Opera Omnia Luigi Einaudi

Sui limiti alla estensione della proprietà terriera

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1948

Sui limiti alla estensione della proprietà terriera

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 465-478

 

 

 

A guisa di premessa delle memorie poscia compilate, si ritiene opportuno riprodurre dal verbale della Assemblea costituente il testo del discorso pronunciato nella riunione plenaria del 13 maggio 1947.

 

 

Si stava discutendo l’artico 41 (poi diventato 44) relativo alla proprietà terriera, così formulato:

 

 

«Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fissa i limiti di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e l’elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e media proprietà».

 

 

L’onorevole Einaudi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

 

 

«Allo scopo di conseguire un più elevato prodotto della terra ed una distribuzione socialmente equa di esso, la legge può imporre alla proprietà terriera privata e pubblica obblighi e vincoli, anche relativi alla estensione, appropriati alle varie regioni e zone agrarie italiane. La legge impone e promuove la bonifica delle terre e la trasformazione del latifondo ad incremento ed elevazione del ceto dei piccoli e medi proprietari».

 

 

Ottenuta facoltà di svolgerlo, disse:

 

 

Onorevoli colleghi, spero che vorrete scusarmi anche questa volta se insisterò per un momento sulla necessità di porre norme statutarie le quali abbiano un significato preciso. Certamente a me non sembra che le parole: «allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo» abbiano questo significato preciso. Il significato proprio delle parole adoperate è che la terra deve essere coltivata così bene come ci insegnano alcuni professori i quali credono di sapere come si coltiva la terra. La razionalità nella coltivazione della terra è un qualcosa che non è razionale secondo un dettame della logica dottrinaria, ma varia secondo le circostanze di luogo e di tempo e può essere valutata soltanto in ragione del risultato economico. Per conseguenza, io propongo che alla formula, inesistente dal punto di vista economico, del «razionale sfruttamento del suolo», che potrebbe mettere gli agricoltori alla mercé di uomini che hanno studiato ma non praticato l’arte agraria, siano sostituite le parole: «allo scopo di conseguire un più elevato prodotto della terra». Cosa sia «un più elevato prodotto della terra» io suppongo possa invero essere facilmente comprensibile; non è comprensibile invece ciò che sia la razionalità nella coltivazione della terra.

 

 

Ho sempre avuto molta stima e molta ammirazione per coloro che erano i cattedratici ambulanti, che vivevano la vita dei campi e conoscevano ad uno ad uno gli agricoltori della loro regione. Costoro non hanno mai insegnato sfruttamenti razionali del suolo: hanno sempre cercato di vedere quelle che erano le culture del luogo, quelle che erano le consuetudini e le possibilità economiche del luogo ed hanno cercato di spingere i coltivatori a perfezionare i loro sistemi locali e consuetudinari. Quando, al posto dei cattedratici ambulanti, che vivevano la vita dei campi, ho visto sostituirsi gli ispettori dell’agricoltura che stavano nei capoluoghi di provincia o di regione, ho constatato che costoro distribuivano grandi prospetti, davano grandi consigli, inculcavano indirizzi, imponevano percentuali obbligatorie di cultura per ordine dei governanti residenti a Roma ed operanti per il conseguimento di piani autarcici o non; ma non erano per nulla conosciuti dagli agricoltori e si sono resi promovitori di tutti quegli istituti che durante l’epoca fascista hanno oppresso l’agricoltura e si sono resi odiosi agli agricoltori.

 

 

Perciò alle parole «razionale sfruttamento» vorrei fossero sostituite le altre: «allo scopo di conseguire un più elevato prodotto della terra».

 

 

Osservo che quando si mira ad ottenere un più elevato prodotto della terra è ragionevole iscrivere nella Costituzione che si tenda ad una «distribuzione socialmente equa di esso prodotto». So cosa è una distribuzione socialmente equa di un prodotto, o, almeno, ritengo che sia un concetto comprensibile. Ignoro cosa possa essere «stabilire equi rapporti sociali in relazione ad un razionale sfruttamento della terra».

 

 

Nell’emendamento che ho presentato escludo anche che si possa pensare all’abolizione del latifondo. Vedo con piacere che questa opinione è condivisa da uomini di diverse parti dell’assemblea.

