Opera Omnia Luigi Einaudi

Sulle norme regolatrici dei contratti agrari

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1948

Sulle norme regolatrici dei contratti agrari

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 479-498

 

 

 

Su alcuni problemi più rilevanti posti dai disegni di legge sui contratti agrari furono dettate parecchie memorie in occasioni diverse.

 

 

Correggere e perfezionare la casistica della giusta causa nelle disdette per i contratti di mezzadria è impresa la quale, meglio che difficile, dev’essere considerata praticamente impossibile.

 

 

Il concetto della giusta causa non può essere perfezionato se non con una casistica ancora più particolareggiata di quella contemplata nel disegno di legge. In queste materie casistica vuol dire semplicemente dare appiglio a discussioni e a procedure interminabili dinnanzi ai magistrati od alle commissioni giudicatrici. Il vantaggio sarà soltanto dei professionisti intermediari; crescerà il numero degli avvocati i quali potranno trovare una clientela e vivere a spese delle due parti contendenti.

 

 

È impossibile prevedere tutti od anche solo una parte notabile dei casi che possono giustificare la disdetta con giusta causa. La realtà della vita nelle campagne è così diversa da regione a regione, anzi da zona a zona e da tempo a tempo che la specificazione dei casi non può condurre ad altro risultato se non quello di rendere facile la dimostrazione che il caso specifico non rientra in nessuno dei casi che il legislatore attuale ha cercato di definire, mosso dalla strana supposizione che la realtà parzialissima prevista da lui possa raffigurare la realtà mutevolissima e varia dell’avvenire.

 

 

Qualunque perfezionamento si volesse apportare nell’elenco dei casi che possono dar luogo alla giusta causa di disdetta dei mezzadri, farebbe la stessa fine dei perfezionamenti che a poco a poco si è inteso di apportare nei rapporti fra padroni di casa ed inquilini. Più si moltiplicano i casi contemplati per dare ragione all’una o all’altra delle due parti, più si allarga la superficie di attrito ed invece di ottenere un risultato di pacificazione, si raggiunge l’effetto contrario di dare incremento alla animosità reciproca, anzi all’odio, non solo di classe, ma personale.

 

 

I risultati sono ancora peggiori nel caso della mezzadria che in quello dei fitti. Si può invero osservare, per le case, che la situazione di contrasto tra proprietario ed inquilino, come quella tra debitore e creditore, si perde nella notte dei tempi. Il blocco degli affitti ha semplicemente condotto al parossismo una situazione di contrasto sempre esistita. Dal 1914 in qua il contrasto si è siffattamente inasprito che il problema edilizio appare quasi insolubile. Nel campo privato, laddove innanzi al 1914 l’edilizia attraeva i risparmiatori desiderosi di impiego sicuro e perciò contenti di lucrare un reddito netto pari all’incirca al reddito netto dei titoli di stato (in Italia 3,50%), oggi solo gli avventurieri del risparmio osano inoltrarsi in un campo tanto irto di rischi e pretendono perciò un rendimento che è ragionevole parta da un minimo del 6-10 per cento. Cosicché la fabbricazione privata risulta assurda economicamente, salvoché per le case abitate dai proprietari medesimi e per quelle che si spera di vendere a futuri inquilini proprietari; ed è forzatamente abbandonata agli enti pubblici, i quali lavorano a costi alti e per non far pagare fitti enormi gravano e debbono far gravare la differenza sui contribuenti.

 

 

Per fortuna, da tanta degenerazione e da costi tanto alti si era salvato sino a ieri il contratto di mezzadria, rimasto abbastanza immune dalle inframmettenze politiche: convenienza e tradizione concordando nel considerare la mezzadria un contratto di società: un contratto il quale vive soltanto finché esiste la fiducia reciproca. Nessun contratto di società può andare a buon fine se tra i soci non esiste la fiducia. Dare al mezzadro diritto di insistenza perpetua sul fondo – conseguenza ineluttabile dell’affermazione di un principio permanente di disdetta per giusta causa – equivale a creare due comproprietari, ognuno dei quali ha un proprio diritto di insistenza sul fondo. L’obbligatorietà della convivenza – e per giunta obbligatorietà unilaterale, ché il mezzadro può sempre di fatto mettere la chiave sotto l’uscio ed abbandonare il fondo – è nettamente in contraddizione colla sostanza di un contratto di società.

 

 

L’istituto della disdetta per giusta causa si distingue nettamente perciò dall’istituto dell’enfiteusi, a cui chi guardi superficialmente sarebbe tentato di paragonarlo. Ma la enfiteusi, specialmente quella medioevale durata sino al codice italiano del 1865, distingueva nettamente la proprietà eminente dalla proprietà utile. Finché il dominus riceveva il canone, per lo più stabilito in natura, egli non aveva nessun diritto di ingerenza nella gestione del fondo; ed il colono utilista (vero proprietario) dal canto suo sapeva che tutto il prodotto lordo del fondo spettava a lui, detratto il canone fisso in natura, ed era perciò incoraggiato ad aumentare – come generalmente fece – la produzione, a migliorare i terreni, a coprirli di piantagioni, per il desiderio di migliorare un reddito, che al di là di un punto fisso, non mutabile per volontà dell’altra parte, era esclusivamente suo.

