Opera Omnia Luigi Einaudi

Sui limiti di età

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

Sui limiti di età

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 395-404

 

 

 

Sui limiti di età generalmente stabiliti per gli impiegati statali in sessantacinque anni, furono dettate alcune riflessioni.

 

 

Il limite di età dei sessantacinque anni fu fissato in epoca che, se si andasse a rifare la storia dei successivi provvedimenti, dovrebbe essere remota. Può darsi che in quei tempi i sessantacinque anni fossero un dato corrispondente alla realtà. Oggi essi sono certamente anacronistici.

 

 

Un qualunque limite di età suppone una divisione razionale della popolazione in tre categorie di età, la prima delle quali comprende i ragazzi ed i giovani che, per divieto di legge o per consuetudine generalmente osservata, non lavorano e sono a carico dei loro genitori o tutori; la seconda include la popolazione lavoratrice e la terza i vecchi od anziani, i quali non sono più in grado di lavorare od a cui giustamente si deve riconoscere il diritto di riposarsi vivendo sui frutti dei risparmi passati o sui fondi di pensione o di beneficenza apprestati dalla collettività.

 

 

Fra le tre categorie deve esistere un equilibrio in guisa tale che il nucleo centrale sia in grado di mantenere se stesso e fornire i prodotti ed i servigi necessari per la vita delle altre due categorie: i giovani ed i vecchi.

 

 

Può darsi che un equilibrio esistesse quando fu fissato il limite di età dei sessantacinque anni. Su quella base all’incirca non solo in Italia, ma anche in molte altre nazioni, furono stabilite le date di entrata in riposo dei pubblici impiegati, le date di inizio del pagamento delle pensioni di vecchiaia, l’età della ammissione agli istituti caritativi per i vecchi ecc. ecc.

 

 

Oggi quell’equilibrio è stato dappertutto, e non solo in Italia, profondamente turbato.

 

 

Nelle età giovani la fine degli obblighi scolastici e la data di inizio ai lavori della campagna e di fabbrica è andata continuamente spostandosi all’insù: dai nove anni iniziali siamo passati progressivamente ai dodici, ai quindici; e già siamo arrivati talvolta e dappertutto stiamo veleggiando verso i diciotto; né un limite all’aumento dell’inizio dell’età lavorativa si potrebbe oggi fissare. Ci troviamo perciò di fronte ad una quota crescente della popolazione totale fornita dai bambini, ragazzi e giovani, alla quale si fa praticamente divieto di lavoro.

 

 

D’altro canto all’altro estremo la durata media della vita umana è notevolmente cresciuta. Negli ultimi cinquant’anni, l’aumento un po’ dappertutto ha forse superato i vent’anni e non di rado anche i trent’anni. È cresciuta perciò la quota della popolazione totale, la quale, fermo rimanendo il limite di età dei sessantacinque anni, deve vivere a carico del nucleo centrale produttivo. Si tenga pur conto del fatto che i pensionati e gli assicurati hanno provveduto coi loro risparmi a creare i fondi da cui si traggono i loro redditi, ma sta il fatto che giorno per giorno, anno per anno, i prodotti ed i servigi destinati al mantenimento della terza sezione devono essere tratti dal reddito nazionale corrente, il quale materialmente è prodotto dal nucleo centrale.

 

 

I legislatori, e non solo il nostro, non si sono ancora avveduti del mutamento profondo che i due fatti sopra indicati hanno cagionato nella struttura della società moderna con l’innalzamento dell’inizio dell’età lavorativa e col mantenimento del limite di età intorno ai sessantacinque anni. Si stanno preparando in un avvenire, che forse non andrà oltre i dieci anni, giorni ben brutti per la stabilità della finanza e della economia dei paesi civili. Il minor prodotto da parte dei giovani e la cessazione della produzione da parte di uomini ancor validi, assai più validi, sia intellettualmente come fisicamente, di quel che non fossero gli uomini della stessa età delle generazioni passate, fanno sì che l’onere gravante sul nucleo centrale andrà via via facendosi sempre più intollerabile. Si tratta di un malcontento che gli interessati spesso non sanno analizzare, malcontento che si rivolge spesso contro ceti e provvedimenti incolpevoli, malcontento che però esiste e di cui si ha gran torto di non preoccuparsi per tempo. Si può senza tema di errare concludere che il limite di età tradizionale dei sessantacinque anni è oramai divenuto antidiluviano e deve essere riformato di urgenza.

