Opera Omnia Luigi Einaudi

Sul vincolo alberghiero

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1948

Sul vincolo alberghiero

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 462-464

 

 

 

Restituendo, firmato, il decreto che autorizzava la presentazione alle camere di un disegno di legge contenente modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, furono esposte alcune considerazioni, le quali, fuor del problema generale del viticolo delle locazioni edilizie, riguardavano il problema particolare del viticolo alberghiero.

 

 

L’interesse che il disegno di legge intende tutelare è definito nella relazione con le parole: «importanza pubblica degli esercizi alberghieri» – «superiore interesse» – «esigenze ricettive turistiche» – «interesse nazionale» – «modesta possibilità ricettiva di quelle località ove non esistano attrezzature alberghiere di categoria superiore».

 

 

Parrebbe, perciò, che le norme proposte abbiano per intento, non di favorire l’una o l’altra categoria interessata dei proprietari di edifici destinati ad alberghi e degli albergatori, ma un interesse superiore ad ambedue le categorie. Il disegno di legge impone invero un vincolo oggettivo agli edifici, vietando che essi siano destinati ad usi diversi da quello alberghiero, indipendentemente dall’interesse privato dei proprietari e degli albergatori, contrario o favorevole alla proroga delle locazioni.

 

 

Il vincolo, essendo riferito alla costruzione per sé stante, indipendentemente dalle persone che la posseggono e la usano, è concepito perciò nell’interesse generale detto turistico, ritenendosi che soltanto con siffatto vincolo si possa garantire ai viaggiatori italiani e stranieri una disponibilità sufficiente alberghiera, fino al giorno almeno in cui sia ritornata quella che si usa chiamare la normalità. Evidentemente il legislatore passato e il proponente dell’attuale disegno di legge ritengono che il vincolo oggettivo ad uso alberghiero, cadente su determinati immobili, sia uno strumento atto, se non a dare incremento, a conservare per lo meno la destinazione alberghiera degli immobili stessi.

 

 

La previsione non pare fondata.

 

 

È ragionevole che in altri campi, quali quello artistico e storico si pongano vincoli alla destinazione e alle mutazioni di edifici importanti al punto di vista artistico e storico. Anche in questo caso nessuno può chiudere gli occhi dinnanzi al fatto della continua mutazione dei gusti e delle esigenze in confronto dei gusti e delle esigenze antichi; sicché, ove si voglia evitare la lenta dilapidazione degli edifici monumentali e storicamente importanti, fa d’uopo che lo stato od altro ente privato intervenga con sussidi e concorsi, ed alla fine con la diretta assunzione della proprietà a garantire la degna conservazione degli edifici vincolati. Ma gli edifici alberghieri non sono degni, salvo in casi eccezionalissimi, di conservazione per ragioni artistiche o storiche.

 

 

Giova il vincolo a promuovere la costruzione di nuovi edifici ad uso alberghiero? Bisogna rispondere risolutamente di no. Darebbe invero prova di incapacità a gerire le cose sue colui il quale, fidandosi della promessa del legislatore di non vincolare gli edifici futuri, si decidesse a costruire a tale scopo. Non vale la promessa scritta in una legge e relativa all’avvenire; vale esclusivamente l’abolizione del vincolo, che colpì in passato e continua a colpire tuttora certe specie di edifici. L’uomo comune e quindi anche l’imprenditore di costruzione ad uso alberghiero giustamente ragiona: «Se così si fece in passato in certe contingenze, ripetendosi le medesime od analoghe contingenze, così si tornerà a fare in avvenire». Perciò l’uomo comune di buon senso si asterrà dall’investire capitali in costruzioni, la cui destinazione egli non potrà più mutare anche se in avvenire l’esperienza dimostrasse che il fine primitivo non è più conveniente e forse cagiona perdita, laddove altri fini si presentano a lui più attraenti.

 

 

Il vincolo è atto a conservare gli edifici esistenti ad uso alberghiero? Sì, se la conservazione avesse luogo ugualmente anche senza il vincolo. Si conserva e si migliora quando conservazione e miglioramento sono economicamente convenienti. No, quando la sola ragione di conservare è il vincolo. Se manca l’interesse alla conservazione, il vincolo non può avere altro effetto se non quello della decadenza e della dilapidazione dell’immobile. Perché l’uomo comune di buon senso dovrebbe buttare dalla finestra denaro fresco in aggiunta a quello che il vincolo gli ha sterilizzato fra le mani? Non bisogna immaginare che gli uomini, mossi dalla libidine di ubbidire ad un inutile comando legislativo, facciano cosa contraria al proprio interesse.

 

 

18 novembre 1950.

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