 

 

Vorrei aggiungere qualche considerazione. La trasformazione del latifondo è un concetto ragionevole; non è altrettanto ragionevole e non è possibile l’abolizione del latifondo. Sappiamo noi che cosa sia e quanto latifondo ci sia in Italia? Sino a ieri non abbiamo saputo quasi nulla di quella che è la distribuzione della proprietà fondiaria in Italia. Se oggi si sa qualche cifra, queste poche cifre che noi conosciamo intorno alla distribuzione del latifondo ci devono rendere persuasi della prudenza di non chiedere un’abolizione che sarebbe assurda e nociva e indurci a chiedere, invece, una trasformazione a seconda delle esigenze delle culture, nelle diverse zone agrarie. Per valutare l’importanza del problema del latifondo ricordiamo che soltanto il 13,55% della superficie totale produttiva del paese è composto di proprietà le quali superano i mille ettari e queste proprietà che superano i mille ettari fruttano soltanto il 3,51% del reddito imponibile totale della proprietà agraria. La cifra del basso reddito fa presumere, così, in generale, che questa proprietà può essere trasformata e può essere conveniente sia trasformata, ma non dimostra per sé che essa debba essere abolita. Nulla ci dice che i proprietari abbiano mancato al loro dovere. Occorre sapere quali siano i luoghi e le circostanze in cui il latifondo esiste. Quali sono i luoghi dove esiste il latifondo in Italia? Le notizie che a questo riguardo si hanno – e sono notizie recenti – ci dicono che circa il 31% della superficie totale delle proprietà superiori ai mille ettari è compreso nella zona alpina. Ora, in che senso è possibile trasformare questo latifondo? Ed è possibile abolire il latifondo alpino, costituendovi qualche tipo di proprietà piccola o media? L’abolizione del latifondo nella montagna alpina, che dà il 31% della superficie totale delle proprietà che superano i mille ettari, sarebbe evidentemente un provvedimento irrazionale. Trasformiamo, perfezioniamo, sì, anche nelle Alpi, le forme di coltura, come già è stato raccomandato da alcuni colleghi: ma l’abolizione della coltivazione e dell’appoderamento in grandi nuclei sarebbe dannosa allo scopo dell’incremento della produzione agraria.

 

 

Un altro 15% della superficie occupata da proprietà aventi superficie superiore ai mille ettari è compreso nella zona montagnosa appenninica; di modo che la zona montagnosa alpina e quella appenninica danno complessivamente il 46% di tutte le proprietà che superano la estensione dei mille ettari nell’intera Italia. Se questo è latifondo, esso può essere trasformato, con lenta fatica e con impiego di capitali colossali; ma sarebbe strano dichiararne l’abolizione.

 

 

Le cifre addotte dimostrano che l’abolizione sarebbe un qualche cosa di antieconomico in quelle zone, un qualche cosa che riuscirebbe di danno all’incremento della produzione totale. Credo perciò che nella Costituzione si debbano inserire parole che si riferiscono alla trasformazione; non già quelle invece che vogliono l’abolizione generica del latifondo.

 

 

Del latifondo e dei suoi risultati buoni o cattivi sono sempre responsabili i proprietari privati? Le statistiche che stanno compilandosi in questi ultimi tempi fanno nascere, sotto questo riguardo, dubbi ragionati. La Sicilia, è noto, è una delle regioni indiziate come contenente la massima proporzione di latifondo. Ho qualche dubbio al riguardo. Escludendo la montagna, la massima quantità di proprietà che superano i mille ettari non è infatti situata nell’Italia meridionale né in quella insulare, sì invece nell’Italia centrale.

 

 

L’insieme delle proprietà che superano mille ettari di superficie interessano nel complesso dell’Italia circa 1,5 milioni di ettari; e di questi l’Italia settentrionale fornisce 169.492 ettari quasi tutti nell’Emilia e nel Veneto; l’Italia centrale 623.383; l’Italia meridionale 310.823 e la Sicilia 80.694 ettari, sempre nelle zone che non siano di montagna.