 

 

Il diritto di insistenza consacrato dalla esigenza della giusta causa nel contratto di mezzadria non crea l’armonia fra le due parti, ma la distrugge se essa esisteva. Accade per la mezzadria ciò che si verifica in tutti quei casi nei quali la coazione si sostituisce alla libertà. Finché si è liberi, ad esempio, di muoversi da un luogo ad un altro, l’uomo resta spesso legato per una infinità di vincoli ad un determinato luogo; ma si stabilisca l’obbligo per costui di rimanere confinato in un luogo determinato; ed anche se il luogo è quello dove è sempre vissuto e dove ha la somma dei suoi affari ed interessi: subito costui dall’obbligo di confino si troverà menomato nella sua libertà e comincerà ad aspirare a muoversi e ad uscire dalla prigione, anche se egli a ciò non avrebbe mai pensato se fosse stato libero.

 

 

Se proprietario e mezzadro sono liberi di separarsi, novantanove volte su cento seguiteranno a rimanere insieme. Il mezzadro se ne andrà soltanto quando egli abbia trovato un podere migliore, più adatto alle forze di lavoro della famiglia e ad utilizzare le scorte vive e morte che egli ha saputo aumentare, ovvero ha dovuto rassegnarsi a veder diminuire. Il proprietario, dal canto suo, persuaso da una esperienza secolare che ogni mutazione significa una crisi nella condotta del podere e può significare un peggioramento nelle qualità del mezzadro, si deciderà a licenziarlo soltanto quando vi sia trascinato per i capelli, non semplicemente da trascuranza o negligenza, ma da gravi, anzi gravissimi, danneggiamenti al fondo da parte del mezzadro.

 

 

Costretti invece a vivere l’uno accanto all’altro, proprietario e mezzadro cercheranno ogni mezzo per sbarazzarsi l’uno dell’altro. Il contratto di società si trasforma di fatto in comproprietà; ma una comproprietà non intesa all’aumento della produzione, bensì alla sua diminuzione.

 

 

Il colono, desiderando di acquistare il fondo al più basso prezzo possibile, cercherà di diminuire la quota spettante al proprietario. Possibilmente rivolgeràtutta la sua attenzione a quei prodotti minori per i quali non si procede alla divisione, spettando tutto il ricavo, ad esempio quello della bassa corte e degli orti, a lui. Non occorre una negligenza tale da poter dar luogo ad una eventuale disdetta confermata dal magistrato. Prima di arrivare a questo estremo, improbabilissimo del resto ad essere accertato, vi sono molti modi di lasciar andare in malora il podere per cause che sempre possono essere accollate alle vicende delle stagioni, alle avversità del tempo, al sole, alla luna, alle piogge, a tutto fuorché a colpa specifica dimostrabile del colono.

 

 

Il prezzo capitale del podere si misura sul suo reddito netto, ed è evidente che, una volta si sia affermato – come di fatto si affermerebbe, nonostante le indimostrabili apodittiche affermazioni in contrario, con la esigenza della giusta causa – il diritto perpetuo di insistenza del colono sul fondo, il mercato riconoscerà non esservi speranza alcuna di aumento del reddito netto. Il mercato non registra le intenzioni di pace sociale, di armonia, di collaborazione che il legislatore ha scritto nelle chiacchiere programmistiche e propagandistiche. Il mercato registra i fatti; constata che la coabitazione forzata di due comproprietari non può non danneggiare la produzione e sovratutto il reddito netto del proprietario. E poiché i valori capitali dei terreni sono nient’altro che i valori attuali dei redditi netti futuri probabili del proprietario, così i prezzi dei terreni tenderanno a diminuire, sinché il proprietario disperato si adatti alla vendita del fondo a vile prezzo.

 

 

D’altro canto il proprietario non ha anch’egli altra possibilità di indurre il mezzadro ad andarsene fuori di quella di rendergli la vita difficile. Perché egli dovrebbe investire capitali nelle migliorie? Perché dovrebbe fare riparazioni ed ampliamenti nella casa rurale? Se si spera che alle migliorie si arrivi grazie agli obblighi iscritti nel disegno di legge di investire questa o quella proporzione del reddito netto, seguendo i consigli o gli ordini di questo o di quell’ispettore agrario, campa cavallo che l’erba cresca. Investimenti coattivi si fanno; ma solo nelle società collettivistiche, riducendo la produzione dei beni di consumo ed obbligando, con opportuni stringimenti di cintola, i viventi a consacrare parte del proprio lavoro a produrre impianti a vantaggio dei nipoti o pronipoti. Ma chi immagini che si possano, con metodi coattivi, ottenere, finché esiste il sistema dell’iniziativa privata, investimenti di capitali nella terra, vive nel mondo della luna. Già Carlo Cattaneo nel suo capolavoro (Introduzione al volume del 1844 sulla Lombardia) aveva dimostrato che la terra italiana non è un dono della natura, ma una costruzione, anzi – come diceva lui – una edificazione, della stessa natura della edificazione di una casa. I mezzi necessari per edificare la terra italiana, per trasformarla per ben due volte nella storia italiana – la prima volta dopo che Annibale uscendo dalle Alpi verso la pianura del Po si trovi di fronte ad una immensa palude ed a foreste primitive, e la seconda volta dopo che verso il 1000 paludi e foreste avevano di nuovo coperto la valle del Po – vennero sempre dalle città. Furono i mercanti delle città industriali e mercantili i quali investirono i propri capitali nella terra. Se un flusso continuo di nuovi investimenti non seguita a farsi nella terra, non occorrono molti anni per ridurla di nuovo a terra improduttiva. Bastarono pochi anni per ridurre l’orto di Renzo nello stato in cui lo descrive il Manzoni al momento del ritorno del proprietario al villaggio natio.

