Opera Omnia Luigi Einaudi

Settima lezione

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1920

Settima lezione
Il problema delle abitazioni, Ed. F.lli Treves, Milano 1920, pp. 204-264

 

 

 

 

I provvedimenti economico-tributari

 

1) Per agevolare le costruzioni di case nuove

 

Passiamo ora al secondo ordine di provvedimenti che è quello economico tributario. Il problema si imposta in una maniera molto semplice e già il governo del resto lo ha impostato in questa precisa maniera nel testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche approvato con regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e nel susseguente regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, che modifica il predetto testo unico.

 

 

Il costo delle costruzioni dal livello antebellico che, per ipotesi e senza voler affatto generalizzare la cifra, possiamo supporre di 1.000-3.000 lire per locale, siè oggi innalzato ad un livello il quale va dalle 6 alle 12.000 lire e più per locale. Se questo rialzo nei costi dicostruzione fosse permanente nessun provvedimento di carattere economico-tributario sarebbe necessario per favorire le costruzioni ordinarie.

 

 

Si osserva che per le case economiche e popolari esiste già una legislazione vasta e sufficiente

 

Dicesi le costruzioni «ordinarie» e non le case economiche e popolari. Oramai per queste ultime vi è nella legislazione italiana un insieme imponente di disposizioni le quali tendono a favorire le costruzioni per le classi meno agiate ed a consentire di porre sul mercato appartamenti modesti a fitti inferiori a quelli che si possono chiamare correnti e normali. Il legislatore italiano ha cioè ritenuto necessario che per vaste classi della popolazione fosse d’uopo di incoraggiare l’amore alla casa provvedendo questa a sotto costo, e perciò ha concesso lunghe esenzioni dalle imposte e sovraimposte sui fabbricati, incoraggiamenti cospicui sotto forma di mutui a bassi saggi di interessi e di concorso nel pagamento degli interessi ad istituti aventi carattere pubblico o semi-pubblico, i quali si propongono lo scopo delle costruzioni di case a proprietà indivisa e talvolta anche divisa. Non discutiamo se la legislazione per le case popolari sia utile o dannosa, se sia congegnata in maniera soddisfacente o no. Ciò ci porterebbe troppo lontano e ci allontanerebbe dall’argomento specifico di queste lezioni che è il problema delle abitazioni civili in genere e non quello delle case popolari in specie. Naturalmente molte cose dette per le case civili valgono anche per le case popolari. Non in tutto; perché in queste si parte da una premessa antieconomica, che esistano cioè classi di popolazioni incapaci permanentemente, o per un lungo periodo di anni, a pagare il prezzo economico della casa.

 

 

Il problema qui discusso si riferisce alle costruzioni ordinarie

 

Il problema che oggi discutiamo non è quello di favorire la produzione di case da affittarsi a sotto costo, ma di studiare se vi possa essere qualche mezzo con cui si possa favorire la costruzione di case da affittarsi a prezzi tali da compensare normalmente il capitale impiegato, rimborsando le spese ordinarie che sulle case gravano.

 

 

Posto così il problema, è evidente che se il costo attuale straordinariamente elevato della costruzione dovesse diventare permanente, nessun bisogno vi sarebbe di un intervento dello Stato diverso da quelli tecnici economici che furono indicati dinanzi. Il costruttore, costruendo un locale al costo attuale di 10.000 lire, sarebbe sicuro che l’avvenire non potrebbe essere causa per lui di rischi, di perdite di capitale o di reddito, perché, ragionando nei modi consueti, il locale che oggi costa 10.000 lire potrà avere sul mercato un valore corrispondente e seguiterà ad averlo, soggetto soltanto a quelle vicissitudini ordinarie nei prezzi e negli affitti che sono sempre esistite nell’industria edilizia e di cui non occorre preoccuparsi in maniera particolare.

 

 

La incertezza sul costo futuro delle case rende aleatoria la costruzione nel momento presente

 

Ma i costruttori prevedono che forse in avvenire il costo delle costruzioni che oggi si è elevato a 6.000-12.000 lire abbia a ribassare, forse non al livello antico di 1.000-3.000, ma ad un livello intermedio, ad esempio di 3.000-6.000 lire. Le cifre sono citate soltanto come tendenziali, senza fare alcune affermazioni in merito a valutazioni le quali sono tutte in balia dell’incertezza più oscura.

 

 

Supposta la verità dell’ipotesi fatta dai costruttori, è evidente che non conviene la costruzione nel momento attuale. Chi ha interesse oggi a costruire al costo di 6000 lire col pericolo che fra qualche anno il valore della casa abbia a ribassare a 3000 lire per locale, secondo il costo futuro della ricostruzione? Se da qualche parte non vi è garanzia di ricuperare le 3000 lire previste di perdita per la differenza fra il costo attuale ed il costo futuro, le ricostruzioni sono quasi impossibili.

 

 

Casi speciali per i quali le costruzioni sono oggi impossibili

 

Il che è tanto vero che oggi le sole costruzioni private le quali si siano iniziate appartengono a due categorie: vi è il nuovo arricchito, il quale non riesce a trovare casa confacente ai suoi gusti, raffinatisi per l’acquistata ricchezza, e costui si fa fabbricare a sue spese il villino, senza badare a spesa; ovvero vi è l’impresario edilizio, il quale costruisce la casa a parecchi piani ed a molti appartamenti, essendo perfettamente sicuro di trovare a rivenderla ad appartamenti agli inquilini, i quali sono desiderosi di trovar casa e non la trovano in conseguenza dei decreti vincolistici. Se oggi non si costruiscono case a scopo di rivendita a proprietari per impiego di capitale, perché occorrerebbe venderle a prezzi proibitivi, si costruiscono invece case per la vendita ad appartamenti separati.

 

 

Vi sono molti inquilini, specialmente a Roma, i quali acquistano l’alloggio nelle case nuove che si vanno innalzando sulla base della semplice pianta degli appartamenti a prezzi variabili da 10 a 20.000 lire per camera. Questi prezzi sono altissimi, ma paiono tuttavia tollerabili a coloro i quali si sentono chiedere, per l’affitto di modestissimi appartamenti da 7 a 10 camere, prezzi di affitti i quali vanno da 10.000 a 20.000 lire all’anno e che per avere il quartiere a questi prezzi sbalorditivi debbono assoggettarsi all’acquisto oneroso del mobilio messovi dentro da intermediari speculatori. Resta per essi assai più conveniente comprare l’appartamento anche pagando per ogni locale un fitto corrispondente al costo di costruzione attuale. In questo caso il rischio della costruzione non è più del costruttore ma degli inquilini e questi lo ammortizzano risparmiando il soprafitto che sarebbe loro richiesto in questi momenti di scarsità di alloggi liberi, soprafitto che dovrebbe durare alcuni anni, e risparmiando altresì la taglia dell’acquisto del mobilio dagli speculatori.

 

 

Se il rischio della costruzione nel momento attuale debba essere assunto dallo stato

 

All’infuori di questi casi il rischio dovrebbe cadere sul costruttore, né si trova alcuno che sia disposto a correrlo. Nasce a questo punto la domanda: perché lo Stato non si accolla esso il rischio medesimo se ritiene che la costruzione di case sia giovevole all’interesse generale? Supponendo che il costo attuale sia di 6000 lire ed il costo futuro si preveda in 3000, ove lo Stato si accolli l’onere della differenza, è evidente che l’industria privata potrà essere sollecitata a riprendere la costruzione perché l’onere residuo su di essa gravante si ridurrà a 3000 lire per vano, ossia precisamente a quel valore che l’industria stessa privata ritiene abbia ad assumere il locale quando siano trascorse le attuali contingenze straordinarie.

 

 

La ragione per rispondere di sì al quesito è sovratutto politica, non economica o sociale. Economicamente e socialmente non v’è ragione perché lo Stato intervenga esso, ossia faccia intervenire i contribuenti, a sopportare la parte transitoria del costo delle case.

 

 

Perché invece degli inquilini dovrebbero essere i contribuenti a pagare tale costo? Sovratutto quando si tratti di case civili, ossia di case abitate da persone che, per ipotesi, non difettano dei mezzi occorrenti a pagarsi la casa? Se ben si guarda, nessuna ragione seria può immaginarsi per giustificare una simile trasposizione coatta di ricchezza dalle tasche dei contribuenti a quelle degli inquilini. Aggiungasi che l’alto costo delle case è un freno, forse l’ultimo freno rimasto, all’afflusso dei rustici nelle città; ed è strano che mentre si grida contro l’inurbamento si voglia togliere il solo freno contro di esso rimasto: ossia la difficoltà di trovar casa.