 

 

È un problema quindi quello delle proprietà che superano i mille ettari che non può considerarsi speciale dell’Italia meridionale e insulare. È un problema caso mai preminente, invece, nell’Italia centrale. Ma è nell’Italia centrale altresì che, tra le proprietà superiori ai mille ettari, si noverano tutti i tipi di proprietà, da quelle organizzate splendidamente che danno produzioni altissime, le quali non trovano alcun riscontro in nessuna regione del mondo, a quelle nelle quali invece la produzione è bassissima e nelle quali la trasformazione sarebbe utile.

 

 

Perciò non vorrei impegnare l’assemblea con parole così rigide come quella di abolizione, ma consigliare invece che al suo posto se ne usi qualche altra, che renda possibile una politica economica e sociale davvero feconda.

 

 

In Sicilia la responsabilità dell’esistenza dei latifondi, comunque si vogliano definire è sempre soltanto dei privati? Io ho sotto gli occhi una statistica dalla quale risulta che in Sicilia le proprietà superiori, per estensione, ai mille ettari appartengono, per numero, a centonovantotto proprietari privati; ma ventitre appartengono allo stato, alle province ed ai comuni e sette ad altri enti. E per quello che riguarda la superficie, le proprietà superiori ai mille ettari in Sicilia spettano ai privati per 144.353 ettari; ma ne spettano allo stato, alle province e ai comuni anche 75.190 ettari; 75.190 ettari sono una cifra inferiore a 144.353, ma è pur sempre una cifra imponente. E accanto a questi 75.190 ettari appartenenti allo stato, alle province ed ai comuni vi sono altri 12.329 ettari i quali spettano ad altri enti. Tra stato, province, comuni ed altri enti arriviamo così ad oltre ottantasettemila ettari di proprietà che superano i mille ettari.

 

 

Aboliamo anche questa proprietà, ossia questa parte cospicua del latifondo siciliano? Tanto varrebbe dire che lo stato può abolire la cosa sua. Possiamo invece dire logicamente che anche la proprietà pubblica, se è possibile, e nei limiti del possibile, sia trasformata. Dire che il latifondo deve essere abolito, quando in così notevole parte spetta già allo stato e ad altri enti pubblici, mi sembra dire cosa che non ha un significato preciso.

 

 

Un’altra modificazione da me proposta al testo della commissione è quella dell’aiuto alla piccola e alla media proprietà. Io ho proposto che la bonifica della terra e la trasformazione del latifondo debba servire non ad aiutare la piccola e media proprietà, ma, usando un’altra terminologia, «ad incremento ed elevazione del ceto dei piccoli e medi proprietari». Noi non abbiamo affatto bisogno di aiutare i piccoli e medi proprietari ad aumentare di numero, perché, se un fatto fondamentale vi è in questa materia, è che in Italia forse il numero dei piccoli e medi proprietari è eccessivo.

 

 

Ricordiamo che il numero delle ditte proprietarie in Italia oggi è di 10.497.370; ricordiamo anche che il numero delle persone le quali hanno parte nella proprietà della terra giunge alla cifra enorme di circa tredici milioni; ossia vi è più di un proprietario per famiglia in Italia. Il numero delle famiglie proprietarie in Italia è probabilmente di nove milioni. Ciò che risulta da queste cifre le quali sono il risultato delle ultime rilevazioni del catasto fondiario e agrario, è che forse vi è un eccesso nel numero dei piccoli e medi proprietari. In certe zone agricole il numero dei proprietari è certamente eccessivo. Tipico è il caso della Sardegna, dove il male più importante non è quello della scarsa diffusione della proprietà ma invece quello della polverizzazione della proprietà, che rende la proprietà improduttiva e fa sì che essa non adempia a quegli scopi economici e sociali a cui dovrebbe tendere. E nella Sardegna medesima accade che vi siano (è una cifra che non avevo ancora ricordato) 445.000 ettari di proprietà le quali per superficie superano i mille ettari. Ma che cosa sono questi 445.000 ettari? In gran parte sono pascoli cespugliati e boschi, mal coltivati perché soggetti – per tradizione secolare – ad usi civili. Trattasi dei famosi beni ademprivili: qui una cattiva forma di proprietà collettiva fa sì che il terreno sia malamente utilizzato. Quindi si impone non l’abolizione di non so che cosa, poiché trattasi di terreni che sono in gran parte di proprietà già collettiva, ma di trasformazione. Trasformazione del latifondo, quindi, non abolizione; ed adattamento delle dimensioni dell’impresa agricola alle mutabili condizioni diverse delle zone agricole italiane.

