Opera Omnia Luigi Einaudi

Su un eventuale esercito europeo

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

Su un eventuale esercito europeo

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 56-61

 

 

 

Perché un esercito europeo possa funzionare efficacemente deve essere soddisfatto un minimo di condizioni:

 

 

1)    Sia costituito uno stato maggiore unico e comuni comandi di corpo;

 

2)    Le divisioni, reclutate, per ora, territorialmente, e composte di ufficiali, sottufficiali e soldati tutti appartenenti ad una sola nazione, gravino sul bilancio comune.

 

 

Ciò vuol dire soppressione di un vero e proprio ministero nazionale della difesa, con poteri di decisione nei singoli paesi. Divisioni separate (se non siano unite da un proprio ministero, provveduto di organi che si chiamino come si vuole, ma sarebbero di fatto di stato maggiore) come farebbero a decidere le questioni di approvvigionamento vestiti, armamenti e simili? Un centro deve esistere che ordini e distribuisca; non ve ne possono essere due. Dieci divisioni separate non sono un esercito né statale né comune.

 

 

3)    Siano fatte gravare sul bilancio comune anche le spese per gli armamenti, costruzione di navi e di aeroplani;

 

4)    Non siano fatte gravare sul bilancio comune le spese non proprie in senso stretto della difesa esterna: carabinieri, pubblica sicurezza, pensioni per servizi prestati anteriormente alla costituzione dell’esercito comune, salari ad operai e spese di gestione di stabilimenti militari e di arsenali. Il bilancio comune pagherà agli arsenali e stabilimenti statali il prezzo convenuto delle forniture ricevute, sì come a fornitori e produttori privati;

 

5)    Siano a carico dei bilanci dei singoli stati le spese di costruzione e di manutenzione delle cose immobili e di ciò che sia legato in modo necessario con immobili (caserme, fortificazioni ecc.). Pare prudente evitare inizialmente attriti di proprietà. Col tempo, ciò potrà essere modificato;

 

6)    Alle spese comuni ogni stato contribuisca con la rinuncia ad una od a più imposte indirette, le quali abbiano i seguenti connotati:

 

 

a)    l’imposta sia già adottata in tutti i paesi collegati;

 

b)    l’imposta colpisca merci o derrate di consumo proprio di tutte le classi sociali; non dei soli meno fortunati, ché non sarebbe universale; e non dei soli più agiati, ché non sarebbe produttiva abbastanza. L’imposta deve cioè essere in una certa relazione con l’agiatezza dei contribuenti;

 

c)    l’imposta deve dare ai contribuenti una tal quale illusione di volontarietà; per diminuire il senso di coazione dei singoli cittadini e di dipendenza dei singoli stati verso il nuovo ente, il quale, essendo sostanzialmente un superstato, verrà guardato con sospetto;

 

d)    l’imposta non abbia legami necessari con la struttura economica e con i sistemi di intervento degli enti pubblici negli affari economici. Si devono cioè escludere imposte atte a provocare resistenze in ceti influenti industriali od operai;

 

e)    l’imposta deve essere a largo gettito; ma inizialmente non sufficiente a coprire il contributo totale di ogni singolo paese alla spesa comune. In tal modo riuscirà più facile persuadere i singoli parlamenti a rinunciare alla loro parte di sovranità su quell’imposta, perché sapranno di poter avere l’ultima voce sul margine, pur necessario, di imposizione. L’amministratore comune avrà anche interesse a non eccedere nelle spese per limitare al massimo le domande di supplemento di contributo da rivolgere agli stati federati.

 

 

Il sistema del contributo, come mezzo esclusivo di sopperimento alle spese comuni, è da escludere. Non ha mai funzionato bene. Ogni anno causa attriti tra gli stati federati; fa nascere germi di dissoluzione; rende precaria la vita del corpo comune, per ritardi ed insolvenze dei singoli stati, sempre proclivi a giocare sull’altrui capacità e volontà a pagare. Se il contributo però è marginale e proporzionatamente piccolo, la vita dell’ente comune in sostanza è assicurata; viene serbata ai singoli stati una certa illusione di sovranità; e scema l’interesse ai ritardi ed alle insolvenze, crescendo invece l’interesse a non far brutta figura per importi non decisivi.

