Opera Omnia Luigi Einaudi

Sulle licenze commerciali

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

Sulle licenze commerciali

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 421-434

 

 

 

La lettura di uno schema di disegno di legge concernente la disciplina delle vendite al pubblico e la tutela del consumatore diede luogo ad alcune osservazioni critiche da parte del presidente.

 

 

Le seguenti osservazioni sul disegno di legge concernente la disciplina della vendita al pubblico e la tutela del consumatore sono fatte seguendo l’ordine della relazione. Potrà accadere perciò che si verifichi una qualche ripetizione.

 

 

È curioso il sistema tenuto nella relazione di fare affermazioni senza però corroborarle con opportune prove ed adatti esempi. Si afferma, ad esempio, non essere stato reputato opportuno togliere ogni vincolo all’esercizio dell’attività di vendita al pubblico, perché dal togliere questi vincoli sarebbe potuto derivare pregiudizio alla pubblica economia ed ai privati consumatori. Il lettore a questo punto resta in attesa di un elenco di «pregiudizi». Silenzio assoluto. Il compilatore della relazione evidentemente ritiene si tratti di una di quelle verità che si chiamano assiomatiche e son dette tali perché si impongono a chi ascolta con la evidenza propria delle regole di calcolo elementare alle quali a nessuno viene in mente di fare una qualsiasi obiezione. Può darsi sia così, ma soltanto perché il lettore, intimidito dalla sicurezza con cui si parla di pregiudizi senza dire quali e quanti essi siano, rimane a bocca aperta e pensa: lo sciocco sono io che non comprendo una verità così ovvia.

 

 

Della stessa natura è l’argomentazione che immediatamente segue: se si sopprimessero le licenze rimarrebbero però in vita le autorizzazioni di polizia! Ciò – par di leggere – è evidentemente indecente: non si può immaginare sussistano disposizioni della legge di pubblica sicurezza senza che accanto a quella di polizia esistano norme di controllo di carattere economico.

 

 

Quale sia la logica di siffatta argomentazione è arduo intendere. Le autorizzazioni di polizia hanno scopi completamente diversi da quelli economici. Basta rileggere il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 dagli articoli 86 a 103 per rimanere persuasi che si tratta di una materia non attinente a scopi economici. Si potrà discutere la bontà di questo o quell’articolo della legge di pubblica sicurezza, ma è ovvio che lo stato non può esimersi dal regolare gli esercizi nei quali si vendono e consumano bevande alcooliche e che non può fare a meno di tenere conto della moralità di coloro che sono autorizzati a tenere esercizi contemplati dalle norme di polizia.

 

 

Dal fatto che le autorità di pubblica sicurezza devono garantire il pubblico contro le conseguenze dei disordini che possano verificarsi negli esercizi pubblici e contro il pericolo che siffatti esercizi siano in mano di persone le quali non abbiano la fedina penale pulita, non discende affatto la conseguenza che al controllo di polizia si debba sovrapporre un controllo economico; almeno, siffatta connessione non appartiene al novero delle verità assiomatiche. Spetta a chi assevera il legame logico, dare la dimostrazione dell’asserto.

 

 

Tanto è vero che il relatore, accumulando in una medesima frase concetti diversi, sente il bisogno di giustificare in modo autonomo il controllo economico affermando che codesto controllo consentirebbe di evitare le dannose ripercussioni della libertà indiscriminata in un settore così importante dell’attività economica del paese quale è quello della distribuzione e della vendita delle merci. Ma al solito dimentica del tutto codesto lapidario relatore di elencare le dannose ripercussioni di cui parla. Siccome i lettori non hanno l’obbligo di introspezione nel cervello altrui, anche stavolta essi devono rimanere a bocca aperta ed accettare un’altra volta l’evidenza di un assioma, di cui nella relazione non si legge e, trattandosi di assioma, non poteva leggersi alcuna dimostrazione. Deve essere evidente per tutti che senza il controllo economico nasce l’ira di Dio. Ma quali siano le specie e le modalità di questa ira di Dio non è detto. È il mistero a cui coloro che hanno fede nel controllo si inchinano rispettosamente. I miscredenti rimangono tali.

