Opera Omnia Luigi Einaudi

Sul diritto di disdetta con indennizzo

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1948

Sul diritto di disdetta con indennizzo

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 504-505

 

 

 

Sulle proposte contenute in taluni disegni di legge sui contratti agrari per consentire ai proprietari diritto di disdetta con indennità.

 

 

Premesso che

 

 

1)    se non si vuole che il diritto alla disdetta con indennizzo non si riduca ad una farsa di cattivo gusto;

 

2)    se non si vuole che cresca in misura imprevedibile l’attuale disservizio della magistratura, di cui il tempo, secondo l’opinione di alti magistrati, è per un terzo occupato da cause derivanti dal blocco dei fitti, ossia da una causa artificiale dovuta esclusivamente alla volontà del legislatore;

 

3)    se si ammette che, data la impossibilità di risolvere, attraverso ad una defatigante ricerca giudiziaria di giusta causa, i contratti agrari anche nei casi in cui più evidente sia di fatto la mala condotta del mezzadro; anzi data la assoluta impossibilità di fatto di persuadere qual si sia magistrato della giustizia di una qual si sia causa di disdetta a carico del mezzadro più malefacente, è necessario sia operante il diritto alla disdetta mediante indennità, sia pur pagabile, per ischerno, dal danneggiato a colui che gli abbia arrecato danno grave;

 

4)    se si riconosce che, in ossequio alla premessa posta sotto 1), è necessario che la misura della indennità sia fissata con modalità le quali non siano controvertibili ad opera ed a profitto di un pullulante malefico ceto di azzeccagarbugli professionali;

 

5)    se si riconosce che qualunque metodo di fissazione dell’indennità, il quale richiegga determinazione di quantità di prodotti, di prezzi, di spese, con o senza sussidio di libretti colonici, di cui saranno sempre controverse le cifre, dubbie le reciproche accettazioni, incerti gli accreditamenti e gli addebitamenti, ad altro non giova se non a tirare a lungo per anni ogni definizione di controversie giudiziarie, al solo intento di locupletare ed incrementare la mala genia predetta di azzeccagarbugli;

 

 

resta dimostrato

 

 

1)    che la misura della indennità deve essere fissata in modo tale da non dar luogo a controversia alcuna e deve essere resa tempestivamente nota alle parti all’inizio di ogni anno agricolo;

 

2)    che tale misura, non potendo essere determinata per legge in modo uniforme per tutto lo stato, non può esserlo se non da qualcosa come un comitato o commissione di probiviri o probi uomini periti in argomento; ad esempio, da un comitato composto di due arbitri scelti dal presidente del tribunale su designazione di terne dalle categorie interessate e presieduto dal capo dell’ispettorato agrario provinciale;

 

3)    che siffatto comitato dovrà stabilire la misura dell’indennità per ettaro distintamente per zone agrarie, per tipi di cultura, per classi di terreni, tenendo all’uopo conto di tutti i dati a sua disposizione derivati dai catasti tributari, dai catasti agricoli e da quante altre notizie lo possano utilmente all’uopo illuminare;

 

 

sicché, coll’offerta reale e versamento in tempo utile della indennità così calcolata, la disdetta debba prontamente essere resa operativa con sentenza esecutiva del pretore.

 

 

7 marzo 1955.

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