 

 

Perché il proprietario dovrebbe seguitare a fare migliorie, dovrebbe conservare il fondo nella situazione originale migliorata se ciò deve andare a favore del suo non più socio, ma nemico? Poiché il suo desiderio è quello di sbarazzarsi del nemico, di indurlo ad andarsene spontaneamente, la via più breve è quella di lasciar decadere il fondo.

 

 

Questa via sarà certamente seguita da ambo le parti con danno della produzione. Il risultato prevedibile del contrasto fra i due comproprietari, ognuno inteso ad espellere l’altro, sarà, come accadde sempre in regime di manomorta, la persistenza sulla stessa terra di ambo le parti, immiserite ed inviperite, in una terra artificialmente ridotta dalla legge allo stato di improduttività.

 

 

Attraversiamo oggi un momento così felice dell’economia italiana da poter alla leggera mettere in azione forze destinate inevitabilmente a ridurre la quantità di derrate agrarie prodotte in Italia?

 

 

Il danno economico della diminuita produzione appare, d’altro canto, lieve in confronto del danno sociale. Diminuita produzione e regresso sociale sono legati indissolubilmente l’uno all’altra; ma il secondo danno soverchia moralmente il primo.

 

 

Il disegno di legge infatti è pernicioso sovratutto perché esso promuove la formazione di una classe di paria esclusi da ogni possibilità di ascesa sociale. Quando la circolazione dei poderi è normale, quando le famiglie diventate numerose sono sicure di trovare sempre un podere più ampio sul quale trasferirsi e le famiglie rimpicciolite sono sicure, a loro volta, di trovare poderi più piccoli in cui esplicare in modo migliore la propria forza di lavoro, esiste nello stesso tempo la possibilità per le nuove famiglie di poter progredire nella scala sociale. Sempre ci furono, laddove esisteva la possibilità di movimento fra podere e podere, poderi diventati liberi per varie ragioni, sia perché la famiglia era venuta a mancare nei suoi diretti componenti, sia perché i figli s’erano destinati ad altre occupazioni; sempre era esistita perciò la possibilità per le nuove famiglie di giovani che avevano cominciato a lavorare la terra prima come braccianti, poi come famigli salariati ad anno, di trovare un podere adatto e sempre era esistita la possibilità per queste famiglie, qualora fossero state composte di un padre lavoratore e di una moglie assestata e capace di allevare bene la famiglia e attendere alle cure della casa e dell’orto, di migliorare la propria posizione passando a poderi più ampi, diventando affittuari a proprio rischio e da ultimo proprietari diretti coltivatori. La circolazione delle famiglie contadine e l’ascesa alla proprietà di quelle composte di uomini e di donne intesi al lavoro ed al risparmio, sono sempre avvenute in questa maniera.

 

 

Da quando, scoppiata la guerra, si introdussero i vincoli alle disdette, la circolazione delle famiglie nei poderi è praticamente divenuta impossibile. Il disegno di legge perpetuerebbe questa impossibilità. Ogni famiglia rimane oggi attaccata come l’ostrica al podere perché non sa come altrimenti trovare un nuovo podere su cui allogarsi. Le famiglie grosse stanno nei poderi piccoli e quelle rimpicciolite seguitano a lavorare poderi troppo vasti. Le nuove famiglie non trovano dove collocarsi e sono respinte nel bracciantato o costrette a vivere nelle città accrescendo le file dei disoccupati.

 

 

Perciò fa d’uopo affermare nettamente che il diritto di insistenza consacrato dal divieto di disdetta senza giusta causa, che la trasformazione del contratto volontario di società in uno stato di obbligatoria convivenza, è antisociale ed è antidemocratico. È antisociale perché consacra il privilegio dei beati possidentes e respinge nella miseria, nega la possibilità di elevazione alle famiglie di giovani di buona volontà. Trasporta sulla terra il principio nefasto del divieto di nuove imprese industriali senza l’autorizzazione governativa, il quale aveva consacrato il privilegio di coloro che già esercitavano una industria, divieto fortunatamente caduto per la sapiente iniziativa del ministro Lombardo di non proporre la proroga del divieto. Monopoli e restrizioni esistono purtroppo ancora nel commercio, dove ai nuovi arrivati si vieta di aprire negozi, senza permesso di sindaci, questori ecc. ossia senza il permesso dei concorrenti già provveduti di un buon posto in una località frequentata. Oggi si estenderebbe all’agricoltura il divieto ai giovani di farsi avanti. Se questa è democrazia, dove è la democrazia? il nome vero è invece privilegio e miseria.

