Opera Omnia Luigi Einaudi

Spacci di bevande e tasse di licenza

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 28/09/1923

Spacci di bevande e tasse di licenza

«Corriere della Sera», 28 settembre 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 364-368

 

 

 

Sono noti gli inconvenienti, a cui ha dato luogo l’attuale sistema di limitazione degli spacci di bevande alcoliche. A norma della legge 19 giugno 1913 e del decreto approvato il 12 corrente dal consiglio dei ministri:

 

 

  • non deve esistere più di uno spaccio ogni 1.000 abitanti;
  • le licenze od autorizzazioni decadono con la morte dei titolari;
  • a mano a mano che si verificano decadenze, gli esercizi debbono essere chiusi sino a raggiungere il limite di uno ogni 1.000 abitanti;
  • le licenze essendo strettamente personali e valide per le persone e per i locali in esse indicati, il titolare non può cederle, né trasferirle da un locale ad un altro;
  • tuttavia, la cessione o trasmissione è possibile col consenso dell’autorità di pubblica sicurezza, ferma la limitazione del massimo di una licenza ogni 1.000 abitanti.

 

 

Salvo alcune differenze di linguaggio, la cui interpretazione può anche essere dubbia, il recente decreto innova soltanto il rapporto fra esercizi e popolazione, che prima era di 1 a 500 ed ora sarebbe portato ad 1 a 1.000. Ma prima trattavasi di una grida spagnuola, rimasta lettera morta. Il numero degli esercizi era di gran lunga superiore a quello risultante dal rapporto: ogni 100,1 ogni 200. Né il numero diminuiva, perché in pratica l’autorità di pubblica sicurezza e le commissioni provinciali concedevano sempre il trapasso da un titolare all’altro delle licenze ed autorizzazioni. Sicché, dove esistevano 1.000 spacci, mentre il rapporto legale ne avrebbe consentito solo 300, gli spacci rimanevano 1.000 e sarebbe stato necessario un secolo o due prima che automaticamente si riducessero a 300, per rifiuto di rinnovazione o trasferimento, per indegnità morale od altre cause difficili a verificarsi.

 

 

Sono note le ragioni per le quali l’autorità non rifiutava quasi mai il permesso al trasferimento delle licenze di esercizio da un titolare all’altro, causa questa principalissima del perpetuarsi del numero eccessivo degli esercizi:

 

 

  • se muore il titolare di un esercizio avviato, rispettabile, necessario alla popolazione, sarebbe un grave danno per la famiglia ed un fastidio per la popolazione revocare senz’altro la licenza, distruggendo l’opera laboriosa di lustri e di decenni;
  • il puro caso fortuito presiederebbe alla eliminazione degli esercizi. La morte del titolare potrebbe far chiudere l’esercizio importante, decoroso, centrale e lasciar sussistere l’osteria di infimo ordine e male frequentata; – il caso potrebbe far sì che in una zona si perpetuassero gli esercizi e nell’altra scomparissero del tutto;
  • se in un comune di montagna esistono già due licenze, male utilizzate per bettole o per spaccio di bicchierini di liquori, non è possibile istituire un albergo, che non sia di eccezionale importanza, il quale pur sarebbe utilissimo ad attirare forestieri. L’albergo non potrebbe distribuire vino o bevande alcooliche, cosa che sarebbe di impedimento assoluto al suo sorgere.

 

 

Queste sono ragioni serie, le quali in pratica hanno vietato che il comando del legislatore di ridurre gli esercizi ad 1 ogni 500 trovasse applicazione. L’autorità, per ordine del ministero degli interni, aveva finito per non considerare nuova la licenza di subingresso di un titolare ad un altro; e così il numero degli esercizi esistenti aveva finito per rimanere fisso. Ogni qualvolta il titolare di un esercizio moriva o si ritirava, un nuovo titolare, a cui il primo vendeva la licenza, ne prendeva il posto.

 

 

Il decreto recente vieta i subingressi. D’ora in avanti, alla morte o cessazione di un titolare, l’esercizio dovrà chiudersi. Indubbiamente, se così si farà, in pochi anni arriveremo al rapporto di 1 esercizio ogni 1.000 abitanti. Gli inconvenienti sopra ricordati non verranno però meno, e ad essi converrà porre riparo. Il problema è: non si possono ridurre gli esercizi, come vuole la legge, senza produrre gravi inconvenienti; e, nonostante tutto, gli esercizi devono essere ridotti. Come uscirne?

