Opera Omnia Luigi Einaudi

Sui limiti dei decreti legge

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

Sui limiti dei decreti legge

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 237-238

 

 

 

Sui limiti dell’uso del decreto legge in materia di ammassi del frumento fu inviata l’unita lettera al ministro per l’agricoltura on. Amintore Fanfani.

 

 

La necessità e l’urgenza del decreto legge sugli ammassi del frumento dipendono da ciò che, altrimenti, entrerebbe in moto la macchina dell’ammasso totale; epperciò si preferisce il minor male dell’ammasso per contingente, minore fra tutti quelli che si possono intravvedere sull’orizzonte.

 

 

Non spetta a me, ma al governo ed al parlamento, scegliere la soluzione migliore del problema, per quanto tocca la sostanza. Sulla esistenza dei due requisiti della necessità e dell’urgenza, mi è stato riferito non vedersi la possibilità di fare, come sarebbe prescritto dalla legge vigente, funzionare d’un colpo, nei brevi limiti di tempo della mietitura, una macchina amministrativa da tempo arrugginita; e di qui la necessità e l’urgenza di evitare il conseguente turbamento pubblico. Poiché la medesima situazione si verificherà di nuovo nel giugno del 1954, ho fatto presente la opportunità di fare oggetto di attento esame una formulazione del decreto legge tale da evitare che dell’ammasso totale si abbia in avvenire più a discorrere; s’intende, sino a che con legge non si provveda definitivamente in materia.

 

 

Chi volesse dal caso singolo risalire ad una logica costruzione del contenuto del decreto legge, constaterebbe:

 

 

1)    che lo strumento del decreto legge viene oggi usato in modo da autorizzare il governo a fissare un prezzo per il frumento diverso da quello che sarebbe di mercato;

 

2)    che perciò lo stesso strumento, come anni fa veniva usato per fissare un prezzo inferiore a quello che sarebbe stato di mercato e quindi per gravare una data categoria di contribuenti (produttori di frumento) di una imposta rivolta a beneficare un’altra categoria di cittadini (consumatori di pane e pasta), oggi potrebbe essere usato per fissare un prezzo superiore a quello che sarebbe di mercato e quindi per gravare i cittadini in genere (consumatori di pane e pasta) di una imposta a favore dei produttori di frumento.

 

 

Qualunque sia la mia opinione personale, sulla desiderabilità di una cosiffatta imposta – opinione del resto in questa sede irrilevante – ritengo che – salvo i casi noti di catenaccio – la decisione in materia di imposte spetta unicamente agli organi competenti (governo e parlamento). Deve perciò essere cura del governo di chiarire ufficiosamente, ai fini del decreto legge, che il prezzo fissato dal consiglio dei ministri intende unicamente constatare quale si suppone sia il prezzo di un mercato che non esiste; e non esiste per la impossibilità di conoscere fra i tanti prezzi (nord americano, russo, australiano, argentino ecc.) quale sia quello vero. Cosicché la costruzione segnalata sopra (ai nn. 1 e 2) non possa in avvenire trovare un precedente nell’attuale decreto legge.

 

 

Se taluno proponesse, in aggiunta, nella sede propria di discussione di disegno di legge, di istituire, attraverso lo strumento del prezzo, imposte speciali di scopo a favore di questa o quella classe di produttori od a favore di questo o quell’ente ammassatore o distributore, ulteriori obbiezioni di sostanza – e gravissime – non farebbero certo difetto, ma non sarebbero di ordine costituzionale.

 

 

10 giugno 1953.

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