 

 

f)     la imposta che soddisfa meno imperfettamente a tutte queste condizioni è quella sul tabacco. Qualche difficoltà esiste: in primo luogo il fatto che il mezzo vigente per esigere l’imposta può non essere in tutti i paesi federati il monopolio, essendo in vece sua usato anche il metodo dell’accisa (imposta di fabbricazione e dazio doganale); in secondo luogo i vincoli eventuali, esistenti ad esempio in Italia e forse non altrove, fra monopolio e produttori nazionali; vincoli che pongono problemi di clientela politica. Ma sono difficoltà minori di quelle che si incontrerebbero con altra scelta;

 

g)    la scelta spetterebbe teoricamente ai dazi doganali ed alle connesse accise (imposte di fabbricazione), se essa non implicasse l’unione doganale. Stati Uniti, Svizzera, Germania ebbero a fondamento finanziario l’unità o lega doganale. Ma ciò implica la soluzione di due problemi contemporaneamente: quello militare e quello della protezione alle industrie nazionali. Certo, la soluzione del secondo problema cagionando grande incremento produttivo, faciliterebbe la soluzione del problema militare. Invece della scelta tra burro e cannoni si potrebbe avere insieme burro e cannoni. Esiste l’audacia necessaria per risolvere un problema col renderlo apparentemente di più difficile soluzione?

 

 

7)    L’ente od autorità preposta all’esercito comune dovrà essere governata da un corpo esecutivo e da uno deliberante.

 

 

a)    Nell’esecutivo, se collegiale, non dovranno essere rappresentati solo i militari, ma anche i finanzieri; se impersonato in un capo, questi dovrà avere consiglieri militari e finanziari. Nel corpo esecutivo dovranno esservi membri o consiglieri in ugual numero per ogni stato collegato;

 

b)    nel corpo deliberante, i singoli stati saranno rappresentati in proporzione alla popolazione, eventualmente con un minimo. Inizialmente la nomina potrà essere affidata ai parlamenti statali; ma entro un certo tempo si dovrà passare alla elezione diretta.

 

 

7 dicembre 1951.

 

 

A maggior illustrazione della nota precedente si elencano i tipi del sistema del contributo.

 

 

Il metodo di provvedere alle spese comuni di un ente soprannazionale mediante contributi posti a carico dei singoli stati partecipanti ha molti precedenti: Stati Uniti 1775-87, Svizzera ante 1848.

 

 

Ne abbiamo avuto anche in Italia e forse il più illustre è quello dei cosidetti contingenti compartimentali, che i vari compartimenti (leggi: ex stati) dovettero pagare al tesoro italiano a titolo d’imposta fondiaria sui terreni, dal 1860 sino al momento in cui la legge del 1886 entrò in vigore. Essendo difficile in quei primi decenni accertare il reddito dei singoli proprietari di terreni, si ripartì il carico totale (cento milioni circa, poi cresciuti coi decimi di guerra) fra i compartimenti a norma di vecchi catasti e di nuove statistiche. Sorsero discussioni senza fine, di cui rendono testimonianza dotte relazioni parlamentari.

 

 

Risultato? Che il gettito totale andò continuamente scemando, senza mai aumentare. Il principio dottrinario era il solito: le fort portant le foible, la provincia o la regione ricca avrebbero pagato di più e quella povera di meno.

 

 

Contro il singolo, la regola vale. Il forte non può fare appello a nessun interesse pubblico e la sua condotta renitente è considerata antisociale e antipatriottica. Anche uno stato non fortissimo è in posizione morale e giuridica forte in confronto al contribuente singolo, il quale non vuol pagare ed al quale tutti gli altri guardano, sia pure solo pro forma, con disprezzo, nella speranza di accollare a lui la parte maggiore del carico comune. Ciascuno pensa a sé, e nelle confessioni auricolari col procuratore delle imposte denuncia i redditi altrui, tanto più grossi del suo.