 

 

La commissione reale per lo studio della riforma degli ordinamenti amministrativi e tributari degli enti locali aveva proposto, nel 1920, che la licenza sugli spacci per le bevande alcooliche fosse stabilita, in misura progressiva, in una percentuale del valor locativo dei locali, nei quali lo spaccio avveniva. La tassa era cioè del:

 

 

10%

sugli affitti non superiori a

lire 1.000

20%

sulla parte di affitto tra

L. 2.000 e L. 4.000

30%

sulla parte di affitto tra

L. 4.000 e L. 6.000

40%

sulla parte di affitto tra

L. 6.000 e L. 8.000

50%

sulla parte di affitto tra

L. 8.000 e L. 10.000

60%

sulla parte di affitto tra

L. 10.000 e L. 12.000

70%

sulla parte di affitto tra

L. 12.000 e L. 14.000

80%

sulla parte di affitto tra

L. 14.000 e L. 16.000

90%

sulla parte di affitto tra

L. 16.000 e L. 18.000

100%

oltre

L. 18.000

 

 

Nel disegno di legge Soleri sul riordinamento della finanza locale (25 novembre 1921) fu fatta a questa scala di aliquote, insieme con quella della maggior onerosità, la obbiezione che essa grava più sui locali importanti e ben tenuti che non sulle bettole di infimo ordine. L’obbiezione è giusta; mentre, quanto alla gravezza, la commissione reale si era tenuta fin troppo moderata. Il sistema delle alte tasse di licenza è oramai entrato trionfalmente nella legislazione dei paesi, nei quali non si è arrivati al proibizionismo assoluto. Non parliamo degli Stati uniti dove, prima della proibizione, spesso il minimo della tassa era di 1.000 dollari all’anno (5.180 lire oro); ma in Inghilterra, in Australia, nel Canada, in generale nei paesi anglosassoni, le tasse annue di licenza sono assai alte e da minimi di 20 lire sterline (500 lire oro) vanno a 100, 200, 300 e più lire sterline, a seconda del valor locativo.

 

 

Il sistema migliore pare sia quello di stabilire un minimo, il quale dovrebbe essere:

 

 

1)    variabile a seconda della popolazione, per esempio da 500 a 5.000 lire all’anno. In lire odierne svalutate, il carico non sembra troppo forte;

2)    crescente col passar del tempo. Se nel primo triennio, quelle cifre possono sembrare sufficienti, nel secondo triennio i minimi potrebbero essere cresciuti a 600-6.000, nel terzo a 700-7.000 e così via, secondo consiglieranno i risultati dell’esperienza.

 

 

Oltre il minimo, i titolari delle licenze dovrebbero pagare una tassa proporzionale, del 50%, in un primo periodo, del fitto o valor locativo dei locali destinati a spaccio od a vendita al minuto di bevande alcooliche. La tassa proporzionale potrebbe essere aumentata al 60, 70, e forse più, a norma dei risultati ottenuti.

 

 

Il sistema ora esposto, il quale è, ripetesi, applicato altrove su vasta scala, ha per iscopo di far dipendere dalla convenienza economica quella eliminazione progressiva degli spacci, che non si può affidare al caso senza pericolo. Mentre la morte può falcidiare i titolari di esercizi decorosi e lasciare in piedi stamberghe indecenti, può privare alcuni centri di alberghi e ristoranti necessari e lasciare sovrabbondare altri, le alte licenze eliminano i meno atti. Resistono di più quegli esercizi, i quali possono pagare le alte tasse. Una piccola bettola, dove ci si ubriaca, non può a lungo resistere alla pressione. Ben presto essa deve chiudersi. Se non si chiuderà, dovrà trasformarsi, abbellirsi, unire alla mescita di liquori o vini altri servizi, che la rendano meno perniciosa. Le rivendite di sali e tabacchi, i negozi alimentari, le pasticcerie, le quali tengono un piccolo banco per la rivendita di liquori, siano obbligate a pagare l’intiera tassa, su tutto il locale; così da indurle ad abbandonare il traffico, apparentemente secondario, della vendita di veleni.

 

 

Se le tasse istituite nel primo esperimento non sono bastevoli, si dia un giro di vite e si crescano fino all’altezza sufficiente; e così via fino a raggiungere il risultato desiderato. A questo punto quando il numero degli spacci si sia ridotto ad 1 a 1.000 abitanti, il sistema delle alte tasse deve essere mantenuto non solo, ma perfezionato, per un motivo tutto diverso.

 

 

La limitazione del numero degli esercizi dà un forte vantaggio a quelli rimasti in piedi. Il pubblico, affluendo nei pochi ed abbelliti locali residui, darà a questi un guadagno, che sarà della natura dei guadagni di monopolio. Non tutti i guadagni di monopolio sono tassabili in modo particolare; questo sì, perché esso sarà stato creato esclusivamente dallo stato. Sono le leggi vincolatrici quelle che a poco a poco creeranno tale maggior reddito; e giustizia stretta vorrebbe che tutto questo maggior reddito fosse appropriato dallo stato o dallo stato assegnato – punto quest’ultimo secondario e dipendente dalla necessità di venire in aiuto dei bilanci locali – ai comuni. In pratica, siccome non è facile accertare tale reddito di monopolio e distinguerlo da quello che è il frutto dell’attività del titolare o della posizione favorevole dei locali, conviene usare una certa prudenza. Certo è che, anche a rapporto raggiunto, non cessa la ragione dello stato di prelevare o far prelevare dai comuni altissime tasse di licenza. Forse in pochi casi è possibile come in questo, unire all’utile per la popolazione il dolce per la pubblica finanza.

 

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