 

 

Qua e là i legislatori, preoccupati del crescere degli oneri per le pensioni di vecchiaia, tentano di escogitare avvedimenti come quello di incoraggiare gli anziani a non chiedere volontariamente la pensione di vecchiaia ed a prolungare così il tempo del loro lavoro; ma trattasi di provvedimenti casuali accolti con timidezza e quasi scusandosi di andar contro a massime ormai divenute patrimonio dei popoli cosidetti più progrediti.

 

 

Facilmente si può immaginare la obiezione che alla necessità imprescindibile di elevare i limiti di età si può muovere, particolarmente in Italia, dove si dice esistere una disoccupazione di due milioni di persone e dove si afferma che i giovani trovano grandi difficoltà di collocamento ed occorre perciò che i vecchi facciano fagotto al più presto possibile.

 

 

È curioso osservare come la obiezione sia particolarmente messa innanzi dagli uomini politici, i quali per se stessi non sono affatto disposti a riconoscere un qualunque limite di età e trovano naturalissimo di prolungare la loro operosa vita politica bene al di là dei sessantacinque anni. Sarebbe però ingiusto di affermare trattarsi di una delle solite manifestazioni di ipocrisia da parte della classe politica. Trattasi, invece, di un riconoscimento, forse inconsapevole, della mutazione fondamentale che ho segnalato sopra. Gli uomini politici per proprio conto riconoscono che la durata della vita umana si è allungata e che sarebbe stranissimo di applicare agli uomini di oggi le medesime regole che vigevano in passato. Ciò che li persuade ad applicare alla generalità degli uomini una regola diversa da quella che giustamente applicano a se stessi e diversa da quella imposta dalla mutazione nei rapporti fra le età lavorative e quelle non lavorative, è la preoccupazione che non si riesca a trovar lavoro per i giovani e per i disoccupati.

 

 

Orbene, anche a questo proposito, è necessario di affermare recisamente che la teoria di limitare il lavoro degli anziani allo scopo di creare lavoro per i giovani riposa su un sofisma grossolano. È questo uno dei tanti casi nei quali gli uomini si lasciano dominare da ciò che si vede e chiudono gli occhi dinnanzi a ciò che non si vede, che è di grandissima lunga molto più importante di ciò che si vede. Ciò che si vede o si crede di vedere sono i milioni di disoccupati, sono le migliaia di giovani che bussano alle porte delle amministrazioni pubbliche e private e chiedono lavoro. Le ragioni per le quali questi fenomeni esistono nei limiti in cui veramente esistono, sono moltissime e non è possibile neppure di cominciare ad annoverarle.

 

 

Per quel che interessa il problema specifico dei limiti di età, basta affermare recisamente che il limite di età anacronistico attuale dei sessantacinque anni è per se medesimo una delle cause della disoccupazione che si lamenta e della difficoltà incontrata dai giovani a trovare lavoro.

 

 

Sembra che possa essere affermata come verità lapalissiana che la possibilità di occupazione in un qualunque paese è strettamente collegata con l’ammontare del reddito nazionale. Là dove si produce poco, dove il reddito nazionale totale è basso, la lotta per partecipare a questo reddito nazionale si fa viva. Questa lotta per il posto e per il pane diminuisce d’intensità a mano a mano che il reddito nazionale aumenta. Quando la torta da dividere è piccola, gli odii e le invidie tra i concorrenti sono acerbissimi ed ivi i più forti riescono, dando senza misericordia i pugni sul petto dei deboli, a cacciar via i deboli; ivi nascono i disoccupati ed i sotto occupati, ivi le lagnanze dei giovani per non trovare posti crescono. Quando invece la torta da dividere è più larga, anche i più forti usano misericordia verso i deboli. Inoltre, chi ha un reddito maggiore, fa maggior domanda di beni e di servizi e tutti hanno modo di produrre qualche cosa e di ottenere perciò i mezzi di vivere.

 

 

Se questa è una verità lapalissiana, se ne deduce che in una società, dove per la composizione attuale della popolazione per età e per gli anacronistici limiti di età imposti dalla legge o dalla consuetudine si produce meno di quel che si potrebbe se tutti i capaci a lavorare potessero lavorare, il reddito nazionale totale è più basso di quello che sarebbe. Perciò la quota toccante ad ogni partecipante è bassa ed è naturale, dicasi anzi ovvio, nascano disoccupati e sotto occupati.