 

 

Le ragioni a pro dell’intervento dello Stato sono due:

 

 

  • 1) quella politica, di calmare il malcontento e, con un’offerta anche artificiosa di case, far sì che al momento della definitiva smobilitazione delle case, il prezzo di queste non salga troppo, cosa che potrebbe nuocere all’ordine pubblico;
  • 2) quella di giustizia. Oggi dei favori concessi alle case popolari, si giovano le classi operaie che dalla guerra sono state avvantaggiate. Ne sono esclusi i ceti civili, che spesso conducono vita più grama dei ceti operai. Sarebbe giusto concedere anche alle case civili, favori corrispondenti a quelli delle case popolari, per consentire ai veramente poveri quel sussidio che la ipocrisia politica dominante riserva a coloro che da sé si dicono proletari.

 

 

Il problema di metodo

 

Sarebbe difficile sostenere che la bilancia penda a favore dell’intervento. Se la collettività fosse capace di ragionare, si dovrebbe rispondere di no. Ma siccome può darsi, anzi già si dà secondo il testo unico 30 novembre 1919 e decreto-legge 8 gennaio 1920, che lo Stato si decida nel senso di intervenire, il problema concreto si può formulare così: quale è il metodo più efficace e meno pericoloso perché lo Stato si accolli il rischio della differenza fra il costo attuale e il costo futuro, perché lo Stato, per così dire, lanci un ponte di passaggio tra il passato ed il futuro, superando l’ostacolo costituito al presente dagli alti ed eccezionali costi di costruzione che si presumono transitori?

 

 

I due metodi seguiti nella legislazione vigente: esenzioni tributarie e premi alle costruzioni

 

Due metodi si contrastano a questo riguardo il campo: uno è quello delle esenzioni di carattere tributario, e l’altro è quello dei premi diretti alle costruzioni. Ambedue i sistemi sono stati adottati dal legislatore italiano per quel che si riferisce alle case economiche e popolari.

 

 

Rispetto però alle case che si possono chiamare non popolari, la legislazione vigente è regolata dai già citati testo unico 30 novembre 1919, numero 2317, articoli 44, 45, 46, e regio decreto legge 8 gennaio 1920, n. 16, articoli 2, 3 e 4.

 

 

Le norme vigenti accettabili: riduzione della tassa di registro

 

Il sistema seguito in questi articoli è quello della esenzione temporanea e della riduzione da tasse ed imposte. Alcune di queste disposizioni mi trovano senz’altro consenziente. Così, ad esempio, la norma dell’art. 45 del testo unico, la quale riduce ad¼ della misura normale la tassa di registro sui contratti di appalto di costruzione, completamento, e restauro al fabbricato, è da approvarsi perché rappresenta una tendenza la quale sarebbe utile da seguire in generale ed in modo permanente, allo scopo di non ostacolare la stipulazione perfetta di questi contratti e la eliminazione di ogni causa di controversia intorno ad essi.

 

 

Così pure ci trova consenzienti la riduzione a metà, sancita dall’art. 46 del medesimo testo unico, dell’ordinaria tassa del registro, dovuta sulla compra-vendita di case stipulata entro un triennio dal trasferimento stesso.

 

 

Questa riduzione a metà ha carattere razionale in quanto la tassa di registro non ha per scopo suo di colpire realmente il trasferimento delle case, ma piuttosto è un metodo escogitato per tassare i capitali investiti nelle case stesse, quindi razionalmente la tassa di registro dovrebbe essere tanto più tenue quanto più è breve l’intervallo, fra un trasferimento ed un altro e dovrebbe invece inasprirsi quando il trasferimento avviene a periodo di tempo molto lungo. Soltanto in tal modo l’imposta può essere perequata e non costituire una ingiusta spogliazione degli uni ed un arricchimento degli altri contribuenti. Certamente è difficile seguire questa regola in maniera completa, ma ogni disposizione la quale si avvia a questo risultato deve essere considerata come approvabile.

 

 

L’esenzione dai dazi di importazione dei materiali di costruzione

 

Encomiabile è altresì l’art. 4 del decreto 8 gennaio 1920, il quale accorda l’esenzione dai dazi di importazione ai materiali di costruzione che servono a case di abitazione, escluse quelle di lusso, da iniziarsi entro un anno dal 5 luglio 1919 e da completarsi entro il 30 giugno 1922.

 

 

Questa norma, non ancora abbastanza conosciuta, corrisponde ad un desiderio manifestato da moltissime parti, data la scarsità grandissima dei materiali da costruzione e la difficoltà di poterseli procurare all’interno.

 

 

Importanti consumatori di materiali da costruzione hanno espresso la convinzione che i produttori nazionali, specialmente di materiale da costruzione in ferro, mettano assai poca buona volontà nell’occuparsi delle richieste dell’industria edilizia. L’importazione in franchigia dei materiali da costruzione dell’estero potrebbe servire di sprone e di calmiere, sovratutto di calmiere, notandosi differenze enormi fra i prezzi che sono quotati all’estero ed i prezzi italiani. Gioverebbe che le norme al riguardo fossero divulgate, rese applicabili colla massima semplicità, e gioverebbe altresì che il termine del 30 giugno 1922 fosse almeno prorogato sino all’1 luglio 1923, data alla quale, secondo il decreto del 18 aprile, si dovrebbe rientrare nel regime normale delle contrattazioni.

 

 

La esenzione temporanea dalle imposte e sovraimposte sui fabbricati per le nuove costruzioni

 

Ma più vivo dibattito suscita la norma contenuta adesso nell’articolo 2 del decreto dell’8 gennaio 1920, relativa alla esenzione temporanea dalle imposte e sovraimposte sui fabbricati di nuova costruzione.

 

 

Il regime vigente si riassume così:

 

 

  • 1.Esenzione completa per 10 anni delle case di abitazione, escluse quelle di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro un anno dal 5 luglio 1919 e completata entro il 30 giugno 1922;
  • 2. proroga per un secondo decennio, quando si constati alla fine del primo decennio un deprezzamento di almeno un quinto dell’immobile per mutate condizioni di mercato, in confronto al costo di costruzione del fabbricato, calcolato in base ai prezzi correnti, per gli elementi principali della costruzione;
  • 3. ulteriore proroga di altri 5 anni sempreché si accerti una persistenza di un deprezzamento dello stabile di almeno un quinto di confronto del primitivo accertamento compiuto al momento della costruzione.

 

 

Riforme da introdursi nel sistema vigente della esenzione temporanea ove lo si voglia mantenere

 

A questo sistema si possono fare obbiezioni di indole subordinata e di indole generale. Quelle d’indole subordinata si riferiscono a riforme che sarebbe opportuno di introdurre nel sistema ove si ritenesse di mantenerlo.

 

 

In questo caso è probabile che il sistema delle successive proroghe sia per dimostrarsi poco attraente alla maggior parte dei costruttori di case. Un beneficio il quale ha poco valore. Per ottenere la proroga bisogna far fare un primo accertamento dall’intendenza di finanza in contradditorio con il proprietario ed i suoi incaricati e con decisione inappellabile dell’ingegnere capo del genio civile della provincia. Bisogna perciò cominciare a costruire nell’incertezza che poi la valutazione fatta in seguito a perizia corrisponda al costo vero della costruzione. Alla scadenza dei 10 anni nuova perizia per accertare che lo stabile è deprezzato di almeno un quinto in confronto al primitivo accertamento. Possibilità di discussioni, specie sui deprezzamenti dovuti a trascurata manutenzione, a sinistri od a danni e per i miglioramenti arrecati da lavori straordinari dopo la costruzione, dei quali non si dovrebbe tener conto.

 

 

Tutte queste formalità e pratiche e incertezze graveranno sulla valutazione che i costruttori saranno portati a fare dell’esenzione promessa dall’imposta sui fabbricati. Meglio sembra che, ove vogliasi mantenere il sistema, sia definito chiaramente e una volta per sempre il numero degli anni per cui l’esenzione è data. Meglio gioverebbe a stimolare l’iniziativa privata una esenzione franca per un numero minore di 25 anni, ad esempio per 15 o 20 anni, piuttostoché i tre periodi successivi di 10, 10 e 5 anni. Praticamente lo Stato avrà il danno dell’esenzione per tutti i 25 anni, in quanto le perizie finiranno per riscontrare per vari motivi più o meno plausibili, l’esistenza dei deprezzamenti voluti. Sicché è meglio cheove il danno abbia a prodursi, questo sia stabilito per un numero di anni certo e definito fin da ora.

