Sulle elezioni a commissari nei concorsi universitari
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1948
Sulle elezioni a commissari nei concorsi universitari
Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 606-607
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Avendo il ministro alla pubblica istruzione, prof. Antonio Segni, comunicato uno schema di provvedimento circa le modifiche da apportare alle vigenti norme sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, provvedimento il quale non ebbe seguito per la opposizione dei fautori del sistema vigente, il presidente ebbe modo di dichiarare un avviso favorevole al concetto fondamentale del ministro e di aggiungere alcune riflessioni, intese a crescere il peso del principio della sorte nella scelta dei commissari ai concorsi universitari. L’esigenza più sentita in questa materia, è quella di ridurre al minimo l’influenza dei gruppi organizzati, di professori e di candidati, i quali non coincidono necessariamente e forse non coincidono frequentemente, con quella entità indefinibile che si chiama volontà generale, a rappresentare la quale giova ridurre al minimo il peso degli accordi per candidature, sostituendo alle previsioni organizzate il caso o sorte. Che sarebbe norma vantaggiosa almeno in parte, anche nella scelta dei componenti i corpi politici ed amministrativi. A rimprovero di aprire le porte agli incompetenti, ovvia è la replica che la sorte non potrebbe, nel caso specifico, cadere altrimenti che su insegnanti già chiamati con rigoroso giudizio a far parte di facoltà universitarie. Né pare impossibile, per una quota non determinante dei membri dei corpi politici ed amministrativi, far operare la sorte su copiosi elenchi di elettori forniti di un tal quale minimo di attitudini.
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Il concetto di considerare eletti i due commissari i quali abbiano riportato il massimo numero di voti e di estrarre a sorte gli altri tre tra quelli dei successivi sei i quali abbiano riportato il maggior numero di voti dopo i primi due, pare assai commendevole allo scopo di eliminare, nei limiti del possibile, cricche accademiche, brighe di candidati ecc.
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Potrebbe farsi tuttavia l’osservazione che la scelta dei numeri due e sei sia alquanto arbitraria e non tenga conto abbastanza di correnti di opinione forniti di un certo peso tra i membri votanti delle facoltà . Non si può studiare se all’arbitrio non si possa riparare tenendo conto dei numeri relativi accanto a quelli assoluti? Ad esempio:
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1)   si potrebbero considerare eletti i due designati dalle facoltà , i quali abbiano riportato il massimo numero di voti, purché i voti non siano inferiori al 10% dei votanti. Se un candidato – commissario non ha riportato almeno il 10% dei voti dei votanti, la sua designazione non pare debba avere un peso maggiore di quello attribuito a coloro che seguono nell’ordine;
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2)   i tre o più commissari mancanti a raggiungere il numero di cinque siano estratti a sorte fra tutti coloro i quali abbiano riportato un numero di voti non inferiore al 5% del totale dei votanti;
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3)   le frazioni di unità percentuali siano calcolate come un’unità . Così 4,01% o più conta per 5 per cento. Ciò per allargare il campo riservato alla sorte;
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4)   si estraggano, dopo compiuto il numero dei cinque, altri due nomi a titolo di supplenti, in caso di rinuncia od altra causa di impedimento degli eletti. Affinché i nomi dei due supplenti possano essere estratti da un numero doppio, si potrà eventualmente imbussolare, nell’ordine, anche i nomi di coloro i quali non abbiano riportato il 5% dei voti dei votanti.
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28 gennaio 1952