 

 

La teoria che occorra limitare il numero dei lavoratori per aumentare il reddito di coloro che lavorano, deriva da una antica superstizione: che la quantità di lavoro da farsi in un determinato paese e quindi la quantità di prodotto da ottenere con quel lavoro sia una quantità fissa. Ciò è erratissimo. Non esiste affatto una quantità di lavoro che debba essere compiuta ad ogni costo. Niente deve necessariamente essere prodotto. Tutto si produce se conviene; nulla se non conviene. Solo nei reclusori c’è qualcosa che deve farsi ad ogni costo. Ma i reclusori vivono a spese altrui. Debbo riconoscere che la superstizione della necessità di impedire agli uomini di lavorare allo scopo di crear lavoro è diffusissima. Ammetto sia vano sperare di togliere dalla testa della gente l’idea che faccia d’uopo creare scarsità per far gli uomini prosperi. Purtroppo gran parte della legislazione economica ubbidisce alla filosofia della scarsità. Fino a quando, tuttavia, c’è qualcuno che grida che questa è una superstizione, c’è speranza di salvezza. Se si vuole trovare lavoro per molti, occorre che molti lavorino e molti producano: la domanda degli uni è in funzione della domanda degli altri.

 

 

Purtroppo in Italia gli impieghi pubblici sono diventati quasi istituti di beneficenza. Si ha vergogna di licenziare qualcheduno che non produce niente per tema di creare disoccupazione, mentre invece il mantenere impiegati pubblici e privati a non far niente è una delle cause massime della disoccupazione. Credo di non andare lontano dal vero affermando che su mille domande di lavoro le quali arrivano ai capi di amministrazioni pubbliche e semipubbliche, non una è motivata dalla dimostrazione dei requisiti di capacità, di tirocinio specifico per il lavoro richiesto; tutte indistintamente sono motivate dalle condizioni di bisogno nelle quali si trova il richiedente: bisogno personale suo, della moglie, dei genitori, dei figli e dei parenti a carico.

 

 

Fino a quando non sarà messo un termine a questo andazzo di considerare il lavoro come una beneficenza, sino a quando non sarà messo in chiaro il sofisma del crear lavoro col mandare a spasso coloro che possono lavorare, noi non riusciremo ad eliminare la disoccupazione, anzi questa necessariamente continuerà a crescere e diventeranno sempre più violente le lagnanze dei giovani, intellettuali o non, i quali non riescono a trovare occupazione. Non è questa, degli anacronistici limiti di età, la sola causa di disoccupazione volutamente creata dai legislatori, i quali poi si stupiscono che essa produca i suoi inevitabili effetti; e certo sarebbe utile che le centinaia di egregi uomini i quali inquisiscono oggi sulla natura, cause, effetti e rimedi della disoccupazione, compilassero un elenco delle decine e forse centinaia di leggi e regolamenti con i quali, con le migliori intenzioni di diminuirlo, si dà opera assidua a crescere il numero dei disoccupati. Ma, frattanto, quando capita, sarebbe vantaggioso non ricadere nel vecchio errore di creare precisamente quel danno contro cui si muove in guerra.

 

 

20 luglio 1952.

 

 

Poiché all’opinione così dichiarata, doveva far seguire, nei limiti delle sue attribuzioni autonome, gli atti, il presidente diede istruzione al segretario generale della presidenza, avv. Ferdinando Carbone, di presentargli in proposito uno schema di provvedimento per gli impiegati del segretariato. Si allega il testo della relazione dell’avv. Carbone e dei decreti presidenziali conseguenti.

 

 

Il limite dei sessantacinque anni per la cessazione dal servizio attivo dei dipendenti dello stato e per il conseguente loro collocamento a riposo risale ad un’epoca nella quale la durata della vita umana nei paesi civili ed anche in Italia era notevolmente inferiore a quella attuale. Esso, quindi, ha un carattere tradizionale ed anacronistico contrastante con la realtà di oggi, la quale fa sì che la vita produttiva dell’uomo si estenda ben oltre a quella che poteva essere considerata normale una o due generazioni addietro.