 

 

Il sistema delle esenzioni considerato in sé stesso: i precedenti

 

Ma la critica fondamentale è, se giovi conservare questo metodo di incoraggiamento alle nuove costruzioni o non invece convenga sostituirlo con l’altro del premio alle costruzioni. L’esperienza storica ci fornisce esempi dell’uno e dell’altro sistema. Ricordasi l’esenzione concessa a Torino per 50 anni ai fabbricati dell’antica via Dora Grossa, attuale via Garibaldi e alla piazza San Carlo, esenzione che pare sia stata feconda di utili risultati. Si può citare d’altra parte il premio di 160 Lst. che il governo inglese oggi concede a chiunque voglia costruire una casetta comprendente il numero dei vani, all’incirca cinque, necessari per l’abitazione di una famiglia. Gli argomenti relativi alle due tesi si possono così riassumere.

 

 

I vantaggi.

 

Il sistema dell’esenzione dalle imposte è in primo luogo già introdotto nella nostra legislazione finanziaria. Esso fu giustificato in passato partendo dal concetto che l’erario pubblico nulla perde rinunciando ad una materia imponibile che attualmente non esiste, anzi si prepara per l’avvenire una messe più cospicua, perché i capitali incoraggiati ad accorrere verso l’industria edilizia daranno luogo a costruzioni numerose che passato il periodo di esenzione frutteranno allo Stato ed agli enti locali messe cospicua di imposte e sovraimposte.

 

 

In secondo luogo il sistema dell’esenzione è semplice, non importa una contabilità complicata tra contribuente ed amministratore. In terzo luogo risponde ad un desiderio vivo dei costruttori ed anche degli acquisitori delle case, i quali si sottraggono alle incertezze derivanti dalle variazioni dell’ammontare delle imposte e precipuamente delle sovraimposte, ottenendo l’uso della casa franco di oneri pubblici per un lungo periodo di tempo corrispondente praticamente alla vita probabile di coloro i quali si rendono acquisitori di casa per propria dimora.

 

 

Gli inconvenienti.

 

Ma contro questo vantaggio si oppongono d’altro canto obbiezioni di gran peso, le quali distruggono le argomentazioni dei fautori delle esenzioni e di questa fanno risaltare difetti non piccoli.

 

 

Non vale in primo luogo l’argomento che l’erario dello Stato a nulla rinunci, perché la materia imponibile non esiste ed anzi si prepari, come sopra si è detto, una ricca messe di entrate per l’avvenire. Questo è un errore proveniente dall’aver immaginato che il capitale che si sarebbe impiegato nella costruzione attrattovi dalle esenzioni tributarie non potrebbe altrimenti trovare impiego a dare frutti. Ora questo non è; il capitale esistente in un paese in un determinato momento è una quantità definita, la quale tutta si impiega lasciandosi attirare verso gli impieghi più produttivi. Se l’impiego più produttivo, a causa dell’esenzione tributaria, diventa quello edilizio, questo è un impiego sostituito a quegli altri che sicuramente in caso contrario sarebbero stati preferiti.

 

 

Quindi l’erario pubblico senza alcun dubbio rinuncia positivamente e subito alla massa di imposte che avrebbe potuto ottenere dalle imprese e dai redditi che sarebbero sorti in conseguenza di quegli altri impieghi favoriti. È dunque una pura illusione credere che lo Stato non compia nessun sacrificio con queste esenzioni di imposte.

 

 

Il sacrificio c’è ed è completo.

 

 

In secondo luogo il preteso vantaggio della semplicità ci pare non esista in misura superiore a quello che può ottenersi coll’altro sistema dei premi.

 

 

Se facile è definire quale sia la casa la quale evita di essere esentata dall’imposta è altrettanto facile definire quella la quale merita di essere incoraggiata con un premio.

 

 

Se qualche difficoltà si presenta, come ad esempio quella ricordata dell’articolo 2 del decreto dell’8 gennaio e derivante dalla necessità di valutare se la parte dei fabbricati adibita o affittata per botteghe, magazzini, esercizi industriali, cantieri e simili, dia un reddito non superiore al quarto del reddito dell’intero fabbricato, questa difficoltà esiste medesimamente per il sistema dell’esenzione e per il sistema dei premi. Del resto già sopra si misero in rilievo gli inconvenienti derivanti dalla scissione del periodo dei 25 anni in tre sotto periodi, dei quali il primo soltanto è certo e gli altri due sono incerti.

 

 

Questa difficoltà è più grave col metodo dell’esenzione che con metodo del premio, in quanto che col metodo del premio lo Stato si grava di una somma certa e non aumentabile, mentre può ammettersi che lo Stato esiti a rinunciare per 25 anni ad un ammontare di imposte e sovraimposte ad aumenti, specie per quanto si riferisce alle sovraimposte.

 

 

In terzo luogo la simpatia da cui è circondato il metodo dell’esenzione dall’imposta nel pubblico è un sentimento il quale va combattuto in ogni modo perché contrario all’interesse pubblico e dimostrazione di poco civismo.

 

 

Qui entriamo nel vivo dell’argomento.

 

 

Il sistema delle esenzioni dall’imposta, che si è andato diffondendo nella legislazione italiana allo scopo di incoraggiare il raggiungimento di fini particolari e in ispecie la esenzione dalle imposte per le costruzioni edilizie è uno dei fenomeni più contrari a qualsiasi concetto di equa distribuzione dell’imposta che si possano immaginare.

 

 

Distinzione tra esenzioni e privilegi tributari

 

Bisogna nettamente distinguere tra esenzioni e privilegi. La legislazione tributaria nelle sue tendenze più moderne è favorevole all’allargamento delle esenzioni tributarie, in quanto queste esenzioni si colleghino con le condizioni personali dei contribuenti. È per questi motivi che si ampliano le esenzioni dei redditi minimi; nel decreto del 24 novembre scorso si sancisce il principio che l’esenzione per i redditi minimi sia portata dalle antiche 400 lire imponibili alle nuove 1.200 lire effettive, e si preordina dopo il trascorrere di un quinquennio l’estensione della esenzione anche ai redditi dei terreni.

 

 

È per questi motivi che lo stesso decreto nella parte istitutiva dell’imposta complementare progressiva sul reddito accorda larghe esenzioni per i redditi più bassi, per carichi di famiglia, per pagamenti di quote di assicurazione contro la vita e quote di previdenza. Tutto questo sistema che con nuovo fervore va affermandosi nella legislazione fiscale ha per scopo di graduare l’onere tributario in rapporto alla capacità effettiva del contribuente a pagare imposta.

 

 

Contro questo sistema moderno veramente democratico, ispirato a concetti di giustizia tributaria, si erige il metodo dei privilegi, il quale or qua or là tenta ancora di rinnovare i danni prodotti nel passato. È un privilegio, ad esempio, esentare dall’imposta non chi si trova in condizioni personali tali da fargli giustamente pretendere l’esecuzione, bensì colui che appartiene ad una classe o colui che esercita un’industria. È giusto e democratico che siano esentati dall’imposta sul reddito complessivo coloro che hanno un reddito inferiore a 4000 lire e coloro che, pur avendo un reddito superiore, sono carichi di famiglia, ma non è affatto democratico né comportabile che si esentino coloro che hanno il nome, ad esempio, di operai o di proprietari di terreni esercenti l’industria agraria in economia, solo perché appartengono ad una classe e nonostante che il loro reddito sia di gran lunga superiore al minimo esente. Sotto mutato nome, si ristabiliscono le immunità del clero e della nobiltà.

 

 

L’esenzione dei membri di una classe come tale anche se provveduti di un reddito di 1.000 lire al mese, è antidemocratica ed anticivica, mentre l’esenzione di tutti coloro i quali hanno un reddito minimo è corretta ed ispirata a criteri di giusta ripartizione delle imposte. È corretto accordare l’esenzione dall’imposta per un primissimo periodo iniziale alle intraprese e quindi anche alle case, ad esempio, due anni, per il quale si può presumere che praticamente il reddito non si sia ancora formato, ma è scorretto e dannoso per la cosa pubblica che vi siano categorie speciali di industrie le quali vadano per lungo periodo di tempo esenti dall’imposta. Sono da condannarsi perciò aspramente tutte le esenzioni le quali sono tornate di moda e che hanno per scopo di esentare o dalle imposte ordinarie o da quelle sui sopra profitti certe speciali industrie, come quella della costruzione e dell’armamento delle navi, dello scavo e dell’esercizio di miniere di lignite ed anche, diciamo noisovratutto in questa sede, della costruzione delle case civili.