 

 

Se, invece, le imposte sono ripartite per contingente o contributo collettivo (comunale, regionale , statale), lo stato od ente superiore non si trova più di fronte ad interessi individuali, ma ad interessi collettivi organizzati.

 

 

Non più si lotta contro i singoli X, Y, Z; ma contro la città di Milano o di Catania o di Nuoro, contro il Piemonte o la Sicilia. Dietro alla città od alla regione si profilano gli spettri dei sindaci, dei consigli comunali (ordini del giorno indignati), dei parlamenti locali, con minaccia di voti contrari, di lungaggini. Non è offeso il contribuente; è offesa tutta la città, l’intiera regione con le sue glorie e le sue miserie.

 

 

Alla fine, accadde che i compartimenti poveri ottennero sgravi, forse relativamente giusti; ma lo sgravio non era compensato da aggravi sui compartimenti più prosperi. Chi osa attirarsi l’ira di corpi pubblici persuasi di difendere i sacrosanti diritti della propria collettività? I compartimenti prosperi rimangono col loro carico originale.

 

 

L’esempio più clamoroso della resistenza dei corpi locali alla perequazione si ebbe nel caso Saracco. Questi – sobrio per proprio conto ed avarissimo nelle cose locali, talché ritardò il monumento in Acqui a Vittorio Emanuele finché non scoperse a Roma una statua di ripiego e, acquistatala a basso prezzo, la inaugurò, per non spendere, di gran mattino dinnanzi a poche guardie municipali – aveva fatto approvare dal Consiglio provinciale di Alessandria l’anticipo di metà delle spese del catasto nuovo, da cui sperava una diminuzione del carico tributario dei suoi comprovinciali, per ottenere, come la legge consentiva, la preferenza nelle rilevazioni e nelle stime. Accortosi, dai primi assaggi, che le sue previsioni erano sbagliate, riconvocò il consiglio e fece revocare in fretta il voto di anticipo, preferendo rimanere col vecchio contingente. Ottennero le preferenze i compartimenti che fondatamente ne speravano uno sgravio e gli altri rimasero a lungo coi contingenti vecchi. Oramai il catasto è quasi terminato in tutta Italia; ma il ricordo storico non ha perso valore.

 

 

Non v’ha alcuna ragione per supporre che gli europei del 1952 siano diversi dagli italiani del 1890; sicché il contributo individuale (tabacco, o dazio doganale o imposta progressiva sul reddito) è da preferirsi senza dubbio al contributo per stati.

 

 

Il sistema dei contributi o contingenti agisce in senso opposto per quanto riguarda la spesa. Lo stato è, certo, scarsamente capace di resistere alle richieste regionali e locali di singole opere: ferrovie, bonifiche, porti, palazzi del governo ecc. ecc. Ma un certo apprezzamento del costo e dell’utilità delle singole opere si deve ad ogni modo fare. Se però lo stato ha promesso qualcosa di generico ad un ente locale (tipo «contributo di solidarietà nazionale» alla Sicilia, per giunta ordinato con formula vaga, priva di qualunque significato logico), dove sono i limiti alle richieste? Entrano in scena l’onore della regione, la sua povertà, i danni subiti o non impediti nel passato prossimo o remoto, le statistiche immaginarie; e si salvi chi può! Anche per l’ente dell’esercito europeo bisognerà evitare che le spese siano decise in blocco per stati. Sarebbe un arraffa arraffa ed una occasione continua di risse tra i rappresentanti dei singoli stati, con offerte copiose di statistiche artefatte e di ragionamenti economici redatti per ottenere scopi particolaristici. Perciò si dovrebbe tener fermo alla regola di votare il bilancio comune per capitoli oggettivi: vitto, vestiti, scarpe, scorte, fucili, cannoni ecc. ecc.

 

 

26 dicembre 1951.

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