 

 

Nel mio emendamento ho proposto perciò che gli eventuali limiti alla estensione della proprietà debbono essere appropriati alle varie regioni e zone agricole italiane. Ricordiamoci sempre che l’Italia è uno dei paesi che presenta la più grande, la più meravigliosa varietà di forme di proprietà e di forme di coltivazione che forse si conoscano al mondo. Noi andiamo da forme di coltivazione estensive a forme di coltivazione le più intensive le quali si dovrebbero addirittura chiamare costruzioni. Nella Liguria, vi sono invero proprietà che non sono coltivazioni, sono invece vere e proprie costruzioni, più costose delle costruzioni delle case. Bisogna vedere in Liguria e non solo in Liguria, ma nella Conca d’Oro, nei dirupi della costa d’Amalfi, nella stretta cornice della Calabria e della Sicilia quali magnifiche coltivazioni intensive siano state create sulle rocce nude, senz’acqua e senza terra. L’uomo ha trasportato su queste rocce nude, senz’acqua e senza terra, gli elementi naturali necessari alla coltivazione; ha trasportato la terra a dorso, perché non erano approntati i muli a trasportare la terra in quei greppi, ed ha raccolto goccia a goccia l’acqua durante le piogge invernali e primaverili, l’ha conservata in cisterne costruite a gran dispendio e l’ha distribuita gelosamente a breve spazio di terra, divenuta così capitale fecondo. Talvolta anche una proprietà estesa semplicemente su un ettaro è una ricchezza notevole. Su un ettaro a fiori prosperano parecchie famiglie, laddove in altre condizioni morirebbe di stenti una persona sola.

 

 

Nulla può dunque essere affermato in modo generale intorno alla più economica dimensione dell’impresa agraria. Non possiamo condannare a priori la proprietà perché sia inferiore ad un solo ettaro, né possiamo condannarla solo perché essa sia superiore ai mille ettari. La proprietà minima per superficie può dare redditi grandissimi e su un ettaro – come in Liguria – possono vivere anche venti o trenta persone, e vivere più largamente di quanto non facciano coltivatori dispersi in ampie superfici di terra. Ma vi sono altresì in Italia proprietà le quali ai contemplatori delle nude statistiche possono apparire latifondistiche, proprietà le quali superano i mille ettari, e anche i duemila e i tremila, ed una di queste situata alle porte di Roma è oggi di proprietà dello stato, e quelle proprietà costituiscono l’orgoglio dell’Italia e sarebbe un vero delitto abolirle. Trasformare dunque il latifondo, non abolirlo!

 

 

Alle parole pronunciate dinnanzi alla Assemblea costituente si collega un commento dettato in seguito.

 

 

L’articolo 44 della costituzione, il quale regola la materia della riforma agraria, dice che «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa i limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà».

 

 

Nella formulazione della commissione l’articolo, che allora aveva il n. 41, diceva: «Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fissa i limiti di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e l’elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà».

 

 

Due tra le differenze più notabili fra il testo della commissione e la definitiva formulazione stanno nell’aggiunta, là dove si parla di limiti, delle parole secondo le regioni e le zone agrarie, e nella sostituzione alle parole abolisce il latifondo di quelle la trasformazione del latifondo.

 

 

Della prima aggiunta fu responsabile l’onorevole Einaudi, il quale anche ebbe parte nell’ottenere che, invece di abolizione, si parlasse di trasformazione del latifondo.

 

 

Di questa seconda variante le ragioni principali addotte furono: la impossibilità di abolire qualcosa che era molto difficile definire e la convenienza di promuovere, invece, la trasformazione in tutti quei casi in cui l’esistenza di tenute pubbliche o private di ampia estensione è conforme all’interesse pubblico.