 

 

La permanenza dell’anacronismo legittima le più gravi preoccupazioni per l’avvenire. Il prolungamento della durata della vita umana fa sì che una quota crescente della popolazione appartenga a classi di età le quali dalla legge e dalla consuetudine sono costrette ad astenersi dal lavoro. Si ponga mente che, d’altro canto, il limite dell’inizio dell’età lavorativa tende a spostarsi per le classi giovani verso l’alto, e già lo vedemmo, con notevole vantaggio della formazione fisica, dell’educazione e della istruzione dei giovani, innalzarsi dai nove ai dodici ed ai quindici anni ed è prevedibile ed augurabile che, in un futuro abbastanza prossimo, possa ulteriormente innalzarsi ai diciotto e forse anche ai ventun anni. Dallo innalzamento progressivo dell’inizio dell’età lavorativa per i giovani e dall’aumento del numero delle classi anziane, le quali sarebbero ancora atte alla produzione, ma ne sono impedite da artificiosi limiti di età, discende la previsione sicura di un peso crescente sulle classi intermedie di età, costrette a provvedere con il loro lavoro alla sorte di due gruppi crescenti: l’iniziale ed il terminale.

 

 

L’attuale limitazione ai sessantacinque anni non trova giustificazione nell’asserita necessità di provvedere a dare lavoro a coloro i quali appartengono alle classi inferiori di età. È questo un volgarissimo sofisma il quale può essere espresso sotto altra forma dicendo che in tal modo si afferma essere condizione necessaria alla creazione di lavoro innanzi tutto produrre scarsità di beni. Costringere infatti all’ozio uomini che potrebbero lavorare significa ridurre la quantità di beni e di servizi correntemente prodotti in un paese. Significa supporre che quanto meno si produce tanto più gli uomini trovino lavoro.

 

 

Questo dicesi sofisma della scarsità ed è contrario all’evidenza essendo, invece, evidente che solo con l’abbondanza ossia col produrre molti beni c’è maggiore possibilità di lavoro.

 

 

È chiaro, tuttavia, il preteso fondamento delle lagnanze comunemente mosse da coloro che si trovano al di sotto dei limiti di età per suffragare la loro tesi favorevole al mantenimento del limite attuale dei sessantacinque anni. Come faremo noi – essi dicono – ad essere impiegati o a progredire nella carriera iniziata se gli anziani potranno rimanere, ad ipotesi, per altri cinque anni, sino cioè ai settant’anni, in servizio?

 

 

Quanto all’entrare in carriera la lagnanza sarebbe giustificata se le pubbliche amministrazioni fossero create allo scopo di dare impieghi, il che è contrario al vero. Le pubbliche amministrazioni sono create esclusivamente per rendere pubblici servizi e la bontà dei pubblici servizi non è affatto in correlazione al numero dei funzionari od all’inutilizzazione di quelli degli anziani che potrebbero rendere ancora servigi in proporzione al salario ricevuto. Collocare al riposo uomini che possono ancora produrre significa caricare l’amministrazione di un doppio onere: della pensione per coloro che sono collocati a riposo e dello stipendio per coloro che sono ammessi in servizio in loro luogo. Qualunque sia il capitolo del bilancio a cui fanno capo le due remunerazioni, il costo complessivo del servizio pubblico aumenta; il che vuol dire che l’amministrazione costa più di quello che rende; il che vuol dire ancora che il sistema contribuisce a scemare il prodotto lordo totale sociale al di sotto di quello che potrebbe essere e contribuisce ancora a creare, nei limiti suoi propri, disoccupazione e miseria.

 

 

Per ciò che riguarda l’altra querela relativa al ritardo della carriera dei dipendenti di classi di età inferiore ai sessantacinque anni giova osservare innanzi tutto che l’amministrazione pubblica non ha per iscopo di agevolare carriere. Il sistema attuale dei molti gradi di carriera, ognuno di essi chiuso per numero, ha prodotto in passato e seguita a produrre oggi il dannoso risultato detto dell’industria degli organici, grazie al fiorire della quale la distribuzione degli impiegati non ha la sua forma naturale che è quella della piramide – per cui, come in ogni esercito ben costrutto, molti sono i soldati, ancora in gran numero i sottufficiali, discreto quello degli ufficiali inferiori e medi e piccolo quello dei generali – ma, invece, ha assunto la forma della trottola con scarso numero di soldati, un grosso gonfiamento negli ufficiali anche superiori e con un’elefantiasi pronunciata nei dirigenti, da capi sezione e divisione a direttori generali in su. Al male del ritardo nelle carriere non si rimedia danneggiando la pubblica amministrazione con l’incremento ai gradi superiori, ma con altri avvedimenti, di cui notabili quello della riduzione dei gradi a pochissimi e quello dei ruoli aperti.