 

 

Danni dei privilegi tributari

 

I danni che questo sistema di esenzione procura sono parecchi;

 

 

  • 1. in primo luogo si crea una classe particolare di cittadini privilegiati, la quale pur avendo redditi capaci di sopportare l’imposta, rimane sottratta al regime normale dell’imposizione. Questo è un privilegio perfettamente eguale ai privilegi del clero e della nobiltà nell’antico regime ed è condannabile;

 

 

  • 2. si disinteressa tutta una classe di cittadini dalla cosa pubblica per l’immunità tributaria di cui essi godono. Ora ciò potrà essere simpatico, ma è anticivico. È assolutamente necessario che tutti coloro i quali si trovano nelle condizioni soggettive per pagare le imposte le paghino, perché solo a questo prezzo essi saranno indotti ad occuparsi della cosa pubblica e ad esercitare quel controllo su di essa che è dovere di tutti i cittadini.

 

 

  • 3. In terzo luogo la esenzione fa nascere l’illusione che l’erario pubblico nulla perda; pura illusione, come sopra si è dimostrato, e dannosissima per i suoi effetti in quanto in tal maniera non si fa chiaramente risultare nel bilancio della spesa l’onere che i contribuenti sopportano per concedere un sussidio ad una determinata categoria di cittadini. Supponiamo ad esempio che lo Stato italiano ritenga opportuno di spendere un miliardo di lire, per incoraggiare l’industria edilizia. Se questo miliardo di sussidi viene concesso sotto forma di esenzione dall’imposta per 10, 20 o 25 anni, ecco che col metodo dell’imposta esso non compare affatto in nessuno dei bilanci dello Stato; sembra che questa spesa non sia mai esistita, mentre invece essa esiste ed è ingente.

 

 

  • 4. In tal modo si sottrae al Parlamento il controllo su una parte delle pubbliche spese; vien meno la funzione costituzionale degli organi legislativi, i quali non possono esprimere la loro opinione su una spesa di cui la cifra non figura in bilancio; danno politico questo non lieve e che dovrebbe essere evitato a qualunque costo.

 

 

  • 5. Col generalizzarsi dei privilegi tributari l’onere delle imposte non diminuisce ma soltanto va a cadere su una materia imponibile che sempre più si restringe col crescere dei privilegi. Le aliquote dell’imposta forzatamente debbono diventare alte ed incomportabili man mano che qualche classe o qualche industria riesce con speciosi pretesti a strappare la immunità tributaria. Siamo ricondotti senza volerlo alle condizioni tributarie del basso Impero, quando le imposte andavano tutte a cadere sul decurionato e nessuno più voleva accettare le cariche o a quelle che si dice prevalessero prima della rivoluzione francese, quando il terzo Stato doveva sostenere le spese pubbliche per sé e per le classi immuni.

 

 

L’esenzione dall’imposta delle case nuove non fa sì che il municipio cessi proporzionatamente di dover costruire marciapiedi, aprire strade, sostenere la spesa dell’illuminazione e della pubblica sicurezza nei nuovi quartieri, apprestare aule scolastiche ed asili ai figli degli inquilini delle case nuove privilegiate; le spese vanno via via crescendo col crescere della superficie destinata a costruzioni, ma le spese vanno a gravare tutte sulla residua materia imponibile, la quale va restringendosi o tutt’al più rimane stazionaria.

 

 

Il difetto principalissimo delle imposte italiane, che è la enormità delle aliquote, è costretto perciò ad inasprirsi appunto perché alcuni contribuenti debbono sopportare il danno della immunità di cui godono gli altri contribuenti. Nessun sistema perciòdi incoraggiamento alle nuove costruzioni deve essere considerato come più corruttore e condannabile dal punto di vista generale e politico, come questo dell’esenzione dalle imposte.

 

 

Conclusione favorevole ai sistemi dei premi

 

È evidente perciò che al sistema della immunità tributaria deve preferirsi il sistema franco ed aperto dei premi alle nuove costruzioni. Se si ritiene che il fine dell’incoraggiamento alle nuove costruzioni sia degno di essere raggiunto in uno Stato moderno e civile, il Parlamento ogni anno deve sapere e discutere la somma dei sussidi che deve essere pagata per incoraggiare le nuove costruzioni.

 

 

In questo modo si evita anche un pericolo insito nel sistema delle esenzioni. Queste vanno di tempo in tempo inutilmente prolungandosi in quanto sembra sempre che lo Stato a nulla rinunci. Invece è assolutamente necessario che il legislatore possa intervenire quando l’esperienza abbia dimostrato che il periodo della crisi edilizia è ormai trascorso e che le costruzioni nuove sono possibili senza alcun sussidio da parte dello Stato.

 

 

L’intervento dello Stato a dare un sussidio non deve essere circondato da quella luce fatuamente simpatizzante con cui si circondano le esenzioni tributarie; deve essere ritenuto come una cosa seria, un sacrificio notevole fatto sopportare ai contribuenti in generale per il raggiungimento di un fine di interesse comune. Deve essere ben impresso dinanzi all’opinione pubblica il concetto che quel sacrificio è tollerabile soltanto fino a che quel fine non sia ancora raggiunto: ma quando il fine stesso sia ottenuto, la crisi sia passata, le costruzioni siano possibili senza incoraggiamento, sarebbe gravissimo danno, sarebbe anzi ingiustizia stridente continuare nel sistema dei sussidi.

 

 

Premi in contanti. Si esclude che il premio sia dato con nuovi biglietti.

 

Passando ora alla definizione del metodo più opportuno per la concessione dei premi di costruzione, ci troviamo dinanzi a parecchi sistemi; un primo sarebbe la concessione di un premio in denaro contante, quando la costruzione sia giunta ad un certo punto, ovvero a costruzione ultimata. Ma il sistema presenta il vizio di richiedere allo Stato lo sborso di una somma che forse l’erario nel momento presente non ha disponibile e che dovrebbe procurarsi sia emettendo nuova carta moneta, sia ricorrendo a prestiti. La emissione di carta moneta è da escludersi nel modo più energico. Sulla circolazione e quindi sui prezzi premono non soltanto i biglietti che si dicono emessi per conto diretto del commercio. Ove pure si ritenga che i biglietti emessi per dare premi ai costruttori abbiano ad appartenere alla categoria della circolazione per conto del commercio, nessuna differenza sostanziale si può riscontrare tra questa categoria e quella dei biglietti emessi per conto dello Stato, per quanto si riferisce alla spinta all’aumento dei prezzi. I costruttori di case pagherebbero i materiali da costruzione, gli operai, ecc., con biglietti nuovi; sarebbe una domanda nuova di merce, la quale verrebbe ad essere posta sul mercato ed una nuova spinta all’incremento generale dei prezzi.

 

 

Vantaggi e inconvenienti del premio in rendita consolidata o in titoli speciali edilizi.

 

Potrebbe invece lo Stato concedere il sussidio ai costruttori sotto forma di titoli di debito pubblico, sia che i titoli fossero uno speciale titolo edilizio, sia che, più opportunamente e per non moltiplicare a dismisura i tipi dei titoli posti sul mercato, il titolo di debito pubblico fosse consegnato dallo Stato ai costruttori al prezzo corrente di mercato, purché non inferiore ad una cifra la quale di volta in volta fosse fissata dal Ministero del tesoro.

 

 

Questo sistema si presenta come simpatico e semplice, non aumenta la circolazione perché il costruttore dovrà vendere sul mercato il titolo contro biglietti già circolanti, quindi non si introduce sul mercato una domanda nuova di merci, ma si sposta soltanto quella precedente e non si dà una spinta all’aumento del livello generale dei prezzi.

 

 

Fu osservato però che in tal modo la quantità di titoli messa sul mercato non dipenderebbe più dai criteri, qualunque essi siano, del Ministero del tesoro, ma dall’interesse privato dei costruttori, i quali col moltiplicare le costruzioni costringerebbero lo Stato a aumentare anche la sua emissione di titoli di debito pubblico. Argomentazione questa la quale non ha una portata assolutamente decisiva, in quanto che o con un metodo o con un altro, o con prestiti pubblici o con prestiti privati, o con utilizzazione di capitale proprio, la costruzione di case nuove implica un assorbimento del nuovo risparmio. Quindi, a parità di altre condizioni, un rialzo nel saggio dell’interesse ha un’influenza depressiva sul corso di tutti i titoli esistenti nello Stato. Giova però riconoscere che altra cosa è l’influenza diretta dell’emissione di titoli pubblici, altra l’influenza indiretta che sul medesimo titolo si può esercitare per una nuova domanda generica di capitale attraverso ostacoli ed attriti molteplici. Quindi si può comprendere la ripugnanza del tesoro all’emissione di titoli di debito pubblico per concedere premi agli industriali che si ritiene opportuno di incoraggiare.