 

 

Naturalmente i misteri devono avere le opportune eccezioni. Proclamato il principio che la vendita al pubblico richieda assiomaticamente una licenza, si fa l’eccezione e si enuncia una presunzione generica di interesse generale data la quale la licenza dovrebbe essere concessa. Qual è questa presunzione? Si suppone cioè che esista un interesse generale economico alla concessione della licenza, se «per la forma di gestione o il sistema di vendita sia assicurata una riduzione di costi». Nella relazione non è detto verbo per spiegare quale sia il contenuto del mistero sussidiario innestato sul mistero principale. Può darsi che in qualche trattato scritto da qualche professore sia spiegato che esistono forme di gestione o sistemi di vendita i quali automaticamente producono il miracoloso effetto della riduzione dei costi. Probabilmente però, se il trattatista è uomo degno del suo ufficio egli avrà posto tali riserve alle sue sentenze da lasciare intendere che nessuna forma di gestione e nessun sistema di vendita ha per sé la capacità di produrre il risultato della riduzione dei costi. Soprattutto il trattatista avrà messo in evidenza che i sistemi di vendita e le forme di gestione sono qualche cosa che è inutile scrivere negli statuti e spiegare nei regolamenti. Gli imbroglioni, i quali potranno ottenere facilmente le licenze a scapito della gente per bene, non avranno nessuna difficoltà ad almanaccare e a descrivere «forme di gestione e sistemi di vendita tali da assicurare una riduzione di costo», mentre il commerciante sensato, il quale non si vanta di ciò che non è sicuro di ottenere, si guarderà bene da siffatte ciarlatanerie e sarà quindi messo in coda in confronto ai procaccianti ed agli arruffa popolo.

 

 

Il relatore si pone il quesito, partendo dalla non dimostrata necessità di mantenere il sistema delle licenze, di chi le debba rilasciare. Mette perciò a contrasto il sistema del rilascio da parte del sindaco e quello del rilascio da parte di una commissione, ed immagina di essere arrivato ad una soluzione intermedia. Ché egli preferisce sempre le soluzioni intermedie. Ma la sua è pura illusione perché, dopo aver detto che le licenze devono essere rilasciate dal sindaco, subito aggiunge che costui le deve rilasciare sul parere vincolante della commissione. Questa non è una soluzione intermedia, è la soluzione della commissione, con sindaco incaricato di apporre un bollo di ufficio, cosa che può essere fatta da un qualsiasi usciere. Si fa questa osservazione non perché chi scrive abbia pronta un’altra soluzione preferibile, ma soltanto per mettere in evidenza la superficialità con la quale si afferma di proporre qualche cosa di diverso da ciò che altri vorrebbe.

 

 

Chi scrive non preferisce né sindaco, né commissione, reputando che il relatore non ha dimostrato, e a parer suo non poteva dimostrare, la verità da lui reputata assiomatica della necessità del controllo.

 

 

Pare che fin qui si trattasse di cose fruste già regolamentate prima e a cui si apporterebbero solo minori varianti. Adesso viene il bello, il così detto nuovo. Naturalmente il nuovo è principalmente diretto ad una migliore disciplina dell’esercizio del commercio allo scopo di tutelare gli interessi economici generali e quindi quelli del singolo consumatore. Sarebbe stato più opportuno che invece di segnalare le buone intenzioni del relatore, intenzioni di cui è noto essere in particolar modo lastricato il pavimento dell’inferno, il relatore avesse detto in che modo col nuovo si tutelano di fatto e sul serio gli interessi economici generali e in che modo questa tutela coincide con quella del singolo consumatore. Su ciò, al solito, non una parola. Il nuovo in sostanza consiste nella resurrezione di uno dei più frusti ornamenti del sistema corporativo decadente dei secoli diciassettesimo e diciottesimo. Val la pena di leggere il testo:

 

 

«La licenza di commercio non può essere rilasciata a coloro che non abbiano conseguito il diploma di scuola professionale».

 

 

Il relatore balbetta, è vero, qualche osservazione sulla necessità che il commerciante sia un uomo dotto; tante cose conosca: i mercati, le merci, le loro qualità e i loro difetti, sia andato a scuola per imparare come si faccia a ridurre i costi ecc. ecc. Ma la sostanza è che il futuro commerciante dovrà essere un diplomato. Fa d’uopo di ricordare che una delle pesti maggiori della vita sociale politica ed economica italiana è la diplomafilia? Qualche anno addietro nessun italiano reputava di avere la dignità di uomo se non era almeno cavaliere o commendatore. Adesso tutti vogliono essere dottori e si va alla conquista di dottorati, o di certificati come se questi significassero qualche cosa e come se veramente dessero il diritto ad ottenere qualche cosa. Finché non abbiamo tolto dalla testa degli italiani la idea che il possesso di un pezzo di carta abbia un significato e dia un qualche diritto, noi non potremo mai sperare che non cresca continuamente il numero dei disoccupati intellettuali.