 

 

La giusta causa per le disdette agrarie accentua i danni della servitù della gleba che già esiste in Italia in virtù dell’obbligo di ottenere i certificati di residenza.

 

 

Creando la impossibilità nei mezzadri di trasferirsi da un podere all’altro, ecco sorgere non duecento mercati del lavoro distinti gli uni dagli altri in virtù dei vincoli alle migrazioni interne, bensì milioni di mercati del lavoro costituiti dai singoli poderi non intercomunicanti.

 

 

Poiché in mercati di lavoro così minuti e così numerosi l’equilibrio fra la quantità domandata e la quantità offerta di lavoro si verificherà attraverso ad attriti di gran lunga maggiori di quelli che già malauguratamente esistono nei molti mercati del lavoro creati dalla legge e nell’auspicabile unico mercato nazionale, è facile immaginare quali possano essere le conseguenze rispetto al numero dei disoccupati o dei malamente occupati.

 

 

Se l’accesso alla occupazione nelle regioni agricole è connesso con la possibilità di mobilità delle famiglie coloniche, l’accesso alla conduzione ed alla proprietà della terra è condizionato dal possesso di una certa quantità di scorte vive e morte. Si riesce ad ottenere un podere od a spostarsi da un podere ad un altro in funzione del possesso degli strumenti di lavoro all’uopo necessari. I braccianti ed i famigli, lavoratori e risparmiatori, i quali sono riusciti a formarsi una scorta, ottengono, in regime di libera circolazione delle mezzadrie e colonie, i poderi; il che vuol dire che le nuove famiglie composte di bravi lavoratori risparmiatori hanno la possibilità di entrare in un podere; e l’esperienza dimostra che essi riescono ad ottenere a credito abbastanza facilmente quel che ad essi manca di scorte, se hanno dimostrato di avere le qualità necessarie per formarsene il primo nucleo. Col metodo dei vincoli, con la creazione del diritto di insistenza l’aspirante colono e l’aspirante al trasferimento dovranno possedere ben altro.

 

 

Qui è un’altra differenza fondamentale con l’antica enfiteusi, uno dei cui vantaggi precipui era quello di non richiedere al colono enfiteuta il pagamento del prezzo della terra. Sotto questo rispetto il contratto di enfiteusi è anzi certamente superiore, al punto di vista sociale, al sistema della proprietà completa della terra. Questa richiede al contadino che aspira alla proprietà il possesso del prezzo della terra; la enfiteusi, dissociando la proprietà della terra in sé dalla proprietà delle migliorie effettuate col lavoro su di essa, non richiede al contadino il possesso del prezzo della terra.

 

 

Il sistema dei vincoli alla circolazione delle famiglie coloniche, instaurato dall’inizio della guerra ostacola la formazione della proprietà contadina stabile. La famiglia nuova la quale desideri prendere a mezzadria un podere ad essa adatto, dovrà non solo ottenere la preferenza da parte del proprietario, cosa che le è sempre stata concessa gratuitamente qualora la famiglia stessa sia conosciuta come laboriosa e possegga il minimo necessario di scorte vive e morte, ma dovrà chiedere il consenso del mezzadro uscente, il quale se ne andrà soltanto quando l’aspirante colono gli paghi il necessario diritto di entratura. A sua volta il mezzadro uscente il quale voglia trasferirsi in un podere più ampio a lui adatto, non lo potrà fare se anch’egli non paghi il maggior diritto di entratura richiesto dal mezzadro a sua volta uscente dal podere più ampio.

 

 

Il malanno dei diritti di entratura (si chiamavano così, con terminologia propria, dai giuristi degli stati pontifici nella prima metà del secolo scorso, quelli che oggi sono i diritti di buona uscita) oramai pacificamente invalso per i fitti delle case cittadine, sinora non era molto conosciuto nelle campagne perché era ancora sino a ieri diffusa la persuasione che i vincoli fossero cosa temporanea. Non appena la persuasione della perpetuità dei vincoli si sarà affermata, sarà inevitabile la conseguenza del diffondersi del diritto di entratura.

 

 

Il prezzo dei fondi rustici sarà diviso – come già accade per le case di affitto – in due parti: l’una negoziata a favore del proprietario dei terreni, l’altra a favore dei coloni; la prima legale, la seconda che, alla pari dei diritti di entratura per le case, sarà legalmente inesistente ma non per questo meno pagata e riscossa di fatto.