 

 

Premio per mezzo di contributi al pagamento degli interessi sui mutui edilizi.

 

Non possiamo d’altro canto non tener conto di una circostanza la quale suffraga siffatta ripugnanza ed è che forse nel momento presente il privato costruttore di case riesce ad ottenere un mutuo con ipoteca a condizioni più favorevoli di quelle a cui lo ottiene lo Stato. Non è raro che mentre lo Stato paga il 5,71% per cento e, tenendo conto del premio di rimborso, forse anche il 6 per cento e più di interesse sui suoi mutui, il privato proprietario di case possa ottenere prestiti al 5 per cento. Conviene perciò nell’interesse generale che sia lasciata la cura al privato costruttore di procacciarsi i capitali occorrenti da lui non posseduti nella maniera che a lui sembrerà più opportuna. Si presenta a questo punto alla nostra attenzione il metodo che già è introdotto nella legislazione vigente, secondo il testo unico relativo alle case popolari ed economiche. Per queste, a norma dell’art. 30, lo Stato contribuisce al pagamento di una parte degli interessi dei mutui concessi, contro prima ipoteca e non eccedenti il 75 per cento del valore accertato dagli immobili costituiti in ipoteca. Il testo unico non suggerisce quale sia la misura del contributo dello Stato al pagamento degli interessi, ma da autorevole fonte siano stati informati che quel contributo può giungere sino al 4 per cento del capitale preso a prestito e praticamente si aggira intorno al 2 – 3 per cento. Il sistema è certamente semplice.

 

 

L’onere dello Stato verrebbe chiaramente indicato nel bilancio del Ministero dell’industria; lo Stato potrebbe fermarsi nella concessione di nuovi contributi di interesse quando riscontrasse che il bisogno dell’incoraggiamento più non esiste e così i suoi impegni potrebbero essere chiaramente determinati in una cifra massima, nella stessa agevole maniera che si potrebbe fare per il premio in contanti.

 

 

Preferenza data a questo sistema da tecnici pratici

 

Il sistema del contributo dello Stato del pagamento degli interessi parve raccomandabile, anche a parecchi tecnici pratici che la Commissione delle abitazioni aveva avuto occasione di interrogare.

 

 

Richiesti intorno al loro parere sulla preferenza da darsi all’esenzione dalle imposte ovvero al contributo al pagamento degli interessi, questi tecnici nettamente si manifestarono propensi al secondo sistema, come quello che a loro avviso dà effettivamente un aiuto ai costruttori per sopperire alla eccedenza di costo nella costruzione oltre i valori che la costruzione si presume possa avere a cose riassestate.

 

 

L’esenzione dalle imposte è sicuramente un beneficio, osservano questi tecnici, ma sulla garanzia di questo beneficio non si può ottenere alcuna somma a mutuo; mentre se lo Stato contribuisce al pagamento di una parte degli interessi dei mutui ipotecari accesi sulla casa, resta molto facilitata la ricerca della somma a mutuo e questa può ottenersi a migliori condizioni. Questi stessi tecnici, appartenenti a un grande istituto per le case di impiegati, ritengono però che lo Stato meglio provvederebbe a facilitare la ricerca dei mutui da parte dei privati costruttori, quando il contributo stesso non si riferisse soltanto all’interesse dei mutui da contrarsi, ma si riferisse all’annualità complessiva che gli Istituti mutuanti impongono ai privati mutuatari di pagare per un dato periodo di anni a titolo di interesse, quota di ammortamento, rimborso delle imposte, diritti ed accessori.

 

 

Metodo dell’annualità trentennale proposto dalla commissione.

 

Questa idea, esposta da tecnici competenti di riferire il contributo dello Stato alla annualità complessiva dovuta dai mutuatari agli Istituti mutuanti fu quella la quale condusse a quella proposta la quale si trova contenuta nel secondo dei progetti elaborati dalla Commissione per le abitazioni (Vedi appendice). La proposta si ispira agli esempi da lungo tempo introdotti nella nostra legislazione, con fortuna, a proposito delle concessioni ferroviarie e di altre opere pubbliche. Lo Stato per queste concessioni dà ai concessionari, che si obbligano alla esecuzione di una data opera pubblica, un’annualità costante comprensiva di ammortamento e di interesse e duratura per un certo numero di anni, ad esempio 1.000 lire per chilometro di ferrovie e per 30 anni. Questo sistema presenta vantaggi notevoli, in quanto il concessionario, il quale ha diritto di ricevere dallo Stato l’annualità trentennale, può agevolmente cederla ad una Cassa di risparmio od altro Istituto di credito in cambio di una somma capitale con cui egli provvede alla costruzione della ferrovia.

 

 

Vantaggi già sperimentati del sistema

 

Il sistema, già noto, ha creato un mercato delle annualità abbastanza importante. Parecchi sono gli istituti i quali finanziano le opere pubbliche acquistando le annualità dovute dallo Stato: il concessionario non ha più rapporti finanziari con lo Stato, in quanto la Cassa di risparmio o l’Istituto cessionario quando non voglia cedere l’annualità ad un istituto di credito, può direttamente emettere sul mercato azioni ed obbligazioni e farne il servizio con l’annualità statale: insomma il contributo per mezzo di annualità, si presta ad una varietà di combinazioni la quale giova moltissimo al compimento di un’opera pubblica consigliata dall’interesse generale ed impossibile a compiersi per sola iniziativa privata.

 

 

Sua applicazione alle case civili.

 

Il medesimo sistema può essere applicato anche alle case civili. Lo Stato, secondo questa proposta, contribuirebbe, per le case di abitazione civile di cui si iniziassero le costruzioni entro il 1920 e che risultassero abitabili entro il 31 dicembre 1923, con annualità non superiore al 40 per cento del costo di costruzione della casa, escluso quindi il valore dell’area.

 

 

L’amministrazione potrà far variare il contributo entro il limite massimo del 40 per cento a seconda delle speciali circostanze dei casi, così da dare un contributo maggiore in quei casi nei quali le difficoltà da superare per le costruzioni fossero maggiori. Il contributo sarà corrisposto al privato costruttore sotto forma di annualità costante comprensiva delle rate di ammortamento e degli interessi al saggio del 5 per cento con differimento minimo pari a 30 anni. Ciò vuol dire che se una casa costasse per la sua costruzione 100 mila lire, lo Stato dovrebbe pagare come contributo massimo suo lire 40 mila. Le 40 mila lire non sarebbero pagate in contanti ma verrebbero trasformate in una annualità per la durata minima di 30 anni ed eventualmente anche superiore, annualità calcolata al saggio di interesse del 5 per cento. Si è assunto il saggio del 5 per cento sebbene questo sia inferiore al saggio di interesse pagato dallo Stato per il consolidato al saggio effettivo, perché dovendo l’operazione avere una lunga durata è sembrato opportuno fare i propri calcoli su un saggio di interesse che fosse alquanto minore di quello eccezionale presentemente vigente. Il costruttore della casa, ricevendo l’annualità dallo Stato, ne potrà fare l’uso che riterrà migliore. Se egli, come accadrà in molti casi, non sarà provveduto di tutto il capitale occorrente alla costruzione, cederà l’annualitàad un istituto di credito od anche ad un privato alle condizioni migliori che gli saranno possibili. Ma vi è un vantaggio grandissimo nello scegliere questo sistema ed è che in questo modo si incoraggia altresì l’impiego di capitali nella costruzione di case da parte di coloro i quali sono già essi forniti di capitali ma non li investirebbero mai nelle costruzioni edilizie, perché a giusta ragione temerebbero di ricevere dal capitale loro, dati gli altissimi costi della costruzione, una remunerazione troppo bassa o, cosa che equivale ad esporre il medesimo concetto, temerebbero di vedersi sfumare di tra le mani, dopo qualche anno, una parte del valore della casa quando il costo di costruzione si fosse ridotto ad una cifra inferiore. In questa guisa invece il costruttore spende anche volentieri le 100 mila lire che egli possiede, ben sapendo che fra qualche anno la casa sua non avrà più il valore di 100 mila, ma solo di 60 mila lire, perché lo Stato gli concede il rimborso delle restanti 40 mila lire sotto forma di annualità trentennale o ultra trentennale.