 

 

La cultura e la sua diffusione sono cose stupende, ma lo sono quando non siano connesse con i pezzi di carta. È necessario non creare l’obbligo di nuovi diplomi, ma di ricreare la dignità dell’uomo nudo, il quale non possiede alcun diploma, o che, avendolo, non crede di avere perciò acquistato alcun diritto in confronto a coloro che diplomi non hanno. L’altissima reputazione a cui il ceto dei professori universitari italiani era meritamente giunto riposava in parte sul principio della legge fondamentale Casati per cui chiunque, nudo di qualsiasi diploma, anche della licenza della scuola elementare, poteva adire ai concorsi di professore ordinario nelle università italiane e poteva adirvi in confronto con gli uomini nudi di ogni altro paese del mondo. In virtù di questa disposizione salirono la cattedra molti italiani e parecchi stranieri senza uopo di rammostrare alcuna carta scritta, salvo quella dei loro titoli scientifici e gli italiani dimostrarono di non temere la concorrenza degli stranieri. Non so se oggi la lebbra della titolografia non si sia estesa anche all’università italiana, ma se così fosse ciò alla lunga non potrebbe se non provocare decadenza in confronto alle glorie del passato.

 

 

Passa veramente ogni segno il supporre anche soltanto che non si possa essere ottimi commercianti se non si abbia previamente ottenuto un diploma. Quanti commercianti esercitarono onoratamente e con successo il commercio e non avevano seguito alcuna scuola e qualche volta non sapevano nemmeno fare di conti scritti! Ma tenevano tutta la loro contabilità a mente e pagavano sempre i loro debiti a tempo giusto e sino all’ultimo centesimo. Di onesti e bravi commercianti non diplomati, sebbene periti nelle scritture utili al loro mestiere, è fortunatamente composta ancora adesso la più gran parte del ceto commerciale.

 

 

Richiedere un diploma è resuscitare l’istituto più immondo del corporativismo decadente. È falso che le corporazioni medievali delle città italiane, di quelle fiamminghe e di quelle di tutti i paesi dove corpi, arti e mestieri fiorirono, richiedessero diplomi, mettessero condizioni di passaggi da garzone a compagno, da compagno a maestro. Tutte queste sconcezze nacquero nei secoli diciassettesimo e diciottesimo e furono contemporanee alla decadenza del commercio e dell’industria. Effetto e causa della decadenza, le corporazioni di quei secoli richiedettero i capi d’opera o capi lavoro per chi volesse aprire bottega o laboratorio ed instaurarono così il privilegio dei figli e dei generi di coloro che avevano già bottega o laboratorio; privilegio che vuol dire restrizione, chiusure, disoccupazione.

 

 

Sarebbe bene che il relatore dimostrasse che davvero la frusta norma del diploma professionale sia già applicata da tempo in altri stati, come ad esempio la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, dove avrebbe dato ottimo risultato. Non si fanno affermazioni gratuite quando si vuole introdurre un nuovo, deteriore ordinamento. Occorre dare la dimostrazione di quello che si dice. Cosa sono gli Stati Uniti di cui si parla? La legislazione sulla vendita al pubblico in quanta parte è federale e in quanta parte è statale? Se la legislazione in materia di licenze professionali è, come è probabile, statale, a quali e quanti dei quarantotto stati e dei due territori nord americani si riferisce la affermazione del relatore? Quali prove egli può addurre dei così detti ottimi risultati da lui asseverati?