 

 

Si appalesa così la natura antidemocratica ed antisociale del principio della giusta causa. Essa è un ostacolo formidabile alla ascesa iniziale delle classi contadine. Si chiacchiera a perdifiato sulla necessità di garantire a tutti gli uomini una certa uguaglianza nei punti di partenza. Necessità sacrosanta, di cui si possono discutere i limiti ed i metodi di attuazione, ma alla cui cote si può dire deve esclusivamente essere saggiata la natura, se democratica o monopolistica, di qualunque riforma sociale. E viceversa, con la creazione del diritto di entratura, si crea un ostacolo gravissimo all’entrata nel podere delle famiglie coloniche nuove o di quelle meglio atte a coltivarle.

 

 

Il fatto che il diritto di entratura avrà carattere clandestino non eviterà gli inevitabili suoi effetti nefasti sulla finanza dello stato e degli enti locali. Si verificherà per le terre l’identico fenomeno che già si osserva per le case. Le imposte e sovraimposte sui fabbricati, l’imposta complementare, le imposte straordinarie e patrimoniali di fatto gravano soltanto sul reddito o sul capitale spettante ai proprietari, non sulla parte del reddito e del capitale di fatto trasferita a favore degli inquilini. Noi constatiamo perciò che l’imposta sui fabbricati ha finito per diventare quasi un ramo secco della finanza statale. Se si vuole che alla lunga lo stesso accada per le terre non c’è altro da fare se non chiudere gli occhi dinnanzi alle conseguenze inevitabili del principio della giusta causa. Vano è illudersi che l’imposta possa perseguire le somme riscosse dai mezzadri a titolo di diritto di entratura; forze politiche e sociali troppo potenti essendo destinate ad intervenire contro le pretese della finanza in argomento.

 

 

Ad ogni revisione del catasto, sarà giuocoforza alle commissioni di estimo constatare la diminuzione del reddito netto dominicale dei terreni. Si può rimanere ciechi dinnanzi al rischio di inaridimento progressivo del gettito delle imposte e sovrimposte sulla terra e delle quote di imposta complementare, successoria e patrimoniale che sono proporzionate alle prime? Chi indennizzerà i comuni, le province e le istituende regioni per il regresso progressivo di questa principalissima fra le loro entrate? L’incremento della proprietà contadina, particolarmente nelle regioni cerealicole e pastorali del mezzogiorno, può in circostanze favorevoli, essere opportuno. Ma il principio della giusta causa non è strumento atto allo scopo. La riforma fondiaria può giovarsi solo di mezzi congrui. Spiace vedere in questa discussione trascurato lo strumento forse all’uopo più adatto: la applicazione in generale dell’imposta fondiaria e in particolare dell’imposta patrimoniale progressiva.

 

 

Nel mezzogiorno, nelle regioni dove in realtà esiste, e nella misura in cui esiste, una classe di proprietari latifondisti ed assenteisti, lo strumento migliore per ridurla di importanza e costringerla a trasformarsi è proprio la censuazione periodica delle terre col metodo catastale. Anche con gli estimi attuali, se si applica l’imposta patrimoniale progressiva straordinaria senza alcuna dilazione al pagamento, i più grossi proprietari a tipo latifondistico, incapaci di migliorare i propri terreni, saranno costretti a vendere. Si potrebbero escogitare provvidenze per cui i proprietari stessi possano, invece del pagamento in denaro, trasferire ad un ente apposito una parte dei loro fondi incaricando l’ente di distribuire i terreni, trasferiti allo stato in pagamento dell’imposta, con contratto di enfiteusi a vantaggio dei contadini. La creazione della proprietà contadina si opererebbe senza baccano fastidioso di finanziamenti e di enti finanziatori. Lo stato iscriverebbe in entrata il valore dell’imposta pagata in natura; ed in spesa l’investimento, per cifra corrispondente, nei terreni concessi ai contadini, contro corresponsione allo stato dei canoni enfiteutici. L’ente distributore non avrebbe bisogno di grossi capitali, non dovendo spender niente per l’acquisto dei terreni e dovendo essere un semplice intermediario tecnico per le operazioni di distribuzione dei fondi e di creazione dei servizi pubblici indispensabili alle concessioni enfiteutiche.

 

 

Le modalità del trapasso dovrebbero essere acconciamente determinate; in particolar modo cercando di rispondere in modo serio e noi, con la creazione di una nuova burocrazia di mosche cocchiere al vero dubbio che nasce in proposito: sarà capace lo stato, saranno capaci gli enti pubblici che posseggono già tanta parte del territorio nazionale e ne traggono redditi notevolmente inferiori a quelli dei beni di proprietà privata, saranno capaci gli enti pubblici di fare per i nuovi terreni acquistati con lo strumento dell’imposta ciò che in tanti anni non sono stati capaci di fare, sovratutto da Roma in giù, per i terreni che da secoli o da decenni sono di loro proprietà? Sarà capace l’Opera nazionale combattenti di fare per tutti i propri terreni ciò che è stata costretta a fare per i terreni delle paludi pontine in seguito, quella volta, alla improvvisa smania di popolarità di Mussolini? Perché l’Opera nazionale combattenti si diletta a conservare latifondi in ottime condizioni invece che distribuirli ai coloni? Perché a tal fine ha escogitato l’espediente di collocare quei fondi in una categoria speciale non distribuibile solo perché quei fondi, essendo redditizi, servono esclusivamente non a dare reddito netto all’Opera, sibbene al fine di mantenere la sua crescente o persistente burocrazia? Se questo è accaduto per l’Opera nazionale combattenti, siamo sicuri non accadrà nel caso dei nuovi enti che fossero creati per favorire, come si dovrebbe, il trapasso delle terre dai latifondisti, obbligati dalla imposta straordinaria a sbarazzarsene, ai coloni contadini?