 

 

La sostituzione della parola trasformazione a quella di abolizione del latifondo fornisce un criterio per dare senso alla frase «limite alla estensione della proprietà terriera privata». Se infatti al limite fosse stato attribuito un significato assoluto – cinquecento, settecento, mille ettari – si sarebbe con ciò affermato di volere abolire tutto ciò che superava il limite. Il che, almeno per il latifondo, ossia per la specie reputata dai più deteriore della proprietà terriera, non si volle. È vero che ci può essere latifondo anche dove esistono mille proprietari di un ettaro l’uno di terre nude; ma i costituenti, quando parlarono di latifondo, si riferirono ad estensioni vaste di terre nude appartenenti ad un solo proprietario. È chiaro perciò che i costituenti non vollero abolire il latifondo ossia ridurlo a dimensioni che non fossero latifondistiche, ma invece vollero trasformarlo; e non vollero neppure abolire in modo assoluto la proprietà terriera molto estesa, ossia porre un limite assoluto alla sua estensione.

 

 

Che cosa essi abbiano voluto, bisogna dedurlo dall’insieme delle norme dell’articolo 44:

 

 

  • razionale sfruttamento del suolo;

 

  • equi rapporti sociali;

 

  • obblighi e vincoli;

 

  • bonifica delle terre;

 

  • trasformazione del latifondo;

 

  • ricostituzione delle unità produttive;

 

  • aiuto alla piccola e media proprietà.

 

 

Tutto si tiene nella elencazione.

 

 

Qui basti illustrare l’aggiunta proposta dall’autorevole Einaudi: «secondo le regioni e le zone agrarie».

 

 

Le parole «secondo le regioni e le zone agrarie» furono inserite inquantoché non esiste nessuna regola per poter dare norme generali soddisfacenti rispetto ai limiti della proprietà in un paese così vario come l’Italia, dove in certe zone si può essere latifondisti con dieci ettari ed in altre zone non lo si è con mille.

 

 

Il presentatore dell’emendamento, che entrò a far parte dell’articolo 44 vigente, fin dal 1897 aveva scritto per il «Devenir social» di Parigi uno studio su: Les formes et les transformations de l’économie agraire du Piémont, il cuicontenuto essenziale era il tentativo di dimostrare che i diversi tipi di proprietà, sia per estensione, sia per metodi di conduzione diretta in affitto o a mezzadria, si erano a poco a poco adattati alle esigenze fisiche del suolo, alla situazione in pianura, in collina o in montagna, alle possibilità di irrigazione, ecc. ecc.

 

 

Le parole che furono inserite su sua proposta nella costituzione avevano essenzialmente lo scopo di persuadere il legislatore futuro ad astenersi da regole uniformi, le quali non possono non essere dannose all’incremento della produzione ed al benessere dei lavoratori. Soddisferà a questa esigenza la tabella relativa agli scorpori in funzione del reddito totale del proprietario e del reddito medio per ettaro? È lecito nutrire al riguardo fondati dubbi, ed è augurabile che l’esperienza da farsi nelle zone speciali di bonifica offra in tempo utili insegnamenti.

 

 

Insegnamenti, i quali sarebbero opportuni, particolarmente ad ovviare la obiezione di incostituzionalità che taluno potrebbe elevare contro una tabella che della distinzione fra le regioni e zone agrarie diverse non tiene conto.

 

 

L’accenno alle regioni e zone agrarie aveva, altresì, uno scopo che, nel disordine naturale della discussione alla Costituente, non fu potuto nemmeno accennare, ma che nella mente del proponente ha sempre avuto il massimo peso.

 

 

Nella terminologia agraria sia le regioni, sia le zone hanno un significato abbastanza preciso. Va da sé che le regioni agrarie non hanno nulla a che fare con le regioni amministrative regolate dalla costituzione. Assai meno estese, ancor meno estese della medesima provincia, le regioni agrarie sono caratterizzate da fattori propri della economia agraria locale.

 

 

Si assuma, ad esempio, la provincia di Palermo. Secondo l’Istituto nazionale di economia agraria, la provincia di Palermo si divide in tre regioni: di montagna, di pianura, di collina.

 

 

La regione di montagna, a sua volta, si distingue nelle zone agrarie: del frassino, delle Madonie e frumentaria di Corleone. La regione di collina si divide nelle zone di olivo e vite di Carini, frumentaria di Monreale, orticola di Misilmeri, dell’olivo e vite. La regione di pianura si distingue nelle zone: viticola di Partinico, degli agrumi della Conca d’Oro, insulare di Ustica.