 

 

Subito dopo la norma secondo cui la licenza commerciale non può essere rilasciata a coloro che non abbiano conseguito il diploma di scuola professionale, il relatore, forse inconsapevolmente, si avvede dell’enormità del principio da lui posto; forse ha una vaga sensazione dello stato di mandarinismo a cui egli vorrebbe ridurre l’attività più libera che si possa immaginare in qualunque società umana, che è quella del comprare e del vendere. Epperciò egli si rassegna ad ammettere che la licenza possa essere concessa anche a coloro che per almeno tre anni abbiano svolto attività in una impresa di vendita al pubblico come dipendente, socio o famigliare dell’imprenditore. Si vede che si tratta di una concessione fatta a malincuore: la licenza potrà ma non dovrà essere concessa, come nel caso del diplomato; e può anche essere concessa a coloro che abbiano fatto pratica triennale,quindi finirà di essere concessa – o non esiste forse limitazione nel numero delle licenze concedibili? – solo quando manchino i diplomati. Basterà qualche anno di funzionamento dello stravagante principio per vederne gli effetti. Gli effetti saranno il conclamato diritto dei signori diplomati ad esercitare il commercio, essi solo, tollerandosi a malapena i disgraziati praticoni ai quali si rimprovereranno i più turpi trascorsi di concorrenza sleale, di svendite a sottoprezzo, di incapacità a distinguere i cavoli dai carciofi per difetto di apposito diploma; così come oggi già si fa in tutti i campi nei quali malauguratamente il legislatore a poco a poco si è lasciato trascinare a riconoscere diritti esclusivi di questa o quella categoria di diplomati o laureati. Già ora si profila il sorgere delle risse, che sarebbero comiche se non andassero tragicamente a danno dell’universalità dei cittadini, tra le diverse specie di diplomati e le diverse categorie di praticoni non diplomati. Chi impedirà che imitando il sovrapporsi dei dottori commercialisti ai ragionieri e dei ragionieri di una specie più sublime ai ragionieri di specie deteriore nascano scuole professionali di diverso ordine, inferiori, superiori e super superiori e che i diplomati delle ultime vantino diritti maggiori dei diplomati delle altre?

 

 

L’istituto della licenza, grandemente peggiorato dalla condizione di un diploma professionale, è frutto caratteristico della mentalità di coloro che non immaginano che la vita possa svolgersi se non attraverso diplomi, concorsi, licenze, rinnovazioni di licenze. Non immaginano neppure che tutte queste belle cose, compreso l’istituto degli organici, siano soltanto una malaugurata necessità in cui si trova purtroppo l’ente pubblico. Questo deve presentarsi necessariamente innanzi all’opinione pubblica come alieno da qualsiasi favoritismo e parzialità; sicché ogni suo atto deve essere circondato da garanzia. L’impiegato si afferma non possa essere ammesso senza titoli, perché la graduatoria dei titoli salva i capi delle pubbliche amministrazioni dall’accusa di aver voluto favorire Tizio a danno di Caio. L’esistenza del papiro e del titolo è prova che l’amministrazione si è comportata imparzialmente sulla base di elementi oggettivi; né poi le promozioni possono venire se non per anzianità o per meriti accuratamente controllati a mezzo di organi svariati, contro il cui giudicato è sempre possibile agli interessati muovere ricorso. I progressi nella carriera non possono essere compiuti se non attraverso procedure esattamente definite nella legge. Tutto questo è necessario, perché lo stato, come la moglie di Cesare, non può offrire presa ad alcun sospetto. Ma tutto ciò è anche causa, sia pure fatale ed inevitabile, dell’irrigidimento dell’azione statale la quale, procedendo attraverso a tanti legami, non può produrre se non effetti lenti e scarsi; tanto è vero che quando lo stato assume nuove funzioni che paiono o sono di carattere economico, si suol dire che quelle funzioni dovranno però essere assolte dallo stato con metodi elastici, industriali e commerciali, quasi a dire che si debbano usare negli affari economici geriti dallo stato metodi più sciolti e meno impacciosi di quelli usuali negli uffici pubblici. Il che è una grossa fandonia illusionistica, la quale potrà trovare una qualche applicazione nei primi tempi quando vivono ancora gli uomini che attendevano a quei compiti nelle imprese private. Morti o diradati quegli uomini, necessariamente e giustamente si ricade nei metodi propri delle amministrazioni pubbliche, ove non si voglia lasciar libero il passo al peggiore dei favoritismi che è quello politico.