 

 

Ragioni del limite del 40 per cento del costo della costruzione

 

La percentuale massima di concorso dello Stato, entro il limite del 40 per cento, fu adottata come quella che corrisponde all’incirca ad un contributo di metà degli interessi e della rata di ammortamento per mutui equivalenti al 75 per cento del valore della casa costruita. Sono tutte formule le quali conducono al medesimo risultato; ma il sistema proposto pare più semplice e più atto allo scopo di incoraggiare l’investimento di capitali nella industria edilizia nella maniera più larga possibile. Il 40 per cento si riferisce solo al costo delle costruzioni, non al valore dell’area. Questa, nell’attuale scarsità di costruzioni, non ha subito aumenti apprezzabili di prezzo reale in confronto all’ante – guerra, né v’è pericolo di grandi svalutazioni per l’avvenire. Manca perciò la ragione di far contribuire lo Stato al pagamento del suo prezzo di acquisto.

 

 

Suggerimento che lo stesso metodo sia applicato alle case popolari.

 

Se il sistema fosse accolto, esso potrebbe estendersi altresì alle case economiche e popolari contemplate da leggi apposite ed a cui oggi la legislazione vigente assicura benefici molto più importanti, nella loro portata complessiva, di quello che non sia la concessione di una annualità trentennale. Invero questo sarebbe l’unico beneficio diretto concesso dallo Stato alle case civili, beneficio a cui si contrappone l’obbligo di pagare interamente le imposte e le sovraimposte gravanti sui fabbricati medesimi. Insomma il costruttore di case civili, da un lato, per le ragioni già ampiamente svolte dovrà continuare a pagare le imposte e le sovraimposte allo Stato ed agli enti locali, dall’altro riceverà dallo Stato un’annualità la quale può andare fino al 40 per cento del costo della costruzione. È ben noto invece che per le case economiche e popolari i benefici sono notevolmente maggiori, in quanto lo Stato concede l’esenzione per 25 anni da tutte le imposte e sovraimposte ed inoltre un contributo che può andare fino al 4 per cento all’anno nel pagamento degli interessi sui capitali presi a mutuo per la costruzione delle case. Varie altre facilitazioni, che qui non monta di ricordare sono, per il finanziamento e per la costruzione, concesse ancora alle case popolari ed economiche.

 

 

Sarebbe conveniente sostituire a quello fra gli incoraggiamenti dati alle case economiche e popolari che consiste nel contribuire al pagamento degli interessi sui mutui, la concessione di un’annualità simile a quella proposta per le case civili. Gli enti costruttori di case popolari cioè, oltre ad avere tutti gli altri vantaggi sopra annoverati, dovrebbero poter avere la facoltà di scelta fra il contributo nel pagamento degli interessi sui mutui e la concessione di un’annualità. Probabilmente molti enti sceglierebbero questa seconda parte dell’alternativa, come quella che meglio consente a loro di ottenere a prestito le somme opportune alla costruzione delle case.

 

 

Confronto tra gli incoraggiamenti di stato alle varie specie di case.

 

Se questo concetto fosse accolto, questo sarebbe il quadro complessivo degli incoraggiamenti dati dallo Stato alla costruzione delle varie specie di case.

 

 

Case di lusso:

 

 

Nessun incoraggiamento.

 

 

Case civili:

 

 

1. Premio sotto forma di annualità trentennale fino al 40 per cento del costo di costruzione della casa esclusa l’area.

 

 

2. Detrazione degli interessi passivi dei debiti dal reddito imponibile.

 

 

Case popolari:

 

 

1. Contributo al pagamento degli interessi sul mutuo contratto per la costruzione della casa ovvero, come sopra, premio sotto forma di annualità trentennale fino al 40 per cento del costo di costruzione della casa.

 

 

2. Esenzione dall’imposta dei mutui contratti per la costruzione delle case.

 

 

3. Esenzione per 25 anni dall’imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati.

 

 

4. Finanziamento ad interessi di favore degli Enti, cooperative ed istituti per la costruzione di case popolari.

 

 

Cautele per il contributo statale alle costruzioni.

 

Allo scopo di cautelare lo Stato sarebbe necessario che il costruttore, il quale intenda usufruire della concessione dell’annualitàdi concorso, presenti un progetto completo del fabbricato da costruire e del suo costo presunto. Ove il consuntivo superi di troppo, ad esempio di oltre il 10 per cento, il preventivo, non si terrebbe conto dell’eccedenza nel determinare il valore della casa costruita.

 

 

Come già nella legislazione vigente per l’esenzione delle case di abitazione in generale dalle imposte e sovraimposte, esenzione che si dovrebbe abolire, il concorso dello Stato si dovrebbe limitare alle case le quali non siano di lusso. È difficile di poter determinare, come sarebbe opportuno, quali siano i connotati precisi delle case di lusso, e perciò noi ci asteniamo dall’indicarli. L’autorità la quale dovrà esaminare il progetto di fabbricato per l’ammissione al concorso dello Stato, dovrebbe pure, caso per caso, riscontrare se esistano quelle caratteristiche che nelle condizioni particolari della località possono indicare l’esistenza del fabbricato di lusso, ed in tal caso il fabbricato non dovrebbe essere ammesso preventivamente al concorso dello Stato, ed il costruttore sapendolo prima sarà libero di continuare o no nel suo divisamento di costruire.

 

 

Pure a guarentigia dello Stato, è opportuno di concedere il beneficio del concorso dello Stato soltanto a quei fabbricati i quali per almeno tre quarti siano destinati ad uso di abitazione, non potendo la parte destinata a botteghe, magazzini, ecc., superare il quarto del valore dello stabile.

 

 

Altre riforme proposte di carattere tributario: detrazione delle annualità per le nuove costruzioni.

 

Accanto a questa proposta generale, che è la più semplice e la più efficace per favorire le costruzioni e la più chiara e meno pericolosa nell’interesse dello Stato, alcune altre disposizioni sarebbe opportuno introdurre nella legislazione finanziaria allo scopo di non ostacolare la costruzione di fabbricati nuovi.

 

 

È una lagnanza antica e giustificata dei proprietari di case quella contro la negata detrazione degli interessi passivi dei debiti gravanti sui fabbricati stessi. Il proprietario di un fabbricato fruttifero di 10.000 lire nette imponibili paga l’imposta su tutte queste 10.000 lire, anche quando esse siano decurtate di 5.000 lire di interessi passivi dovuti ad un creditore ipotecario. È questo un caso flagrante di doppia tassazione. Fin qui erano accumunati nella ingiustizia, insieme coi proprietari di fabbricati, anche i proprietari dei terreni. Per questi ultimi però, a partire dall’1 gennaio 1926, secondo le norme sancite dal regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2167, essendo il reddito trasportato dalla categoria A-3 in quella B, esso godrà del diritto alla detrazione degli interessi passivi, così come ne godono gli altri redditi di carattere industriale. Il diritto alla detrazione è limitato agli interessi ipotecari, ai canoni, censi e livelli, ma è insomma riconosciuto si può dire quasi totalmente. Gli unici contribuenti, i quali rimarranno anche col nuovo ordinamento tributario soggetti a questa gravissima ingiustizia del pagamento dell’imposta su un reddito che non godono e che debbono passare ai creditori ipotecari, saranno i proprietari dei fabbricati.

 

 

Sarebbe pure giustizia estendere ai redditi dei fabbricati in genere il diritto comune alla detrazione delle annualità passive; se per ragioni di bilancio a ciò non si volesse subito addivenire bisognerebbe almeno che nella determinazione del reddito netto imponibile delle nuove costruzioni, si facesse luogo alla detrazione dal reddito dell’ammontare delle quote annue per interessi, diritti ed accessori dei mutui contratti, i quali restino a carico del costruttore e dell’acquirente dello stabile.

 

 

È politicamente immorale e socialmente anticivico che venga concessa una esenzione ai proprietari dei fabbricati nuovi dalle imposte e sovraimposte per il reddito da essi realmente goduto, ma è altrettanto immorale ed ingiusto che si faccia ad essi pagare l’imposta anche sul reddito che non hanno. Quindi il proprietario della casa nuova, costruita a seguito degli incoraggiamenti ricevuti dal governo, paghi le imposte come qualsiasi altro contribuente, ma abbia il diritto di pagarle soltanto sul reddito vero suo, depurato dalle quote annue che egli effettivamente pagherà per gli interessi, diritti ed accessori dei mutui contratti.