 

 

Questa divisione in regioni e in zone può essere controversa e può essere modificata; ma certo è che ognuna delle regioni e zone in cui ogni provincia italiana si divide ha caratteristiche sue peculiari, senza conoscere le quali non si possono risolvere i problemi relativi alla distribuzione della proprietà. Perciò la via seguita di affrontare innanzi tutto il problema agrario nelle cinque o sei regioni tipiche caratterizzate, più o meno, dalla coltura estensiva a tipo latifondistico, pare la sola la quale possa approdare a risultati benefici, la sola la quale possa tener conto dell’elemento caratteristico nel giudizio sociale sulla distribuzione della proprietà.

 

 

Troppo si è trascurato il concetto che il limite alla estensione della proprietà fondiaria dev’essere sovratutto proporzionale. Non è l’estensione assoluta, ma è l’estensione relativa della proprietà quella che conta socialmente; ed il giudizio non può essere dato per circoscrizioni artificiali come sono le province od i comuni, ma dev’essere dato in funzione di circoscrizioni naturali quali sono, appunto, le regioni e le zone agrarie considerate nella statistica agraria.

 

 

Se in una zona agraria estesa su diecimila ettari un proprietario possiede mille ettari, due posseggono cinquecento ettari l’uno, trenta posseggono in media cento ettari, ma il 50% del territorio è posseduto da mille proprietari, ognuno dei quali ha in media cinque ettari, si può affermare che la distribuzione della proprietà è socialmente buona, è progressiva, ed è spontaneamente indirizzata verso la scomparsa della proprietà dei mille ettari ed anche di quella delle due da cinquecento ettari.

 

 

In quella zona agraria esiste invero un mercato della terra. Riandando il passato, si può esser sicuri che cinquanta e cento anni addietro la proprietà era assai più concentrata di oggi. A poco a poco i grossi hanno venduto ai medi ed ai piccoli; per eredità i poderi si sono frazionati e si è giunti alla distribuzione attuale. Non vi è nessuna ragione al mondo perché il processo non debba continuare. I piccoli ed i medi proprietari, sufficienti a se stessi, hanno in queste condizioni la possibilità di risparmiare. Essi sono disposti a pagare per appezzamenti modesti prezzi unitari maggiori di quelli che si ottengono unitariamente per le proprietà più vaste. Nasce l’interesse a spezzare, e, se non vi si oppongono necessità tecniche derivanti dal tipo della coltura, l’interesse al frazionamento spezzerà ogni ostacolo. L’intervento dello stato in queste condizioni ad altro non serve che a disturbare il movimento naturale dei trapassi, a rendere questi più costosi ed a far vivere, col pretesto della riforma agraria, un numero più o meno grande di disturbatori della pace pubblica, sia pure che essi siano detti periti e professori di agricoltura.

 

 

Opposto a questo è lo stato di cose che può esistere nella medesima zona agraria della stessa estensione di diecimila ettari in cui un solo proprietario possegga cinquemila ettari e cinquemila posseggano un ettaro l’uno. Questa è una situazione socialmente malsana.

 

 

L’unico proprietario non vende: ed i cinquemila piccoli sono troppo miserabili per comprare ed offrono, legati al luogo dal possesso del loro disgraziato ettaro, mano d’opera a buon mercato all’unico proprietario. Qui davvero – e pare sia questo il caso della mezza dozzina di zone tipo Crotone Sila – occorre un colpo d’ariete per mettere in moto il processo di frazionamento.

 

 

Nell’estate del 1944 chi scrive queste note, ad una gentildonna lombarda, la quale a Lugano descriveva gli indubbi progressi agricoli ottenuti in una sua tenuta estesa su quasi tutto il territorio del comune, osservava: «Sì, le benemerenze del proprietario sono indiscutibili; ma non è socialmente conveniente che uno solo possegga tutta la terra e tutti gli altri non posseggano nulla. Il progresso nell’agricoltura è, per lo più, venuto bensì dai grandi proprietari i quali hanno investito nelle terre i risparmi cittadini. I medi e i piccoli seguono l’esempio dei grandi, ma non originano le novità. Perché il progresso tecnico sia accompagnato da quello sociale, occorre che ci siano gli uni e gli altri e che la grande proprietà non occupi una quota troppo estesa di ogni zona agraria».