 

 

I funzionari, i quali redigono disegni di legge e relazioni per la disciplina di questo o quel ramo dell’attività privata – e costoro non ristanno mai quieti se a poco a poco non abbiano disciplinato tutto quello che per natura sua non tollera disciplina e vive e prospera in quell’ambiente che i funzionari usano chiamare di disordine e di libertà indiscriminata – sono portati a ritenere che non solo la nascita di una impresa commerciale non possa avvenire se non con una specie di concorso in cui i vincitori devono essere gente diplomata, ma vedendo che la licenza partorisce privilegio e crea redditi di monopolio, subito son condotti a pensare ai metodi di ovviare al male che essi medesimi hanno provocato. Il male è il valore di mercato che necessariamente acquista una licenza di vendita. Il diritto di vendere non ha nessun valore di mercato quando tutti senza limitazione e senza scartoffie possono vendere; ma non appena la legge ha limitato il diritto di vendere a coloro che hanno una licenza, ecco che questa licenza acquista un valore; diventa, nonostante la faccia feroce delle autorità incaricate di dar licenze, oggetto di contrattazione. Abuso orrendo agli occhi dei licenziatori, meritevole di pronta repressione. Urgono sanzioni; e le sanzioni in che cosa consistono? Il disegno di legge subito provvede a far dichiarare decadute le licenze di coloro che entro quattro mesi non si siano affrettati ad aprir bottega e provvede altresì a sottoporre ogni anno a revisione le licenze di vendita. Necessità perciò di controllori che periodicamente procedano a revisioni. Il numero degli impiegati incaricati delle visite e del rilascio dei pezzi di carta opportunamente coperti da bolli e da firme illeggibili cresce. Si apre dinnanzi agli occhi dei controllori la visione di orizzonti sterminati di promozioni a capi sezione, divisione, ripartizione, ecc. ecc.

 

 

Il peggio si è che la natura del commercio viene in tal modo snaturata. Che razza di commerciante è colui il quale, per la sua vita e la sua fortuna, non dipende esclusivamente dalla sua abilità nel procacciarsi e nel contentare la clientela ma dal beneplacito di chi, annidato in qualche pubblica amministrazione, ha l’incarico di sorvegliare e di riconoscere periodicamente che egli adempie ai suoi doveri? L’idea di quello che il commercio deve essere, è cosa ben diversa nella mente del commerciante ed in quella dell’impiegato controllore. Anche qui si tratta di primi passi verso la collettivizzazione del commercio, e di una specie deteriore di collettivizzazione come quella in cui il rischio è di Tizio ed il comando, almeno parziale, è di Caio.

 

 

Sembrava impossibile che nello sforzo di risuscitare i peggiori metodi del corporativismo decadente non si fosse fatto qualche altro passo caratteristico. Naturalmente, per non spaventare i commercianti oggi vivi, la nuova disciplina riguarda soltanto le nuove licenze, le vecchie rimanendo ancora quelle che sono; ma poiché con l’andar del tempo le vecchie licenze per una ragione o l’altra scadranno, giungerà il tempo in cui le vendite al pubblico potranno essere fatte soltanto secondo la norma posta per le nuove licenze. Il passo sta nella riviviscenza delle risse, che si calunniano chiamandole medievali, perché in quei tempi di libertà spontanea cittadina la norma non esisteva. Siamo invece nel campo delle risse ante 1789. Difatti, si ordina: «La licenza deve essere rilasciata per settori merceologici determinati» e perché non nascano sbagli è aggiunto che in ciascuna provincia la giunta delle camere di commercio, industria ed agricoltura procederà ogni tre anni alla classificazione merceologica delle licenze, precisando i prodotti che possono essere venduti per ciascun tipo di licenza, avuto riguardo alle esigenze di ciascun comune della circoscrizione. Il che in parole povere vuol dire che colui il quale avrà ricevuto la licenza di vendere scarpe nuove non potrà vendere scarpe tacconate da lui o da qualchedun altro. Memorabili dispute assorbivano nel secolo XVIII i fondi dei ciabattini rissanti giudizialmente contro i calzolai e di questi contro i primi.

 

 

Si capisce che per ragioni di pubblica sicurezza colui che è autorizzato a vendere bevande non alcooliche non possa vendere altresì liquori e vino, ma, all’infuori delle ragioni attinenti alla pubblica tranquillità esiste forse una qualche buona ragione per vietare ad un mercante di panni di vendere in un reparto della sua bottega scarpe, cappelli, bindelli e novità? Nessun male ne viene, salvo all’idea balorda che in tutte le attività umane debba esistere il feticcio proprio delle amministrazioni pubbliche che è quello della competenza. Possiamo, anzi dobbiamo ammettere che negli uffici pubblici sia necessaria la esistenza del feticcio e che il disgraziato cittadino giustamente debba essere rimandato da Erode a Pilato, fino a quando egli riesca a scoprire il funzionario veramente competente se non per risolvere almeno per delibare il caso suo.