 

 

Egli cioè dovrebbe avere diritto a detrarre dal suo reddito non tutta l’annualità da lui pagata per il servizio del mutuo contratto, ma l’annualità stessa meno la rata di ammortamento, essendo il pagamento della rata non un onere, ma un rimborso di debito, ossia un aumento di patrimonio per il contribuente debitore.

 

 

Carattere permanente della detrazione proposta.

 

Questo è un beneficio di carattere costante e perpetuo, il quale deve essere concesso ai costruttori di case nuove.

 

 

È un beneficio il quale, mentre risponde a giustizia, non crea alcun privilegio, anzi toglie un privilegio a rovescio da cui erano afflitti ingiustamente i proprietari.

 

 

Servirà davvero di incoraggiamento potente alle nuove costruzioni, perché renderà possibile di ottenere somme a mutuo per le costruzioni, senza sottostare all’onere gravissimo di dover pagare due imposte per un solo reddito.

 

 

Voto perché lo stesso beneficio venga concesso anche alle costruzioni antiche; specie se il mutuo sia dato esso pure a costruzioni nuove

 

Giova ritenere che questo principio, il quale dovrebbe essere sancito con carattere di assoluta permanenza per tutte le nuove costruzioni, qualunque esse siano, godano o non del concorso governativo, possa essere a breve scadenza esteso altresì alle costruzioni antiche.

 

 

Converrebbe fin d’ora concedere il medesimo trattamento di giustizia tributaria anche per i fabbricati antichi i cui proprietari volessero accendere un mutuo ipotecario su di essi allo scopo di impiegarne il ricavo nella costruzione di case nuove. È ben noto invece che una delle difficoltà che si incontrano nel procacciarsi mutui su nuove costruzioni è quella che i costruttori per lo più non posseggono una somma in contanti sufficiente per iniziare la costruzione e condurla almeno sino al tetto.

 

 

Esigenza del resto sana e non da scoraggiarsi, in quanto fa sì che la costruzione di case nuove sia intrapresa soltanto da persone pratiche e solvibili e per conto di proprietari forniti di una parte del capitale occorrente alla costruzione. Ma se il costruttore possiede già un altro fabbricato non deve essergli di ostacolo la mancanza di un capitale in contanti per la nuova costruzione, perché egli può dare garanzia sui suoi vari stabili. In tal caso però non deve sussistere l’ostacolo derivante dall’ingiusta legislazione vigente la quale colpisce due volte il reddito unico derivante dalla casa.

 

 

Con disposizione transitoria sarà agevole provvedere alle esigenze dello Stato e degli enti locali i quali potrebbero essere danneggiati dalla scomparsa di una parte della materia imponibile. Il diritto ad imposta e sopraimposta venuto meno a carico del proprietario del fabbricato potrebbe essere trasferito a carico del percettore degli interessi del mutuo ipotecario. Lo Stato nulla perderà e rimarrà salvo il principio di giustizia che il reddito complessivo del fabbricato, comunque ripartito tra proprietari e creditori, venga ad essere colpito da una sola imposta e non da due.

 

 

Proposta non accolta di esenzione dall’imposta sui sopraprofitti di guerra delle somme destinate a nuove costruzioni.

 

Le considerazioni sopra fatte in merito alla esenzione dalle imposte, mi dispensano dallo spendere molte parole riguardo ad una proposta che fu da varie parti messa innanzi e che si sostanzia nella richiesta di estendere alle nuove costruzioni il principio già ammesso per la costruzione di nuove navi e per l’impianto di coltivazioni di lignite ed altri combustili nazionali.

 

 

È risaputo che la legislazione vigente concede di sottrarre all’imposta sui sopraprofitti i redditi di guerra qualora questi siano impiegati in una certa proporzione nell’acquisto di navi e nella utilizzazione dei combustibili nazionali.

 

 

Il privilegio concesso in questi due casi ai contribuenti delle imposte sui sopraprofitti è inammissibile e neppure può reputarsi corretto che il medesimo ingiusto privilegio sia concesso a coloro i quali, avendo goduto dei sopraprofitti di guerra, volessero consacrarli alla costruzione di case nuove.

 

 

2) Per la costruzione di un fondo edilizio popolare

 

Come sempre accade per problemi i quali commovono grandemente l’opinione pubblica, sono state messe innanzi numerose proposte le quali tenderebbero a promuovere la risoluzione del problema delle abitazioni, usando lo strumento delle imposte. Due ordini di provvedimenti sono stati prospettati a volta a volta e qui si enunciano e si discutono separatamente.

 

 

Di un’imposta speciale sui locali esuberanti al fabbisogno delle famiglie

 

Secondo una prima corrente, la costruzione delle case sarebbe favorita se i comuni fossero autorizzati a istituire un’imposta speciale sugli inquilini in ragione dei locali esuberanti al fabbisogno delle famiglie. Discordano notevolmente i proponenti nelle modalità del nuovo tributo e specialmente per quanto riguarda la definizione dei locali esuberanti, in quanto vorrebbero taluni si considerasse esuberante ogni locale in eccedenza al numero di uno per membro della famiglia, con l’aggiunta eventuale della cucina, anticamera ed altri locali di servizio; mentre altri vorrebbero che si differenziasse fra i diversi componenti della famiglia, così da concedere ai membri adulti due camere per capo e un minor numero per i minori di età e per le persone di servizio. Si discute ancora se tra i locali necessari debbano essere sempre annoverati, in aggiunta, la cucina, i locali di servizio, la camera da pranzo, lo studio, ecc. Intorno a queste particolarità del resto è inutile indugiarsi, in quanto il problema da discutersi è quello di principio, se convenga l’istituzione di questa imposta speciale sui locali esuberanti.

 

 

Inconvenienti della imposta speciale pei locali esuberanti

 

Si osservi innanzitutto essere ingiustificabile la proposta di istituire tributi nuovi ogni qual volta paia al legislatore di dover conseguire un determinato scopo. Lo studio dell’istituzione di tributi nuovi non può prescindere dai rapporti che il nuovo tributo deve avere con tutti gli altri tributi già esistenti.

 

 

Numerosi sono gli inconvenienti che un’imposta specifica sui locali esuberanti o in genere sul valore locativo potrebbe provocare. Un’imposta di questo genere appartiene al tipo delle imposte le quali si fondano su un determinato indice della spesa. Conseguenza di tutte le imposte di questo genere è quella di tendere a restringere l’impiego di quell’indice che costituisce base d’imposta. Naturalmente gli inquilini tenderanno a diminuire il numero delle camere abitate, si provocherà una tendenza, non utile nel momento presente, ai locali grandi e si porrà ostacolo a quella che deve essere una delle preoccupazioni dell’edilizia moderna, cioè di utilizzare al massimo la cubatura, rispettando sempre le ragioni dell’igiene. Il locale ampio non è quello che è meglio adatto alle condizioni moderne di alto costo dei materiali da costruzione e degli altri elementi costruttivi; giova meglio all’uopo il locale relativamente piccolo ma congegnato in modo da sfruttare al massimo la costruzione.

 

 

Un’imposta di questo genere è destinata a dare un’entrata decrescente alle finanze comunali, le quali sono invece assetate di entrate progressive e crescenti. Se un’imposta sulla spesa deve crearsi essa dovrebbe avere carattere di progressività ed esenzioni variabili da caso a caso per la spesa necessaria o modesta, ma lasciando ai comuni una certa ragionevole libertà di valutazione degli indici della spesa, così da evitare che taluni contribuenti, evitando quella speciale spesa che fosse per essere scelta come indice, si sottraessero al loro debito di imposta verso l’erario comunale. Fra tutte le forme di spesa, la spesa per l’abitazione è ancora una tra le più morali e più utili alla collettività; e non sembra perciò conveniente di multare in maniera particolare questa spesa in confronto ad altre, molte volte più inutili e più dannose agli interessi collettivi.

 

 

Aggiungasi che l’imposta ora detta ha carattere di imposta di scopo, devoluta a fini particolari; e come tutte le altre imposte congeneri può riuscire esuberante od insufficiente all’uopo, duratura per tempo più o meno lungo di quello per cui esista il fine di raggiungere. Quando i comuni ritengano utile provvedere alla costruzione di case popolari, non è necessaria l’istituzione di un’imposta speciale, ma giova quel qualsiasi strumento tributario che si dimostrerà meglio atto e procacciare larghe entrate alle finanze comunali. Il comune dotato così di entrate crescenti, potrà, quando ne riconosca la necessità, devolvere una parte di queste entrate all’incoraggiamento delle costruzioni popolari ed alla creazione di un forte demanio edilizio.