 

 

La costituzione, parlando di limiti per regioni e zone agrarie, ha voluto dire limiti assoluti? Forse nessuno aveva in testa idee precise in argomento e sovratutto nessuno ebbe pronta una formula legislativa adatta a risolvere il quesito. Ma la formula adottata non solo non esclude il limite proporzionale; ma, tenuto conto dell’altro concetto della non abolizione del latifondo, si adatta più al criterio proporzionale che a quello assoluto.

 

 

In sostanza l’avere scelto alcune zone nelle quali dar opera alla redistribuzione della proprietà, è una approssimazione al concetto vero che è quello di impedire che in una zona agraria abbia troppa parte, assorba cioè una quota eccessiva del territorio totale, la grandissima proprietà.

 

 

Del resto i limiti alla estensione non sono soltanto in alto, ma anche in basso, ed opportunamente l’articolo 44 ha inserito le parole ricostituzione delle unità produttive, che non si leggevano nel testo originario della commissione. Anche qui sarebbe pericoloso stabilire limiti minimi assoluti. Può accadere – ed accade – che una superficie di un decimo di ettaro, e talvolta anche meno, basti a far vivere bene una famiglia, e, se in Italia esistono circa cinque milioni di proprietà di superficie non superiore a mezzo ettaro, in generale dobbiamo considerare il fatto come uno dei più sani, socialmente parlando, tra quelli caratteristici del nostro paese. Non è affatto necessario che una proprietà agricola soddisfi interamente ai bisogni di una famiglia, ed è socialmente vantaggioso che milioni di famiglie di artigiani, operai, piccoli commercianti, professionisti, impiegati posseggano una anche piccola proprietà, cagione di occupazione onesta nei giorni festivi, di distrazione produttiva nelle ore libere dal lavoro, di fiducia nelle epoche di disoccupazione. Certo è però che là dove non esistono le condizioni collaterali di lavoro, uno sminuzzamento eccessivo della proprietà della terra posseduta da contadini è antieconomico e antisociale. È latifondistico tanto il territorio di diecimila ettari posseduto da un solo proprietario, quanto quello della medesima estensione posseduto da diecimila proprietari. Se tutti e due i territori si trovano in zone a coltura estensiva, la seconda distribuzione è socialmente più nociva della prima; lega di più alla terra i contadini, li trattiene in loco e li riduce alla miseria; là dove, per lo meno, nell’altro caso non esiste un legame che vincoli i miserabili a rimanere dove sono nati.

 

 

In questa materia, il pericolo massimo è quello di cadere nelle frasi fatte, comunemente dette slogans. Anche se un po’ nobilitate, per via del mistero, dalla parola forestiera, le frasi fatte restano tali e contengono necessariamente un bel po’ di invincibile innocenza mentale.

 

 

È una frase fatta la adulazione verso la piccola proprietà; come lo era, anni addietro, la adulazione verso la grande proprietà. Amendue possono essere ottime entro certi limiti; ed amendue possono diventare pessime, al di là di quei limiti. Ci possono essere grandi proprietà con elevato tenor di vita dei lavoratori; e piccole proprietà con coltivatori diretti miserabili. La soluzione, economicamente e socialmente parlando, ottima è per lo più una combinazione mutevole dei vari tipi, compreso anche il piccolissimo lotto di terra insufficiente alla vita della famiglia, se la famiglia normalmente attenda anche ad altri mestieri (tipiche certe vallate del Bergamasco e tante altre delle valli alpine).

 

 

È una frase fatta quella della piccola proprietà resa altamente produttiva dalla cooperazione. Se ne vedono di tutti i colori a questo riguardo: da certe cantine sociali che vanno bene ad altre in cui la cantina è il falso nome di un lestofante sociale; dai consorzi aperti a tutti a parità di condizioni, ai consorzi in cui il non amico od avversario politico non trova mai semenze, concimi od anticrittogamici; dal consorzio in cui il trattore serve a turno tutti equamente ad altri in cui serve a portar via ai contadini fette enormi del loro prodotto; e guai se i consorzi di trattori e macchine agricole divenissero obbligatori!

 

 

20 marzo 1950.

 

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