 

 

Ma nessuna necessità di questo genere esiste nel mondo commerciale e in genere nel mondo economico. Ben può dirsi in agricoltura che, contrariamente all’avviso dei sopracciò dei ministeri e degli ispettorati agricoli, il proprietario di un terreno giudicato ottimo dalle superiori autorità per la coltivazione delle patate sia dal proprietario invece destinato a carciofi. Peggio per lui se sbaglia; in ogni caso sbaglierà con i denari propri, laddove il consiglio di coltivar patate è dato da chi né perde né guadagna se poi le patate non fruttano nemmeno la semenza. Nel commercio perché si vuol impedire a chi tratta uova di comprare anche caciole o magari, se così gli piace e se gli riesce di avere clienti, farina per far polenta?

 

 

I compilatori di regolamenti e di relazioni ripugnano all’idea che la competenza nel vendere non deriva da nessun diploma e da nessun tirocinio riconosciuto con tanto di bollo. Eppure è fondamentalmente sicuro che il saper vendere deriva da un’infinità di circostanze, con le quali la competenza merceologica non ha proprio niente a che vedere. L’uomo competente merceologicamente, se tratta male i clienti, se non è capace di sorridere o di accompagnarli alla porta, di ringraziarli con particolare calore, soprattutto quando non hanno acquistato niente, vedrà la sua bottega deserta, laddove l’incompetente merceologo con le buone maniere, con i sorrisi suoi e della moglie, con l’ordine nella distribuzione dei prodotti, con la cortesia dei suoi commessi, vedrà il suo negozio affollato.

 

 

È rimarchevole l’innocenza con la quale, proponendo un istituto, detto sperimentale e nuovo, come quello dei comitati comunali per la difesa dei consumatori, si fa ricorso alla citazione generica di certi non identificati ordinamenti stranieri, nei quali quell’istituto avrebbe fatto ottima prova ed avrebbe coadiuvato la formazione della coscienza civica e del senso di responsabilità dei commercianti e dei consumatori. Se c’è un istituto del quale l’unica lode che possa essere fatta è quella della innocuità per inattività è proprio questo dei comitati in difesa dei consumatori.

 

 

Non posso naturalmente affermare di aver fatto inchieste particolari in materia, ma non ho mancato mai di stare attento leggendo qua e là notizie intorno a quello che si narra in proposito nelle gazzette dei paesi, considerati all’avanguardia della legislazione su questo argomento, intorno ai frutti che si ricavano dai consessi di cittadini incaricati di difendere i consumatori. Da per tutto, la conclusione più comune alla quale si arriva è che i comitati non hanno funzionato, né possono funzionare quando gli strumenti spontanei, dai quali i produttori e gli intermediari sono costretti a viva forza a tenere moderati i prezzi, sono rotti. Gli strumenti di difesa dei consumatori sono la concorrenza quando la concorrenza può esistere; il ristabilimento della concorrenza quando la concorrenza è stata artificiosamente abolita o ridotta dal legislatore, come accade appunto da noi con il sistema delle licenze commerciali e, nel caso dei monopoli veri e propri, con i metodi, sia pur di difficilissima applicazione, che qua e là sono stati applicati con qualche successo (assunzione dei servizi monopolistici da parte di enti pubblici, controlli di autorità aventi poteri giudiziari anche di smembramento delle imprese monopolistiche ecc. ecc.). Ma illudersi che un comitato di brave persone definite appunto «cittadini di specchiata probità» riesca a qualche cosa di serio è veramente troppo ingenuo. Sarebbe troppo ingenuo, anche se invece di essere definiti «cittadini di specchiata probità» fossero stati più propriamente bollati come «persone segnalate per cattivo o pessimo carattere e per l’uso di parlata fiorita di ingiurie e di bestemmie». Il cittadino di specchiata probità può anche essere definito come quell’insigne merlo a cui i commercianti ed i produttori tranquillamente possono rivolgere i soliti bei ragionamenti usati dinnanzi alle commissioni parlamentari per giustificare richieste di dazi, anche esorbitanti e di contingenti monopolistici. Se i produttori, raccontando le solite frottole senza senso di costi medi superiori all’interno di quel che sono in un extra mondo, mal definito, detto estero, riescono ad imbrogliare ministri e parlamentari illustri, come mai l’uomo «di specchiata probità» non sarà messo nel sacco dai soliti racconti intorno ai prezzi di origine, ai costi di trasporto, alle perdite ecc. ecc.? Il cittadino di cattivo carattere, l’uomo dalla parola libera forse potrà gridar di più e dare a se stesso la soddisfazione di uscire dalla seduta sbattendo le porte, dopo aver messo a posto questo o quel briccone, ma il risultato sarà lo stesso, ossia zero.