 

 

In questa materia dello spezzamento del latifondo, il più grosso pericolo è per l’Italia quello delle mosche cocchiere le quali già si apprestano, dalle stanze dei ministeri, a gonfiarsi le gote e ad assumere l’onere e il piacere di fare le cose che da sé o con altri strumenti si farebbero assai più in fretta. Dopo l’altra guerra, un milione di ettari passò dalla proprietà che si può, per usare una parola non del tutto disadatta, dire signorile alla proprietà contadina; e rimase, nonostante le solite dubitazioni libresche, di proprietà contadina. Il trapasso fu l’effetto del reddito netto basso e dei prezzi, relativamente al reddito, elevati delle terre, che spinsero i proprietari a vendere; e della mancata speranza dei contadini di ottenere gratuitamente la terra, invece di comprarla. Poiché avevano i denari, comprarono; e il costo per essi fu grandemente minore di quel che sarebbe stata una agitazione rivoluzionaria con le perdite relative di tempo, di produzione scemata e di taglie pagate ai faccendieri politici intermediari della confisca. Oggi esistono ancora, specie nel nord e nel centro, le condizioni del basso reddito e del prezzo capitale in proporzione più elevato, che dovrebbe spingere i proprietari a vendere. Ma vi fanno ostacolo la persuasione nei contadini di avere la terra senza pagarla; e i vincoli che immobilizzano la terra in quelle due classi che oggi la posseggono. Una legislazione, la quale creasse la possibilità nei contadini del sud di acquistar la terra obbligandosi solo a pagare ad enti appositi un canone enfiteutico per la terra che gli enti dovrebbero consegnare provvista di strade, acqua, case coloniche, e servizi essenziali di scuole, farmacie, chiese ecc., faciliterebbe le vendite promosse dalla necessità di pagare l’imposta senza dilazioni. Se poi alla pressione dell’imposta, la quale automaticamente sceglierebbe fra proprietari neghittosi ed assenteisti, epperciò privi di mezzi e di credito, e proprietari attivi, progrediti, i quali certo troverebbero il mezzo di pagar l’imposta e conservar la terra, si aggiungesse una ulteriore spinta contro i proprietari possessori di tenute estese (ad esempio su più di x ettari) fornite di un reddito imponibile dominicale inferiore ad y lire per ettaro (le tipiche terre estensive), una notevole massa di terre, probabilmente non inferiore al milione di ettari trasferito nell’altro dopo guerra verrebbe certo sul mercato, che in aggiunta ad una parte di quel 22,5% del territorio coltivabile italiano che già appartiene agli enti collettivi, basterebbe a dare un incremento non certo piccolo ai milioni di proprietari coltivatori diretti che già esistono nel nostro paese e di cui ci si dimentica sempre quando lasciamo credere ad americani e inglesi la fandonia ridicola che l’Italia sia un paese di latifondisti.

 

 

Il pericolo più grosso in questa faccenda, come in tante altre, è delle mosche cocchiere. Non è solo un pericolo italiano. L’esempio attuale più comico è quello inglese. Qui le imposte (sul reddito, complementare o surtax e di successione) costringono forzatamente alla austerità. Chi potrebbe spendere centomila lire sterline all’anno ed è ridotto dall’imposta, come accade, a cinquemila, diventa austero per forza. Invece di contentarsene e lasciare che l’imposta faccia il suo effetto naturale, le mosche cocchiere fanno gli occhiacci e, come Ferdinando Secondo, ordinano alle truppe: «facite ’a faccia feroce». E così nascono impiegati senza numero occupati a inculcare con moduli senza fine la necessità agli inglesi di essere melanconici e di portare i tacconi ai ginocchi, ai gomiti e sul sedere. Tesseramenti senza fine e rompimenti di tasche che, se non aggiungono agli effetti delle imposte se non piccole frange, aggiungono costi privati ai costi, già gravi, della burocrazia imperversante.

 

 

Così accadrà anche in Italia, se non ci si persuada che i mezzi indiretti dell’imposta straordinaria progressiva e di vendita obbligatoria in casi determinati chiaramente e semplicemente senza possibilità di arbitri amministrativi sono assai più efficaci di macchinose amministrazioni che distribuiranno ai contadini superfici miserabili di terreno; ma in compenso daranno lavoro a decine di direttori generali, a centinaia di ispettori ed a decine di migliaia di periti, sorveglianti, impiegati e simili pestilenze.