 

 

Di una imposta sui proprietari in ragione degli aumenti di reddito non guadagnati ad essi concessi.

 

Un secondo ordine di provvedimenti tributari riguarda la istituzione di un’imposta da pagarsi non più dagli inquilini detentori di locali esuberanti come sarebbe quella precedente, ma di una imposta gravante sui proprietari di case in ragione degli aumenti di fitto che fossero loro consentiti da oggi in poi. Si dice cioè da taluni: sia pur concesso ai proprietari di aumentare il fitto, ad ipotesi del 60 per cento, sulla cifra attuale; ma di questo aumento soltanto una parte – ad esempio la metà – rimanga a loro favore e l’altra parte debba essere da essi versata ad una cassa speciale comunale o ad un istituto per le case popolari, e costituisca la base di un grandioso finanziamento per la costituzione di un demanio edilizio pubblico. Si giustifica questa proposta con il fatto che i proprietari di case ottengono un aumento di reddito, una vera rendita non guadagnata, derivante dalle circostanze in cui attualmente si svolge il mercato edilizio e si dice che a questo aumento di reddito debbono i comuni partecipare. La tesi merita di essere esaminata accuratamente, sebbene faccia d’uopo giungere a conclusioni contrarie.

 

 

Esiste già l’imposta sugli aumenti di reddito superiori al 20 per cento

 

1. Già la legislazione vigente provvede a far partecipare gli enti pubblici (Stato, provincia e comune) agli incrementi di reddito percepiti dai proprietari, in quanto, ove il fitto percepito da essi aumenti di oltre un quarto in confronto del reddito imponibile accertato precedentemente, si fa luogo ad una revisione dell’imposta a favore dell’erario, e l’erario colpisce l’incremento di reddito con l’imposta fabbricati, con aliquote le quali giungono oggidì a circa il 24 per cento per lo Stato, oltre a percentuali variabili a favore delle provincie e dei comuni, percentuali che in complesso portano la somma dell’imposta e delle sovraimposte a non meno del 40% ed in moltissimi casi al 50 ed al 60 per cento. La partecipazione dunque del pubblico erario agli aumenti di reddito eventualmente ottenuti dai proprietari oltre un certo limite, è già stabilita nella legislazione vigente. Il problema si ridurrebbe perciò a studiare se questa partecipazione invece di essere attribuita, come è adesso, allo Stato, alle provincie ed ai comuni in generale, debba invece essere attribuita ad un ente speciale per la costituzione di un demanio edilizio. Il che mi pare fondamentalmente errato e pericoloso. Devolvere un’entrata che oggi esiste, ma che è attribuita in parte allo Stato ed in parte alle provincie ed ai comuni, ad un ente con destinazione speciale, è proposta la quale tocca troppo profondamente l’ordinamento tributario, in un momento in cui tutti gli enti pubblici hanno bisogno di forti entrate. L’importante sta nel fornire gli enti pubblici di congrue entrate: essi discuteranno poi, nei loro organi legislativi ed amministrativi, quale uso debbasi fare di queste entrate; giudicheranno quindi se convenga destinare una parte di queste entrate alla creazione del demanio edilizio. Ma affermare tassativamente che certe pubbliche entrate debbano affluire, non più al tesoro dello Stato o agli erari provinciali e comunali, ma ad un ente speciale, è pericoloso e sbagliato.

 

 

Esiste già la tassazione degli incrementi patrimoniali

 

2. La tassazione degli aumenti di reddito o di quelle che si chiamano rendite non guadagnate, è argomento degnissimo di studio. Né si può ignorare come esso sia stato lungamente discusso appunto a proposito degli incrementi di valore delle aree fabbricabili e delle case costruite. Ma devesi qui ricordare come tale materia sia già disciplinata dagli articoli da 74 a 78 del regio decreto-legge 24 novembre 1918, n. 2162, per il riordinamento dei tributi diretti, i quali sanciscono che tutti gli incrementi patrimoniali realizzati dai contribuenti debbano andare soggetti, con modalità che qui non monta di ricordare, all’imposta complementare progressiva sul reddito. Anche qui, siccome l’imposta esiste già, non si può ammettere che sia tolta allo Stato e devoluta ad un fondo speciale.

 

 

Ciò sarebbe un errore gravissimo, in quanto toglierebbe entrate ad un ente che ne ha bisogno, per darle ad un ente, i cui bisogni debbono essere soddisfatti mediante iscrizioni di bilancio dallo Stato e dai Comuni e non mediante imposte proprie.

 

 

Inopportunità di studiare e legiferare in ordine ad aumenti di reddito e di patrimoni. Manca ogni possibilità di confronto fra i redditi antichi e quelli nuovi.

 

Non si può inoltre non riflettere che il momento presente è quanto mai inopportuno per un esame e per una deliberazione in merito alla tassazione, sia degli aumenti di redditi che degli incrementi di valore. Questa tassazione presuppone come sua condizione necessaria la possibilità di fare dei confronti esatti di redditi e di valori fra un’epoca e un’altra. Per poter tassare l’aumento di fitto ottenuto da un proprietario da 10 mila lire nel 1914 a 15 mila nel 1921, sarebbe cioè necessario che i due termini, 10 mila e 15 mila, fossero fra di loro comparabili, che si trattasse di lire uguali nell’una e nell’altra epoca. Allora si potrebbe accertare l’esistenza di un aumento effettivo di reddito a favore del proprietario in lire 5 mila e potrebbe essere fatto oggetto di studio attento e di eventuale deliberazione l’opportunità di tassare questo incremento di reddito di lire 5 mila. Oggi purtroppo non ci troviamo in condizioni le quali consentano la comparabilità dei redditi e consentano quindi lo studio dell’argomento, in quanto le 10 mila lire di reddito del 1914 sono espresse in una unità monetaria la quale non ha nulla a che fare con l’unità monetaria con cui si esprimono le 15 mila lire di oggi o si esprimeranno quelle dell’anno venturo. È osservazione già fatta in antecedenti parti di questa relazione, che la svalutazione della lira, in regime di vincolo dei fitti, ha imposto ai proprietari di case una imposta speciale gravissima su di loro, in quanto essi, continuando a ricevere oggi 10 mila lire di fitto per la loro casa, ricevono in realtà una somma la quale può essere variamente stimata, equivalente forse a 1200, 1500 o al massimo 2000 lire di una volta. I proprietari, in virtù del vincolo degli affitti, sono perciò stati colpiti da una grave imposta speciale e se anche fosse loro consentito di aumentare i fitti da 10 a 15 mila lire, essi in realtà non otterrebbero nessun reale aumento di reddito, in quanto le 15 mila lire di oggi a mala pena equivalgono a 4 o 5 mila lire del 1914. Essi continuerebbero ancora, pur con un aumento del 60 per cento, a subire una vera imposta.

 

 

Rischio di tassare le diminuzioni effettive di reddito mascherate da aumenti monetari.

 

In queste contingenze sembra priva di significato, o almeno difficilissima a definirsi, una tassazione sugli aumenti di reddito, quando questi aumenti di reddito sono tutt’affatto apparenti e corrispondono a perdite di reddito effettive. Le epoche di perturbazione monetaria sono le meno indicate per istituire imposte le quali colpiscono aumenti di reddito o di patrimonio: è gravissimo in ogni caso il rischio di colpire ciò che non è aumento, ma è invece effettiva riduzione. Nei periodi di moneta turbata le imposte devono rassegnarsi a colpire il reddito quale di anno in anno si forma o i patrimoni quali di tempo in tempo si possono accertare, senza correr dietro alle variazioni da un’epoca all’altra, delle quali invano si ricercherebbero il significato e la vera portata. Il momento presente è quanto mai inopportuno al riguardo e deve attendersi un’epoca di stabilizzazione monetaria per discutere ed eventualmente legiferare in materia.

 

 

Utilità di non aggiungerne un’altra alle cause di incertezza che ostacolano oggi l’incremento dell’industria edilizia.

 

Non conviene aggiungere alle altre cause di incertezza che rendono l’industria edilizia tanto ardua, una nuova causa la quale potrebbe allontanare i capitali dall’industria stessa. Quello che monta, in tema di case popolari, non è di cercare una fonte purchessia per ottenere entrate, ma è di costituire un sistema tributario capace di dare il massimo d’entrata che in ogni momento è possibile. Di questa condizione di cose si gioveranno altresì i comuni per finanziare, ove lo credano, le costruzioni di case e per incoraggiare la formazione di un grande demanio pubblico edilizio.

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