 

 

In conformità di questi, che sono suoi insegnamenti, signor Presidente, e con riserva di sottoporLe concrete proposte in ordine, appunto, alla riduzione dei gradi del personale dipendente dal segretariato generale della Presidenza della Repubblica e alla istituzione, per ciascun grado, di ruoli aperti, ho predisposto e mi onoro presentarLe per la firma l’unito decreto, col quale, intanto, a modifica dell’articolo 35 del vigente regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico di detto personale, si dispone che, di norma, l’impiegato è collocato a riposo quando abbia compiuto settant’anni di età e quarant’anni di servizio, dandosi, tuttavia, facoltà all’amministrazione di collocare a riposo chi abbia compiuto sessantacinque anni di età e quarant’anni di servizio.

 

 

Modificazione al Decreto Presidenziale

 

 

N. 99

 

 

N. 25 del 25 ottobre 1949

 

 

n. 1

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visto l’articolo 4, primo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell’assegno e della dotazione del presidente della Repubblica e l’istituzione del Segretariato generale della presidenza della Repubblica;

 

 

Visto il decreto presidenziale 21 aprile 1949, n. 412, recante norme esecutive della legge predetta;

 

 

Visto il decreto presidenziale n. 25 del 25 ottobre 1949, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

 

 

Sulla proposta del segretario generale;

 

 

DECRETA:

 

 

Articolo unico

 

 

L’articolo 35 del citato decreto presidenziale n. 25 del 25 ottobre 1949 sostituito dai seguenti:

 

 

  • ArticoIo 35 – È collocato a riposo d’ufficio l’impiegato che abbia compiuto settant’anni di età e quarant’anni di servizio.

 

 

  • Articolo 35 bis – È in facoltà dell’amministrazione di collocare a riposo chi abbia compiuto sessantacinque anni di età e quaranta anni di servizio.

 

 

  • Articolo 35 ter – Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti per la cessazione dal servizio e per la riassunzione in servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli impiegati dello stato.

 

 

Il presente decreto ha effetto dal 30 maggio 1953.

 

 

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953.

 

 

Luigi Einaudi

 

 

Controfirmato: Ferdinando Carbone

 

 

N. 100

 

 

Modificazione al Decreto Presidenziale

 

 

N. 27 del 25 ottobre 1949

 

n. 1

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visto l’articolo 4, primo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell’assegno e della dotazione del presidente della Repubblica e l’istituzione del Segretariato generale della presidenza della Repubblica;

 

 

Visto il decreto presidenziale 21 aprile 1949, n. 412, recante norme esecutive della legge predetta;

 

 

Visto il decreto presidenziale n. 27 del 25 ottobre 1949 concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale salariato del Segretariato generale della presidenza della Repubblica;

 

 

Sulla proposta del segretario generale;

 

 

DECRETA:

 

 

Articolo unico

 

 

Dopo l’articolo 5 del citato decreto presidenziale n. 27 del 25 ottobre 1949 sono inseriti i seguenti:

 

 

  • Articolo 5 bis – È collocato a riposo d’ufficio il salariato che abbia compiuto settant’anni di età e quaranta di servizio.

 

 

  • Articolo 5 ter – È in facoltà dell’amministrazione di collocare a riposo il salariato che abbia compiuto sessantacinque anni di età e quaranta di servizio.

 

 

Il presente decreto ha effetto dal 30 maggio 1953.

 

 

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953.

 

 

Luigi Einaudi

 

 

Controfirmato: Ferdinando Carbone

 

 

I due decreti promulgavano così da sessantacinque a settanta anni i limiti di età sia degli impiegati come dei salariati dipendenti dal Segretariato generale della Repubblica. Era riservata la facoltà, da applicarsi quando ciò apparisse necessario, all’amministrazione di collocare a riposo i dipendenti che avessero compiuti i sessantacinque anni di età ed i quaranta di servizio. La notizia fu appresa con compiacimento da tutto il personale.

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