 

 

Alle osservazioni sopra esposte una replica è ovvia: la riforma del contratto di mezzadria fu promessa da varie parti politiche innanzi alle elezioni generali ed è quindi doveroso osservare la parola data. Ma non esiste impegno delle parti politiche di maggioranza di attuare in questo o quel modo specifico la promessa riforma. L’impegno va assolto in maniera la quale raggiunga contemporaneamente il fine di accresciuto benessere della popolazione rurale (aumento di produzione) e di elevazione sociale dei contadini.

 

 

Se è vero, come fu dimostrato sopra, che il diritto di insistenza del mezzadro sul podere:

 

 

  • scema la produzione agraria;

 

  • inacerbisce i contrasti e crea l’odio tra i proprietari e mezzadri;

 

  • crea una manomorta terriera negli attuali componenti i due ceti;

 

  • moltiplica i mercati del lavoro e cresce la disoccupazione;

 

  • crea una classe di paria, alla quale è vietata l’ascesa alla mezzadria e al possesso della terra;

 

 

se dunque è vero che il diritto di insistenza perpetua del mezzadro sul fondo è antieconomico, antisociale e antidemocratico; quale parte politica trarrà vantaggiodalla approvazione del disegno di legge?

 

 

Non certo quelle parti politiche le quali hanno promesso pace sociale, elevazione delle classi rurali meno fortunate e possono vivere solo se questi risultati sono effettivamente ottenuti.

 

 

Dopo le considerazioni relative al diritto di insistenza pare di minore importanza l’argomento del diritto di prelazione.

 

 

Se il nuovo istituto si propone lo scopo di rendere difficili le compravendite dei terreni, siffatto risultato è certamente raggiunto col dare al mezzadro il diritto di prelazione. All’atto della vendita tante sono le complicazioni che il diritto di prelazione fa nascere, specialmente quando la compra-vendita abbia o socialmente sia augurabile abbia lo scopo del frazionamento del fondo stesso fra parecchi compratori, da renderlo praticamente impossibile.

 

 

Il frazionamento dei fondi venduti tra compratori, particolarmente contadini coltivatori diretti, pare debba essere lo scopo sociale che si propongono le leggi in materia di riforma agraria. Se si vuole però che quest’opera di frazionamento non abbia luogo od abbia luogo solo coattivamente per mezzo di enti pubblici, epperciò lentissimamente, le complicazioni implicite nel diritto di prelazione sono certo un mezzo adatto allo scopo. Ma se si vuole il contrario, l’esperienza dei luoghi, dove la proprietà della terra è ormai in parte notevole e qualche volta totale di contadini coltivatori diretti dimostra che, per poter effettuare il trasferimento nella maniera più rapida ed efficace possibile ed a costi minimi, occorre trarre profitto da tutte le più varie specie di intermediazione pubbliche e sovratutto private.

 

 

Dopo la prima grande guerra, essendo minime le chiacchiere intorno alla riforma agraria, l’intermediazione privata era riuscita a trasferire dalla classe dei proprietari alla classe dei contadini circa un milione di ettari di cui la maggior parte rimase definitivamente in mano dei contadini. Lo stesso fenomeno con tutta probabilità si sarebbe verificato anche dopo la seconda guerra se i contadini non avessero avuto la speranza di appropriarsi gratuitamente delle terre da loro tenute a mezzadria o a colonia. Il processo di trasferimento sarebbe stato più rapido e tutto sommato meno costoso per l’economia collettiva, nonostante il pagamento del giusto prezzo dagli acquirenti ai venditori.

 

 

Il male oramai è già avvenuto; sarebbe soltanto desiderabile di non accrescerlo con inutili complicazioni.

 

 

Tra le complicazioni il legislatore non deve annoverare la paura od il vantaggio che il diritto di prelazione metta in pubblico il prezzo vero dei fondi venduti. Per lo più si considerano come colpevoli coloro che cercano di pagare una imposta sola di registro dal primo venditore al definitivo compratore, tenendo celati tutti i trasferimenti intermedi. La verità è che, se si tassassero i trasferimenti intermedi fra gli intermediari, i trasferimenti sarebbero resi impossibili per l’enorme loro costo, immobilizzando la terra negli attuali proprietari con danno gravissimo della produzione e della ripartizione più frazionata della terra. Ed è ancor più evidentemente vero che i trasferimenti intermedi non sono tali, ma sono solo un mezzo di esercitare l’industria della intermediazione, i cui redditi debbono essere tassati, come sono di diritto e di fatto, dalla imposta di ricchezza mobile.

 

 

Giova finalmente osservare che la tassa di registro, anche se pagata una volta sola, è la pessima fra tutte le imposte esistenti in Italia; per la sua altezza è uno dei fattori più gravi tra quelli che impediscono i trapassi della proprietà della terra da chi non la sa utilizzare bene a coloro che saprebbero utilizzarla meglio; è un ostacolo alla diffusione della proprietà sia rustica che edilizia; è una delle prime imposte che dovrebbero essere abolite, nell’interesse della finanza e nell’interesse sia della produzione come della sana distribuzione della ricchezza.

