetudini) a rimborsargli metà dell’imposta fondiaria sui terreni pagata dal colono, ad esempio, 200 su 400 lire. Col decreto del 3 febbraio egli sarebbe, anche visibilmente, stato colpito da due imposte le 200 lire di imposta terreni, anticipate all’erario dal colono e da questi trattenutegli all’atto del pagamento del canone e le 200 lire di nuova imposta di ricchezza mobile. Col nuovo decreto il colono non avrà più il diritto di eseguire la ritenuta delle 200 lire di imposta terreni sul canone ed il domino diretto pagherà solo la nuova imposta di ricchezza mobile.

 

 

La nuova disposizione prova quanto sia difficile rimediare bene ad un malanno commesso. Rimane l’ingiustizia di far pagare al domino diretto l’imposta di ricchezza mobile su un canone di natura fondiaria e che dovrebbe pagare ed essere inciso perciò dalla imposta terreni. Inoltre, perché il colono, al quale spettava il rimborso in tutta o in parte dell’imposta fondiaria, deve sopportarla intieramente? Forseché egli ha tutto il reddito fondiario? No; ché egli ne deve trasmettere lire 1.000 al proprietario. Il legislatore può sempre aumentare le imposte, quando lo ritenga necessario; ma non può, senza commettere una solennissima ingiustizia, accollare a Tizio un’imposta, quasiché egli avesse un reddito, che invece non ha. Né dicasi che in molti casi il colono non ha il diritto di ritenuta dell’imposta terreni contro il proprietario; perché in tal caso il canone sarà stato fissato in 800 invece che in 1.000 lire.

 

 

  • La nuova imposta di ricchezza mobile sarà dovuta, in virtù del nuovo decreto, sempre dal percipiente il canone, malgrado ogni patto in contrario stipulato nelle convenzioni originarie o in atti successivi.

 

 

Il principio è ottimo ed io lo vorrei applicato a tutti i redditi di qualunque specie. Se non dovessi andare troppo per le lunghe, potrei dimostrare che la nullità assoluta, insanabile di ogni convenzione relativa ai rimborsi privati di imposta, di ogni rinuncia al diritto di esercitare la rivalsa e la obbligatorietà, anzi, della rivalsa sui percettori del reddito possa essere feconda di sana educazione politica per i contribuenti e di decine di milioni per il fisco. Ma trattasi di nullità da comminarsi per l’avvenire. La retroattività delle leggi d’imposta, come delle altre leggi, può cagionare effetti impensati. Nel caso nostro, quando proprietario e colono si accordarono nel fissare, ad esempio, un canone di lire 800 netto da ogni imposta, ciò accadde perché il canone fu diminuito in proporzione all’imposta terreni e perché si riflette che se l’imposta poteva aumentare a tutto danno del colono, anche il reddito del fondo sarebbe aumentato a tutto beneficio del colono, il canone dovendo rimanere invariato in perpetuo. Il che sta accadendo durante la guerra presente. I canoni enfiteutici, stabiliti in cifra fissa ed invariabile, subiscono un deprezzamento fatale, come tutti i redditi espressi in lire, salvo i meno numerosi casi in cui non siano ancora stati convertiti in moneta. Invece i coloni hanno avuto il beneficio dei maggiori prezzi e dei cresciuti redditi. Manco a farlo apposta, la nuova imposta colpisce colui il cui reddito rimase invariato in lire e diminuì in potenza d’acquisto e lascia illesi gli utilisti che godettero l’aumento di reddito!

 

 

  • Finalmente dall’imposta nuova saranno esenti i canoni dipendenti da enfiteusi costituite posteriormente al 31 dicembre 1907 e quelli inferiori al valore di lire cinque italiane. Buona norma, se considerata in se stessa e che deve avere per iscopo di non inferocire da un lato contro canoni minimi e quasi sempre inesigibili e dall’altro di non scoraggiare per l’avvenire i contratti di enfiteusi che potrebbero, specie nel mezzogiorno d’Italia, giovare all’attuazione del programma della terra ai contadini. Ma se l’esenzione è giusta per le nuove enfiteusi, perché deve essere sbagliata per le vecchie? Non è forse vero che anche per queste si viene a colpire due volte con due imposte diverse, sui terreni e sulla ricchezza mobile, il medesimo reddito? E non è probabile che appunto i canoni vecchi, stipulati in somme di solito più tenui a parità di reddito del fondo, siano i maggiormente gravati dell’imposta ingiusta?

 

 

In conclusione: per correggere sul serio il decreto del 3 febbraio, occorre abolirlo. E persuadersi che le sole imposte tollerabili sono quelle perequate.

 

 


[1] Con il titolo La riforma tributaria dell’on. Meda. [ndr]

[2] Con il titolo Il nuovo omnibus tributario. [ndr]

[3] Con il titolo Il contributo per assistenza civile. [ndr]

[4] Con il titolo Il gettito dei vecchi omnibus tributari e la scelta delle imposte nuove. [ndr]

[5] Con il titolo La nuova imposta addizionale.[ndr]

[6] Con il titolo La politica delle «sciabolate» tributarie. [ndr]

[7] Con il titolo Le correzioni al decreto delle sciabole tributarie. [ndr]

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