 

 

È vano andar cercando difese dei consumatori all’infuori della paura di non vendere la merce che si ha nel gobbo perché i consumatori corrono da altri che vende merce migliore od a più buon mercato. I comitati sono specchietti per le allodole e non possono cavare un ragno dal buco.

 

 

D’altra parte questi cotali consumatori spesso non hanno ragione di lamentarsi. Se Tizia è pigra e non ama far strada per cercare il negozio migliore, ma si compiace nel fare le solite quattro chiacchiere con la comare che esercita il negozio all’angolo di casa sua, perché deve poi lamentarsi se la comare le fa pagare il 10% in più? Quel 10% non è il prezzo della merce; è il prezzo del piacere delle chiacchiere e non si vede perché non debba essere pagato. Se il bevitore di vino è anche egli pigro ed ama comprare il vino a fiaschi o a bottiglie nella fiaschetteria vicina e questa glielo fa pagare duecento lire al litro e dentro c’è una tal quale proporzione di acqua, quale ragione ha mai di querelarsi contro l’ingordigia degli intermediari quando nessuno gli impedirebbe di acquistare dal produttore una damigiana di cinquanta litri di vino genuino senz’acqua al prezzo complessivo di centotrenta lire al litro, dazio e porto compreso? Egli giustamente paga acqua al prezzo del vino e in aggiunta un sovraprezzo di settanta lire che non è prezzo del vino ma prezzo della comodità di acquistare il vino a piccole partite da un litro l’una, ogni volta che gli salta il ticchio di bere vino cattivo. Potrebbe acquistar vino buono a centotrenta lire; ma non vuole avere il fastidio di acquistare la damigiana, di scegliersi i tappi per le bottiglie, non vuol fare la spesa di una piccola macchinetta per imbottigliare, non vuol perdere il tempo a mettere il vino in bottiglia; epperciò è giusto che egli paghi la sua pigrizia e nessuna legge e nessun regolamento o relazione sulla vendita al pubblico riuscirà mai a salvarlo dalle conseguenze necessarie della sua imprevidenza e della sua accidia.

 

 

Ad un certo punto il compilatore del disegno di legge e della relazione è forzato dall’evidenza a riconoscere che «l’esercizio di una attività soggetta a licenza pone in essere una situazione che ha qualche analogia con l’ipotesi del monopolio legale». Si riconosce con ciò, sia pure con talune attenuazioni dette analogiche, che licenza e monopolio sono sinonimi e che creando ed inasprendo l’istituto della licenza si inasprisce l’istituto del monopolio legale. Dopo aver combinato il malanno, il relatore si spaventa e corre ai ripari con un bell’articolo di legge:

 

 

Coloro che sono autorizzati all’esercizio del commercio sono obbligati, salvo giusto motivo, ad accettare da chiunque le richieste di acquisto di merci di cui abbiano la disponibilità, osservando parità di condizioni.

 

 

Se l’esercizio è autorizzato per la vendita al minuto di generi alimentari, deve essere costantemente tenuta una quantità di merce sufficiente a corrispondere alle normali richieste del pubblico.

 

 

Non c’è nulla a che dire. L’istituzione di un monopolio necessita l’obbligo in chi ne è insignito di soddisfare a certe esigenze.

 

 

È una norma questa simile a quella cui sono astretti gli esercenti le ferrovie ed i trasporti in regime di concessioni e in genere gli esercenti servizi pubblici.

 

 

Resta da vedere quale sia la magra soddisfazione dei clienti i quali sanno di non poter essere trattati peggio di chiunque altro; ma sono rassegnati sin dall’inizio a essere trattati male insieme con tutti gli altri.

 

 

28 luglio 1952.

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