 

 

Si discorre tanto sui mezzi di abolire i latifondi nudi e di aumentare il numero dei piccoli e medi proprietari; che è necessità sacrosanta se si desidera crescere la stabilità sociale. E poi ci si dimentica che uno dei maggiori ostacoli è la insensata elevatezza della imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso. Bisogna abolire del tutto questa imposta, i cui danni indiretti per la finanza stessa, oltrecché per la stabilità sociale, sono ben maggiori del rendimento. Un diritto di prelazione che avesse per conseguenza apparente la pubblicità del vero prezzo di vendita e quindi l’incremento, del pari apparente, del gettito di questa imposta nociva, sarebbe perciò da considerarsi per se stesso dannoso e quindi da respingersi.

 

 

Se quindi c’è qualcuno il quale si rallegra dell’effetto indiretto del diritto di prelazione, che sarebbe di mettere in evidenza e quindi di rendere tassabili i veri prezzi di vendita dei terreni, bisogna dire ben chiaramente che costui non sa quel che si dice o vuole. Inconsapevolmente egli vuole di fatto rendere addirittura distruttiva una imposta che è per se stessa nocivissima, una imposta su cui bisognerebbe dare colla scure alla radice.

 

 

Le complicazioni nascenti da diritto di prelazione a cui si vuole fare cenno sono di altra natura. Bisogna vivere nel mondo della luna per immaginare che i contadini aspiranti all’acquisto della terra la comprino a prezzi che dovrebbero essere pubblicati alla luce del sole, notificati a mezzo di notai od altri pubblici ufficiali ecc. ecc. Le compravendite dei terreni tra proprietari uscenti e contadini aspiranti avvengono sempre riservatamente, dopo lunghe trattative defatiganti e confidenziali.

 

 

Se si crede che un contadino il quale aspira ad acquistare un appezzamento od un fondo rustico ed è disposto a pagare il prezzo di x lire (centomila, cinquecentomila, un milione di lire) per ettaro, si adatti a veder prima notificato il suo nome e cognome, col prezzo offerto, al mezzadro uscente, ciò vuol dire che si crede anche nell’avvento della settimana dei tre giovedì. Le due aspettative sono egualmente probabili. Quel contadino esiste solo nella immaginazione libresca di riformatori da tavolino; ma in carne ed ossa lo vedremo solo se si verificherà una trasformazione per ora imprevedibile della psicologia rurale.

 

 

Il diritto di prelazione è il più bel consiglio che sia venuto in mente al diavolo di dare ad uomini di buone intenzioni allo scopo di rendere impossibili i trasferimenti della proprietà della terra, riducendo questa ad una enorme manomorta in cui non avvenga alcun movimento di nessuna specie. Le buone intenzioni ci sono; ma è notorio che di esse è lastricato a perfezione particolarmente il pavimento dell’inferno.

 

 

I trasferimenti della terra da chi non è atto a coltivarla bene a chi invece ha queste attitudini, ed in molte zone agrarie italiane, particolarmente di collina e di montagna, le attitudini non difettano fra i contadini coltivatori diretti, debbono essere favoriti ricorrendo ai più svariati sistemi, nessuno escluso. I due principali sono:

 

 

1)    Nelle zone dove già esiste una classe contadina di proprietari coltivatori diretti, col non creare nuovi vincoli alla circolazione della terra, quale sarebbe la giusta causa e coll’abolire i vecchi impedimenti, principalissima la tassa di registro. L’imposta straordinaria progressiva sul patrimonio darà una mano all’impresa; ma essendo la proprietà poco concentrata, l’effetto sarà limitato.

 

2)    Nelle zone dove la classe contadina è ancora agli inizi o non è egualmente robusta (sovratutto nel mezzogiorno) occorre far agire in pieno e rudemente la imposta straordinaria progressiva patrimoniale, ed integrarla con obblighi di vendita o, di gran lunga meglio, di concessione in enfiteusi miglioratrice con canone non riscattabile in natura, per i latifondi superiori ad X ettari ed inferiori ad X lire di reddito imponibile dominicale per ettaro. Ma ciò non varrebbe a nulla, salvo a moltiplicare i guadagni dei pescecani della inflazione monetaria che correrebbero agli acquisti se non si accompagnassero quelle misure con l’opera di enti pubblici e privati incaricati di acquistare i terreni, frazionarli, dotarli di case e strade poderali e rivenderli a contadini con contratto di enfiteusi non riscattabile e normalmente non divisibile, sicché i contadini siano costretti ad investire i loro risparmi in migliorie e non nel pagamento del prezzo della terra. Ma questo è un lavoro serio che non può essere compiuto se non si crea un interesse nei funzionari degli enti pubblici di colonizzazione a concludere il loro lavoro. Come si possa creare questo interesse, è il vero problema. Ma se non lo si risolve, i latifondi dureranno ancora secoli, come durano gli usi civici nonostante i comitati ed i commissari liquidatori; e la collettività dei contadini e dei contribuenti sarà gravata, oltrecché dell’onere dei canoni allo stato per la parte versata a titolo di imposta ed ai domini per la parte obbligatoriamente venduta, da quello, maggiore e crescente, degli stipendi pagati alle mosche cocchiere antilatifondistiche.

 

 

30 ottobre 1948.

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